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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI AT Presidente
- AN Fiorella Componente
- EL ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3487/2025 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Emanuela Pispico,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Stefano Raganato,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3487/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge divorziata della parte convenuta giusta sentenza n. 3448/2018 pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 16/10/2018. Ha precisato che dalla loro unione è nato (Copertino, 17/09/2005). Persona_1
Ha allegato, quali circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia del divorzio, che il figlio divenuto maggiorenne e lavora presso la Slim Per_1
Recycling s.r.l. unipersonale con contratto a tempo determinato avente scadenza in data 08/08/2025, percependo uno stipendio pari ad € 1.489,05.
Ha esposto altresì che la propria capacità reddituale è inferiore a quella del figlio di percependo la stessa uno stipendio che oscilla tra € Per_1
894,50 e € 1.085,46 al mese.
Ha domandato, in modifica delle condizioni di divorzio: a) la revoca del contributo mensile a proprio carico in favore della parte convenuta a titolo di mantenimento del figlio con decorrenza dalla domanda. Con Per_1 vittoria di spese di lite e competenze (ricorso depositato il 13/05/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato che la situazione lavorativa del figlio Per_1
è precaria, oltre che non adeguata alle sue attitudini e non confacente alle sue capacità ed al suo percorso formativo. A tal proposito, ha riferito che lo stesso ha frequentato la scuola alberghiera senza conseguire il diploma, essendosi ritirato al quarto anno.
Ha esposto che la retribuzione pari ad € 1.489,00 che a detta di controparte sarebbe percepita da da ritenersi non veritiera, anche Per_1 alla luce della mancanza in atti di idonea documentazione a supporto. Ha dichiarato altresì che la quotidianità di si svolge presso l'abitazione Per_1 di esso , ove consuma i pasti e pernotta. CP_1 Per_1
2 R.G. 3487/2025
Ha, infine, riferito che l'ex coniuge non ha provveduto a versare il contributo al mantenimento del figlio relativo ai mesi di febbraio e novembre
2025.
Ha concluso domandando: a) il rigetto della domanda attorea. Con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio (comparsa di risposta depositata il 23/11/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 24/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che, in modifica della precedente regolamentazione, il loro divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1) In considerazione dell'impiego di presso Silm Per_1
Recycling, ancora precario e con uno stipendio pari a circa €
1.000,00 mensili, si impegna a versare Parte_1 la somma di € 100,00 in favore di a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento del figlio Il Per_1 pagamento, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici di rivalutazione ISTAT-FOI, sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese;
2) Le spese straordinarie inerenti alla prole saranno ripartite tra
i genitori in pari misura e saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
3) Le parti si dichiarano autonome e rinunciano ad ogni contributo per il proprio mantenimento, dando atto di aver già risolto tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici e di aver già proceduto al trasferimento immobiliare per cui si erano impegnati in sede di divorzio;
4) ricorda di aver versato tutti i contributi Parte_1 per il mantenimento di Si impegna entro la fine Per_1 dell'anno a verificare la circostanza del mancato adempimento e, ove mai dovesse mancare, come riferisce
, la mensilità di febbraio 2025 si impegna a versarla CP_1 in tre rate da € 50,00 ciascuna;
3 R.G. 3487/2025
5) Spese di lite compensate.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 27/05/2025).
2.- La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3487/2025 R.G. introdotto con ricorso del
13/05/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni modificative di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 24/11/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL ND CI AT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI AT Presidente
- AN Fiorella Componente
- EL ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3487/2025 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Emanuela Pispico,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Stefano Raganato,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3487/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge divorziata della parte convenuta giusta sentenza n. 3448/2018 pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 16/10/2018. Ha precisato che dalla loro unione è nato (Copertino, 17/09/2005). Persona_1
Ha allegato, quali circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia del divorzio, che il figlio divenuto maggiorenne e lavora presso la Slim Per_1
Recycling s.r.l. unipersonale con contratto a tempo determinato avente scadenza in data 08/08/2025, percependo uno stipendio pari ad € 1.489,05.
Ha esposto altresì che la propria capacità reddituale è inferiore a quella del figlio di percependo la stessa uno stipendio che oscilla tra € Per_1
894,50 e € 1.085,46 al mese.
Ha domandato, in modifica delle condizioni di divorzio: a) la revoca del contributo mensile a proprio carico in favore della parte convenuta a titolo di mantenimento del figlio con decorrenza dalla domanda. Con Per_1 vittoria di spese di lite e competenze (ricorso depositato il 13/05/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato che la situazione lavorativa del figlio Per_1
è precaria, oltre che non adeguata alle sue attitudini e non confacente alle sue capacità ed al suo percorso formativo. A tal proposito, ha riferito che lo stesso ha frequentato la scuola alberghiera senza conseguire il diploma, essendosi ritirato al quarto anno.
Ha esposto che la retribuzione pari ad € 1.489,00 che a detta di controparte sarebbe percepita da da ritenersi non veritiera, anche Per_1 alla luce della mancanza in atti di idonea documentazione a supporto. Ha dichiarato altresì che la quotidianità di si svolge presso l'abitazione Per_1 di esso , ove consuma i pasti e pernotta. CP_1 Per_1
2 R.G. 3487/2025
Ha, infine, riferito che l'ex coniuge non ha provveduto a versare il contributo al mantenimento del figlio relativo ai mesi di febbraio e novembre
2025.
Ha concluso domandando: a) il rigetto della domanda attorea. Con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio (comparsa di risposta depositata il 23/11/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 24/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che, in modifica della precedente regolamentazione, il loro divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1) In considerazione dell'impiego di presso Silm Per_1
Recycling, ancora precario e con uno stipendio pari a circa €
1.000,00 mensili, si impegna a versare Parte_1 la somma di € 100,00 in favore di a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento del figlio Il Per_1 pagamento, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici di rivalutazione ISTAT-FOI, sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese;
2) Le spese straordinarie inerenti alla prole saranno ripartite tra
i genitori in pari misura e saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
3) Le parti si dichiarano autonome e rinunciano ad ogni contributo per il proprio mantenimento, dando atto di aver già risolto tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici e di aver già proceduto al trasferimento immobiliare per cui si erano impegnati in sede di divorzio;
4) ricorda di aver versato tutti i contributi Parte_1 per il mantenimento di Si impegna entro la fine Per_1 dell'anno a verificare la circostanza del mancato adempimento e, ove mai dovesse mancare, come riferisce
, la mensilità di febbraio 2025 si impegna a versarla CP_1 in tre rate da € 50,00 ciascuna;
3 R.G. 3487/2025
5) Spese di lite compensate.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 27/05/2025).
2.- La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3487/2025 R.G. introdotto con ricorso del
13/05/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni modificative di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 24/11/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL ND CI AT
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