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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/07/2025, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2560/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.1.2025 tra:
, (C.F.: ), elett.te domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Taranto nr. 95, presso lo studio dell'Avv. Mauro Monaco, C.F.:
dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in C.F._2 calce all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
con sede secondaria in Milano, Via della Moscova n. 18, Controparte_1 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e C.F. , R.E.A. n. P.IVA_1
1040254, P. IVA , in persona del proprio procuratore speciale Avv. Gabriele P.IVA_2
Galeano (DOC. A), rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla comparsa di costituzione – dagli Avv.ti Francesca Andrea Cantone (C.F. ; PEC: C.F._3
del Foro di Milano, n. telefax 02/72170950 e Email_1 dall'Avv. Stefano Baldi (C.F. ; PEC: C.F._4
) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso Email_2 lo studio di quest'ultimo in Roma, Via G. G. Belli n. 36.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 117/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 117/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dal medesimo proposte nei confronti della , ha così statuito: CP_1
“Rigetta la domanda dell'attore nei termini di cui in motivazione;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre il rimborso delle spese, IVA e CAP come per legge.
Pone a cario dell'attore in via definitiva le spese di ctu.”.
A sostegno del gravame egli ha posto i seguenti motivi:
A) Errore di diritto ed interpretativo delle norme richiamate dalla sentenza appellata.
B) Mancato esame di alcuni degli elementi emersi dalla ctu.
C) Sempre in tema di usura: mancati effetti ai fini del calcolo del TEG della estinzione anticipata (fatto poi avvenuto parzialmente).
D) Erronea valutazione da parte del Giudice della circostanza che la banca avrebbe omesso di fornire qualsiasi indicazione del costo complessivo del finanziamento Pa ( ).
E) Omessa rilevazione della nullità del piano di ammortamento “alla francese”.
pag. 2/7 F) Superamento del limite della finanziabilità in violazione dell'art. 38 comma 2
TUB e dell'art. della delibera CICR 22.4.1995.
Sulla base dei detti motivi ha, pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza 117/2021 pubblicata il 04/01/2021, emessa dal Tribunale di Roma, in persona della Dott.ssa Paola Ragozzo, all'esito del procedimento R.G. n.
21882/2015, accogliere il presente appello per i motivi elencati e decidendo anche nel merito, accogliendo le seguenti conclusioni:
-in via principale accertare e dichiarare l'avvenuta pattuizione e/o applicazione di interessi superiori alle soglie fissate dalla Legge n. 108/96 e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 comma II, c.c. la gratuità del contratto di mutuo n. 003-00057096, stipulato a rogito Notaio , del Persona_1
14.9.20, Rep. 88273 Racc. 2918, registrato in data 20.9.2000;
-sempre in via principale, previo ricalcolo dei rapporti, da effettuarsi a mezzo di
CTU contabile, condannare la convenuta alla restituzione di ogni somma percepita CP_2
a titolo di interesse, dichiarandone la compensazione con le eventuali somme ancora dovute alla dal signor;
CP_2 Parte_1
-in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 287/90, la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse convenzionale e, per l'effetto, rideterminare le partite di dare- avere tra le parti, applicando alla sorte capitale il solo interesse al tasso legale.
Con vittoria di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
pag. 3/7 Nel costituirsi in giudizio la appellata ha preliminarmente eccepito la parziale CP_2 inammissibilità dell'appello in quanto contenente domande nuove rispetto al giudizio di prime cure e, in ogni caso, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Ha, quindi, così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE
• • accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità parziale dell'Atto di citazione in appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.;
NEL MERITO
• • respingere tutte le domande formulate dal nei confronti Parte_3 di in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in CP_1 narrativa.
IN OGNI CASO
• • con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
Alla udienza a trattazione scritta del 28.1.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va, in via preliminare, rilevata la inammissibilità delle nuove domande introdotte dalla difesa appellante per la prima volta solo nel presente giudizio in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., con particolare riferimento alla dedotta nullità del piano Pa di “ammortamento alla francese”, alla omessa indicazione dell' e all'eccepito superamento del limite di finanziabilità del mutuo.
L'appello è, dunque, in parte qua, inammissibile.
Né può affermarsi che vi siano questioni rilevabili d'ufficio, sia alla stregua delle omesse specifiche allegazioni dell'appellante nel corso del giudizio di prime cure, sia della stessa giurisprudenza di Legittimità succedutasi con riferimento alle nuove questioni sollevate.
Né alcun profilo di nullità emerge dalla documentazione in atti.
pag. 4/7 Venendo, invece, al tema trattato in via principale nell'appello e a censura della sentenza di primo grado, occorre prendere le mosse dai primi due motivi che possono essere trattati unitariamente, avendo ad oggetto il criterio adottato dal ctu. nominato dal Giudice ai fini del calcolo del tasso soglia usura e le conseguenti conclusioni che questi ne ha tratto e che sono state fatte proprie dal Tribunale.
L'appellante lamenta che il ctu. ed il Tribunale avrebbero escluso la usurarietà del tasso di mora alla stregua di una supposta errata interpretazione della nota pronuncia della SS.UU. che, ferma il principio che anche gli interessi di mora sono soggetti alla verifica del tasso soglia, non ha affermato che ai fini del calcolo debba tenersi conto della maggiorazione del 2,1 previsto dalla Banca d'Italia che, in ogni caso, non avrebbe giammai poteri di intervento né sulle metodologie di calcolo, né tanto meno sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del TEG.
Alla stregua di tale affermazione, avendo il ctu. operato ai fini del calcolo del tasso usurario mediante la addizione del 2,1 come da istruzioni della Banca d'Italia, avrebbe concluso erroneamente per il mancato superamento del tasso soglia con specifico riferimento agli interessi moratori al momento della pattuizione della relativa clausola contrattuale del mutuo stipulato il 14.9.2000.
Peraltro, prosegue la difesa appellante, i D.M. che prevedevano la maggiorazione del 2,1 avrebbero iniziato a far parte del T.E.G.M. solo con decorrenza dal
25.3.2003, sicchè la suddetta maggiorazione non si sarebbe potuta applicare al contratto in oggetto.
Rileva la Corte che la questione va risolta in applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida” nel senso che, essendo pacifico per come richiamato dalla pronuncia della S.C. sopra indicata ma anche successivamente, che la eventuale nullità della clausola di previsione degli interessi di mora stante il superamento del tasso soglia previsto, in ogni caso non comporta la nullità dell'intero assetto contrattuale, con la ulteriore conseguenza che, ove fossero comunque rispettosi del tasso soglia gli interessi corrispettivi, sarebbero questi ultimi a trovare comunque applicazione, nel cado specie il ctu. ha rilevato la corretta applicazione da parte della pag. 5/7 banca in sede di pattuizione degli interessi corrispettivi che sono stati regolarmente pagati dal mutuatario senza mai alcuna contestazione.
Dunque, in assenza di applicazione di interessi di mora, alcuna variazione il rapporto ha subito.
Né alcun rilievo assume la dedotta estinzione anticipata del mutuo.
Al riguardo, ancora una volta non ci si può esimere dall'evidenziare che questa
Corte si è ripetutamente pronunciata in senso conforme anche ai Giudici di
Legittimità, affermando che proprio il fatto che la penale di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso, comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente alla erogazione del credito in quanto “non si è di fronte, cioè, a una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7.3.2022 n.
7352).
Il gravame va, dunque, in parte qua respinto.
Non miglior sorte merita anche l'altro motivo relativo alla presunta nullità del contratto per violazione da parte della banca della normativa anticoncorrenziale avendo fatto riferimento, ai fini del calcolo degli interessi, all'Euribor, frutto di una palese manipolazione da parte di alcune banche tra cui, appunto, la CP_1
Orbene, è chiaro che la pronuncia della Commissione Europea (Decisione C(2013)
8512 del 4.12.2013 39914 – Euro Interest Rate Derivaties (EIRD), Pt_4 pubblicata il 28.10.2016 fa riferimento ad un preciso lasso temporale intercorrente tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008 con effetti comprovati fino al giugno 2009.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo è stato sottoscritto nel 2000, ovvero in un periodo non interessato dalla pronuncia della suddetta commissione.
Ciò detto, sarebbe stato preciso onere della parte fornire la prova di questa intesa anticoncorrenziale anche in epoca precedente al periodo per il quale la pronuncia della Commissione potrebbe eventualmente assurgere a prova legale.
pag. 6/7 Ma detta prova non risulta essere stata fornita, per cui la censura non è meritevole di accoglimento.
Per tutti i suesposti motivi l'appello va, quindi, respinto in toto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 117/23, così Parte_1 provvede:
dichiara inammissibili le domande nuove proposte per la prima volta in appello nei termini di cui alla motivazione;
rigetta per il resto l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della banca, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 7.160,00 per competenze oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 29.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2560/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.1.2025 tra:
, (C.F.: ), elett.te domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Taranto nr. 95, presso lo studio dell'Avv. Mauro Monaco, C.F.:
dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in C.F._2 calce all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
con sede secondaria in Milano, Via della Moscova n. 18, Controparte_1 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e C.F. , R.E.A. n. P.IVA_1
1040254, P. IVA , in persona del proprio procuratore speciale Avv. Gabriele P.IVA_2
Galeano (DOC. A), rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla comparsa di costituzione – dagli Avv.ti Francesca Andrea Cantone (C.F. ; PEC: C.F._3
del Foro di Milano, n. telefax 02/72170950 e Email_1 dall'Avv. Stefano Baldi (C.F. ; PEC: C.F._4
) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso Email_2 lo studio di quest'ultimo in Roma, Via G. G. Belli n. 36.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 117/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 117/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dal medesimo proposte nei confronti della , ha così statuito: CP_1
“Rigetta la domanda dell'attore nei termini di cui in motivazione;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre il rimborso delle spese, IVA e CAP come per legge.
Pone a cario dell'attore in via definitiva le spese di ctu.”.
A sostegno del gravame egli ha posto i seguenti motivi:
A) Errore di diritto ed interpretativo delle norme richiamate dalla sentenza appellata.
B) Mancato esame di alcuni degli elementi emersi dalla ctu.
C) Sempre in tema di usura: mancati effetti ai fini del calcolo del TEG della estinzione anticipata (fatto poi avvenuto parzialmente).
D) Erronea valutazione da parte del Giudice della circostanza che la banca avrebbe omesso di fornire qualsiasi indicazione del costo complessivo del finanziamento Pa ( ).
E) Omessa rilevazione della nullità del piano di ammortamento “alla francese”.
pag. 2/7 F) Superamento del limite della finanziabilità in violazione dell'art. 38 comma 2
TUB e dell'art. della delibera CICR 22.4.1995.
Sulla base dei detti motivi ha, pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza 117/2021 pubblicata il 04/01/2021, emessa dal Tribunale di Roma, in persona della Dott.ssa Paola Ragozzo, all'esito del procedimento R.G. n.
21882/2015, accogliere il presente appello per i motivi elencati e decidendo anche nel merito, accogliendo le seguenti conclusioni:
-in via principale accertare e dichiarare l'avvenuta pattuizione e/o applicazione di interessi superiori alle soglie fissate dalla Legge n. 108/96 e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 comma II, c.c. la gratuità del contratto di mutuo n. 003-00057096, stipulato a rogito Notaio , del Persona_1
14.9.20, Rep. 88273 Racc. 2918, registrato in data 20.9.2000;
-sempre in via principale, previo ricalcolo dei rapporti, da effettuarsi a mezzo di
CTU contabile, condannare la convenuta alla restituzione di ogni somma percepita CP_2
a titolo di interesse, dichiarandone la compensazione con le eventuali somme ancora dovute alla dal signor;
CP_2 Parte_1
-in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 287/90, la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse convenzionale e, per l'effetto, rideterminare le partite di dare- avere tra le parti, applicando alla sorte capitale il solo interesse al tasso legale.
Con vittoria di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
pag. 3/7 Nel costituirsi in giudizio la appellata ha preliminarmente eccepito la parziale CP_2 inammissibilità dell'appello in quanto contenente domande nuove rispetto al giudizio di prime cure e, in ogni caso, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Ha, quindi, così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE
• • accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità parziale dell'Atto di citazione in appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.;
NEL MERITO
• • respingere tutte le domande formulate dal nei confronti Parte_3 di in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in CP_1 narrativa.
IN OGNI CASO
• • con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
Alla udienza a trattazione scritta del 28.1.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va, in via preliminare, rilevata la inammissibilità delle nuove domande introdotte dalla difesa appellante per la prima volta solo nel presente giudizio in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., con particolare riferimento alla dedotta nullità del piano Pa di “ammortamento alla francese”, alla omessa indicazione dell' e all'eccepito superamento del limite di finanziabilità del mutuo.
L'appello è, dunque, in parte qua, inammissibile.
Né può affermarsi che vi siano questioni rilevabili d'ufficio, sia alla stregua delle omesse specifiche allegazioni dell'appellante nel corso del giudizio di prime cure, sia della stessa giurisprudenza di Legittimità succedutasi con riferimento alle nuove questioni sollevate.
Né alcun profilo di nullità emerge dalla documentazione in atti.
pag. 4/7 Venendo, invece, al tema trattato in via principale nell'appello e a censura della sentenza di primo grado, occorre prendere le mosse dai primi due motivi che possono essere trattati unitariamente, avendo ad oggetto il criterio adottato dal ctu. nominato dal Giudice ai fini del calcolo del tasso soglia usura e le conseguenti conclusioni che questi ne ha tratto e che sono state fatte proprie dal Tribunale.
L'appellante lamenta che il ctu. ed il Tribunale avrebbero escluso la usurarietà del tasso di mora alla stregua di una supposta errata interpretazione della nota pronuncia della SS.UU. che, ferma il principio che anche gli interessi di mora sono soggetti alla verifica del tasso soglia, non ha affermato che ai fini del calcolo debba tenersi conto della maggiorazione del 2,1 previsto dalla Banca d'Italia che, in ogni caso, non avrebbe giammai poteri di intervento né sulle metodologie di calcolo, né tanto meno sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del TEG.
Alla stregua di tale affermazione, avendo il ctu. operato ai fini del calcolo del tasso usurario mediante la addizione del 2,1 come da istruzioni della Banca d'Italia, avrebbe concluso erroneamente per il mancato superamento del tasso soglia con specifico riferimento agli interessi moratori al momento della pattuizione della relativa clausola contrattuale del mutuo stipulato il 14.9.2000.
Peraltro, prosegue la difesa appellante, i D.M. che prevedevano la maggiorazione del 2,1 avrebbero iniziato a far parte del T.E.G.M. solo con decorrenza dal
25.3.2003, sicchè la suddetta maggiorazione non si sarebbe potuta applicare al contratto in oggetto.
Rileva la Corte che la questione va risolta in applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida” nel senso che, essendo pacifico per come richiamato dalla pronuncia della S.C. sopra indicata ma anche successivamente, che la eventuale nullità della clausola di previsione degli interessi di mora stante il superamento del tasso soglia previsto, in ogni caso non comporta la nullità dell'intero assetto contrattuale, con la ulteriore conseguenza che, ove fossero comunque rispettosi del tasso soglia gli interessi corrispettivi, sarebbero questi ultimi a trovare comunque applicazione, nel cado specie il ctu. ha rilevato la corretta applicazione da parte della pag. 5/7 banca in sede di pattuizione degli interessi corrispettivi che sono stati regolarmente pagati dal mutuatario senza mai alcuna contestazione.
Dunque, in assenza di applicazione di interessi di mora, alcuna variazione il rapporto ha subito.
Né alcun rilievo assume la dedotta estinzione anticipata del mutuo.
Al riguardo, ancora una volta non ci si può esimere dall'evidenziare che questa
Corte si è ripetutamente pronunciata in senso conforme anche ai Giudici di
Legittimità, affermando che proprio il fatto che la penale di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso, comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente alla erogazione del credito in quanto “non si è di fronte, cioè, a una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7.3.2022 n.
7352).
Il gravame va, dunque, in parte qua respinto.
Non miglior sorte merita anche l'altro motivo relativo alla presunta nullità del contratto per violazione da parte della banca della normativa anticoncorrenziale avendo fatto riferimento, ai fini del calcolo degli interessi, all'Euribor, frutto di una palese manipolazione da parte di alcune banche tra cui, appunto, la CP_1
Orbene, è chiaro che la pronuncia della Commissione Europea (Decisione C(2013)
8512 del 4.12.2013 39914 – Euro Interest Rate Derivaties (EIRD), Pt_4 pubblicata il 28.10.2016 fa riferimento ad un preciso lasso temporale intercorrente tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008 con effetti comprovati fino al giugno 2009.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo è stato sottoscritto nel 2000, ovvero in un periodo non interessato dalla pronuncia della suddetta commissione.
Ciò detto, sarebbe stato preciso onere della parte fornire la prova di questa intesa anticoncorrenziale anche in epoca precedente al periodo per il quale la pronuncia della Commissione potrebbe eventualmente assurgere a prova legale.
pag. 6/7 Ma detta prova non risulta essere stata fornita, per cui la censura non è meritevole di accoglimento.
Per tutti i suesposti motivi l'appello va, quindi, respinto in toto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 117/23, così Parte_1 provvede:
dichiara inammissibili le domande nuove proposte per la prima volta in appello nei termini di cui alla motivazione;
rigetta per il resto l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della banca, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 7.160,00 per competenze oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 29.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7