Articolo 4 della Legge 12 maggio 1995, n. 209
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2 giugno 1995
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi annue per gli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 2 giugno 1995