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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 401.
(Mancata partenza del passeggero).
Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.
Tuttavia il prezzo non e' dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto e' ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.
(Mancata partenza del passeggero).
Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.
Tuttavia il prezzo non e' dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto e' ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.
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