Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/04/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03076/2025REG.PROV.COLL.
N. 01447/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2025, proposto dalla signora AR DE CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorenzo Buzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
il Comune di Tessennano, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini e Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 23624 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tessennano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Maurizio Santise e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AR DE CE ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio l’ordinanza del Comune di Tessennano di ripristino dello stato dei luoghi emessa in data 22 marzo 2024 e il conseguente provvedimento di non esecuzione dei lavori prot. n. 1978/2021 del 15 luglio 2021.
2. Riferisce l’appellante di aver presentato una P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 D. Lgs. 28/2011), in data 29 aprile 2019, per la realizzazione e l’esercizio di un aerogeneratore della potenza di 600 KW e di averla successivamente rettificata, con atto prot. n. 2492 del 25 settembre 2019 per un errore nell’individuazione della particella sulla quale sarebbe stato realizzato
l’intervento.
Il Comune resistente, dopo aver ricevuto, in data 17 marzo 2021, la comunicazione di avvio dei lavori, emetteva, in data 15 luglio 2021, un provvedimento con cui ordinava “ la non esecuzione dell’intervento … considerato che da una verifica effettuata dall’Ufficio non si può ritenere sussistente alcun titolo consolidato in capo al destinatario della presente ”.
A seguito di tale provvedimento, la ricorrente, in data 20 ottobre 2022, presentava nuova P.A.S., “ previa rinuncia alla prosecuzione dei lavori in virtù del titolo già consolidato ”, ma sospendeva la realizzazione degli interventi per l’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti – ad oggi
pendente – in ordine ai fatti per cui è causa.
3. Dopo la presentazione di una S.C.I.A. in sanatoria in data 12 febbraio 2024 avente ad oggetto gli interventi già realizzati, il Comune ha prima notificato l’ordinanza di demolizione impugnata e poi, in data 1° maggio 2024, ha respinto la domanda di sanatoria.
AR DE CE ha, quindi, impugnato l’ordinanza del Comune di Tessennano di ripristino dello stato dei luoghi emessa in data 22 marzo 2024 e il conseguente provvedimento di non esecuzione dei lavori prot. n. 1978/2021 del 15 luglio 2021 innanzi al T.a.r. per il Lazio che, con sentenza n. 23624 del 2024, li ha respinti.
2. L’odierna appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. PUNTO 1 della sentenza appellata - Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4 delle norme di attuazione del c.p.a. in relazione alle memorie depositate in vista dell’udienza del 12.11.2024 ;
II. PUNTO 2 della sentenza impugnata - Carenza di istruttoria in merito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 37 DPR n. 380/01; Carenza di motivazione; Erronea interpretazione dei fatti; Eccesso di potere per travisamento e disparità di trattamento ;
III. PUNTO 3 della sentenza impugnata – vizio di motivazione – istruttoria inesistente – erronea valutazione circa la sussistenza di fatti inesistenti posti a base della decisione ;
IV. PUNTO 4 della sentenza impugnata - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del
D. Lgs. n. 28/2011 .
Il Comune di Tessennano si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Come segnalato alle parti nella predetta camera di consiglio sussistono i presupposti per la conclusione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., in considerazione della inammissibilità del ricorso di primo grado. Le parti non hanno, peraltro, dichiarato di volere " proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione ".
3.1. Il T.a.r. ha già evidenziato in primo grado che, successivamente alla notifica della sopra menzionata ordinanza di demolizione, ma prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, il Comune di Tessennano ha emesso, in data 24 aprile 2024, con atto protocollato il successivo 1° maggio 2024, una nota nella quale si legge: “ in riferimento alla S.C.I.A. in sanatoria […] con la presente si comunica che la stessa non può essere accolta. Lo scrivente ufficio ha disposto l’invio a Lei, al Committente, al Progettista e al Direttore dei Lavori, l’invio della nota relativa alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in data 18/04/2024 della quale si richiede nota di riscontro di avvenuta ricezione ”.
Tale provvedimento, che integra un diniego di sanatoria, non è stato impugnato da parte appellante.
3.2. Quest’ultima con il secondo motivo di appello evidenzia che tale nota non avrebbe contenuto provvedimentale e, pertanto, non avrebbe dovuto essere impugnata.
Tale motivo di appello è infondato.
La nota sopra menzionata giunge all’esito di un procedimento iniziato con la S.C.I.A. in sanatoria ed è espressione chiara della volontà dell’amministrazione di denegare la sanatoria richiesta.
Non vi sono particolari ragioni che possano condurre a ritenere la predetta nota non avente carattere provvedimentale, come sostiene l’appellante, in quanto, sia pur sinteticamente, l’amministrazione con il citato provvedimento ha chiaramente manifestato la volontà definitiva di non concedere la sanatoria richiesta.
3.3. Né può qualificarsi il predetto provvedimento come “ preavviso di rigetto ”, in quanto il Comune non si è limitato a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, né ha concesso i termini per le osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990, ma, come visto, ha inteso respingere definitivamente la richiesta di sanatoria.
3.4. Parimenti irrilevante è la circostanza che il provvedimento sia contenuto in una mail o non sia, in tesi, adeguatamente motivato, elementi che non incidono sull’essenza del provvedimento che ben può essere contenuto in una mail o manifestato in forma diverse se la legge non ne prevede di specifiche; peraltro, la circostanza che il provvedimento non sia adeguatamente motivato può incidere sulla patologia del provvedimento, ma non sulla sua qualificazione.
3.5. Ne consegue che la mancata impugnazione del diniego di sanatoria comporta la inammissibilità del ricorso di primo grado, con cui si contestano in sostanza tutti i provvedimenti che hanno come presupposto proprio l’abuso edilizio realizzato dall’appellante e non sanato.
3.6. La reiezione di tale motivo di appello comporta l’assorbimento dei restanti.
Ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata, ma con motivazione diversa, perché il ricorso di primo grado è inammissibile per mancata impugnazione del diniego di sanatoria.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei limiti specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO