CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
ISCERI LU, LA
MONTANARO PINA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 778/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259003349041000 IVA-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 912/2025 depositato il 21/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259003349041000 IVA-ALTRO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620230016213413000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620230017228022000 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I101245/2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2030/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26 aprile 2025, attraverso il proprio liquidatore dott. Difensore_1, la società Ricorrente_1
S.r.l. in liquidazione, c.f. P.IVA_1, presentava 2 distinti ricorsi nei confronti dell'Ente impositore e dell'Agente della Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
10620259003349041/000 di complessivi € 204.373,90, notificata a mezzo Pec il 17 aprile 2025 e l'intimazione di pagamento n. 10620259003349041/000, anch'essa regolarmente notificata.
In particolare, la parte contestava:
- la cartella di pagamento n. 10620230016213413000, notificata il 7 dicembre 2023, per ritenute da dichiarazione 770, anno 2017, di € 2.344,73;
- la cartella di pagamento n. 10620230017228022000, notificata il 5 febbraio 2024, di € 15.078,67 per
IRAP anno d'imposta 2020;
- l'avviso di accertamento n. TVP031101245-2023, notificato il 4 dicembre 2023, di € 68.378,72 per IVA,
Ires, Irap, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2018.
Le altre cartelle si riferivano a contributi INPS e INAIL appartenenti ad altra giurisdizione come ammesso dalla stessa ricorrente.
Il ricorrente eccepiva:
1) la violazione e falsa applicazione dl legge - articolo 50 d.P.R. n. 602 del
1973;
2) l'intimazione di pagamento nulla senza allegazione delle cartelle ivi indicate;
3) l'ingiunzione inesistente per la mancanza del visto di esecutorietà;
4) l'inesistenza della motivazione degli interessi - illegittimità delle somme richieste;
5) la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione del pagamento e mancanza della notifica delle cartelle esattoriali e/o avviso di accertamento esecutivo;
6) la prescrizione delle sanzioni.
Si sono costituiti sia l'ufficio che l'agente della riscossione, rispondendo puntualmente alle censure mosse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla mancata notifica delle due cartelle o dell'accertamento n. TVP031101245-2023, l'ufficio ha depositato la notifica dell'atto esecutivo emesso, correttamente notificato a mezzo pec in data 4 dicembre 2023.
Nessuna prescrizione è intervenuta, pertanto, come dimostrato dalla notifica dell'avviso di accertamento sopra indicato.
Per le cartelle di pagamento, considerate le date di notifica degli atti, avvenute nel 2023 e 2024, e la notifica dell'intimazione avvenuta nel 2025, non è maturata alcuna prescrizione.
In ordine alla ritenuta illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento, invero gli atti impugnati sono stati preceduti dalla notifica delle cartelle n.
10620230016213413000 e 10620230017228022000, prodromiche, divenute definitive per mancanza di impugnazione e che hanno interrotto anch'esse il termine di prescrizione.
La notifica dei predetti atti, da un lato, ha consentito al contribuente di essere informato pienamente sui presupposti in fatto e in diritto delle pretese tributarie avanzate, dall'altro ha interrotto i termini di prescrizione in relazione sia ai tributi, che alle sanzioni.
Interessi e sanzioni sono, peraltro, dovuti e sono stati commisurati secondo le precipue norme di legge che li prevedono, di modo che non v'è alcuna illegittimità neppure nel computo degli stessi.
La nomina del liquidatore avvenuta solo di recente consente di compensare le spese pe giustificati motivi.
P.Q.M.
La CGT 1 di Taranto, Sezione 2: -Rigetta i ricorsi riuniti. -Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi riuniti. Così deciso in Taranto il 16.12.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
ISCERI LU, LA
MONTANARO PINA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 778/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259003349041000 IVA-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 912/2025 depositato il 21/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259003349041000 IVA-ALTRO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620230016213413000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620230017228022000 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I101245/2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2030/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26 aprile 2025, attraverso il proprio liquidatore dott. Difensore_1, la società Ricorrente_1
S.r.l. in liquidazione, c.f. P.IVA_1, presentava 2 distinti ricorsi nei confronti dell'Ente impositore e dell'Agente della Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
10620259003349041/000 di complessivi € 204.373,90, notificata a mezzo Pec il 17 aprile 2025 e l'intimazione di pagamento n. 10620259003349041/000, anch'essa regolarmente notificata.
In particolare, la parte contestava:
- la cartella di pagamento n. 10620230016213413000, notificata il 7 dicembre 2023, per ritenute da dichiarazione 770, anno 2017, di € 2.344,73;
- la cartella di pagamento n. 10620230017228022000, notificata il 5 febbraio 2024, di € 15.078,67 per
IRAP anno d'imposta 2020;
- l'avviso di accertamento n. TVP031101245-2023, notificato il 4 dicembre 2023, di € 68.378,72 per IVA,
Ires, Irap, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2018.
Le altre cartelle si riferivano a contributi INPS e INAIL appartenenti ad altra giurisdizione come ammesso dalla stessa ricorrente.
Il ricorrente eccepiva:
1) la violazione e falsa applicazione dl legge - articolo 50 d.P.R. n. 602 del
1973;
2) l'intimazione di pagamento nulla senza allegazione delle cartelle ivi indicate;
3) l'ingiunzione inesistente per la mancanza del visto di esecutorietà;
4) l'inesistenza della motivazione degli interessi - illegittimità delle somme richieste;
5) la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione del pagamento e mancanza della notifica delle cartelle esattoriali e/o avviso di accertamento esecutivo;
6) la prescrizione delle sanzioni.
Si sono costituiti sia l'ufficio che l'agente della riscossione, rispondendo puntualmente alle censure mosse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla mancata notifica delle due cartelle o dell'accertamento n. TVP031101245-2023, l'ufficio ha depositato la notifica dell'atto esecutivo emesso, correttamente notificato a mezzo pec in data 4 dicembre 2023.
Nessuna prescrizione è intervenuta, pertanto, come dimostrato dalla notifica dell'avviso di accertamento sopra indicato.
Per le cartelle di pagamento, considerate le date di notifica degli atti, avvenute nel 2023 e 2024, e la notifica dell'intimazione avvenuta nel 2025, non è maturata alcuna prescrizione.
In ordine alla ritenuta illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento, invero gli atti impugnati sono stati preceduti dalla notifica delle cartelle n.
10620230016213413000 e 10620230017228022000, prodromiche, divenute definitive per mancanza di impugnazione e che hanno interrotto anch'esse il termine di prescrizione.
La notifica dei predetti atti, da un lato, ha consentito al contribuente di essere informato pienamente sui presupposti in fatto e in diritto delle pretese tributarie avanzate, dall'altro ha interrotto i termini di prescrizione in relazione sia ai tributi, che alle sanzioni.
Interessi e sanzioni sono, peraltro, dovuti e sono stati commisurati secondo le precipue norme di legge che li prevedono, di modo che non v'è alcuna illegittimità neppure nel computo degli stessi.
La nomina del liquidatore avvenuta solo di recente consente di compensare le spese pe giustificati motivi.
P.Q.M.
La CGT 1 di Taranto, Sezione 2: -Rigetta i ricorsi riuniti. -Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi riuniti. Così deciso in Taranto il 16.12.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)