Art. 6.
I funzionari indicati nell'art. 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.
Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite
per l'amministrazione centrale.
I funzionari indicati nell'art. 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.
Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite
per l'amministrazione centrale.