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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/11/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1663/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Napolitano Parte_1 C.F._1 CI (C.F. ); C.F._2 ATTRICE
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. La Parte_2 P.IVA_1 Mantia Francesco Maria (C.F. ); C.F._3 CONVENUTA
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Mele Controparte_1 P.IVA_2 RI (C.F. ) e dell'Avv. Raio Alberto (C.F. C.F._4
); C.F._5 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 28.02.2019, conveniva in giudizio Parte_1 la al fine di sentir accertare la responsabilità della stessa per le Parte_2
1 lesioni personali patite a causa dell'intervento a cui si è sottoposta in data 07.03.2009, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice esponeva quanto segue:
• in data 07.03.2009, si sottoponeva a un parto cesareo presso la Casa di Parte_1
Salute “S. CI”;
• prima di tale intervento, effettuava diversi esami, all'esito dei quali i marcatori dell'epatite risultavano negativi;
• a seguito del predetto intervento, emergevano gravi complicanze e, all'esito delle analisi effettuate, all'attrice veniva diagnosticata una “epatite cronica attiva HCV positiva”, non risolta neppure attraverso successive terapie eseguite presso altri ospedali;
• le lesioni riportate dalla paziente, secondo la prospettazione attorea, sono scaturite dall'errata esecuzione dell'intervento di parto cesareo a cui la medesima è stata sottoposta.
Chiedeva, pertanto, di condannare la al risarcimento del danno Parte_2 patito, pari a € 132.767,25.
1.2 – Con comparsa depositata in data 25.06.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo quanto segue: Parte_2
• nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda, in violazione degli articoli 163 e
164 c.p.c.;
• infondatezza della domanda formulata da parte attrice, stante l'assenza di un nesso eziologico tra la patologia lamentata ed una condotta ascrivibile alla convenuta;
• mancata prova del quantum debeatur ed esorbitante determinazione dello stesso.
Chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata, e di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, al fine di Controparte_1 essere manlevata dalla stessa, in caso di soccombenza.
1.3 – Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 27.12.2019 si è costituita in giudizio deducendo quanto segue: Controparte_1
• assenza del nesso eziologico tra l'intervento chirurgico e il pregiudizio allegato dall'attrice;
• mancata prova sia dell'an che del quantum debeatur ad opera di parte attrice;
• intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla nei Parte_2 confronti della compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 2952 c.c.;
2 • operatività della polizza nei limiti del massimale assicurato, con una franchigia assoluta di €
100.000,00 per ogni danno, ai sensi dell'art.
1.20 delle Condizioni generali di assicurazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda formulata da parte attrice e della domanda di garanzia avanzata da parte convenuta.
1.4 – All'esito della prima udienza, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., richiesti dalle parti;
successivamente al deposito delle memorie istruttorie, veniva disposta una CTU medico legale. A seguito del deposito della relazione tecnica, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.07.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce del regolare esperimento del procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale dell'incontro tenuto in data 04.05.2017, allegato all'atto di citazione.
3 – Ancora in via pregiudiziale in rito, dev'essere rigettato il motivo con cui parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda, in violazione degli articoli
163 e 164 c.p.c..
3.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile
3 sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
3.2 – Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente giudizio deve essere considerato valido: invero, dall'atto di citazione e dai relativi allegati si desumono con chiarezza i fatti costitutivi della domanda, poiché parte attrice ha individuato l'inadempimento addebitato alla struttura sanitaria e i danni che ne sono scaturiti, consentendo a parte convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa.
L'eccezione, quindi, deve essere rigettata.
4 – Nel merito, si rileva che la domanda formulata da nei confronti della Parte_1 [...] attiene alla responsabilità dell'ente sanitario. Al fine di esaminare Parte_2 tale domanda, è necessaria una breve premessa, riguardante la responsabilità da inadempimento delle strutture ospedaliere.
4.1 – Al riguardo, è pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, che la responsabilità dell'ente ospedaliero, nei confronti del paziente, sia di natura contrattuale.
In effetti, la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 1716/1979 affermava che “l'accettazione del paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera professionale tra il paziente e l'ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l'obbligazione di svolgere l'attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica situazione del paziente preso in cura”. Tale posizione è stata costantemente ribadita nelle successive pronunce della
Suprema Corte, specificando che, nel caso in cui un paziente si rivolga ad una struttura sanitaria per la sottoposizione ad un intervento medico chirurgico e la struttura lo prenda in carico ai fini dell'intervento, con la medesima si instaura un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive, il cosiddetto contratto di spedalità (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n.
577; Cassazione civile sez. III, 03/02/2012, n. 1620; Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.
16272). Conseguentemente, si riconosce la responsabilità contrattuale dell'ente sanitario, sia per i danni causati dall'inadeguatezza della struttura, sia per i danni provocati dai suoi dipendenti e, più in generale, da coloro che operano nella struttura medesima;
quest'ultima tipologia di responsabilità, peraltro, è imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale si fonda sull'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione
4 del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cassazione civile sez. un., 01/07/2002,
n. 9556; Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n. 29001).
4.2 – In tema di riparto dell'onere probatorio, dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicabilità del criterio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, all'interno della sentenza n. 13533/2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente, tale orientamento è stato specificato affermando che l'attore deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare, quale causa o concausa efficiente, il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/12/2013, n. 27855; Cassazione civile sez. III,
13/10/2017, n. 24073).
Il paziente danneggiato, dunque, è tenuto ad allegare l'inadempimento degli operatori sanitari, individuando in maniera specifica le condotte colpose dei medesimi;
tale allegazione è funzionale alla prova del nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno lamentato, che è posta a carico del paziente. In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danneggiato è tenuto a provare la sussistenza della cd. causalità costitutiva, mentre è posta a carico della struttura ospedaliera la prova della cd. causalità estintiva: con riguardo all'inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, si è affermato, infatti, che il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità
5 contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, secondo il parametro del “più probabile che non”, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28991; Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.
10050).
In sintesi, riconducendo la responsabilità per attività medico chirurgica al paradigma di cui all'art. 1218 c.c., il paziente creditore ha il mero onere di provare il contratto (o il contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché quello soltanto di allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, nonché la relativa gravità. Si delinea, poi, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle: il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal danneggiante;
pertanto, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, che è fatto costitutivo del diritto, il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione, che è fatto estintivo del diritto (cfr. Cassazione civile sez. III,
29/01/2018, n. 2061).
5 – Nel caso di specie, la domanda formulata da parte attrice è parzialmente fondata.
5.1 – Sul punto, si condividono le valutazioni tecniche espresse dai CTU dott. e Persona_1 dott. , che si contraddistinguono per chiarezza e linearità logica. Persona_2
I consulenti tecnici, in generale, hanno rappresentato che “la via parenterale inapparente, oggi, è quella responsabile della maggioranza dei casi di trasmissione di HCV”, evidenziando che “il virus può penetrare nell'organismo attraverso microlesioni della cute e delle mucose (ad esempio spazzolino da denti in comune, rasoio, forbici per unghie, strumentario chirurgico, ecc.)”; hanno rimarcato che “il periodo di incubazione dell'epatite C può variare da 2 settimane a 6 mesi (per lo
6 più è compreso tra le sei e nove settimane)
Con riferimento al caso di specie, gli stessi hanno rilevato che l'intervento di parto cesareo subito da “può essere considerato, in termini di elevata probabilità, la causa Parte_1 dell'infezione da virus C (modalità trasmissiva inapparente per mancata osservanza di buone pratiche mediche durante l'intervento)”. Hanno osservato, infatti, che “a distanza di circa 6 settimane, l'esaminanda risultava affetta da epatite acuta da HCV, che per elevata probabilità veniva contratta per mancata osservanza di buone pratiche mediche durante l'intervento
(modalità inapparente)”.
Sussiste, pertanto, la condotta colposa della struttura sanitaria, consistente nella mancata osservanza di buone pratiche mediche durante l'intervento. Del resto, la parte convenuta non ha dimostrato di aver adottato tutte le possibili precauzioni per evitare il contagio: in effetti, la stessa ha depositato soltanto la documentazione relativa alla sterilizzazione delle attrezzature e alla sanificazione della sala operatoria;
tali documenti non sono sufficienti a escludere che, durante l'intervento, la paziente è stata esposta al contagio da virus HCV, poiché non dimostrano la neutralizzazione di ogni possibile fonte di contagio (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/06/2023, n.
16900; Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n. 6386).
Inoltre, dall'elaborato tecnico si evince che i danni lamentati dall'attrice risultano causalmente dipendenti dall'inadempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico dell'ente sanitario, non essendo stati individuati possibili fattori causali alternativi;
del resto, il nesso eziologico si può desumere dal fatto che la patologia, non riscontrata prima dell'intervento, si è manifestata circa sei settimane dopo il medesimo, compatibilmente con la durata del periodo di incubazione individuato dai CTU.
Conseguentemente, deve essere affermata la responsabilità della per Parte_2
i pregiudizi patiti da parte attrice.
5.2 – Procedendo all'individuazione dei danni riportati dalla paziente, è necessario considerare che, a seguito dell'esame obiettivo, i consulenti tecnici hanno evidenziato che “la durata della malattia acuta deve intendersi in un periodo di Inabilità Temporanea Totale ITT di circa 1 mese, sulla base degli esami di funzionalità epatica e dei markers epatici effettuati dal 20.04.2009 al
13.05.2009”.
Per quanto attiene alla invalidità permanente, i CTU hanno precisato che “dopo l'episodio acuto,
7 in alcuni casi si verifica la scomparsa di HCV-RNA e normalizzazione delle transaminasi e tale situazione perdura nel tempo. […] Il criterio fondamentale per considerare un soggetto guarito è la persistente negativizzazione di HCV – RNA per almeno 6 mesi - 1 anno. In alcuni casi, superato l'episodio acuto, il soggetto resta persistentemente HCV-RNA positivo e le transaminasi possono essere fluttuanti o persistentemente normali. Il permanere di tale situazione per un periodo maggiore di 6 mesi è indice di cronicizzazione della malattia”.
Cionondimeno, nel caso di specie “non sussistono elementi clinici e strumentali che consentano di affermare con certezza che l'esaminanda è affetta da epatite cronica da virus C e, quindi, di quantizzare un eventuale danno biologico”, poiché l'unico dato certo attiene “ad un episodio epatico acuto da HCV (aprile 2009), seguito da un vuoto documentale” lungo circa sette anni che, peraltro, parte attrice non ha provveduto a colmare mediante la produzione degli “esami di funzionalità epatica, markers epatici ed ecografia epatica”. Invero, secondo i CTU, “la singola determinazione dell'elasticità epatica con FibroScan, non può essere correlata ad altre informazioni sulla malattia epatica (transaminasi, causa della malattia ed ancora trattamenti in corso o pregressi); peraltro, essi hanno affermato che “un aumentata fibrosi epatica può essere causata da altri processi patologici causa di fibrosi epatica (infezioni virali, steatosi epatica, malattie autoimmuni)”.
Ne consegue che, come rilevato dai consulenti, “a seguito dell'intervento di parto cesareo,
l'esaminanda contraeva un'epatite acuta da virus C e che, successivamente, non ci sono evidenze cliniche e strumentali 'certe' di cronicizzazione dell'epatite acuta da HCV”. Pertanto, ritenendo di dover condividere le risultanze della consulenza tecnica espletata, non può ritenersi provata la sussistenza di postumi permanenti in danno di dovendosi riconoscere Parte_1 esclusivamente il citato periodo di ITT.
Ai fini della quantificazione del risarcimento, occorre applicare le tabelle relative alla liquidazione del danno biologico di lieve entità, adottate in virtù dell'art. 139 del d.lgs. 209/05 e aggiornate con D.M. 18/07/2025 pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, applicabili al caso di specie in virtù dell'art. 7 comma 4 della legge 24/2017, non sussistendo una lesione macropermanente.
Considerato che, alla luce delle tabelle citate, per ogni giorno di invalidità temporanea spetta un risarcimento pari a € 56,18, il risarcimento dovuto a a titolo di danno biologico Parte_1
8 temporaneo è pari a € 1.685,40, pari al prodotto tra € 56,18 e 30 giorni.
Non risultano allegate e provate dalla danneggiata conseguenze anomale o del tutto peculiari dell'evento lesivo, idonee a giustificare la personalizzazione del risarcimento (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28986; Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, n. 5865).
Allo stesso modo, non risulta provato il danno patrimoniale richiesto da parte attrice.
Conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, la
[...] deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1 della complessiva somma di € 1.685,40.
5.3 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
6 – Procedendo ad esaminare la domanda di manleva formulata dalla struttura sanitaria nei confronti della è necessario rilevare che la compagnia Controparte_1 assicuratrice ha eccepito l'esistenza di una franchigia pari a € 100.000,00 e ha eccepito la prescrizione del diritto azionato dalla ai sensi dell'art. 2952 Parte_2
c.c., poiché il sinistro non è stato denunciato dall'assicurata a seguito della prima richiesta risarcitoria, formulata dalla danneggiata in data 25.01.2010.
9 6.1 – Con riferimento alla prima questione, si osserva che, dal contratto allegato da entrambe le parti, si evince effettivamente che la polizza prevede una “franchigia”, definita come “l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato”. Ai sensi dell'art.
1.20 delle condizioni contrattuali, alla responsabilità civile medica è applicabile una franchigia assoluta pari a € 100.000,00; lo stesso articolo, tuttavia, prevede che “in caso di sinistro risarcibile a termini delle condizioni di polizza, la Società provvederà all'integrale liquidazione del danno a favore dell'avente diritto recuperando poi successivamente dal contraente/assicurato le franchigie”.
È evidente, dunque, che, pur non essendo superata la franchigia, la compagnia assicuratrice è tenuta al pagamento della somma dovuta al danneggiato, alla luce della citata clausola contrattuale, con facoltà di rivalersi successivamente nei confronti dell'assicurato.
6.2 – Con riguardo all'eccepita prescrizione, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 2952 comma
2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
il comma 3 del medesimo articolo precisa che, nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione; il comma 4 aggiunge, inoltre, che la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Nel caso di specie, è pacifico che la prima richiesta risarcitoria è stata formulata dalla danneggiata in data 25.01.2010. L'ente assicurato provvedeva a comunicare il sinistro al broker
Jardine Lloyd Thomson S.r.l. in data 04.02.2010 (cfr. copia della denuncia di sinistro allegata alla prima memoria istruttoria di parte convenuta). Tale comunicazione è da intendersi effettuata alla compagnia assicuratrice, in virtù delle condizioni generali di assicurazione pattuite all'interno della polizza, laddove all'art.
1.22 si prevede espressamente che “agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dall'assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia”, come espressamente evidenziato anche da parte convenuta nella comparsa conclusionale (cfr. polizza allegata alla comparsa di costituzione della società chiamata in causa).
10 Tale comunicazione, dunque, è stata tempestivamente trasmessa alla compagnia assicuratrice, dieci giorni dopo la richiesta risarcitoria formulata dalla danneggiata;
conseguentemente, il diritto dell'assicurata non è prescritto;
la compagnia assicuratrice, dunque, deve essere condannata a tenere indenne parte convenuta dal pagamento delle somme dovute in esecuzione della presente sentenza.
7 – Nei rapporti tra e la le spese di lite Parte_1 Parte_2 seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte convenuta;
esse sono poste provvisoriamente in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, poiché parte attrice risulta ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, con delibera n. 6/2019 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia II del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre € 786,00 per spese di iscrizione a ruolo.
7.1 – Nei rapporti tra la e le Parte_2 Controparte_1 spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico della compagnia assicuratrice, in favore di parte convenuta. Tali spese, infatti, non riguardano la difesa dell'assicurato ni confronti dell'attrice, bensì l'esperimento della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice;
la rifusione delle stesse, dunque, non è esclusa dall'art. 1917 comma 3
c.p.c..
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia II del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
7.2 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della e di alla luce della Parte_2 Controparte_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
11 così dispone:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna la al pagamento, in favore della medesima, Parte_2 dell'importo di € 1.685,40, a titolo di risarcimento del danno;
sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (07.03.2009) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. accoglie la domanda di manleva formulata da e, per Parte_2
l'effetto, condanna a tenere indenne parte convenuta dal Controparte_1 pagamento di ogni somma dovuta in esecuzione della presente pronuncia;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 1.276,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
4. condanna al pagamento, in favore di parte convenuta, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidandole in € 1.276,00 per compensi professionali ed €
759,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e
I.V.A., come per legge;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico della e di Parte_2
in solido. Controparte_1
Nola, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1663/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Napolitano Parte_1 C.F._1 CI (C.F. ); C.F._2 ATTRICE
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. La Parte_2 P.IVA_1 Mantia Francesco Maria (C.F. ); C.F._3 CONVENUTA
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Mele Controparte_1 P.IVA_2 RI (C.F. ) e dell'Avv. Raio Alberto (C.F. C.F._4
); C.F._5 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 28.02.2019, conveniva in giudizio Parte_1 la al fine di sentir accertare la responsabilità della stessa per le Parte_2
1 lesioni personali patite a causa dell'intervento a cui si è sottoposta in data 07.03.2009, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice esponeva quanto segue:
• in data 07.03.2009, si sottoponeva a un parto cesareo presso la Casa di Parte_1
Salute “S. CI”;
• prima di tale intervento, effettuava diversi esami, all'esito dei quali i marcatori dell'epatite risultavano negativi;
• a seguito del predetto intervento, emergevano gravi complicanze e, all'esito delle analisi effettuate, all'attrice veniva diagnosticata una “epatite cronica attiva HCV positiva”, non risolta neppure attraverso successive terapie eseguite presso altri ospedali;
• le lesioni riportate dalla paziente, secondo la prospettazione attorea, sono scaturite dall'errata esecuzione dell'intervento di parto cesareo a cui la medesima è stata sottoposta.
Chiedeva, pertanto, di condannare la al risarcimento del danno Parte_2 patito, pari a € 132.767,25.
1.2 – Con comparsa depositata in data 25.06.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo quanto segue: Parte_2
• nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda, in violazione degli articoli 163 e
164 c.p.c.;
• infondatezza della domanda formulata da parte attrice, stante l'assenza di un nesso eziologico tra la patologia lamentata ed una condotta ascrivibile alla convenuta;
• mancata prova del quantum debeatur ed esorbitante determinazione dello stesso.
Chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata, e di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, al fine di Controparte_1 essere manlevata dalla stessa, in caso di soccombenza.
1.3 – Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 27.12.2019 si è costituita in giudizio deducendo quanto segue: Controparte_1
• assenza del nesso eziologico tra l'intervento chirurgico e il pregiudizio allegato dall'attrice;
• mancata prova sia dell'an che del quantum debeatur ad opera di parte attrice;
• intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla nei Parte_2 confronti della compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 2952 c.c.;
2 • operatività della polizza nei limiti del massimale assicurato, con una franchigia assoluta di €
100.000,00 per ogni danno, ai sensi dell'art.
1.20 delle Condizioni generali di assicurazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda formulata da parte attrice e della domanda di garanzia avanzata da parte convenuta.
1.4 – All'esito della prima udienza, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., richiesti dalle parti;
successivamente al deposito delle memorie istruttorie, veniva disposta una CTU medico legale. A seguito del deposito della relazione tecnica, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.07.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce del regolare esperimento del procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale dell'incontro tenuto in data 04.05.2017, allegato all'atto di citazione.
3 – Ancora in via pregiudiziale in rito, dev'essere rigettato il motivo con cui parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda, in violazione degli articoli
163 e 164 c.p.c..
3.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile
3 sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
3.2 – Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente giudizio deve essere considerato valido: invero, dall'atto di citazione e dai relativi allegati si desumono con chiarezza i fatti costitutivi della domanda, poiché parte attrice ha individuato l'inadempimento addebitato alla struttura sanitaria e i danni che ne sono scaturiti, consentendo a parte convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa.
L'eccezione, quindi, deve essere rigettata.
4 – Nel merito, si rileva che la domanda formulata da nei confronti della Parte_1 [...] attiene alla responsabilità dell'ente sanitario. Al fine di esaminare Parte_2 tale domanda, è necessaria una breve premessa, riguardante la responsabilità da inadempimento delle strutture ospedaliere.
4.1 – Al riguardo, è pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, che la responsabilità dell'ente ospedaliero, nei confronti del paziente, sia di natura contrattuale.
In effetti, la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 1716/1979 affermava che “l'accettazione del paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera professionale tra il paziente e l'ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l'obbligazione di svolgere l'attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica situazione del paziente preso in cura”. Tale posizione è stata costantemente ribadita nelle successive pronunce della
Suprema Corte, specificando che, nel caso in cui un paziente si rivolga ad una struttura sanitaria per la sottoposizione ad un intervento medico chirurgico e la struttura lo prenda in carico ai fini dell'intervento, con la medesima si instaura un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive, il cosiddetto contratto di spedalità (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n.
577; Cassazione civile sez. III, 03/02/2012, n. 1620; Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.
16272). Conseguentemente, si riconosce la responsabilità contrattuale dell'ente sanitario, sia per i danni causati dall'inadeguatezza della struttura, sia per i danni provocati dai suoi dipendenti e, più in generale, da coloro che operano nella struttura medesima;
quest'ultima tipologia di responsabilità, peraltro, è imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale si fonda sull'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione
4 del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cassazione civile sez. un., 01/07/2002,
n. 9556; Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n. 29001).
4.2 – In tema di riparto dell'onere probatorio, dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicabilità del criterio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, all'interno della sentenza n. 13533/2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente, tale orientamento è stato specificato affermando che l'attore deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare, quale causa o concausa efficiente, il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/12/2013, n. 27855; Cassazione civile sez. III,
13/10/2017, n. 24073).
Il paziente danneggiato, dunque, è tenuto ad allegare l'inadempimento degli operatori sanitari, individuando in maniera specifica le condotte colpose dei medesimi;
tale allegazione è funzionale alla prova del nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno lamentato, che è posta a carico del paziente. In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danneggiato è tenuto a provare la sussistenza della cd. causalità costitutiva, mentre è posta a carico della struttura ospedaliera la prova della cd. causalità estintiva: con riguardo all'inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, si è affermato, infatti, che il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità
5 contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, secondo il parametro del “più probabile che non”, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28991; Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.
10050).
In sintesi, riconducendo la responsabilità per attività medico chirurgica al paradigma di cui all'art. 1218 c.c., il paziente creditore ha il mero onere di provare il contratto (o il contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché quello soltanto di allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, nonché la relativa gravità. Si delinea, poi, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle: il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal danneggiante;
pertanto, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, che è fatto costitutivo del diritto, il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione, che è fatto estintivo del diritto (cfr. Cassazione civile sez. III,
29/01/2018, n. 2061).
5 – Nel caso di specie, la domanda formulata da parte attrice è parzialmente fondata.
5.1 – Sul punto, si condividono le valutazioni tecniche espresse dai CTU dott. e Persona_1 dott. , che si contraddistinguono per chiarezza e linearità logica. Persona_2
I consulenti tecnici, in generale, hanno rappresentato che “la via parenterale inapparente, oggi, è quella responsabile della maggioranza dei casi di trasmissione di HCV”, evidenziando che “il virus può penetrare nell'organismo attraverso microlesioni della cute e delle mucose (ad esempio spazzolino da denti in comune, rasoio, forbici per unghie, strumentario chirurgico, ecc.)”; hanno rimarcato che “il periodo di incubazione dell'epatite C può variare da 2 settimane a 6 mesi (per lo
6 più è compreso tra le sei e nove settimane)
Con riferimento al caso di specie, gli stessi hanno rilevato che l'intervento di parto cesareo subito da “può essere considerato, in termini di elevata probabilità, la causa Parte_1 dell'infezione da virus C (modalità trasmissiva inapparente per mancata osservanza di buone pratiche mediche durante l'intervento)”. Hanno osservato, infatti, che “a distanza di circa 6 settimane, l'esaminanda risultava affetta da epatite acuta da HCV, che per elevata probabilità veniva contratta per mancata osservanza di buone pratiche mediche durante l'intervento
(modalità inapparente)”.
Sussiste, pertanto, la condotta colposa della struttura sanitaria, consistente nella mancata osservanza di buone pratiche mediche durante l'intervento. Del resto, la parte convenuta non ha dimostrato di aver adottato tutte le possibili precauzioni per evitare il contagio: in effetti, la stessa ha depositato soltanto la documentazione relativa alla sterilizzazione delle attrezzature e alla sanificazione della sala operatoria;
tali documenti non sono sufficienti a escludere che, durante l'intervento, la paziente è stata esposta al contagio da virus HCV, poiché non dimostrano la neutralizzazione di ogni possibile fonte di contagio (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/06/2023, n.
16900; Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n. 6386).
Inoltre, dall'elaborato tecnico si evince che i danni lamentati dall'attrice risultano causalmente dipendenti dall'inadempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico dell'ente sanitario, non essendo stati individuati possibili fattori causali alternativi;
del resto, il nesso eziologico si può desumere dal fatto che la patologia, non riscontrata prima dell'intervento, si è manifestata circa sei settimane dopo il medesimo, compatibilmente con la durata del periodo di incubazione individuato dai CTU.
Conseguentemente, deve essere affermata la responsabilità della per Parte_2
i pregiudizi patiti da parte attrice.
5.2 – Procedendo all'individuazione dei danni riportati dalla paziente, è necessario considerare che, a seguito dell'esame obiettivo, i consulenti tecnici hanno evidenziato che “la durata della malattia acuta deve intendersi in un periodo di Inabilità Temporanea Totale ITT di circa 1 mese, sulla base degli esami di funzionalità epatica e dei markers epatici effettuati dal 20.04.2009 al
13.05.2009”.
Per quanto attiene alla invalidità permanente, i CTU hanno precisato che “dopo l'episodio acuto,
7 in alcuni casi si verifica la scomparsa di HCV-RNA e normalizzazione delle transaminasi e tale situazione perdura nel tempo. […] Il criterio fondamentale per considerare un soggetto guarito è la persistente negativizzazione di HCV – RNA per almeno 6 mesi - 1 anno. In alcuni casi, superato l'episodio acuto, il soggetto resta persistentemente HCV-RNA positivo e le transaminasi possono essere fluttuanti o persistentemente normali. Il permanere di tale situazione per un periodo maggiore di 6 mesi è indice di cronicizzazione della malattia”.
Cionondimeno, nel caso di specie “non sussistono elementi clinici e strumentali che consentano di affermare con certezza che l'esaminanda è affetta da epatite cronica da virus C e, quindi, di quantizzare un eventuale danno biologico”, poiché l'unico dato certo attiene “ad un episodio epatico acuto da HCV (aprile 2009), seguito da un vuoto documentale” lungo circa sette anni che, peraltro, parte attrice non ha provveduto a colmare mediante la produzione degli “esami di funzionalità epatica, markers epatici ed ecografia epatica”. Invero, secondo i CTU, “la singola determinazione dell'elasticità epatica con FibroScan, non può essere correlata ad altre informazioni sulla malattia epatica (transaminasi, causa della malattia ed ancora trattamenti in corso o pregressi); peraltro, essi hanno affermato che “un aumentata fibrosi epatica può essere causata da altri processi patologici causa di fibrosi epatica (infezioni virali, steatosi epatica, malattie autoimmuni)”.
Ne consegue che, come rilevato dai consulenti, “a seguito dell'intervento di parto cesareo,
l'esaminanda contraeva un'epatite acuta da virus C e che, successivamente, non ci sono evidenze cliniche e strumentali 'certe' di cronicizzazione dell'epatite acuta da HCV”. Pertanto, ritenendo di dover condividere le risultanze della consulenza tecnica espletata, non può ritenersi provata la sussistenza di postumi permanenti in danno di dovendosi riconoscere Parte_1 esclusivamente il citato periodo di ITT.
Ai fini della quantificazione del risarcimento, occorre applicare le tabelle relative alla liquidazione del danno biologico di lieve entità, adottate in virtù dell'art. 139 del d.lgs. 209/05 e aggiornate con D.M. 18/07/2025 pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, applicabili al caso di specie in virtù dell'art. 7 comma 4 della legge 24/2017, non sussistendo una lesione macropermanente.
Considerato che, alla luce delle tabelle citate, per ogni giorno di invalidità temporanea spetta un risarcimento pari a € 56,18, il risarcimento dovuto a a titolo di danno biologico Parte_1
8 temporaneo è pari a € 1.685,40, pari al prodotto tra € 56,18 e 30 giorni.
Non risultano allegate e provate dalla danneggiata conseguenze anomale o del tutto peculiari dell'evento lesivo, idonee a giustificare la personalizzazione del risarcimento (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28986; Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, n. 5865).
Allo stesso modo, non risulta provato il danno patrimoniale richiesto da parte attrice.
Conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, la
[...] deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1 della complessiva somma di € 1.685,40.
5.3 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
6 – Procedendo ad esaminare la domanda di manleva formulata dalla struttura sanitaria nei confronti della è necessario rilevare che la compagnia Controparte_1 assicuratrice ha eccepito l'esistenza di una franchigia pari a € 100.000,00 e ha eccepito la prescrizione del diritto azionato dalla ai sensi dell'art. 2952 Parte_2
c.c., poiché il sinistro non è stato denunciato dall'assicurata a seguito della prima richiesta risarcitoria, formulata dalla danneggiata in data 25.01.2010.
9 6.1 – Con riferimento alla prima questione, si osserva che, dal contratto allegato da entrambe le parti, si evince effettivamente che la polizza prevede una “franchigia”, definita come “l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato”. Ai sensi dell'art.
1.20 delle condizioni contrattuali, alla responsabilità civile medica è applicabile una franchigia assoluta pari a € 100.000,00; lo stesso articolo, tuttavia, prevede che “in caso di sinistro risarcibile a termini delle condizioni di polizza, la Società provvederà all'integrale liquidazione del danno a favore dell'avente diritto recuperando poi successivamente dal contraente/assicurato le franchigie”.
È evidente, dunque, che, pur non essendo superata la franchigia, la compagnia assicuratrice è tenuta al pagamento della somma dovuta al danneggiato, alla luce della citata clausola contrattuale, con facoltà di rivalersi successivamente nei confronti dell'assicurato.
6.2 – Con riguardo all'eccepita prescrizione, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 2952 comma
2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
il comma 3 del medesimo articolo precisa che, nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione; il comma 4 aggiunge, inoltre, che la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Nel caso di specie, è pacifico che la prima richiesta risarcitoria è stata formulata dalla danneggiata in data 25.01.2010. L'ente assicurato provvedeva a comunicare il sinistro al broker
Jardine Lloyd Thomson S.r.l. in data 04.02.2010 (cfr. copia della denuncia di sinistro allegata alla prima memoria istruttoria di parte convenuta). Tale comunicazione è da intendersi effettuata alla compagnia assicuratrice, in virtù delle condizioni generali di assicurazione pattuite all'interno della polizza, laddove all'art.
1.22 si prevede espressamente che “agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dall'assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia”, come espressamente evidenziato anche da parte convenuta nella comparsa conclusionale (cfr. polizza allegata alla comparsa di costituzione della società chiamata in causa).
10 Tale comunicazione, dunque, è stata tempestivamente trasmessa alla compagnia assicuratrice, dieci giorni dopo la richiesta risarcitoria formulata dalla danneggiata;
conseguentemente, il diritto dell'assicurata non è prescritto;
la compagnia assicuratrice, dunque, deve essere condannata a tenere indenne parte convenuta dal pagamento delle somme dovute in esecuzione della presente sentenza.
7 – Nei rapporti tra e la le spese di lite Parte_1 Parte_2 seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte convenuta;
esse sono poste provvisoriamente in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, poiché parte attrice risulta ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, con delibera n. 6/2019 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia II del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre € 786,00 per spese di iscrizione a ruolo.
7.1 – Nei rapporti tra la e le Parte_2 Controparte_1 spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico della compagnia assicuratrice, in favore di parte convenuta. Tali spese, infatti, non riguardano la difesa dell'assicurato ni confronti dell'attrice, bensì l'esperimento della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice;
la rifusione delle stesse, dunque, non è esclusa dall'art. 1917 comma 3
c.p.c..
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia II del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
7.2 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della e di alla luce della Parte_2 Controparte_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
11 così dispone:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna la al pagamento, in favore della medesima, Parte_2 dell'importo di € 1.685,40, a titolo di risarcimento del danno;
sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (07.03.2009) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. accoglie la domanda di manleva formulata da e, per Parte_2
l'effetto, condanna a tenere indenne parte convenuta dal Controparte_1 pagamento di ogni somma dovuta in esecuzione della presente pronuncia;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 1.276,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
4. condanna al pagamento, in favore di parte convenuta, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidandole in € 1.276,00 per compensi professionali ed €
759,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e
I.V.A., come per legge;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico della e di Parte_2
in solido. Controparte_1
Nola, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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