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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa SA Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G. 3039.24 (ivi riunito il proc. n. 7163.24)
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Russo Assunta, come in atti Parte_1
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 22.05.24 ed 11.12.2024, riuniti in corso di causa per identità delle questioni giuridiche trattate, il ricorrente Pt_1 ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'annullamento dei
[...] CP_1 provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza e conseguente richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di reddito di cittadinanza (domanda prot.
RDC -2022-5700757 e domanda prot. RDC 2020-3184559). CP_1 CP_1
Nello specifico, ha esposto: con lettera raccomandata n. 664950024850 pervenuta in data 22.04.2024 e con lettera raccomandata n. 664950024849 l' richiedeva la restituzione rispettivamente della CP_1 somma di euro 17.389,98 a titolo di reddito di cittadinanza - domanda prot. CP_1 RDC -2022-5700757- corrisposta dall'Ente all'istante da giugno 2022 a novembre 2023 e della somma di € 16.825,07 corrisposta a titolo di reddito di erogato da novembre 2020 a aprile 2022 - domanda prot. RDC 2020-3184559; CP_1
con lettera raccomandata n. 665114992123 pervenuta in data 11.11.2024 e con lettera raccomandata n. 665114992112 pervenuta in data 11.11.2024 l' richiedeva la CP_1 restituzione rispettivamente della somma di euro 17.389,98 a titolo di reddito di cittadinanza - domanda prot. RDC -2022-5700757- corrisposta dall'Ente CP_1 all'istante da giugno 2022 a novembre 2023 e della somma di euro 15.497,95 corrisposta a titolo di reddito di erogato da novembre 2020 a aprile 2022 - domanda prot. RDC 2020-3184559; CP_1
la motivazione di tali pretese era: Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art 3 DPCM 159/2013;
il sig. non aveva mai fatto parte del nucleo familiare del sig. Parte_2 [...] pur essendo il padre della piccola minore facente parte del Pt_1 Persona_1 nucleo familiare del ricorrente in quanto nipote - figlia della sig.ra ; Controparte_2 la sig.ra figlia dell'istante e madre della minore non era stata mai Controparte_3 legata in matrimonio con il sig. con il quale non aveva alcun Parte_2 rapporto;
ai sensi dell'art. Art. 3 DPCM 159/2013 dovevano essere indicati solo i membri appartenenti al nucleo familiare e non già il genitore non convivente trattandosi di una prestazione a favore delle famiglie e non del minore.
Si è costituito l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_4
Ha eccepito, in particolare, che il ricorrente aveva omesso di dichiarare, all'atto della sottoscrizione delle DSU e della presentazione delle domande per l'accesso al reddito di cittadinanza l'indicazione di genitore della minore . Parte_2 Persona_2
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito enunciate. Come è noto, il reddito di cittadinanza ha una funzione assistenziale, alla quale si affianca quella di strumento di politica attiva del lavoro, essendo volto, mediante strumenti di riqualificazione professionale, al reinserimento del lavoratore nel tessuto sociale e lavorativo. Nella determinazione della misura del beneficio il legislatore ha previsto che, in sede di DSU (dichiarazione sostitutiva unica), il richiedente illustri le condizioni patrimoniali del nucleo (EE del nucleo non superiore ad euro 9.360, patrimonio immobiliare in Italia ed all'estero non superiore ad euro 30.000, esclusa la casa di abitazione, patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000 per nuclei composti da un solo componente, euro 8.000 per nucleo composto da due componenti ed euro 10.000 per nuclei composti da tre o più componenti). Il co. 5 dell'art. del d.l.4/2019 dispone “I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione EE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'EE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica.....” L' art. 7 co.
4. l. 28.01.2019, n. 4, prevede: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Ebbene, nella specie è pacifico e documentato che nei modelli EE e nella DSU l'istante non indicava il nominativo di padre della minore Parte_2 Per_2
, nipote di e facente parte del suo nucleo familiare.
[...] Parte_1
Sostiene l'istante che essendo la piccola nata come da certificato Persona_1 depositato in atti il 03.09.2020, la prima domanda l'Isee era riferita alla posizione reddituale di due anni precedenti;
dunque non vi sarebbe stata alcuna omissione, in quanto il reddito da considerare ai fini Isee era quello dell'anno 2018, ovvero quando la piccola non era ancora nata. Per_1
Inoltre, la piccola aveva sempre fatto parte del nucleo familiare del sig. Per_1
tant'è che ad aprile 2021 ovvero quando la piccola aveva poco più di Parte_1
6 mesi veniva promosso ricorso da entrambi i genitori per la regolamentazione dell'affido della minore e solo nell'anno 2022 veniva posto a carico del sig. Pt_2 la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
[...]
Dalla relazione amministrativa allegata dall' , si evince con chiarezza quanto CP_4 segue: “ La domanda di RDC risulta presentata in data Controparte_5
12/10/2020 sulla scorta dell'EE , mentre la Controparte_6 domanda INPS-RDC-2022-5700757 risulta presentata in data 02/05/2022 sulla scorta dell'EE . Ebbene, in tali DSU, è stata Controparte_7 omessa l'indicazione del genitore non convivente Parte_2
, genitore della minore - C.F._1 Persona_1
. Rileva, tuttavia, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 1 C.F._2 Parte_ del D.P.C.M 159 del 2013 che il genitore non convivente (sin da ora nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio. Più precisamente, deve essere indicato all'interno riquadro D del Modulo MB.1 situato all'interno della pagina FC1 Parte_ contenente i dati della minore. La mancata indicazione del determina, dunque, l'applicazione della sanzione di cui all'art.7, comma 1, D.L. 4 del 2019: revoca retroattiva e contestuale restituzione degli importi ricevuti”. Alla luce del quadro normativo di riferimento e delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere, è acclarato che nella dichiarazione DSU è stata omessa l'indicazione di un componente del nucleo familiare. Tale omissione ha determinato la perdita del beneficio in parola. Difatti la normativa in materia prevede rigorosi oneri di comunicazione a carico degli interessati di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare ed un rafforzato dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni da cui riceve un beneficio economico. La novità e peculiarità della specifica questione oggetto di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 11.11.25
IL GIUDICE
dr. SA Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa SA Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G. 3039.24 (ivi riunito il proc. n. 7163.24)
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Russo Assunta, come in atti Parte_1
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 22.05.24 ed 11.12.2024, riuniti in corso di causa per identità delle questioni giuridiche trattate, il ricorrente Pt_1 ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'annullamento dei
[...] CP_1 provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza e conseguente richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di reddito di cittadinanza (domanda prot.
RDC -2022-5700757 e domanda prot. RDC 2020-3184559). CP_1 CP_1
Nello specifico, ha esposto: con lettera raccomandata n. 664950024850 pervenuta in data 22.04.2024 e con lettera raccomandata n. 664950024849 l' richiedeva la restituzione rispettivamente della CP_1 somma di euro 17.389,98 a titolo di reddito di cittadinanza - domanda prot. CP_1 RDC -2022-5700757- corrisposta dall'Ente all'istante da giugno 2022 a novembre 2023 e della somma di € 16.825,07 corrisposta a titolo di reddito di erogato da novembre 2020 a aprile 2022 - domanda prot. RDC 2020-3184559; CP_1
con lettera raccomandata n. 665114992123 pervenuta in data 11.11.2024 e con lettera raccomandata n. 665114992112 pervenuta in data 11.11.2024 l' richiedeva la CP_1 restituzione rispettivamente della somma di euro 17.389,98 a titolo di reddito di cittadinanza - domanda prot. RDC -2022-5700757- corrisposta dall'Ente CP_1 all'istante da giugno 2022 a novembre 2023 e della somma di euro 15.497,95 corrisposta a titolo di reddito di erogato da novembre 2020 a aprile 2022 - domanda prot. RDC 2020-3184559; CP_1
la motivazione di tali pretese era: Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art 3 DPCM 159/2013;
il sig. non aveva mai fatto parte del nucleo familiare del sig. Parte_2 [...] pur essendo il padre della piccola minore facente parte del Pt_1 Persona_1 nucleo familiare del ricorrente in quanto nipote - figlia della sig.ra ; Controparte_2 la sig.ra figlia dell'istante e madre della minore non era stata mai Controparte_3 legata in matrimonio con il sig. con il quale non aveva alcun Parte_2 rapporto;
ai sensi dell'art. Art. 3 DPCM 159/2013 dovevano essere indicati solo i membri appartenenti al nucleo familiare e non già il genitore non convivente trattandosi di una prestazione a favore delle famiglie e non del minore.
Si è costituito l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_4
Ha eccepito, in particolare, che il ricorrente aveva omesso di dichiarare, all'atto della sottoscrizione delle DSU e della presentazione delle domande per l'accesso al reddito di cittadinanza l'indicazione di genitore della minore . Parte_2 Persona_2
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito enunciate. Come è noto, il reddito di cittadinanza ha una funzione assistenziale, alla quale si affianca quella di strumento di politica attiva del lavoro, essendo volto, mediante strumenti di riqualificazione professionale, al reinserimento del lavoratore nel tessuto sociale e lavorativo. Nella determinazione della misura del beneficio il legislatore ha previsto che, in sede di DSU (dichiarazione sostitutiva unica), il richiedente illustri le condizioni patrimoniali del nucleo (EE del nucleo non superiore ad euro 9.360, patrimonio immobiliare in Italia ed all'estero non superiore ad euro 30.000, esclusa la casa di abitazione, patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000 per nuclei composti da un solo componente, euro 8.000 per nucleo composto da due componenti ed euro 10.000 per nuclei composti da tre o più componenti). Il co. 5 dell'art. del d.l.4/2019 dispone “I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione EE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'EE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica.....” L' art. 7 co.
4. l. 28.01.2019, n. 4, prevede: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Ebbene, nella specie è pacifico e documentato che nei modelli EE e nella DSU l'istante non indicava il nominativo di padre della minore Parte_2 Per_2
, nipote di e facente parte del suo nucleo familiare.
[...] Parte_1
Sostiene l'istante che essendo la piccola nata come da certificato Persona_1 depositato in atti il 03.09.2020, la prima domanda l'Isee era riferita alla posizione reddituale di due anni precedenti;
dunque non vi sarebbe stata alcuna omissione, in quanto il reddito da considerare ai fini Isee era quello dell'anno 2018, ovvero quando la piccola non era ancora nata. Per_1
Inoltre, la piccola aveva sempre fatto parte del nucleo familiare del sig. Per_1
tant'è che ad aprile 2021 ovvero quando la piccola aveva poco più di Parte_1
6 mesi veniva promosso ricorso da entrambi i genitori per la regolamentazione dell'affido della minore e solo nell'anno 2022 veniva posto a carico del sig. Pt_2 la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
[...]
Dalla relazione amministrativa allegata dall' , si evince con chiarezza quanto CP_4 segue: “ La domanda di RDC risulta presentata in data Controparte_5
12/10/2020 sulla scorta dell'EE , mentre la Controparte_6 domanda INPS-RDC-2022-5700757 risulta presentata in data 02/05/2022 sulla scorta dell'EE . Ebbene, in tali DSU, è stata Controparte_7 omessa l'indicazione del genitore non convivente Parte_2
, genitore della minore - C.F._1 Persona_1
. Rileva, tuttavia, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 1 C.F._2 Parte_ del D.P.C.M 159 del 2013 che il genitore non convivente (sin da ora nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio. Più precisamente, deve essere indicato all'interno riquadro D del Modulo MB.1 situato all'interno della pagina FC1 Parte_ contenente i dati della minore. La mancata indicazione del determina, dunque, l'applicazione della sanzione di cui all'art.7, comma 1, D.L. 4 del 2019: revoca retroattiva e contestuale restituzione degli importi ricevuti”. Alla luce del quadro normativo di riferimento e delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere, è acclarato che nella dichiarazione DSU è stata omessa l'indicazione di un componente del nucleo familiare. Tale omissione ha determinato la perdita del beneficio in parola. Difatti la normativa in materia prevede rigorosi oneri di comunicazione a carico degli interessati di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare ed un rafforzato dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni da cui riceve un beneficio economico. La novità e peculiarità della specifica questione oggetto di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 11.11.25
IL GIUDICE
dr. SA Molè