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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/07/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 6755/2014 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1391/2014 emesso in data 29.04.2014 notificato in data 23.05.2014
TRA
in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Napoliello con il quale elettivamente giusta mandato a margine all'atto di citazione in opposizione.-
-opponente
E
C. in persona Controparte_1 del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Romanelli con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
-opposto-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02/07/2014, il Parte_1
, in persona del Sindaco prò tempore, proponeva opposizione, a avverso il
[...]
Decreto ingiuntivo n°1391/2014 (R.G. 2775/14) con il quale il Tribunale di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €.9.700,00 oltre interessi, nonché €
1 130,00 per spese ed € 700,00 per compensi, in favore della Società
[...]
, quale corrispettivo per l'attività Parte_2 organizzativa dell'evento artistico svoltosi in data 30.09.2012 presso i giardini di
Piazza Sabato siti in , commissionatale dal medesimo Ente. Parte_1
L'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno e l'assoluta carenza di legittimazione passiva in capo al predetto Comune contestando, inoltre, il valore probante delle fatture poste a base del ricorso accolto dal Tribunale adito nonché le modalità di conclusione dell'accordo in questione.
Chiedeva, pertanto, la revoca del Decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
la quale preliminarmente si soffermava sulla infondatezza della sollevata
[...] eccezione di incompetenza per territorio sollevata e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione perché meramente dilatoria in infondata.-
La causa senza ulteriore attività istruttoria veniva più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e cambi di giudicante tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc all'udienza del 4.06.2024
…………
Preliminarmente va esaminata e rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio atteso che, trattandosi di controversie che hanno ad oggetto il pagamento dei debiti pecuniari da parte di una Pubblica Amministrazione, sarebbe stato competente il
Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di Tesoreria (nel caso di specie Napoli), facendo così prevalere il c.d. forum destinatae solutionis ovvero il Foro del luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione, sul forum contractus. Tale eccezione è infondata dal momento che l'opponente omette di considerare che l'art. 20 c.p.c. afferma che in tema di diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, individuando così due fori speciali facoltativi, i quali concorrono tra loro con i fori generali, nel senso che l'attore ha facoltà di scelta fra essi dato che il luogo nel quale le obbligazioni contrattuali sorgono è quello di conclusione del contratto da cui derivano. Ed invero, le norme sulla contabilità degli Enti pubblici valgono ad individuare il forum destinatae solutionis, ma non
2 rendono detto foro esclusivo né inderogabile e non ostano a che esso concorra, a norma dell' art. 20 c.p.c. con il forum contractus con la conseguenza che ai fini della fondatezza dell 'eccezione di incompetenza territoriale, l'Ente convenuto non può limitarsi ad invocare il foro della Tesoreria, ma ha l'onere di contestare specificamente gli altri momenti di collegamento idonei a radicare la competenza del Giudice adito. " L'applicazione di tale criterio, inoltre, non è subordinata ad esplicita pattuizione o a specifico richiamo, sicché esso trova senz'altro applicazione ove nel contratto non sia stato previsto nulla in contrario.
L'eccezione va pertanto rigettata.-
Passando al merito della controversia in oggetto va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sul quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione rimaste senza riscontro alcuno.-
Nel caso che occupa il non ha contestato in alcun Parte_1 modo l'esistenza dell'evento artistico in oggetto, il quale si è regolarmente tenuto
3 presso il Comune di nelle modalità indicate in atti e di cui si Parte_1 invoca il pagamento, né ha provveduto a disconoscere, così come previsto dall'art. 215 c.p.c., la firma apposta dal Sindaco del Comune - Sig. Parte_1
– in calce alla documentazione già allegata alla produzione del CP_3 monitorio opposto , dalla quale risulta con palmare evidenza la volontà di contrarre delle parti. Del pari, l'Ente non ha contestato il quantum debeatur ma si è limitato solo a contestazioni relative a presunte irregolarità di carattere burocratico ed amministrativo.-
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n . 1391/2014 emesso in data 29.04.2014 notificato in data 23.05.2014 che dichiara esecutivo e pertanto condanna l'opponente al pagamento della somma di €
9.700,00 oltre interessi e spese come richiesti;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali dovute come per legge.-
Così deciso in Salerno,31.07. 2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 6755/2014 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1391/2014 emesso in data 29.04.2014 notificato in data 23.05.2014
TRA
in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Napoliello con il quale elettivamente giusta mandato a margine all'atto di citazione in opposizione.-
-opponente
E
C. in persona Controparte_1 del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Romanelli con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
-opposto-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02/07/2014, il Parte_1
, in persona del Sindaco prò tempore, proponeva opposizione, a avverso il
[...]
Decreto ingiuntivo n°1391/2014 (R.G. 2775/14) con il quale il Tribunale di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €.9.700,00 oltre interessi, nonché €
1 130,00 per spese ed € 700,00 per compensi, in favore della Società
[...]
, quale corrispettivo per l'attività Parte_2 organizzativa dell'evento artistico svoltosi in data 30.09.2012 presso i giardini di
Piazza Sabato siti in , commissionatale dal medesimo Ente. Parte_1
L'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno e l'assoluta carenza di legittimazione passiva in capo al predetto Comune contestando, inoltre, il valore probante delle fatture poste a base del ricorso accolto dal Tribunale adito nonché le modalità di conclusione dell'accordo in questione.
Chiedeva, pertanto, la revoca del Decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
la quale preliminarmente si soffermava sulla infondatezza della sollevata
[...] eccezione di incompetenza per territorio sollevata e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione perché meramente dilatoria in infondata.-
La causa senza ulteriore attività istruttoria veniva più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e cambi di giudicante tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc all'udienza del 4.06.2024
…………
Preliminarmente va esaminata e rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio atteso che, trattandosi di controversie che hanno ad oggetto il pagamento dei debiti pecuniari da parte di una Pubblica Amministrazione, sarebbe stato competente il
Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di Tesoreria (nel caso di specie Napoli), facendo così prevalere il c.d. forum destinatae solutionis ovvero il Foro del luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione, sul forum contractus. Tale eccezione è infondata dal momento che l'opponente omette di considerare che l'art. 20 c.p.c. afferma che in tema di diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, individuando così due fori speciali facoltativi, i quali concorrono tra loro con i fori generali, nel senso che l'attore ha facoltà di scelta fra essi dato che il luogo nel quale le obbligazioni contrattuali sorgono è quello di conclusione del contratto da cui derivano. Ed invero, le norme sulla contabilità degli Enti pubblici valgono ad individuare il forum destinatae solutionis, ma non
2 rendono detto foro esclusivo né inderogabile e non ostano a che esso concorra, a norma dell' art. 20 c.p.c. con il forum contractus con la conseguenza che ai fini della fondatezza dell 'eccezione di incompetenza territoriale, l'Ente convenuto non può limitarsi ad invocare il foro della Tesoreria, ma ha l'onere di contestare specificamente gli altri momenti di collegamento idonei a radicare la competenza del Giudice adito. " L'applicazione di tale criterio, inoltre, non è subordinata ad esplicita pattuizione o a specifico richiamo, sicché esso trova senz'altro applicazione ove nel contratto non sia stato previsto nulla in contrario.
L'eccezione va pertanto rigettata.-
Passando al merito della controversia in oggetto va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sul quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione rimaste senza riscontro alcuno.-
Nel caso che occupa il non ha contestato in alcun Parte_1 modo l'esistenza dell'evento artistico in oggetto, il quale si è regolarmente tenuto
3 presso il Comune di nelle modalità indicate in atti e di cui si Parte_1 invoca il pagamento, né ha provveduto a disconoscere, così come previsto dall'art. 215 c.p.c., la firma apposta dal Sindaco del Comune - Sig. Parte_1
– in calce alla documentazione già allegata alla produzione del CP_3 monitorio opposto , dalla quale risulta con palmare evidenza la volontà di contrarre delle parti. Del pari, l'Ente non ha contestato il quantum debeatur ma si è limitato solo a contestazioni relative a presunte irregolarità di carattere burocratico ed amministrativo.-
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n . 1391/2014 emesso in data 29.04.2014 notificato in data 23.05.2014 che dichiara esecutivo e pertanto condanna l'opponente al pagamento della somma di €
9.700,00 oltre interessi e spese come richiesti;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali dovute come per legge.-
Così deciso in Salerno,31.07. 2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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