Ordinanza cautelare 7 luglio 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00447/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Amati, con domicilio eletto presso il suo studio a La Spezia, via Giacomo Doria 3;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Sportello Unico per L'Immigrazione di La Spezia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato in data -OMISSIS- dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di La Spezia (n. Pratica n.-OMISSIS-), portante revoca del nulla osta all’ingresso del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. LL OG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso di cui in epigrafe è stato impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale del lavoratore ricorrente nell’ambito del cd. Decreto flussi.
2) L’impugnata revoca è motivata con il fatto che, pur a fronte dell’invio del rituale preavviso di rigetto, non sia stata presentata la documentazione a dimostrazione della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente.
3) Il ricorrente, invero, ha documentato di essersi attivato per integrare la documentazione inviata dal datore di lavoro, affermando di avere presentato i documenti mancanti.
4) Per chiarire se il quadro documentale fosse completo, con l’ordinanza cautelare del 7.7.2025 è stata disposta apposita istruttoria al fine di acquisire dall’Amministrazione resistente una relazione esplicativa sul punto.
5) L’Amministrazione ha depositato la relazione datata 18.7.2025 ove afferma che la documentazione richiesta è stata solo parzialmente presentata in quanto da cui risulta che “ le integrazioni richieste alla datrice di lavoro sono state inviate solo parzialmente, atteso che, dopo la produzione documentale degli interessati, risultavano ancora mancanti i seguenti documenti: - autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro; - documento di identità e tesserino di iscrizione all’ordine del professionista che ha redatto l’asseverazione; - risposta del Centro per l’Impiego alla richiesta di verifica della disponibilità di lavoratori; - ricevuta di invio/ricezione all’Autorità di P.S. della cessione di fabbricato in favore del lavoratore ”.
6) Invero dalle produzioni in giudizio del ricorrente risulta l’esistenza anche dei seguenti documenti:
- l’attestazione del Comune di La Spezia in data 27.6.2024 di idoneità abitativa dell’alloggio messo a disposizione del ricorrente;
- la comunicazione di cessione del fabbricato in data 23.11.2023;
- la carta di identità e il tesserino dell’Ordine di commercialisti del professionista che ha redatto l’asseverazione;
- la denuncia di rapporto di lavoro all’INPS ai fini previdenziali;
- la richiesta ad ANPA (centro impiego di Spezia) della figura professionale poi oggetto di richiesta di ingresso del lavoratore straniero;
Tali ultimi documenti, invero, non risultano essere stati presi in esame dall’atto impugnato.
7) Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso stante l’incompletezza documentale. All’udienza del 6.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Il ricorso è fondato nel senso di seguito precisato.
9) Con il PRIMO MOTIVO è stata dedotta la violazione degli artt. 22 e 24 del DLgs. n. 286/1998 (Testo Unico dell’Immigrazione – TUI) nonché la violazione dell’art. 21-nonies L. n. 241/90 perché la Prefettura non ha preso in considerazione la documentazione complessivamente presentata dal datore di lavoro e dal lavoratore, se del caso ai fini del riesame in autotutela dell’atto impugnato.
Il motivo è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato l’esistenza degli atti di cui al suddetto punto 6 che, unitamente all’autocertificazione sulle verifiche effettuate dal Centro per l’impiego e agli altri documenti versati in giudizio, risultano rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DLgs. n. 286/98 perché costituiscono elementi favorevoli allo straniero e, nel caso specifico, consentono di superare il deficit documentale rilevato dal provvedimento impugnato e dalla relazione istruttoria del 18.7.2025 (almeno in astratto e, comunque, fatta salva la verifica sulla loro attendibilità e sulla concreta idoneità dei medesimi a comprovare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta all’ingresso).
In tale prospettiva, dunque, il quadro documentale appare completo considerando gli atti sopra menzionati, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato.
10) Il SECONDO MOTIVO è, invece, improcedibile in quanto l’accoglimento del primo, essendo idoneo a determinare l’annullamento degli atti impugnati, priva il ricorrente dell’interesse all’accoglimento delle censure procedimentali dedotte.
11) Conclusivamente il ricorso è fondato con conseguente annullamento degli atti impugnati di cui in epigrafe.
12) Resta salvo, comunque, il potere dell’Amministrazione di verifica dell’attendibilità e dell’idoneità in concreto dei documenti presentati dal richiedente al fine del giudizio sulla loro concreta idoneità a comprovare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta all’ingresso.
13) La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla gli atti impugnati, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
LL OG, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL OG | GI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.