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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IL SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3987/2024 depositato il 20/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10053/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. La signora impugnava l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9019038 072000, notificata in data 2/07/2022 innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Roma, limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2010 0035708131 000 pari a € 8.338,67 deducendo preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del credito e, nel merito, che la cartella di pagamento non le fosse mai stata notificata chiedendo, per tali motivi, il suo annullamento, con vittoria delle spese di giudizio.
2. Si costituiva in giudizio, la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma insistendo per il rigetto del ricorso.
3. Con sentenza n. 10053/27/24 depositata il 25/07/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma il ricorso veniva accolto, con compensazione di spese di lite.
4. Con atto notificato a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate (prot. n. 211267 del 16/08/2024), Ricorrente_1la signora ha interposto appello avverso la sentenza in questione, con richiesta di parziale riforma della stessa riguardo al capo afferente alla statuizione della compensazione delle spese del giudizio. L'appellante si duole, infatti, della decisione in punto di compensazione delle spese di lite adottata dal giudice di prime cure che non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992.
5. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, nella persona del proprio Direttore pro tempore, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto, a suo dire, la compensazione delle spese sarebbe frutto di una valutazione complessiva del caso e sarebbe stata disposta in relazione alla intervenuta prescrizione del credito. Nel caso di specie infatti la domanda introduttiva trae origine da un'intimazione di pagamento relativa a svariate cartelle esattoriali di cui la parte contestava unicamente la notificazione della cartella di pagamento n. 097 2010 0035708131 000 con conseguente prescrizione del credito portato in riscossione.
5.1. Ha altresì proposto appello incidentale nei confronti del capo della sentenza con cui il giudicante, esaminando i motivi di gravame, ha ritenuto fondata la censura con la quale il ricorrente ha inteso contestare la legittimità del notificato atto della riscossione emesso in assenza di notifica del presupposto atto tributario. Assume che l'atto di riscossione in argomento è stato correttamente notificato, come risulta dalla produzione documentale del rispettivo referto di notificazione. Dalla disamina della relata emerge che la notificazione della cartella di pagamento n. 097 2010 0035708131 000 è stata effettuata in data 19/04/2010 in Indirizzo_1Roma alla , int.18 SC.A a mezzo raccomandata A/R n. 67031404742-5 mediante consegna dell'atto nelle mani del portiere che ha firmato per ricevuta. Riguardo la produzione documentale effettuata solo in grado di appello osserva che la documentazione può essere acquisita anche in questa sede in quanto, in forza dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, la prova può essere fornita anche in appello ed essere legittimamente valorizzata qualora il collegio la ritenga indispensabile ai fini della decisione della causa.
6. In data 6 gennaio 2026 la contribuente ha depositato memoria di replica con cui rileva che anche a voler concedere la validità della notifica della cartella di pagamento, la pretesa creditoria ivi portata, risulterebbe integralmente prescritta essendo decorso il decennio tra la asserita notifica di detta cartella ed il primo atto ad essa successivo.
7. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Occorre esaminare nell'ordine logico dapprima l'appello incidentale dalla cui fondatezza deriverebbe il rigetto dell'appello principale.
2. Ritiene il Collegio che l'appello incidentale non sia fondato. Infatti, la cartella n. 097 2010 0035708131 000 risulta notificata in data 19/04/2010 al portiere e si è prescritta in data 19/04/2020, senza che abbia alcun rilievo la proroga Covid disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 convertito in legge con modificazioni il 24/04/2020, n. 27e quindi successiva alla sua maturazione. L'intimazione di pagamento n. 097 2019 9019038 072000, è poi successiva essendo stata notificata in data 2/07/2022. 3. Per quanto riguarda l'appello principale, deve riconoscersi la sua fondatezza in quanto vige il principio della soccombenza e, pertanto, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese processuali per il doppio grado di giudizio liquidate in E. 3.000,00 oltre accessori a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio accoglie l'appello principale e respinge l'appello incidentale. Condanna Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma 2 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IL SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3987/2024 depositato il 20/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10053/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. La signora impugnava l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9019038 072000, notificata in data 2/07/2022 innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Roma, limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2010 0035708131 000 pari a € 8.338,67 deducendo preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del credito e, nel merito, che la cartella di pagamento non le fosse mai stata notificata chiedendo, per tali motivi, il suo annullamento, con vittoria delle spese di giudizio.
2. Si costituiva in giudizio, la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma insistendo per il rigetto del ricorso.
3. Con sentenza n. 10053/27/24 depositata il 25/07/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma il ricorso veniva accolto, con compensazione di spese di lite.
4. Con atto notificato a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate (prot. n. 211267 del 16/08/2024), Ricorrente_1la signora ha interposto appello avverso la sentenza in questione, con richiesta di parziale riforma della stessa riguardo al capo afferente alla statuizione della compensazione delle spese del giudizio. L'appellante si duole, infatti, della decisione in punto di compensazione delle spese di lite adottata dal giudice di prime cure che non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992.
5. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, nella persona del proprio Direttore pro tempore, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto, a suo dire, la compensazione delle spese sarebbe frutto di una valutazione complessiva del caso e sarebbe stata disposta in relazione alla intervenuta prescrizione del credito. Nel caso di specie infatti la domanda introduttiva trae origine da un'intimazione di pagamento relativa a svariate cartelle esattoriali di cui la parte contestava unicamente la notificazione della cartella di pagamento n. 097 2010 0035708131 000 con conseguente prescrizione del credito portato in riscossione.
5.1. Ha altresì proposto appello incidentale nei confronti del capo della sentenza con cui il giudicante, esaminando i motivi di gravame, ha ritenuto fondata la censura con la quale il ricorrente ha inteso contestare la legittimità del notificato atto della riscossione emesso in assenza di notifica del presupposto atto tributario. Assume che l'atto di riscossione in argomento è stato correttamente notificato, come risulta dalla produzione documentale del rispettivo referto di notificazione. Dalla disamina della relata emerge che la notificazione della cartella di pagamento n. 097 2010 0035708131 000 è stata effettuata in data 19/04/2010 in Indirizzo_1Roma alla , int.18 SC.A a mezzo raccomandata A/R n. 67031404742-5 mediante consegna dell'atto nelle mani del portiere che ha firmato per ricevuta. Riguardo la produzione documentale effettuata solo in grado di appello osserva che la documentazione può essere acquisita anche in questa sede in quanto, in forza dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, la prova può essere fornita anche in appello ed essere legittimamente valorizzata qualora il collegio la ritenga indispensabile ai fini della decisione della causa.
6. In data 6 gennaio 2026 la contribuente ha depositato memoria di replica con cui rileva che anche a voler concedere la validità della notifica della cartella di pagamento, la pretesa creditoria ivi portata, risulterebbe integralmente prescritta essendo decorso il decennio tra la asserita notifica di detta cartella ed il primo atto ad essa successivo.
7. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Occorre esaminare nell'ordine logico dapprima l'appello incidentale dalla cui fondatezza deriverebbe il rigetto dell'appello principale.
2. Ritiene il Collegio che l'appello incidentale non sia fondato. Infatti, la cartella n. 097 2010 0035708131 000 risulta notificata in data 19/04/2010 al portiere e si è prescritta in data 19/04/2020, senza che abbia alcun rilievo la proroga Covid disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 convertito in legge con modificazioni il 24/04/2020, n. 27e quindi successiva alla sua maturazione. L'intimazione di pagamento n. 097 2019 9019038 072000, è poi successiva essendo stata notificata in data 2/07/2022. 3. Per quanto riguarda l'appello principale, deve riconoscersi la sua fondatezza in quanto vige il principio della soccombenza e, pertanto, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese processuali per il doppio grado di giudizio liquidate in E. 3.000,00 oltre accessori a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio accoglie l'appello principale e respinge l'appello incidentale. Condanna Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma 2 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori a favore del procuratore antistatario.