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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa DA SABBATO Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Consigliere
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel. all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 853/2024 R.G. vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Maria Lucci e Mario Lucci Parte_1 appellante e
CP_1 appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1931/2024 del 16.2.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato, – premettendo di aver visto accertati i Parte_1 requisiti sanitari per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 2022
– lamentava che, nonostante l'invio di tutta la documentazione necessaria, l' era rimasto inerte CP_1 non avendo provveduto al pagamento della prestazione.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Nel corso del giudizio veniva constatata la cessazione della materia del contendere e, ai fini della soccombenza virtuale per le spese, veniva disposta la condanna dell' al pagamento delle stesse CP_1 dal momento che si accertava che la prestazione era stata erogata dopo la notifica del ricorso.
Il Tribunale ha così deciso: “In accoglimento del ricorso dichiara cessata la materia del contendere
e condanna l' alla liquidazione delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 oltre IVA e CPA CP_1 da distrarsi”.
2.Proponeva gravame la er la parziale riforma della sentenza impugnata, unicamente in Pt_1 punto di liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, lamentando la violazione dei minimi ex D.M. 55/2014, e da ultimo D.M. 147/2022, e chiedendone la riliquidazione nella maggior somma di € 1.865,00, esclusa la fase istruttoria.
Restava contumace nel grado l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è fondato.
3.1 Il thema decidendum verte unicamente sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023,
n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”. Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014- pacificamente applicabile ratione temporis al caso di specie (cfr. Cass. S.U. 17405/2012) - stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n.
247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense».
Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura dell'appellante è quindi fondata.
3.2 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia ex art. 13 1° comma c.p.c. i compensi
- nei valori minimi, senza istruttoria come richiesto dall'appellante- corrispondono ai seguenti importi: fase di studio della controversia: euro 465,00; fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; fase decisoria: euro 1.011,00=euro 1.865,00.
4.La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura pari a € 1.865,00 oltre spese generali, CPA e IVA.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dall'appellante restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma già liquidata in suo favore dal giudice di prime cure e quella sancita nel grado, dunque secondo il disputatum, e in ragione dell'attività difensionale svolta e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3,
Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, CP_
-condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in euro 1.865,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
CP_
- condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in euro 350,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, lì 10.12.2025
Il Cons. rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa DA AB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa DA SABBATO Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Consigliere
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel. all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 853/2024 R.G. vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Maria Lucci e Mario Lucci Parte_1 appellante e
CP_1 appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1931/2024 del 16.2.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato, – premettendo di aver visto accertati i Parte_1 requisiti sanitari per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 2022
– lamentava che, nonostante l'invio di tutta la documentazione necessaria, l' era rimasto inerte CP_1 non avendo provveduto al pagamento della prestazione.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Nel corso del giudizio veniva constatata la cessazione della materia del contendere e, ai fini della soccombenza virtuale per le spese, veniva disposta la condanna dell' al pagamento delle stesse CP_1 dal momento che si accertava che la prestazione era stata erogata dopo la notifica del ricorso.
Il Tribunale ha così deciso: “In accoglimento del ricorso dichiara cessata la materia del contendere
e condanna l' alla liquidazione delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 oltre IVA e CPA CP_1 da distrarsi”.
2.Proponeva gravame la er la parziale riforma della sentenza impugnata, unicamente in Pt_1 punto di liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, lamentando la violazione dei minimi ex D.M. 55/2014, e da ultimo D.M. 147/2022, e chiedendone la riliquidazione nella maggior somma di € 1.865,00, esclusa la fase istruttoria.
Restava contumace nel grado l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è fondato.
3.1 Il thema decidendum verte unicamente sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023,
n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”. Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014- pacificamente applicabile ratione temporis al caso di specie (cfr. Cass. S.U. 17405/2012) - stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n.
247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense».
Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura dell'appellante è quindi fondata.
3.2 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia ex art. 13 1° comma c.p.c. i compensi
- nei valori minimi, senza istruttoria come richiesto dall'appellante- corrispondono ai seguenti importi: fase di studio della controversia: euro 465,00; fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; fase decisoria: euro 1.011,00=euro 1.865,00.
4.La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura pari a € 1.865,00 oltre spese generali, CPA e IVA.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dall'appellante restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma già liquidata in suo favore dal giudice di prime cure e quella sancita nel grado, dunque secondo il disputatum, e in ragione dell'attività difensionale svolta e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3,
Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, CP_
-condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in euro 1.865,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
CP_
- condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in euro 350,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, lì 10.12.2025
Il Cons. rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa DA AB