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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 17/11/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 19/2025
La Corte D'Appello di Trento, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana ZZ Presidente
Dott.ssa IA Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MORDIGLIA CRISTINA ( , CodiceFiscale_2
e dall'avv STERNAI Email_1
RT (C.F. , PEC C.F._3
del Foro di Milano, Via Muratori Email_2
32, che la rappresentano e difendono per mandato prodotto sub doc. A del fascicolo di prime cure, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. BUSANA FRANCO elettivamente domiciliato in Trento, via
Suffragio 122, presso lo studio dell'avv. Franco Busana (C.F.
[...] ), che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in C.F._5
calce (sub A) alla comparsa di costituzione e risposta dd. 13.10.2022 di 1° grado e che dichiara di ricevere comunicazioni al numero fax 0461/985190 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Accertare e dichiarare che il trailer originale del corto (dal Parte_2
minuto 1,13 al 1,20), e il corto integrale originale (dal minuto 14,40 al
14,57), in particolare nella frase pronunciata nei confronti dell'odierna attrice dall'ex marito “mi ha detto che non aveva più Parte_3
voglia di fare la moglie e la mamma, che non le piacevano questi posti” conteneva un contenuto offensivo, diffamatorio oltre che lesivo della reputazione, onore e identità personale dell'attrice, così come le dichiarazioni scritte successive rese ai giornali “on line” dal regista
[...]
prodotte in atti e recentemente dallo stesso ri-condivise online CP_1
relative al preteso abbandono dei figli da parte della madre;
- per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, arrecati alla sig.ra
[...]
in relazione alla situazione descritta e alle conseguenze Parte_1
derivate, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, danni che potranno essere quantificati anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della prima messa in mora (24.2.2021, doc, 4) al saldo.
pag. 2/23 - Condannare inoltre il regista ad attivarsi, con le Controparte_1
modalità che deciderà la Corte Ill.ma, per ottenere il ripristino dell'immagine della signora;
in particolare disporre, a Parte_1
cura e spese del soccombente, la pubblicazione della sentenza e la rettifica/cancellazione della notizia relativa al presunto abbandono dei figli, ancora mantenuta on line, e di tutti gli scritti diffamatori (prodotti e non prodotti in questa causa) ancora esistenti on line nei confronti dell'attrice; prevedendo una condanna economica dello stesso per ogni ulteriore frase diffamatoria sull'argomento specifico che dovesse essere successivamente individuata sul web e non rimossa.
- In ogni caso con vittoria delle spese legali, comprensivi di tutti i gradi di giudizio e anche della fase di mediazione, oltre spese generali IVA e
C.P.A come per legge
Per parte appellata
“Nel merito: respingere siccome inammissibile ed infondato l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
676/2024 dd. 27.06.2024 del Tribunale di Trento nei confronti di
[...]
. In ogni caso: con vittoria di spese (anche generali) e compensi CP_1
di avvocato, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio ed anche della fase di mediazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2022, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da ella subiti a causa della diffusione del film/documentario , e del relativo trailer. Parte_2
pag. 3/23 Esponeva di avere adottato con il marito Persona_1
nove figli, tutti provenienti dall'Etiopia e di aver dedicato almeno 15 anni della sua vita al loro accudimento;
di essersi prima separata consensualmente e di aver poi divorziato dal marito, senza mai manifestare alcuna volontà di allontanarsi dai figli, come era desumibile dall'accordo di separazione e dalle condizioni di divorzio.
Faceva presente che nel 2018 aveva avuto modo di vedere per la prima volta il film/documentario avente come titolo i nomi dei suoi figli e Pt_2
(che nel frattempo si erano distinti nell'atletica), rimanendo offesa e Pt_2
profondamente ferita dalla narrazione della storia familiare. Censurava infatti che il regista aveva “inventato, e in diverse Controparte_1
occasioni sottolineato anche con sue dichiarazioni offensive, false e gravemente diffamatorie rilasciate ai giornali, l'esistenza di un presunto abbandono da parte della madre nei confronti dei figli”. Riteneva che parimenti diffamatoria e falsa era l' affermazione del marito (“mi ha detto che non aveva più voglia di fare la moglie e la mamma, che non le piacevano questi posti…”) riportata al minuto 14,40 del cortometraggio, che, nella sua originaria versione (anteriore alla rimozione della detta affermazione effettuata soltanto nel settembre 2021 su richiesta formulata in sede di mediazione) era stato proiettato in molteplici e importanti festival cinematografici (tra cui un Festival organizzato a Trento, quindi in zona ove ella era tornata a vivere dal febbraio 2017), ed aveva avuto oltre
15.000 visualizzazioni sulla piattaforma web “Youtube”.
Faceva presente che avevano fatto seguito innumerevoli articoli online, ove era stata data di lei “l'immagine deplorevole di una madre che abbandona i figli”; nel film la vita familiare era stata descritta unicamente in base alle pag. 4/23 dichiarazioni dell'ex marito, non avendo il regista richiesto anche il suo punto di vista. Lamentava quindi che il convenuto aveva omesso CP_1
di verificare l'effettiva veridicità della narrazione resa dal ed ne Pt_3
aveva anche aggravato la valenza offensiva con dichiarazioni da lui stesso rese ai media.
Esponeva che nel luglio 2019, “in conseguenza della rabbia e delle umiliazioni patite” a causa del predetto cortometraggio, le erano state diagnosticate varie patologie dell'apparato digerente ed inoltre era divenuto più problematico il suo rapporto con i figli. Allegava poi che l'eliminazione della parte diffamatoria del video, avvenuta soltanto nel settembre 2021 durante il procedimento di mediazione, le aveva comportato una spesa 536,80; che comunque risultavano ancora reperibili on line molti articoli collegati al video e recanti una descrizione della sua persona offensiva e denigratoria.
eccepiva in via preliminare “l'avvenuta scadenza del Controparte_1
termine prescrizionale di cinque anni ex art. 2947 c.c.”, essendosi l'attrice attivata ad oltre sette anni di distanza dalla prima proiezione del film risalente al 2015; contestava nel merito l'illecito a lui ascritto stante la sostanziale veridicità dei fatti narrati, “stemperandosi la fedeltà al dato reale, in quanto manifestazione della libertà di creazione artistica”; evidenziava, inoltre, che la continenza formale e la misura dei toni erano state ampiamente rispettate;
concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare inammissibili oppure infondate le domande attoree.
Con sentenza n. 676/2024 , il Tribunale di Trento rigettava le domande di parte attrice e compensava per intero le spese del grado.
pag. 5/23 In via preliminare respingeva l' eccezione di prescrizione , ritenendo che il convenuto non avesse dimostrato che la conoscenza da parte della fosse stata antecedente il 2018, come dedotto negli atti della Parte_1
attrice e confermato dai testi e Tes_1 Tes_2
Nel merito, evidenziava che secondo l'allegazione presente in atto di citazione il cortometraggio oggetto di causa sarebbe offensivo nella parte in cui, pur non menzionandone le generalità, viene fatto espresso riferimento alla madre di e che ne sono gli assoluti Persona_2 Persona_3
protagonisti, come si desume già dal titolo (“ ). La parte Parte_4
censurata si rinveniva a partire dal minuto 14:40, laddove , Parte_3
ex coniuge di , dopo aver affermato “in quest'anno e Parte_1
mezzo decine e decine di volte ci ho pensato il perché e il per come è potuto accadere questo anche confrontandomi con lei”, con ciò intendendo alludere al suo rapporto con l'ex moglie, dichiara “lei dice che, mi ha detto che non ha più voglia di fare la moglie e la mamma e di conseguenza di non amare più questi posti e di tornare a vivere in città, dove c'è una relazione comunque diversa e dove secondo lei poteva stare meglio”
Escluso che l'attribuzione da parte del alla attrice di una mancanza Pt_3
di volontà di fare la moglie avesse valenza denigratoria , il Tribunale riteneva tuttavia che l'affermazione con cui l'intervistato aveva attribuito all'attrice il desiderio di non volere più “fare la mamma “ e di essere determinata a trasferirsi in un contesto cittadino, ritenendolo più consono alle sue esigenze, potendo essere intesa come evocativa della volontà della donna di privilegiare il proprio benessere rispetto all'accudimento dei figli( circostanza negata dalla attrice ) poteva e apparire non sprovvisto di una connotazione offensiva in base ad una interpretazione letterale.
pag. 6/23 Il Tribunale rilevava che , dal momento che il convenuto si era limitato a riportare una dichiarazione del marito, veniva in rilievo il consolidato principio affermato in tema di diritto di cronaca (atteso che il film documentario non era una opera di fantasia ma aveva ad oggetto la vita di due giovani atleti , adottati con fratelli e cugini dai coniugi e Parte_1
) secondo cui nel caso in cui il giornalista si sia limitato a riportare Pt_3
le dichiarazioni dell'intervistato, presupposti per l'esimente sono: la verità del fatto, vale a dire che siano state pronunciate le predette affermazioni nelle circostanze di tempo e luogo riportate senza elementi che ne possano alterare il significato e senza accostamenti suggestivi che possano far presentare l'intervista in modo da fornire una falsa rappresentazione della realtà; la continenza ed infine la sussistenza in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti e della materia della intervista di profili di interesse pubblico. Alla luce di tali principi il Tribunale escludeva la sussistenza del contestato “ obbligo risarcitorio”.
In primo luogo, osservava che nella parte censurata il documentario recava una dichiarazione effettivamente resa dall'intervistato, di cui rilevava la pacatezza e l'assenza di giudizi di valore, e riportata senza alcun commento personale né enfatizzazione e che era stata fedelmente riportata. Non ravvisava che il documentario, nel suo complesso, potesse veicolare l'immagine di una madre che si era disinteressata dei figli una volta allontanatasi dalla casa familiare, visto che dalle affermazioni immediatamente successive rese dai due protagonisti si desume che in realtà non vi era stata affatto una sostanziale cessazione di ogni rapporto madre-figli, a cui pure potrebbe essere riferita, ma non senza forzature, la laconica affermazione dell'ex coniuge dell'attrice.
pag. 7/23 Infatti nel fare riferimento alla madre, e avevano o fatto Pt_4 Pt_2
intendere di avere ancora con lei una stabile frequentazione, di esserle grati nonché di considerarla ancora una figura importante nella loro vita e di rispettarne le decisioni pur non nascondendo un certo dispiacere per la sua diversa sistemazione abitativa (“prima c'era la mamma che ci diceva fai di qua fai di là, adesso dobbiamo farlo da soli, quindi ci siamo dati delle regole…quindi riusciamo ad arrangiarci da soli…”; “lei ha fatto questa scelta che poteva essere diversa per stare più vicino a noi”), con ciò alludendo, di fatto, alla situazione venutasi a creare con le condizioni concordate dai due coniugi in sede di separazione e di divorzio (risalenti, rispettivamente, al 2013 e 2015,), per effetto delle quali l'attrice aveva trasferito la propria residenza in provincia di Milano e i figli minori erano stati collocati prevalentemente con il padre presso la residenza familiare trentina. Riteneva che la dichiarazione del convenuto, seppure infelice ed inopportuna nella sua formulazione letterale, era riferibile, se letta unitamente alle dichiarazioni dei figli , alla situazione in cui si era verificata la cessazione della stabile convivenza fra la madre e la prole, con i possibili disagi affettivi e materiali, emergenti anche dalle dichiarazioni dei figli ed evocati dalle accordo dei coniugi in punto di spese di viaggio dei figli.
Osservava poi che il documentario, seppure all'apparenza essenzialmente incentrato sull'attività sportiva praticata a livello agonistico dai due giovani figli dell'attrice, è in realtà diretto a offrire un quadro d'insieme del loro intero vissuto, in cui viene dato un certo spazio anche a due questioni di apprezzabile interesse generale: da un lato, l'adozione dei due ragazzi, unitamente ai sei fratelli e a tre cugini, che i coniugi e Parte_1 Pt_3
pag. 8/23 avevano effettuato con coraggio e altruismo fuori dal comune e che aveva consentito ai minori di restare uniti, di fruire di ottime condizioni di vita e, nel contempo, di conservare i rapporti con il paese d'origine e con i parenti ivi residenti, come si desume dalle dichiarazioni degli stessi riportate nel filmato;
pertanto è stata portata all'attenzione del pubblico una lodevole iniziativa, potenzialmente in grado di sensibilizzarlo sulla materia di riferimento e sulle relative problematiche;
e che in tale contesto narrativo aveva trovato spazio anche la presenza in casa di tre soggetti disabili amici di vecchia data dei coniugi.
Alla luce di tali elementi il Tribunale escludeva che l'accenno alla persona dell'odierna attrice con le dichiarazioni rese sia dai due protagonisti sia dal padre, da considerare ai fini per cui si procede in modo unitario e in coordinazione logica tra loro, non appariva censurabile alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza , avendo comunque avuto ad oggetto una modifica dell'originario assetto familiare di indubbia importanza nella vita dei due giovani e, quindi, di interesse rispetto alle questioni trattate nel documentario;
né sembrava rilevante in senso contrario la volontà dell'autore di non inserire la madre per far “sentire ancora di più il vuoto lasciato in famiglia”, come da lui stesso dichiarato a un organo di informazione on line trattandosi di modus procedendi ragionevolmente diretto soltanto a offrire una più fedele rappresentazione dell'effettiva quotidianità dell'epoca dei due protagonisti.
Negava inoltre rilievo al trailer nella sua originaria versione, antecedente alla modifica apportata all'esito della mediazione nel settembre 2021, trattandosi di un filmato meramente promozionale che, riportando soltanto alcuni passaggi del documentario, non appariva connotato da una sua pag. 9/23 autonomia, sicché il suo contenuto doveva comunque essere valutato unitamente all'intero film di cui costituiva soltanto una parte;
né agli articoli menzionati in citazione, laddove all'odierna attrice viene attribuito
“l'abbandono” dei figli e ove si consideri che, a eccezione di Pt_4 Pt_2
un caso, il detto termine viene impiegato dall'articolista e non dal convenuto, e che nell'ultimo articolo in cui la parola “abbandono” rientra nel virgolettato attribuito al questi, in realtà, lo impiega come se CP_1
fosse stato menzionato dai due figli, che però non appariva valorizzabile ai fini di una declaratoria di accoglimento, desumendosi direttamente dal documentario la posizione dei due giovani nei confronti della madre.
Escludeva infine che potessero avere rilievo i link elencati a pagina sei della citazione. Alla luce di tali considerazioni respingeva la domanda.
Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2025 proponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, che si Parte_1
accertasse che il trailer del corto “ e , e il corto nella versione Pt_2 Pt_2
originale stesso, in particolare nella frase riportata, pronunciata nei confronti dell'odierna attrice dall'ex marito “mi ha detto Parte_3
che non aveva più voglia di fare la moglie e la mamma, che non le piacevano questi posti” conteneva un contenuto offensivo, diffamatorio oltre che lesivo della reputazione, onore e identità personale dell'attrice, così come le dichiarazioni successivamente rese ai giornali “on line” dal regista prodotte e recentemente dallo stesso ri-condivise Controparte_1
online relative al preteso abbandono dei figli da parte della madre;
che si condannasse il convenuto al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati all'appellante in relazione alla situazione descritta e alle conseguenze derivate, nella misura ritenuta di giustizia, da pag. 10/23 quantificarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della prima messa in mora (24.2.2021) al saldo;
che si condannasse ad attivarsi, con le modalità che sarebbero Controparte_1
state indicate, per ottenere il ripristino dell'immagine della signora
[...]
, disponendo in particolare, a cura e spese del soccombente, la Parte_1
pubblicazione della sentenza e la rettifica/cancellazione della notizia relativa al presunto abbandono dei figli, ancora mantenuta on line, e di tutti gli scritti diffamatori (prodotti e non prodotti in questa causa) ancora esistenti on line nei confronti dell'attrice; con condanna per ogni ulteriore frase diffamatoria sull'argomento specifico che dovesse essere successivamente individuata sul web e non rimossa. Con vittoria di spese legali del doppio grado e della mediazione .
Si costituiva chiedendo la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità dell'appello e in ogni caso il rigetto , con vittoria del doppio grado .
Con provvedimento in data 26 settembre 2025 la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura che il Tribunale ha erroneamente affermato che ella aveva circoscritto la propria doglianza al solo difetto di veridicità dell'affermazione, senza eccepire altri aspetti ritenuti significativi dalla giurisprudenza in tema di diffamazione con mezzi di comunicazione di massa e lamenta che non si è tenuto conto che la comparsa conclusionale era stata incentrata sui profili giuridici.
Ricordato che vi deve essere un necessario bilanciamento fra la libertà di manifestazione del pensiero ed gli altri diritti fondamentali , contesta la pag. 11/23 valutazione operata dal Tribunale laddove ha ritenuto che si tratterebbe di una dichiarazione effettivamente resa con pacatezza e senza giudizi di valore, dall'intervistato e riportata fedelmente dal CP_1
Stigmatizza che il regista non ha verificato preventivamente la veridicità delle dichiarazioni riportate nel corto, che sono invece false , non essendo vero che ella non volesse più fare la mamma;
censura che la dichiarazione era stata esposta in modo subdolo e non era stata verificata dal regista ed era quindi sufficiente a diffamare la appellante in relazione alla maternità AD , su cui aveva invece impostato la propria vita;
non era neppure vero che non amasse i luoghi trentini , tanto che era tornata a viverci. Censura infine che ha riportato solamente le CP_1
dichiarazioni del marito, interessate e di parte, senza intervistare ed ascoltare l'appellante.
In secondo luogo afferma che la dichiarazione del marito deve essere valutata unitamente alle dichiarazioni del regista, ricordando che lo stesso
Tribunale ha dato atto che almeno in un caso era stata attribuito dal alla attrice “l'abbandono” da parte del e tale CP_1 CP_1
condotta doveva essere ritenuta sufficiente ad accertare la diffamazione .
Stigmatizza che il regista continua a ripubblicare sul suo sito frasi del tipo “ , la mamma AD ( che non compare mai nel documentario) Per_4
che è tornata a Milano nel 20213” ma non menziona il suo ritorno nel trentino nel 2017.
Lamenta che in tale modo l'appellato ha veicolato l'immagine di una madre che abbandona i suoi figli, rispetto a quella di una donna che in un momento di estrema difficoltà si era dovuta trasferire a Milano, con una sola figlia che l'ha seguita, senza lavoro né patrimonio al fine di vendere pag. 12/23 l'unica proprietà, in vista del rientro in NO;
e nel frattempo si era accollata il viaggio di oltre tre ore per andare a trovare i figlioli in trentino.
Ribadisce che, in tal modo, la controparte ha fornito un versione distorta della realtà ed ha quindi posto in essere una diffamazione per mezzo dei video e delle dichiarazioni, sia con la divulgazione dei medesimi sia con la partecipazione a festival e proiezioni nelle scuole.
Ricorda come il diritto di cronaca non deve costituire occasione di attacchi gratuiti , mentre nello specifico la vicenda è stata narrata in modo distorto solo al fine di rendere “più artistico” il video;
ed al contempo le frasi del regista hanno configurato una deliberata aggressione alla reputazione della madre AD.
Rileva infine che se anche si accedesse alla tesi secondo cui la dichiarazione del marito riportata nel documentario ( non voleva più fare la mamma) non dovesse ritenersi diffamatoria, lo diventa se valutata unitariamente alle dichiarazioni del inerenti il suo CP_1
trasferimento nel 2013, senza che venga menzionato il rientro nel 2017, ed alla enfatizzazione della figura paterna.
Infine censura che il Tribunale ha erroneamente affermato che il trailer fosse un filmato meramente promozionale non dotato di una propria autonomia;
afferma che proprio il trailer ha avuto oltre 15.000 visualizzazioni mentre il documentario è stato visto da meno persone;
assume che l'inserimento di tale dichiarazione nel trailer è indice di volontà del regista di utilizzare l'informazione falsa per una costruzione artistica gravemente offensiva.
pag. 13/23 Infine lamenta che continua a condividere notizie false sulla CP_1
appellante ed invoca il diritto all'oblio, richiamando articoli pubblicati medio tempore.
I motivi, di cui appare opportuna la disamina congiunta dal momento che attengono a profili strettamente connessi, non possono trovare accoglimento.
Dalla lettura della impugnata sentenza emerge che il Tribunale esaminati gli elementi di fatto addotti dalla attrice come lesivi della sua reputazione, vale a dire il cortometraggio “ , il trailer e le dichiarazioni Pt_4 Pt_2
rese dal regista ha ritenuto che la fattispecie rientrasse CP_1
nell'esercizio del diritto di cronaca , sul rilievo che il film/ documentario non era un'opera di fantasia avendo ad oggetto “la storia vera dei due giovani fratelli di origine etiope , adottati con fratelli e cugini dai coniugi
e e del loro numeroso nucleo familiare insediatosi in Parte_1 Pt_3
NO”; richiamati quindi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'esercizio del diritto di cronaca, ne ha analiticamente verificato la ricorrenza nello specifico .
Appare quindi infondata la doglianza mossa dall'appellante secondo cui il Giudice di prime cure si sarebbe soffermato solo sulla veridicità, essendo stati presi in esame in modo approfondito anche gli altri elementi richiesti dalla giurisprudenza per il legittimo esercizio del diritto di cronaca.
Tuttavia nei motivi di appello viene fatto reiterato riferimento al diritto di critica soprattutto mediante il richiamo a precedenti giurisprudenziali di legittimità , pur senza una specifica confutazione delle argomentazione pag. 14/23 con cui il Tribunale ha invece qualificato le condotte come rientranti nel diritto di cronaca.
La diversità delle due fattispecie è stata focalizzata dalla Suprema Corte nei seguenti termini : il diritto di critica “non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass., 6 aprile 2011, n. 7847), prospettiva in cui si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra la "materialità dei fatti" e "giudizi di valore", pone in rilievo che, quand'anche "equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva": sentenza c. Italia del 30 giugno 2015, (Cass. n. 25420 Per_5
del 26/10/2017 ed ulteriori precedenti ivi richiamati); inoltre, i limiti dell'esimente sono costituiti anche dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza formale di espressione (Cass., 19 gennaio 2017, n. 1285,
Cass., 13 giugno 2006, n. 13646)”.
Tuttavia proprio con riferimento ad una opera cinematografica è stato sottolineato che “Questa distinzione, tuttavia, tende ad essere superata, laddove l'opera artistica riguardi vicende di cronaca ancora in evoluzione, utilizzi i nomi propri delle persone coinvolte ed adotti un taglio al contempo sia narrativo che giornalistico o documentaristico, come nel caso in esame, dovendosi dare allora prevalenza agli aspetti di
pag. 15/23 tipo informativo/documentaristico, rispetto a quelli di tipo artistico/creativo, venendo in rilievo la pretesa di raffigurare in una unità temporale sia pur ridotta, una vicenda che è conosciuta e di cui le cronache hanno parlato, anche con dovizia di dettagli, di modo da applicare i criteri di valutazione della verità putativa più confacenti al caso di specie. In un tal caso la valutazione della sussistenza della esimente della verità putativa deve attenersi ai più stringenti criteri richiesti
[...]
dell'esercizio del diritto di cronaca, distinguendo tra i fatti Pt_5
oggettivamente accertati e le opinioni raccolte, sia pure da fonti attendibili, senza limitare il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica attuato mediante la realizzazione dell'opera cinematografica ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma estendendolo anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere agli spettatori, anche al di là di una formale - ed apparente - correttezza espositiva, connotazioni negative sulle persone e sul ruolo rivestito da loro in una più ampia vicenda;
per cui, in definitiva, ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva, considerata nel complesso della narrazione filmica e delle interrelazioni causali rappresentate in audio e video o implicitamente suggerite.( Cass
16505/2019).
Pertanto dal momento che il cortometraggio riguarda la vicenda dei due giovani atleti e del loro nucleo familiare, anche se si volesse accedere alla prospettazione di parte appellante, è pienamente condivisibile il riferimento ai criteri elaborati per il diritto di cronaca, che per certi aspetti appaiono più stringenti.
pag. 16/23 La difesa della , oltre a negare la veridicità delle affermazioni Parte_1
del marito, afferma che la connotazione offensiva del cortometraggio nonché del trailer, in cui tali dichiarazioni erano state originariamente inserite, è determinata anche dalla mancanza di sue dichiarazioni, da contrapporsi a quelle del marito, nonché da quanto manifestato dal regista nelle interviste di presentazione dell'opera.
Come correttamente accertato dal Tribunale, l'affermazione di cui si lamenta la natura diffamatoria è pronunciata direttamente dal marito : “lei dice che, mi ha detto che non ha più voglia di fare la moglie e la mamma e di conseguenza di non amare più questi posti e di tornare a vivere in città, dove c'è una relazione comunque diversa e dove secondo lei poteva stare meglio”. Pur volendo ravvisare un tono risentito , è tuttavia palese che le dichiarazioni sono riferibili al dalle cui parole emerge con Pt_3
chiarezza che all'epoca il rapporto coniugale si era deteriorato irrimediabilmente .
Va peraltro ricordato che la difesa della ha dato atto che nel Parte_1
2013 i coniugi si erano separati e che nel 2015 era intervenuto il divorzio;
come pure che l'appellante era trasferita a Milano;
tale circostanza risulta confermata dalle condizioni concordate dai coniugi in relazione alle spese di trasporto fra il NO e Milano finalizzate all'esercizio del diritto di visita fra la madre ed i figli minori, la cui collocazione prevalente era stata concordata presso il padre . Pertanto deve fondatamente ritenersi che all'epoca delle riprese del cortometraggio, uscito nel 2015, l'appellante non abitava più nella casa familiare del
NO , circostanza che non è stata contestata.
pag. 17/23 Anche nei motivi di appello, si sofferma esclusivamente Parte_1
sulle affermazioni del marito, lamentando che in tal modo si sarebbe illegittimamente espresso il concetto che ella aveva “abbandonato i figli” scegliendo di andare a vivere a Milano, svilendo invece la dedizione mostrata per tanti anni nei confronti della numerosa prole adottata dalla coppia .
La difesa tuttavia omette di prendere posizione sull'ulteriore passaggio del filmato , montato in stretta successione , che riporta le dichiarazioni dei due giovani protagonisti del film: ciascuno di essi infatti manifesta la permanenza del profondo legame con la mamma ( andiamo a trovarla sempre….. non si può sostituire non si può dimenticare, quindi dobbiamo accettare le loro scelte e di conseguenza andare avanti senza eliminare né la mamma né il papà) e la gratitudine per entrambi i genitori ( lui insieme alla mamma ci ha portato dalla sofferenza , ci ha portato qua).
Va sottolineato che al contempo i ragazzi esprimono un certo dispiacere per la soluzione logistica che si era venuta a creare dopo la separazione
(“prima c'era la mamma che ci diceva fai di qua fai di là, adesso dobbiamo farlo da soli, quindi ci siamo dati delle regole…quindi riusciamo ad arrangiarci da soli…”; “lei ha fatto questa scelta che poteva essere diversa per stare più vicino a noi”).
Come rilevato dal Tribunale, l'accostamento delle dichiarazioni del a quelle dei due figlioli evidenzia la volontà del regista di mostrare Pt_3
i diversi vissuti dei componenti della famiglia rispetto alla crisi coniugale, nei termini in cui si è realizzata. Ma emerge al contempo in pag. 18/23 modo chiaro la permanenza del legame fra i ragazzi e la madre e la gratitudine profonda verso di lei.
In tale contesto , confermata la veridicità della notizia del trasferimento della madre a dall'epoca dei fatti ( atteso che la data CP_2 Parte_1
il suo rientro in NO nel 2017, e quindi successivamente alle riprese del film) deve al contempo escludersi l'uso di espressioni o comunque di modalità espressive che potessero evocare una valutazione negativa sulla appellante come madre, atteso che lo spettatore è stato posto in condizioni di valutare oltre alle affermazioni del anche quelle dei Pt_3
ragazzi.
Considerata infine la notorietà raggiunta dai ragazzi nel campo dell'atletica, non può quindi porsi in dubbio la rilevanza pubblica della vicenda, nella molteplicità degli aspetti. Infatti , come già sottolineato in sentenza, pur traendo lo spunto dai successi agonistici dei due protagonisti, il film ha voluto narrarne la storia personale, sicuramente peculiare, posto che essi sono stati adottati unitamente ai fratelli ed ai cugini dai coniugi e , i quali si sono poi fatti carico di Parte_1 Pt_3
accogliere nella casa coniugale anche dei conoscenti con disabilità; ed ha affrontato anche aspetti dell'inserimento nella comunità , non sempre facili.
Le considerazioni formulate per il corto metraggio possono essere ribadite anche per il trailer. E' indubbio che si tratta di opera dotata di una sua autonomia la quale, in ragione della sua funzione , è soggetta ad maggiori visualizzazioni rispetto al film.
Non di meno, atteso che questo ultimo, come già illustrato, si propone di rappresentare la vita dei due giovani atleti, appare coerente pag. 19/23 l'inserimento, nel trailer nella versione originaria, delle interviste sia del sia dei due protagonisti , la cui compresenza esprime in modo Pt_3
incisivo le diverse posizioni dei membri della famiglia , tra cui anche il legame dei figli verso la madre, sia pure con una vena di rimpianto per la situazione che si era creata.
La prospettazione difensiva secondo cui la portata diffamatoria dei filmati sarebbe confermata ed anzi rafforzata dalle dichiarazioni rese dal regista , suggerendone una valutazione unitaria , non trova riscontro nel tenore delle stesse.
In primo luogo, va evidenziato che è indispensabile operare una distinzione fra le dichiarazioni rilasciate dall'appellato , con particolar riguardo alla parole riportate fra virgolette, e la manifestazione del pensiero riferibile ai vari estensori degli articoli. Infatti, come già osservato dal Tribunale, nella preponderante maggioranza dei casi il termine abbandono appare riferibile all'articolista. Nelle sintetiche presentazioni della pellicola si fa poi riferimento alla mamma che è andata via da casa, con una espressione volutamente neutra;
ed in ogni caso non è provato che la stesura di tale testo sia da attribuire all'appellato, piuttosto che a terzi soggetti ( ad esempio il distributore oppure l'ufficio stampa).
Nell'unico caso in cui l'espressione “abbandono della mamma AD” appare ricompreso nel virgolettato attribuibile al appare CP_1
chiaro che egli lo riporti come menzionato dai figli, coerentemente con quanto dichiarato dai ragazzi, nei termini già illustrati.
E' invece sicuramente attribuibile al l'affermazione “ Ho deciso CP_1
di non mostrarla e questa assenza anche visiva a sentire ancora di più il vuoto lasciato in famiglia”. Si evince quindi che la mancanza di una pag. 20/23 intervista alla appellante è stato frutto di una scelta narrativa , che tuttavia trae spunto dalla circostanza che all'epoca delle riprese l'appellante non abitava più assieme ai protagonisti ed agli altri membri della famiglia in trentino, come si vede anche dalle scene girate all'interno dell'abitazione
. Al contempo il riferimento al “vuoto lasciato in famiglia” trova puntuale riscontro nelle dichiarazioni dei ragazzi ed appare privo di discredito , se si considera che uno dei protagonisti ha dichiarato che la mamma non si può dimenticare .
Va infine aggiunto che non possono essere valorizzate le critiche mosse dall'appellante alla mancato riferimento , in successivi interventi resi dal al suo ritorno in NO nel 2017 , dal momento che essi CP_1
devono ritenersi inerenti l'opera cinematografica , che ha rappresentato la situazione sino al 2015.
Conclusivamente deve concordarsi con il Tribunale che né nel cortometraggio, né nel trailer e neppure nelle dichiarazioni del , CP_1
come riportate negli articoli contestati in primo rado, è ravvisabile una condotta diffamatoria, fonte di responsabilità civile .
La stessa difesa della qualifica come nuove le ulteriori Parte_1
condotte contestate solo in atto di citazione in appello , per cui non possono essere esaminate nel merito. Solo per completezza va sottolineato come alcune di essere sono prospettate come reiterazione di manifestazioni del pensiero del di contenuto analogo a quelle CP_1
già oggetto di disamina;
altre sono addirittura costituite da articoli a firma di terzi, e come tali non ascrivibili all'appellato.
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello.
pag. 21/23 Infine va evidenziato che la difesa del si è limitata a chiedere CP_1
nelle conclusioni la rifusione delle spese anche per il primo grado;
ma a fronte della conferma delle statuizioni nel merito delle sentenza di primo grado , in difetto di appello incidentale, è preclusa alla Corte ogni valutazione di tale capo.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. , parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado a favore di che si liquidano ai Controparte_1
sensi del DM 147/22, applicando lo scaglione valore indeterminabile in euro 1701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,000 per la fase introduttiva;
euro 1100,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
(come ribadito da Cass. n. 8561/223 e Cass. n. 28627/2023); euro 2905,00
00 per la fase decisionale;
e quindi in complessivi euro 6910,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trento n. 676/2024, che conferma;
Condanna a pagare a favore di le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado del giudizio, liquidate in euro 6910,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 22/23 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 21/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IA Tulumello Liliana ZZ
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 19/2025
La Corte D'Appello di Trento, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana ZZ Presidente
Dott.ssa IA Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MORDIGLIA CRISTINA ( , CodiceFiscale_2
e dall'avv STERNAI Email_1
RT (C.F. , PEC C.F._3
del Foro di Milano, Via Muratori Email_2
32, che la rappresentano e difendono per mandato prodotto sub doc. A del fascicolo di prime cure, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. BUSANA FRANCO elettivamente domiciliato in Trento, via
Suffragio 122, presso lo studio dell'avv. Franco Busana (C.F.
[...] ), che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in C.F._5
calce (sub A) alla comparsa di costituzione e risposta dd. 13.10.2022 di 1° grado e che dichiara di ricevere comunicazioni al numero fax 0461/985190 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Accertare e dichiarare che il trailer originale del corto (dal Parte_2
minuto 1,13 al 1,20), e il corto integrale originale (dal minuto 14,40 al
14,57), in particolare nella frase pronunciata nei confronti dell'odierna attrice dall'ex marito “mi ha detto che non aveva più Parte_3
voglia di fare la moglie e la mamma, che non le piacevano questi posti” conteneva un contenuto offensivo, diffamatorio oltre che lesivo della reputazione, onore e identità personale dell'attrice, così come le dichiarazioni scritte successive rese ai giornali “on line” dal regista
[...]
prodotte in atti e recentemente dallo stesso ri-condivise online CP_1
relative al preteso abbandono dei figli da parte della madre;
- per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, arrecati alla sig.ra
[...]
in relazione alla situazione descritta e alle conseguenze Parte_1
derivate, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, danni che potranno essere quantificati anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della prima messa in mora (24.2.2021, doc, 4) al saldo.
pag. 2/23 - Condannare inoltre il regista ad attivarsi, con le Controparte_1
modalità che deciderà la Corte Ill.ma, per ottenere il ripristino dell'immagine della signora;
in particolare disporre, a Parte_1
cura e spese del soccombente, la pubblicazione della sentenza e la rettifica/cancellazione della notizia relativa al presunto abbandono dei figli, ancora mantenuta on line, e di tutti gli scritti diffamatori (prodotti e non prodotti in questa causa) ancora esistenti on line nei confronti dell'attrice; prevedendo una condanna economica dello stesso per ogni ulteriore frase diffamatoria sull'argomento specifico che dovesse essere successivamente individuata sul web e non rimossa.
- In ogni caso con vittoria delle spese legali, comprensivi di tutti i gradi di giudizio e anche della fase di mediazione, oltre spese generali IVA e
C.P.A come per legge
Per parte appellata
“Nel merito: respingere siccome inammissibile ed infondato l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
676/2024 dd. 27.06.2024 del Tribunale di Trento nei confronti di
[...]
. In ogni caso: con vittoria di spese (anche generali) e compensi CP_1
di avvocato, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio ed anche della fase di mediazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2022, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da ella subiti a causa della diffusione del film/documentario , e del relativo trailer. Parte_2
pag. 3/23 Esponeva di avere adottato con il marito Persona_1
nove figli, tutti provenienti dall'Etiopia e di aver dedicato almeno 15 anni della sua vita al loro accudimento;
di essersi prima separata consensualmente e di aver poi divorziato dal marito, senza mai manifestare alcuna volontà di allontanarsi dai figli, come era desumibile dall'accordo di separazione e dalle condizioni di divorzio.
Faceva presente che nel 2018 aveva avuto modo di vedere per la prima volta il film/documentario avente come titolo i nomi dei suoi figli e Pt_2
(che nel frattempo si erano distinti nell'atletica), rimanendo offesa e Pt_2
profondamente ferita dalla narrazione della storia familiare. Censurava infatti che il regista aveva “inventato, e in diverse Controparte_1
occasioni sottolineato anche con sue dichiarazioni offensive, false e gravemente diffamatorie rilasciate ai giornali, l'esistenza di un presunto abbandono da parte della madre nei confronti dei figli”. Riteneva che parimenti diffamatoria e falsa era l' affermazione del marito (“mi ha detto che non aveva più voglia di fare la moglie e la mamma, che non le piacevano questi posti…”) riportata al minuto 14,40 del cortometraggio, che, nella sua originaria versione (anteriore alla rimozione della detta affermazione effettuata soltanto nel settembre 2021 su richiesta formulata in sede di mediazione) era stato proiettato in molteplici e importanti festival cinematografici (tra cui un Festival organizzato a Trento, quindi in zona ove ella era tornata a vivere dal febbraio 2017), ed aveva avuto oltre
15.000 visualizzazioni sulla piattaforma web “Youtube”.
Faceva presente che avevano fatto seguito innumerevoli articoli online, ove era stata data di lei “l'immagine deplorevole di una madre che abbandona i figli”; nel film la vita familiare era stata descritta unicamente in base alle pag. 4/23 dichiarazioni dell'ex marito, non avendo il regista richiesto anche il suo punto di vista. Lamentava quindi che il convenuto aveva omesso CP_1
di verificare l'effettiva veridicità della narrazione resa dal ed ne Pt_3
aveva anche aggravato la valenza offensiva con dichiarazioni da lui stesso rese ai media.
Esponeva che nel luglio 2019, “in conseguenza della rabbia e delle umiliazioni patite” a causa del predetto cortometraggio, le erano state diagnosticate varie patologie dell'apparato digerente ed inoltre era divenuto più problematico il suo rapporto con i figli. Allegava poi che l'eliminazione della parte diffamatoria del video, avvenuta soltanto nel settembre 2021 durante il procedimento di mediazione, le aveva comportato una spesa 536,80; che comunque risultavano ancora reperibili on line molti articoli collegati al video e recanti una descrizione della sua persona offensiva e denigratoria.
eccepiva in via preliminare “l'avvenuta scadenza del Controparte_1
termine prescrizionale di cinque anni ex art. 2947 c.c.”, essendosi l'attrice attivata ad oltre sette anni di distanza dalla prima proiezione del film risalente al 2015; contestava nel merito l'illecito a lui ascritto stante la sostanziale veridicità dei fatti narrati, “stemperandosi la fedeltà al dato reale, in quanto manifestazione della libertà di creazione artistica”; evidenziava, inoltre, che la continenza formale e la misura dei toni erano state ampiamente rispettate;
concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare inammissibili oppure infondate le domande attoree.
Con sentenza n. 676/2024 , il Tribunale di Trento rigettava le domande di parte attrice e compensava per intero le spese del grado.
pag. 5/23 In via preliminare respingeva l' eccezione di prescrizione , ritenendo che il convenuto non avesse dimostrato che la conoscenza da parte della fosse stata antecedente il 2018, come dedotto negli atti della Parte_1
attrice e confermato dai testi e Tes_1 Tes_2
Nel merito, evidenziava che secondo l'allegazione presente in atto di citazione il cortometraggio oggetto di causa sarebbe offensivo nella parte in cui, pur non menzionandone le generalità, viene fatto espresso riferimento alla madre di e che ne sono gli assoluti Persona_2 Persona_3
protagonisti, come si desume già dal titolo (“ ). La parte Parte_4
censurata si rinveniva a partire dal minuto 14:40, laddove , Parte_3
ex coniuge di , dopo aver affermato “in quest'anno e Parte_1
mezzo decine e decine di volte ci ho pensato il perché e il per come è potuto accadere questo anche confrontandomi con lei”, con ciò intendendo alludere al suo rapporto con l'ex moglie, dichiara “lei dice che, mi ha detto che non ha più voglia di fare la moglie e la mamma e di conseguenza di non amare più questi posti e di tornare a vivere in città, dove c'è una relazione comunque diversa e dove secondo lei poteva stare meglio”
Escluso che l'attribuzione da parte del alla attrice di una mancanza Pt_3
di volontà di fare la moglie avesse valenza denigratoria , il Tribunale riteneva tuttavia che l'affermazione con cui l'intervistato aveva attribuito all'attrice il desiderio di non volere più “fare la mamma “ e di essere determinata a trasferirsi in un contesto cittadino, ritenendolo più consono alle sue esigenze, potendo essere intesa come evocativa della volontà della donna di privilegiare il proprio benessere rispetto all'accudimento dei figli( circostanza negata dalla attrice ) poteva e apparire non sprovvisto di una connotazione offensiva in base ad una interpretazione letterale.
pag. 6/23 Il Tribunale rilevava che , dal momento che il convenuto si era limitato a riportare una dichiarazione del marito, veniva in rilievo il consolidato principio affermato in tema di diritto di cronaca (atteso che il film documentario non era una opera di fantasia ma aveva ad oggetto la vita di due giovani atleti , adottati con fratelli e cugini dai coniugi e Parte_1
) secondo cui nel caso in cui il giornalista si sia limitato a riportare Pt_3
le dichiarazioni dell'intervistato, presupposti per l'esimente sono: la verità del fatto, vale a dire che siano state pronunciate le predette affermazioni nelle circostanze di tempo e luogo riportate senza elementi che ne possano alterare il significato e senza accostamenti suggestivi che possano far presentare l'intervista in modo da fornire una falsa rappresentazione della realtà; la continenza ed infine la sussistenza in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti e della materia della intervista di profili di interesse pubblico. Alla luce di tali principi il Tribunale escludeva la sussistenza del contestato “ obbligo risarcitorio”.
In primo luogo, osservava che nella parte censurata il documentario recava una dichiarazione effettivamente resa dall'intervistato, di cui rilevava la pacatezza e l'assenza di giudizi di valore, e riportata senza alcun commento personale né enfatizzazione e che era stata fedelmente riportata. Non ravvisava che il documentario, nel suo complesso, potesse veicolare l'immagine di una madre che si era disinteressata dei figli una volta allontanatasi dalla casa familiare, visto che dalle affermazioni immediatamente successive rese dai due protagonisti si desume che in realtà non vi era stata affatto una sostanziale cessazione di ogni rapporto madre-figli, a cui pure potrebbe essere riferita, ma non senza forzature, la laconica affermazione dell'ex coniuge dell'attrice.
pag. 7/23 Infatti nel fare riferimento alla madre, e avevano o fatto Pt_4 Pt_2
intendere di avere ancora con lei una stabile frequentazione, di esserle grati nonché di considerarla ancora una figura importante nella loro vita e di rispettarne le decisioni pur non nascondendo un certo dispiacere per la sua diversa sistemazione abitativa (“prima c'era la mamma che ci diceva fai di qua fai di là, adesso dobbiamo farlo da soli, quindi ci siamo dati delle regole…quindi riusciamo ad arrangiarci da soli…”; “lei ha fatto questa scelta che poteva essere diversa per stare più vicino a noi”), con ciò alludendo, di fatto, alla situazione venutasi a creare con le condizioni concordate dai due coniugi in sede di separazione e di divorzio (risalenti, rispettivamente, al 2013 e 2015,), per effetto delle quali l'attrice aveva trasferito la propria residenza in provincia di Milano e i figli minori erano stati collocati prevalentemente con il padre presso la residenza familiare trentina. Riteneva che la dichiarazione del convenuto, seppure infelice ed inopportuna nella sua formulazione letterale, era riferibile, se letta unitamente alle dichiarazioni dei figli , alla situazione in cui si era verificata la cessazione della stabile convivenza fra la madre e la prole, con i possibili disagi affettivi e materiali, emergenti anche dalle dichiarazioni dei figli ed evocati dalle accordo dei coniugi in punto di spese di viaggio dei figli.
Osservava poi che il documentario, seppure all'apparenza essenzialmente incentrato sull'attività sportiva praticata a livello agonistico dai due giovani figli dell'attrice, è in realtà diretto a offrire un quadro d'insieme del loro intero vissuto, in cui viene dato un certo spazio anche a due questioni di apprezzabile interesse generale: da un lato, l'adozione dei due ragazzi, unitamente ai sei fratelli e a tre cugini, che i coniugi e Parte_1 Pt_3
pag. 8/23 avevano effettuato con coraggio e altruismo fuori dal comune e che aveva consentito ai minori di restare uniti, di fruire di ottime condizioni di vita e, nel contempo, di conservare i rapporti con il paese d'origine e con i parenti ivi residenti, come si desume dalle dichiarazioni degli stessi riportate nel filmato;
pertanto è stata portata all'attenzione del pubblico una lodevole iniziativa, potenzialmente in grado di sensibilizzarlo sulla materia di riferimento e sulle relative problematiche;
e che in tale contesto narrativo aveva trovato spazio anche la presenza in casa di tre soggetti disabili amici di vecchia data dei coniugi.
Alla luce di tali elementi il Tribunale escludeva che l'accenno alla persona dell'odierna attrice con le dichiarazioni rese sia dai due protagonisti sia dal padre, da considerare ai fini per cui si procede in modo unitario e in coordinazione logica tra loro, non appariva censurabile alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza , avendo comunque avuto ad oggetto una modifica dell'originario assetto familiare di indubbia importanza nella vita dei due giovani e, quindi, di interesse rispetto alle questioni trattate nel documentario;
né sembrava rilevante in senso contrario la volontà dell'autore di non inserire la madre per far “sentire ancora di più il vuoto lasciato in famiglia”, come da lui stesso dichiarato a un organo di informazione on line trattandosi di modus procedendi ragionevolmente diretto soltanto a offrire una più fedele rappresentazione dell'effettiva quotidianità dell'epoca dei due protagonisti.
Negava inoltre rilievo al trailer nella sua originaria versione, antecedente alla modifica apportata all'esito della mediazione nel settembre 2021, trattandosi di un filmato meramente promozionale che, riportando soltanto alcuni passaggi del documentario, non appariva connotato da una sua pag. 9/23 autonomia, sicché il suo contenuto doveva comunque essere valutato unitamente all'intero film di cui costituiva soltanto una parte;
né agli articoli menzionati in citazione, laddove all'odierna attrice viene attribuito
“l'abbandono” dei figli e ove si consideri che, a eccezione di Pt_4 Pt_2
un caso, il detto termine viene impiegato dall'articolista e non dal convenuto, e che nell'ultimo articolo in cui la parola “abbandono” rientra nel virgolettato attribuito al questi, in realtà, lo impiega come se CP_1
fosse stato menzionato dai due figli, che però non appariva valorizzabile ai fini di una declaratoria di accoglimento, desumendosi direttamente dal documentario la posizione dei due giovani nei confronti della madre.
Escludeva infine che potessero avere rilievo i link elencati a pagina sei della citazione. Alla luce di tali considerazioni respingeva la domanda.
Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2025 proponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, che si Parte_1
accertasse che il trailer del corto “ e , e il corto nella versione Pt_2 Pt_2
originale stesso, in particolare nella frase riportata, pronunciata nei confronti dell'odierna attrice dall'ex marito “mi ha detto Parte_3
che non aveva più voglia di fare la moglie e la mamma, che non le piacevano questi posti” conteneva un contenuto offensivo, diffamatorio oltre che lesivo della reputazione, onore e identità personale dell'attrice, così come le dichiarazioni successivamente rese ai giornali “on line” dal regista prodotte e recentemente dallo stesso ri-condivise Controparte_1
online relative al preteso abbandono dei figli da parte della madre;
che si condannasse il convenuto al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati all'appellante in relazione alla situazione descritta e alle conseguenze derivate, nella misura ritenuta di giustizia, da pag. 10/23 quantificarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della prima messa in mora (24.2.2021) al saldo;
che si condannasse ad attivarsi, con le modalità che sarebbero Controparte_1
state indicate, per ottenere il ripristino dell'immagine della signora
[...]
, disponendo in particolare, a cura e spese del soccombente, la Parte_1
pubblicazione della sentenza e la rettifica/cancellazione della notizia relativa al presunto abbandono dei figli, ancora mantenuta on line, e di tutti gli scritti diffamatori (prodotti e non prodotti in questa causa) ancora esistenti on line nei confronti dell'attrice; con condanna per ogni ulteriore frase diffamatoria sull'argomento specifico che dovesse essere successivamente individuata sul web e non rimossa. Con vittoria di spese legali del doppio grado e della mediazione .
Si costituiva chiedendo la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità dell'appello e in ogni caso il rigetto , con vittoria del doppio grado .
Con provvedimento in data 26 settembre 2025 la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura che il Tribunale ha erroneamente affermato che ella aveva circoscritto la propria doglianza al solo difetto di veridicità dell'affermazione, senza eccepire altri aspetti ritenuti significativi dalla giurisprudenza in tema di diffamazione con mezzi di comunicazione di massa e lamenta che non si è tenuto conto che la comparsa conclusionale era stata incentrata sui profili giuridici.
Ricordato che vi deve essere un necessario bilanciamento fra la libertà di manifestazione del pensiero ed gli altri diritti fondamentali , contesta la pag. 11/23 valutazione operata dal Tribunale laddove ha ritenuto che si tratterebbe di una dichiarazione effettivamente resa con pacatezza e senza giudizi di valore, dall'intervistato e riportata fedelmente dal CP_1
Stigmatizza che il regista non ha verificato preventivamente la veridicità delle dichiarazioni riportate nel corto, che sono invece false , non essendo vero che ella non volesse più fare la mamma;
censura che la dichiarazione era stata esposta in modo subdolo e non era stata verificata dal regista ed era quindi sufficiente a diffamare la appellante in relazione alla maternità AD , su cui aveva invece impostato la propria vita;
non era neppure vero che non amasse i luoghi trentini , tanto che era tornata a viverci. Censura infine che ha riportato solamente le CP_1
dichiarazioni del marito, interessate e di parte, senza intervistare ed ascoltare l'appellante.
In secondo luogo afferma che la dichiarazione del marito deve essere valutata unitamente alle dichiarazioni del regista, ricordando che lo stesso
Tribunale ha dato atto che almeno in un caso era stata attribuito dal alla attrice “l'abbandono” da parte del e tale CP_1 CP_1
condotta doveva essere ritenuta sufficiente ad accertare la diffamazione .
Stigmatizza che il regista continua a ripubblicare sul suo sito frasi del tipo “ , la mamma AD ( che non compare mai nel documentario) Per_4
che è tornata a Milano nel 20213” ma non menziona il suo ritorno nel trentino nel 2017.
Lamenta che in tale modo l'appellato ha veicolato l'immagine di una madre che abbandona i suoi figli, rispetto a quella di una donna che in un momento di estrema difficoltà si era dovuta trasferire a Milano, con una sola figlia che l'ha seguita, senza lavoro né patrimonio al fine di vendere pag. 12/23 l'unica proprietà, in vista del rientro in NO;
e nel frattempo si era accollata il viaggio di oltre tre ore per andare a trovare i figlioli in trentino.
Ribadisce che, in tal modo, la controparte ha fornito un versione distorta della realtà ed ha quindi posto in essere una diffamazione per mezzo dei video e delle dichiarazioni, sia con la divulgazione dei medesimi sia con la partecipazione a festival e proiezioni nelle scuole.
Ricorda come il diritto di cronaca non deve costituire occasione di attacchi gratuiti , mentre nello specifico la vicenda è stata narrata in modo distorto solo al fine di rendere “più artistico” il video;
ed al contempo le frasi del regista hanno configurato una deliberata aggressione alla reputazione della madre AD.
Rileva infine che se anche si accedesse alla tesi secondo cui la dichiarazione del marito riportata nel documentario ( non voleva più fare la mamma) non dovesse ritenersi diffamatoria, lo diventa se valutata unitariamente alle dichiarazioni del inerenti il suo CP_1
trasferimento nel 2013, senza che venga menzionato il rientro nel 2017, ed alla enfatizzazione della figura paterna.
Infine censura che il Tribunale ha erroneamente affermato che il trailer fosse un filmato meramente promozionale non dotato di una propria autonomia;
afferma che proprio il trailer ha avuto oltre 15.000 visualizzazioni mentre il documentario è stato visto da meno persone;
assume che l'inserimento di tale dichiarazione nel trailer è indice di volontà del regista di utilizzare l'informazione falsa per una costruzione artistica gravemente offensiva.
pag. 13/23 Infine lamenta che continua a condividere notizie false sulla CP_1
appellante ed invoca il diritto all'oblio, richiamando articoli pubblicati medio tempore.
I motivi, di cui appare opportuna la disamina congiunta dal momento che attengono a profili strettamente connessi, non possono trovare accoglimento.
Dalla lettura della impugnata sentenza emerge che il Tribunale esaminati gli elementi di fatto addotti dalla attrice come lesivi della sua reputazione, vale a dire il cortometraggio “ , il trailer e le dichiarazioni Pt_4 Pt_2
rese dal regista ha ritenuto che la fattispecie rientrasse CP_1
nell'esercizio del diritto di cronaca , sul rilievo che il film/ documentario non era un'opera di fantasia avendo ad oggetto “la storia vera dei due giovani fratelli di origine etiope , adottati con fratelli e cugini dai coniugi
e e del loro numeroso nucleo familiare insediatosi in Parte_1 Pt_3
NO”; richiamati quindi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'esercizio del diritto di cronaca, ne ha analiticamente verificato la ricorrenza nello specifico .
Appare quindi infondata la doglianza mossa dall'appellante secondo cui il Giudice di prime cure si sarebbe soffermato solo sulla veridicità, essendo stati presi in esame in modo approfondito anche gli altri elementi richiesti dalla giurisprudenza per il legittimo esercizio del diritto di cronaca.
Tuttavia nei motivi di appello viene fatto reiterato riferimento al diritto di critica soprattutto mediante il richiamo a precedenti giurisprudenziali di legittimità , pur senza una specifica confutazione delle argomentazione pag. 14/23 con cui il Tribunale ha invece qualificato le condotte come rientranti nel diritto di cronaca.
La diversità delle due fattispecie è stata focalizzata dalla Suprema Corte nei seguenti termini : il diritto di critica “non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass., 6 aprile 2011, n. 7847), prospettiva in cui si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra la "materialità dei fatti" e "giudizi di valore", pone in rilievo che, quand'anche "equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva": sentenza c. Italia del 30 giugno 2015, (Cass. n. 25420 Per_5
del 26/10/2017 ed ulteriori precedenti ivi richiamati); inoltre, i limiti dell'esimente sono costituiti anche dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza formale di espressione (Cass., 19 gennaio 2017, n. 1285,
Cass., 13 giugno 2006, n. 13646)”.
Tuttavia proprio con riferimento ad una opera cinematografica è stato sottolineato che “Questa distinzione, tuttavia, tende ad essere superata, laddove l'opera artistica riguardi vicende di cronaca ancora in evoluzione, utilizzi i nomi propri delle persone coinvolte ed adotti un taglio al contempo sia narrativo che giornalistico o documentaristico, come nel caso in esame, dovendosi dare allora prevalenza agli aspetti di
pag. 15/23 tipo informativo/documentaristico, rispetto a quelli di tipo artistico/creativo, venendo in rilievo la pretesa di raffigurare in una unità temporale sia pur ridotta, una vicenda che è conosciuta e di cui le cronache hanno parlato, anche con dovizia di dettagli, di modo da applicare i criteri di valutazione della verità putativa più confacenti al caso di specie. In un tal caso la valutazione della sussistenza della esimente della verità putativa deve attenersi ai più stringenti criteri richiesti
[...]
dell'esercizio del diritto di cronaca, distinguendo tra i fatti Pt_5
oggettivamente accertati e le opinioni raccolte, sia pure da fonti attendibili, senza limitare il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica attuato mediante la realizzazione dell'opera cinematografica ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma estendendolo anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere agli spettatori, anche al di là di una formale - ed apparente - correttezza espositiva, connotazioni negative sulle persone e sul ruolo rivestito da loro in una più ampia vicenda;
per cui, in definitiva, ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva, considerata nel complesso della narrazione filmica e delle interrelazioni causali rappresentate in audio e video o implicitamente suggerite.( Cass
16505/2019).
Pertanto dal momento che il cortometraggio riguarda la vicenda dei due giovani atleti e del loro nucleo familiare, anche se si volesse accedere alla prospettazione di parte appellante, è pienamente condivisibile il riferimento ai criteri elaborati per il diritto di cronaca, che per certi aspetti appaiono più stringenti.
pag. 16/23 La difesa della , oltre a negare la veridicità delle affermazioni Parte_1
del marito, afferma che la connotazione offensiva del cortometraggio nonché del trailer, in cui tali dichiarazioni erano state originariamente inserite, è determinata anche dalla mancanza di sue dichiarazioni, da contrapporsi a quelle del marito, nonché da quanto manifestato dal regista nelle interviste di presentazione dell'opera.
Come correttamente accertato dal Tribunale, l'affermazione di cui si lamenta la natura diffamatoria è pronunciata direttamente dal marito : “lei dice che, mi ha detto che non ha più voglia di fare la moglie e la mamma e di conseguenza di non amare più questi posti e di tornare a vivere in città, dove c'è una relazione comunque diversa e dove secondo lei poteva stare meglio”. Pur volendo ravvisare un tono risentito , è tuttavia palese che le dichiarazioni sono riferibili al dalle cui parole emerge con Pt_3
chiarezza che all'epoca il rapporto coniugale si era deteriorato irrimediabilmente .
Va peraltro ricordato che la difesa della ha dato atto che nel Parte_1
2013 i coniugi si erano separati e che nel 2015 era intervenuto il divorzio;
come pure che l'appellante era trasferita a Milano;
tale circostanza risulta confermata dalle condizioni concordate dai coniugi in relazione alle spese di trasporto fra il NO e Milano finalizzate all'esercizio del diritto di visita fra la madre ed i figli minori, la cui collocazione prevalente era stata concordata presso il padre . Pertanto deve fondatamente ritenersi che all'epoca delle riprese del cortometraggio, uscito nel 2015, l'appellante non abitava più nella casa familiare del
NO , circostanza che non è stata contestata.
pag. 17/23 Anche nei motivi di appello, si sofferma esclusivamente Parte_1
sulle affermazioni del marito, lamentando che in tal modo si sarebbe illegittimamente espresso il concetto che ella aveva “abbandonato i figli” scegliendo di andare a vivere a Milano, svilendo invece la dedizione mostrata per tanti anni nei confronti della numerosa prole adottata dalla coppia .
La difesa tuttavia omette di prendere posizione sull'ulteriore passaggio del filmato , montato in stretta successione , che riporta le dichiarazioni dei due giovani protagonisti del film: ciascuno di essi infatti manifesta la permanenza del profondo legame con la mamma ( andiamo a trovarla sempre….. non si può sostituire non si può dimenticare, quindi dobbiamo accettare le loro scelte e di conseguenza andare avanti senza eliminare né la mamma né il papà) e la gratitudine per entrambi i genitori ( lui insieme alla mamma ci ha portato dalla sofferenza , ci ha portato qua).
Va sottolineato che al contempo i ragazzi esprimono un certo dispiacere per la soluzione logistica che si era venuta a creare dopo la separazione
(“prima c'era la mamma che ci diceva fai di qua fai di là, adesso dobbiamo farlo da soli, quindi ci siamo dati delle regole…quindi riusciamo ad arrangiarci da soli…”; “lei ha fatto questa scelta che poteva essere diversa per stare più vicino a noi”).
Come rilevato dal Tribunale, l'accostamento delle dichiarazioni del a quelle dei due figlioli evidenzia la volontà del regista di mostrare Pt_3
i diversi vissuti dei componenti della famiglia rispetto alla crisi coniugale, nei termini in cui si è realizzata. Ma emerge al contempo in pag. 18/23 modo chiaro la permanenza del legame fra i ragazzi e la madre e la gratitudine profonda verso di lei.
In tale contesto , confermata la veridicità della notizia del trasferimento della madre a dall'epoca dei fatti ( atteso che la data CP_2 Parte_1
il suo rientro in NO nel 2017, e quindi successivamente alle riprese del film) deve al contempo escludersi l'uso di espressioni o comunque di modalità espressive che potessero evocare una valutazione negativa sulla appellante come madre, atteso che lo spettatore è stato posto in condizioni di valutare oltre alle affermazioni del anche quelle dei Pt_3
ragazzi.
Considerata infine la notorietà raggiunta dai ragazzi nel campo dell'atletica, non può quindi porsi in dubbio la rilevanza pubblica della vicenda, nella molteplicità degli aspetti. Infatti , come già sottolineato in sentenza, pur traendo lo spunto dai successi agonistici dei due protagonisti, il film ha voluto narrarne la storia personale, sicuramente peculiare, posto che essi sono stati adottati unitamente ai fratelli ed ai cugini dai coniugi e , i quali si sono poi fatti carico di Parte_1 Pt_3
accogliere nella casa coniugale anche dei conoscenti con disabilità; ed ha affrontato anche aspetti dell'inserimento nella comunità , non sempre facili.
Le considerazioni formulate per il corto metraggio possono essere ribadite anche per il trailer. E' indubbio che si tratta di opera dotata di una sua autonomia la quale, in ragione della sua funzione , è soggetta ad maggiori visualizzazioni rispetto al film.
Non di meno, atteso che questo ultimo, come già illustrato, si propone di rappresentare la vita dei due giovani atleti, appare coerente pag. 19/23 l'inserimento, nel trailer nella versione originaria, delle interviste sia del sia dei due protagonisti , la cui compresenza esprime in modo Pt_3
incisivo le diverse posizioni dei membri della famiglia , tra cui anche il legame dei figli verso la madre, sia pure con una vena di rimpianto per la situazione che si era creata.
La prospettazione difensiva secondo cui la portata diffamatoria dei filmati sarebbe confermata ed anzi rafforzata dalle dichiarazioni rese dal regista , suggerendone una valutazione unitaria , non trova riscontro nel tenore delle stesse.
In primo luogo, va evidenziato che è indispensabile operare una distinzione fra le dichiarazioni rilasciate dall'appellato , con particolar riguardo alla parole riportate fra virgolette, e la manifestazione del pensiero riferibile ai vari estensori degli articoli. Infatti, come già osservato dal Tribunale, nella preponderante maggioranza dei casi il termine abbandono appare riferibile all'articolista. Nelle sintetiche presentazioni della pellicola si fa poi riferimento alla mamma che è andata via da casa, con una espressione volutamente neutra;
ed in ogni caso non è provato che la stesura di tale testo sia da attribuire all'appellato, piuttosto che a terzi soggetti ( ad esempio il distributore oppure l'ufficio stampa).
Nell'unico caso in cui l'espressione “abbandono della mamma AD” appare ricompreso nel virgolettato attribuibile al appare CP_1
chiaro che egli lo riporti come menzionato dai figli, coerentemente con quanto dichiarato dai ragazzi, nei termini già illustrati.
E' invece sicuramente attribuibile al l'affermazione “ Ho deciso CP_1
di non mostrarla e questa assenza anche visiva a sentire ancora di più il vuoto lasciato in famiglia”. Si evince quindi che la mancanza di una pag. 20/23 intervista alla appellante è stato frutto di una scelta narrativa , che tuttavia trae spunto dalla circostanza che all'epoca delle riprese l'appellante non abitava più assieme ai protagonisti ed agli altri membri della famiglia in trentino, come si vede anche dalle scene girate all'interno dell'abitazione
. Al contempo il riferimento al “vuoto lasciato in famiglia” trova puntuale riscontro nelle dichiarazioni dei ragazzi ed appare privo di discredito , se si considera che uno dei protagonisti ha dichiarato che la mamma non si può dimenticare .
Va infine aggiunto che non possono essere valorizzate le critiche mosse dall'appellante alla mancato riferimento , in successivi interventi resi dal al suo ritorno in NO nel 2017 , dal momento che essi CP_1
devono ritenersi inerenti l'opera cinematografica , che ha rappresentato la situazione sino al 2015.
Conclusivamente deve concordarsi con il Tribunale che né nel cortometraggio, né nel trailer e neppure nelle dichiarazioni del , CP_1
come riportate negli articoli contestati in primo rado, è ravvisabile una condotta diffamatoria, fonte di responsabilità civile .
La stessa difesa della qualifica come nuove le ulteriori Parte_1
condotte contestate solo in atto di citazione in appello , per cui non possono essere esaminate nel merito. Solo per completezza va sottolineato come alcune di essere sono prospettate come reiterazione di manifestazioni del pensiero del di contenuto analogo a quelle CP_1
già oggetto di disamina;
altre sono addirittura costituite da articoli a firma di terzi, e come tali non ascrivibili all'appellato.
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello.
pag. 21/23 Infine va evidenziato che la difesa del si è limitata a chiedere CP_1
nelle conclusioni la rifusione delle spese anche per il primo grado;
ma a fronte della conferma delle statuizioni nel merito delle sentenza di primo grado , in difetto di appello incidentale, è preclusa alla Corte ogni valutazione di tale capo.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. , parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado a favore di che si liquidano ai Controparte_1
sensi del DM 147/22, applicando lo scaglione valore indeterminabile in euro 1701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,000 per la fase introduttiva;
euro 1100,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
(come ribadito da Cass. n. 8561/223 e Cass. n. 28627/2023); euro 2905,00
00 per la fase decisionale;
e quindi in complessivi euro 6910,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trento n. 676/2024, che conferma;
Condanna a pagare a favore di le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado del giudizio, liquidate in euro 6910,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 22/23 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 21/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IA Tulumello Liliana ZZ
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