Art. 3. (Rifinanziamento degli interventi previsti
dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344). 1. Per la prosecuzione dell'attivita' di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all' articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000.
2. Per la prosecuzione delle attivita' di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilita' urbana, previste dall' articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.
3 . Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attivita' connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall' articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000.
Tale sistema integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo.
4. Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalita' e consolidata esperienza nelle predette attivita'.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie gia' autorizzate a legislazione vigente, le modalita' organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.
6. Per le ulteriori finalita' connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente e' autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.
dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344). 1. Per la prosecuzione dell'attivita' di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all' articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000.
2. Per la prosecuzione delle attivita' di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilita' urbana, previste dall' articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.
3 . Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attivita' connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall' articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000.
Tale sistema integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo.
4. Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalita' e consolidata esperienza nelle predette attivita'.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie gia' autorizzate a legislazione vigente, le modalita' organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.
6. Per le ulteriori finalita' connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente e' autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.