Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 192
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento allegate all'intimazione

    La Corte ha ritenuto che gli atti impugnati fossero preceduti dalla notifica delle cartelle di pagamento, divenute definitive per mancata impugnazione, le quali hanno interrotto i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha escluso la prescrizione, dato che la notifica degli atti è avvenuta nel 2023 e 2024, e l'intimazione nel 2025, e che la notifica degli atti prodromici ha interrotto i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancanza del visto di esecutorietà

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti prodromici, divenuti definitivi, abbia interrotto i termini di prescrizione e reso gli atti efficaci.

  • Rigettato
    Illegittimità delle somme richieste per interessi

    La Corte ha affermato che interessi e sanzioni sono dovuti e sono stati commisurati secondo le norme di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni

    La Corte ha escluso la prescrizione, dato che la notifica degli atti prodromici ha interrotto i termini di prescrizione anche in relazione alle sanzioni.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

    L'ufficio ha depositato la notifica dell'atto esecutivo emesso, correttamente notificato a mezzo pec in data 4 dicembre 2023.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che nessuna prescrizione è intervenuta, come dimostrato dalla notifica dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Illegittimità delle somme richieste per interessi e sanzioni

    La Corte ha affermato che interessi e sanzioni sono dovuti e sono stati commisurati secondo le norme di legge.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    Gli atti impugnati sono stati preceduti dalla notifica delle cartelle di pagamento n. 10620230016213413000 e 10620230017228022000, prodromiche, divenute definitive per mancanza di impugnazione e che hanno interrotto anch'esse il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che nessuna prescrizione è intervenuta, dato che la notifica degli atti prodromici ha interrotto i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità delle somme richieste per interessi e sanzioni

    La Corte ha affermato che interessi e sanzioni sono dovuti e sono stati commisurati secondo le norme di legge.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    Gli atti impugnati sono stati preceduti dalla notifica delle cartelle di pagamento n. 10620230016213413000 e 10620230017228022000, prodromiche, divenute definitive per mancanza di impugnazione e che hanno interrotto anch'esse il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che nessuna prescrizione è intervenuta, dato che la notifica degli atti prodromici ha interrotto i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità delle somme richieste per interessi e sanzioni

    La Corte ha affermato che interessi e sanzioni sono dovuti e sono stati commisurati secondo le norme di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 192
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 192
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo