Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01634/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2024, proposto da
ST LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, con domicilio digitale come da PEC indicato in Reginde;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
della sentenza n.1055 del 28.3.2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, anche Ambito Territoriale di Lecce Ufficio VI, il 17.4.2024;
per l’adozione
di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta ;
per la fissazione
della c.d. penalità di mora ex art. 114, 4 comma, lett. e) del D.lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che il Tribunale riterrà più opportuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 il dott. PA US e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a., notificato in data 9.12.2024 e depositato in data 11.12.2024, ST LI ha agito innanzi a questo Tribunale ai fini dell’ottemperanza della sentenza n. 1055/2024 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del procedimento iscritto al n. 3552/2023 R.G.
L’odierno istante, deducendo la mancata ottemperanza dell’Amministrazione rispetto al pronunciamento giurisdizionale sopra richiamato, ha chiesto in questa sede di ordinarne l’ottemperanza, nominando un Commissario ad acta e fissando una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
2. L’Amministrazione scolastica intimata si è costituita nel presente giudizio con atto di mero rito del 13.12.2024.
3. Depositata da parte ricorrente una memoria ex art. 73 c.p.a. in data 5.3.2026, all’esito dell’udienza camerale del 9.3.2026, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
4. Va anzitutto premesso, per quanto di interesse:
- che risulta agli atti di causa la copia autentica della pronuncia di cui viene chiesta l’ottemperanza in questa sede, ossia la sentenza n. 1055/2024, pubblicata in data 28.3.2024, con cui il Tribunale di Lecce, pronunciando sull’azione promossa dal LI, ha così statuito: “ 1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 2500,00 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015. 2. Per l’effetto, condanna il Ministero resistente all’attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione; 3. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per un importo di € 320,56 per il servizio svolto dal 17.10.2020 al 17.12.2020 e, per l’effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento del dovuto, oltre interessi o rivalutazione ” (cfr. docc. 2 e 3, fascicolo di parte ricorrente);
- che l’odierno istante ha, inoltre, allegato di aver notificato a fini esecutivi al Ministero la sentenza in questione a mezzo PEC in data 17.4.2024 e tale circostanza, oltre a non essere stata contestata dall’Amministrazione costituita - dovendosi, dunque, ritenere pacifica in questa sede ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. - trova, in ogni caso, conferma nella documentazione in atti, avendo il ricorrente provveduto a depositare una copia dell’effettuata notifica telematica in favore del Ministero (cfr. il doc. 2, fascicolo di parte ricorrente, che, pur non costituito da un documento informatico in formato “.msg” o “.eml”, risulta comunque conforme alle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 3- bis e 9, commi 1- bis e 1- ter , della L. n. 53/1994, applicabile anche alle notifiche di atti stragiudiziali), con conseguente positiva dimostrazione anche del decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.l. n. 669/1996, convertito con L. n. 30/1997;
- il ricorrente ha poi versato in atti, secondo quanto richiesto dall’art. 114, comma 2, c.p.a., anche l’attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia di cui si discute (cfr. doc. 3, ibidem , recante l’attestazione del 22.10.2024).
5. Chiarito quanto precede, va preliminarmente rilevato che il ricorrente, confermando quanto risultante dalla nota n. 9505 del 12.2.2026 depositata in atti dall’Amministrazione (cfr. deposito del 16.2.2026), ha rappresentato che in pendenza di giudizio, più precisamente in data 12.12.2025, il Ministero ha provveduto ad accreditare al richiedente gli importi spettanti a titolo di credito relativo alla Carta Docente, ottemperando così in parte qua alla statuizione del Tribunale di Lecce n. 1055/2024.
Tenuto, però, conto che di tale circostanza non v’è adeguato riscontro in atti - non essendo documentati né l’intervenuta corresponsione delle somme in questione in favore del ricorrente, né la correttezza degli importi versati, non evincendosi invero tali elementi dalla mail del 20.1.2026 prodotta dalla parte - non è possibile concludere, come richiesto dal medesimo ricorrente, per la parziale cessazione della materia del contendere, potendosi tuttavia tale prospettazione attorea essere interpretata come manifestazione di una sopravvenuta parziale carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con riguardo alla chiesta ottemperanza dei capi n. 1 e n. 2 del dispositivo della sentenza n. 1055/2024 di cui si discute, con conseguente improcedibilità in parte qua del ricorso.
6. Resta, invece, immutato l’interesse del LI all’ottemperanza della statuizione in esame con riguardo agli importi retributivi indicati al punto n. 3 del dispositivo, deducendo la parte che tali somme non sono state ancora versate dal Ministero in suo favore (cfr. sempre la memoria ex art. 73 c.p.a. del ricorrente del 5.3.2026).
7. In proposito, considerato che, a fronte della prospettazione del privato, il Ministero non ha sollevato alcuna contestazione, né ha offerto alcuna prova dell’effettuato pagamento delle differenze retributive in questione (pari a € 320,56, oltre a interessi e rivalutazione monetaria), va accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, nei limiti appena evidenziati, al giudicato formatosi sulla sentenza in questione.
8. In ragione di tutte le considerazioni esposte, ferma la parziale improcedibilità del ricorso con riguardo all’ottemperanza delle statuizioni giudiziali contenute nei capi nn. 1 e 2 del dispositivo della sentenza n. 1055/2024 resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, il ricorso deve dunque essere accolto con riferimento al capo n. 3 della medesima statuizione.
Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni - decorrenti dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza - al pagamento, in favore del ricorrente, degli importi retributivi meglio individuati in tale capo del dispositivo.
9. Tenuto conto della relativa esiguità dell’importo residuo ancora da corrispondere all’odierno istante, il Tribunale ritiene di non nominare il Commissario ad acta .
10. Parimenti, non merita accoglimento la richiesta attorea relativa alla fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto della natura ampiamente satisfattiva degli interessi legali operanti in caso di ulteriore ritardo nel pagamento del credito de quo ad opera dell’Amministrazione (in tal senso, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 4808/2024).
11. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della parte, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara la parziale improcedibilità del ricorso con riferimento ai capi nn. 1 e 2 della sentenza n. 1055/2024 meglio indicata in epigrafe;
b) accoglie il ricorso con riguardo al restante capo n. 3 della medesima statuizione e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione a tale giudicato nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza;
c) condanna altresì il Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 750,00 (settecentocinquecento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
PA US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA US | OR MA |
IL SEGRETARIO