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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 996/2024 + R.G. 1124/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Roberto NA Presidente
UR Bertoli Consigliere rel.
Andrea Onesti Consigliere ausiliario nelle cause riunite di appello avverso la sentenza n. 3261/2024 del
Tribunale di Milano, pubblicata il 24/07/2024, est. Capelli, pendenti tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Domenico Tambasco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Besana n. 5 appellante nella causa RG 996/2024 appellato nella causa RG 1124/2024 contro
(C.F. e P.I. , rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1
Avv. Orazio S. Savia e Gabriele Filippo Savia ed elettivamente domiciliata presso studio dei difensori in Milano, Via B. Cellini n. 3 appellante nella causa RG 1124/2024 appellata nella causa RG 996/2024 in data 6/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti:
Per : Parte_1 nel giudizio RG 996/2024:
“Accogliere il presente appello, riformando parzialmente per i motivi di fatto
e di diritto indicati nel presente ricorso la sentenza n. 3261/2024, Tribunale di Milano, sezione lavoro, dott.ssa Capelli, pubblicata in data 24 luglio 2024
e, per l'effetto, NEL MERITO 1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto svolti nel presente ricorso, la responsabilità della CP_1 cumulativamente in via contrattuale ex artt. 2087, 1218, 2103 e 1453
[...]
c.c. e in via aquiliana ex art. 2043 e 2049 c.c. per l'eccessivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e, per l'effetto, condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore del ricorrente di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi sino alla data di pronuncia della presente sentenza a titolo di danno da superlavoro e/o da usura psico-fisica, pari alla somma di € 83.312,00 o alla diversa somma maggiore o minore di giustizia accertata e/o liquidata in via equitativa dal
Giudice adito anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 c.c. e 432
c.p.c., nonché degli ulteriori danni patrimoniali, ivi compresi quelli da perdita e/o limitazione della capacità lavorativa e/o di chances lavorativa, tenuto conto tenuto dei parametri dedotti ed allegati nel presente atto, nonché previa eventuale CTU medico-legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
IN OGNI CASO:
2. Accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al ricorrente in data 26.10.2022 per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti del d.lgs.
23/2015 la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(quest'ultima pari ad € 2.405,32) o nella diversa misura di giustizia accertata e/o dovuta, oltre alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo;
3.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA: (…)”;
Nel giudizio RG 1124/2024:
“In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello avversario per violazione dell'art. 434
c.p.c.;
In Via principale pag. 2/20 - Rigettare l'appello proposta dalla per le ragioni in fatto e in CP_1 diritto esposte nella presente memoria;
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
per CP_1 nel giudizio RG 996/2024 ed in quello RG 1124/2024:
“IN VIA PRELIMINARE DISPORRE la riunione dei due procedimenti R.G.N.
996/2024 e 1124/2024 entrambi assegnati alla cognizione del Giudice
Relatore, dott.ssa Bertoli e, in accoglimento delle domande svolte con il ricorso in appello R.g.n. 1124/2024, AUTORIZZARE ex art. 153, 2^ co.,
c.p.c. il deposito (ed acquisirli in giudizio) i cedolini paga dei testimoni escussi in primo grado, nonché il libro incassi, al fine di accertare e dichiarare la non genuinità delle deposizioni dei testi e nonché Tes_1 Tes_2 il libro incassi al fine di avere certezza del rispetto delle disposizioni di legge da parte di In parziale riforma della sentenza n. 3261/2024 CP_1 datata 25.6.2024, depositata il 24.7.2024, non notificata: In via principale
(conclusioni già rassegnate con il ricorso in appello R.g.n. 1124/2024) 1)
ACCERTARE che l'indennità sostitutiva del preavviso era stata pagata da
[...] al sig. con il cedolino paga del mese di ottobre CP_1 Parte_1
2022 così come risulta dalla produzione dell'appellato (doc. 3 fasc. primo grado appellato) e pertanto 2) DICHIARARE che nulla è dovuto a tale titolo al sig. 3) DICHIARARE che aveva regolarmente dedotto Pt_1 CP_1 prove tese a dimostrare la correttezza della risoluzione del rapporto di lavoro ed ammettere le prove dedotte in primo grado con i testi ivi indicati;
4) DICHIARARE la legittimità del licenziamento comminato il 26.10.2022 al sig. ; 5) CONDANNARE il sig. di Parte_1 Parte_1 restituire a quanto indebitamente ricevuto e pari ad € CP_1
12.043,75 nette;
6) ACCERTARE E DICHIARARE che le somme pagate dalla società a titolo di spese legali non sono dovute e 7) CP_1
CONDANNARE al sig. a rimborsare a la Parte_1 CP_1 somma di € 3.076,16; 8) RIGETTARE l'appello proposto dal sig. Pt_1
pag. 3/20 con ricorso R.g.n. 996/2024 notificato il 24.10.2024, perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
9) In via subordinata, si riconfermano le conclusioni rassegnate in via principale e subordinata con l'atto di appello
R.G.N. 1124/2024 In ogni caso, con vittoria delle competenze tutte del doppio grado di giudizio, oltre c.p.a. ed i.v.a. Preso atto del comportamento tenuto dal sig. anche successivo al deposito della sentenza di primo Pt_1 grado, condannare l'appellato, sig. , anche ai sensi Parte_1 dell'art. 96, 1^ e 3^ co, c.p.c. In via istruttoria: (…)”.
FATTO E DIRITTO
Dopo avere esperito istruttoria orale, con sentenza n. 3261/20254 il
Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto da
[...]
– assunto dalla in data 19.11.2017 con Parte_1 CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, mansioni di “chef di cucina ristorante” e inquadramento nel livello I del CCNL
Confcommercio – e ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data 26.10.2022, accordando al ricorrente le tutele di cui agli artt. 3 e 9 d.lgs. n. 23/2015 e liquidandogli una indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (quest'ultima pari ad € 2.405,32 mensili), oltre alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Il primo giudice ha evidenziato che dall'istruttoria svolta era emerso che il ricorrente era stato sostituito con un altro chef solo due giorni dopo il licenziamento, risultando quindi smentita l'effettività della soppressione del posto di lavoro.
Il Tribunale ha invece respinto le ulteriori domande formulate dal lavoratore nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ed in particolare quelle tese a sentire “accertare (…) la responsabilità della cumulativamente CP_1 in via contrattuale ex artt. 2087, 1218, 2103 e 1453 c.c. e in via aquiliana ex artt. 2043 e 2049 c.c. per l'eccessivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e, per l'effetto, condannare la (…), in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore del ricorrente di pag. 4/20 tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi sino alla data di pronuncia della presente sentenza a titolo di danno da superlavoro e/o da usura psico-fisica, pari alla somma di € 83.312,00 o alla diversa somma maggiore o minore di giustizia accertata e/o liquidata in via equitativa dal Giudice anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., nonché degli ulteriori danni patrimoniali, ivi compresi quelli da perdita e/o limitazione della capacità lavorativa e/o di chances lavorativa, tenuto conto tenuto dei parametri dedotti ed allegati nel presente atto, nonché previa eventuale CTU medico- legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo”.
Il Tribunale, dopo avere richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno da super lavoro e da usura psicofisica e dopo avere riprodotto le deposizioni testimoniali assunte, ha disatteso le richieste risarcitorie del lavoratore così argomentando: «Parte ricorrente si è limitata ad allegare di aver osservato il seguente orario di lavoro dal martedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 15.00 nonché dalle ore 18.30 alle ore 22.30, per un totale di almeno 60 ore settimanali, precisando “senza tuttavia alcun riconoscimento retributivo con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte”. Il ricorrente, tuttavia, non ha chiesto di accertare eventuali ore di lavoro straordinario effettuate e la loro mancata retribuzione. Si tratta allora di verificare se l'orario effettivamente osservato possa qualificarsi usurante e dannoso all'integrità psicofisica. In merito si osserva che, a prescindere dal fatto che le testimonianze sopra riportate non sono perfettamente coincidenti quanto all'orario di lavoro osservato, questo giudice non [ritiene] sia stata raggiunta la prova del lavoro usurante, a tal fine deve, infatti, tenersi anche conto di quanto dichiarato dalla stessa teste di parte convenuta
[...]
la quale ha dichiarato che chi voleva tra i dipendenti Testimone_3 poteva pranzare e cenare presso il ristorante, ovviamente prima dell'apertura al pubblico, quindi verso le 11:30 o verso le 18. Io personalmente arrivavo alle 18 e avevo già cenato per cui non mangiavo. I pranzi per i dipendenti erano preparati dallo chef e dai ragazzi della cucina.
Va quindi tenuto conto che nell'orario indicato era comunque prevista una pag. 5/20 pausa per il consumo dei pasti. (…) gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di tal chè deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”. Alla luce dei principi sopra riportati si ritiene che la domanda di parte ricorrente, volta al risarcimento del danno da super lavoro, non possa essere accolta, dal momento che non
è stato dimostrato dal lavoratore, sul quale incombe l'onere della prova a riguardo, i fattori di rischio, intesi come modalità qualitative improprie nello svolgimento della prestazione o in misura del tutto irragionevole. Nel caso di specie, infatti, non basta allegare di aver svolto un orario superiore a quello contrattualmente previsto, ma occorre dimostrare che tale modalità è stata del tutto irragionevole e tale da determinare lesione psicofisica. Ebbene, a parere di questo giudice, nel caso in questione la prova non è stata raggiunta, poiché gli orari allegati sono compatibili con l'attività all'interno di un ristorante, nella quale, oltre alla pausa giornaliera, erano comunque anche previste pause per la consumazione dei pasti, non sembra quindi potersi definire usurante o rischiosa l'attività svolta”.
Il primo giudice ha infine condannato la società a CP_1 rifondere al lavoratore le spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 oltre accessori.
***
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, iscritto al n. rg 996/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe.
Con il primo motivo di gravame il lavoratore ha censurato il provvedimento per avere fatto malgoverno delle istanze istruttorie in merito all'accertamento dell'orario di lavoro osservato, oltre che per erronea valutazione della valenza giuridica della pausa giornaliera quale elemento idoneo ad escludere la natura usurante dell'attività lavorativa.
pag. 6/20 Secondo l'appellante, ha errato il Tribunale nel valorizzare apoditticamente la sola deposizione della teste , a discapito di Tes_3 quanto dichiarato dagli altri due testi, “nonostante la testimonianza considerata decisiva dal giudice di prime cure provenisse da una persona, appunto la sig.ra , che aveva lavorato insieme al Testimone_3 ricorrente per un periodo di tempo notevolmente più breve (sei mesi, da maggio a ottobre 2022) rispetto a quello degli altri due testimoni (tre anni, dal 2018 al 2021). Limitato lasso di tempo che, di norma, è di per sé espressivo di un minore potenziale informativo (almeno sul piano quantitativo) della dichiarazione acquisita in atti”.
Al contrario, ad avviso dell'appellante, la lettura unitaria delle deposizioni consentiva di concludere quanto segue in punto orario di lavoro osservato: “La regola era la settimana lavorativa di sei giorni salvo eccezioni in cui, due volte al mese, il ricorrente fruiva di una mezza giornata il giovedì mattina;
In media la giornata lavorativa era di 11 ore, dalle 9.00 alle 14.45
(5,45 h) e dalle 17.30 alle 22.45 (5.15 h.). L'orario di lavoro giornaliero era continuativo, ovverosia -a parte la pausa tra le 14.45 e le 17.30-, non prevedeva anche una pausa pranzo”.
Sulla scorta di tale ricostruzione, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare il significativo superamento del limite di 260 ore fissato dal CCNL per lo straordinario annuo.
Ed infatti, secondo il lavoratore, anche a voler aderire all'ipotesi ricostruttiva più favorevole al datore di lavoro, i testi avevano confermato l'osservanza di un orario implicante lo svolgimento di (almeno) 637 ore di lavoro straordinario annuo.
Con il secondo motivo di impugnazione, richiamati gli elementi definitori delle fattispecie del superlavoro e dell'usura psico-fisica,
l'appellante ha evidenziato che “il CCNL applicabile al caso di specie (cfr. doc.1) prevede: Il limite massimo annuo di 260 ore di straordinario (cfr. art. 125 CCNL); La distribuzione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza (cfr. art. 116 CCNL). (…) Ha quindi doppiamente errato la sentenza impugnata nella parte in cui, contro le suddette evidenze obiettive, ha: pag. 7/20 Negato l'esistenza del danno da usura psico fisica in re ipsa, restringendo la fattispecie di diritto vivente (come abbiamo visto perfezionata dalla mera violazione del diritto sancito costituzionalmente) alla sola ipotesi della violazione “di una certa entità”, reiterata “per diversi anni” (cfr. pag. 7, secondo cpv.); Confuso, non distinguendole, le differenti fattispecie del superlavoro e del danno da usura psico-fisica (cfr. pag. 7, secondo e terzo cpv); Ignorato comunque le obiettive evidenze fattuali, come dedotto nel primo motivo di appello, arrivando ad affermare che il ricorrente non avrebbe provato che la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
“è stata del tutto irragionevole e tale da determinare lesione psico-fisica”
(cfr. pag. 7, quarto cpv). Su questo punto, i fatti sono più eloquenti di ogni altra considerazione: anche nella ricostruzione meno favorevole (cfr. primo motivo di appello), il ricorrente avrebbe svolto per circa tre anni, dal 2018 al 2021, 52,25 ore di lavoro settimanali, per un totale di 637 ore di lavoro straordinario annuo, ovverosia ben 377 ore di lavoro straordinario annuo in più del massimo consentito di 260 ore (che si traducono quindi in 47,12 giornate di lavoro eccedenti il limite contrattuale collettivo)”.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Con memoria difensiva depositata in data 19.11.2024 si è costituita per il gravame chiedendo preliminarmente la riunione del CP_1 giudizio a quello di appello da essa stessa promosso avverso la medesima sentenza ed iscritto al n. rg 1124/2024.
Inoltre, con specifico riguardo all'impugnazione avversaria, la società
– nel difendere l'iter argomentativo della sentenza impugnata- ha contestato la lettura delle risultanze istruttorie proposta dal dipendente ed ha evidenziato che detta lettura aveva tralasciato che il ristorante aveva subito significativi fermi di attività durante le chiusure imposte durante il periodo pandemico.
Inoltre, la società ha sottolineato che era Parte_1 inquadrato al I livello del CCNL, ragione per cui il limite orario di 40 ore settimanali e di 260 ore di straordinario annuo non gli era applicabile. pag. 8/20 ***
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 ha CP_1 autonomamente impugnato la sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame la società ha criticato il provvedimento per avere riconosciuto al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, nonostante questa fosse già stata corrisposta.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'omesso CP_1 esame, quali testi, dei due soci, che- se ascoltati- avrebbero potuto confermare l'effettiva esistenza della crisi aziendale addotta a motivo del licenziamento.
Con il terzo motivo di gravame la società ha prospettato il travisamento ed il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del
Tribunale che, nel dichiarare l'illegittimità del licenziamento, aveva del tutto trascurato la gravissima situazione economica nella quale la società si era trovata anche a causa delle chiusure obbligate nel periodo pandemico.
Inoltre, la società si era trovata nella situazione di dover sostituire tutto il personale di cucina a causa della condotta di e del Parte_1 fratello di costui, pure dipendente di che avevano indotto alle CP_1 dimissioni tutti i loro colleghi.
Con il quarto motivo di appello, infine, la società ha criticato la decisione del primo giudice di condannare il datore di lavoro alla refusione delle spese legali, anziché compensarle, non correttamente valutando l'esito del giudizio e trascurando che il lavoratore aveva infondatamente chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 83.312,00 a titolo CP_1 di risarcimento di danni non patrimoniali.
Con memoria difensiva depositata in data 29.11.2024 si è costituito per il gravame , eccependo l'inammissibilità ex art. Parte_1
434 c.p.c. dell'impugnazione avversaria, oltre che delle nuove produzioni ed allegazioni effettuate dal datore di lavoro solo in grado di appello.
***
Disposta la riunione dei due appelli ex art. 335 c.p.c.; espletata ctu medico legale sulla persona di all'udienza del Parte_1
pag. 9/20 6.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Quanto all'appello proposto da va innanzitutto disattesa CP_1
l'eccezione formulata dalla difesa del lavoratore relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato “capo” della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate
(così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”. È da intendersi, al riguardo, innanzitutto ribadito il principio introdotto dalla riforma sulla redazione di ogni atto processuale “in modo chiaro e sintetico” (art. 121, comma 1,
c.p.c.), in conformità, quindi, ai “criteri e limiti di redazione dell'atto” fissati dal regolamento attuativo ministeriale, i quali, tuttavia, in via generale non pregiudicano la validità dell'atto ma possono solo assumere rilievo in sede di accollo delle spese processuali all'esito del giudizio (art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.).
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, voluto valorizzare i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre affermato che gli oneri che vengono imposti alla pag. 10/20 parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
È, pertanto, da ritenere che la sanzione della “inammissibilità” continui in buona sostanza ad essere conseguenza di un motivo di gravame non “specifico”, rispetto al quale l'oscurità e/o la prolissità della formulazione possono eventualmente essere soltanto indici sintomatici del vizio.
Ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass.,
30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262
e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 cpc: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici pag. 11/20 sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Il primo motivo di appello proposto da oltre che CP_1 ammissibile, è anche fondato.
Come riconosciuto dallo stesso difensore di , Parte_1
l'indennità sostitutiva del preavviso era stata già corrisposta dal datore di lavoro e solo per errore è stata nuovamente richiesta in giudizio.
Tanto basta per determinare la necessità di parziale riforma della sentenza di primo grado, dovendosi dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame proposti da vanno CP_1 invece disattesi.
Come ben evidenziato dal primo giudice, l'istruttoria svolta ha radicalmente escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società a fondamento del licenziamento intimato ad Parte_1 in data 26.10.2022.
[...]
L'istruttoria svolta ha confermato una circostanza che, a ben vedere, la stessa società ha riconosciuto come vera, e cioè che, solo pochi giorni dopo avere licenziato il cuoco , ne ha Pt_1 Parte_1 CP_1 assunto un altro, chiamato a ricoprire la medesima posizione.
Tale pacifica circostanza è sufficiente per fondare la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, difettando nel caso di specie l'effettività della soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato (sostituito da un altro lavoratore, solo pochi giorni dopo).
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della n.
604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
sia pag. 12/20 la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; ma anche
l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro 6 r.g. n. 25475/2019 che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (cfr. Cass. n. 24882 del 2017 e
n. 32387 del 2019).” (così tra le molte Cass. 20/10/2022 n. 30950).
Correttamente il primo giudice ha reputato superflua l'attività Co istruttoria orale sollecitata (anche in questa sede) da parte della perché anche ove fosse stato dimostrato che i ricavi societari erano drasticamente scesi, come addotto dal datore di lavoro, ciò non varrebbe a rendere legittimo il licenziamento di (posto in essere per Parte_1 sostituire un dipendente con un altro, e non anche per un effettivo mutamento organizzativo o per una riduzione del personale).
Alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento il Tribunale ha fatto seguire- in applicazione degli artt. 3 e 9 del d.lgs. n. 23/2015- il riconoscimento al lavoratore di una indennità risarcitoria di 6 mensilità.
Nelle conclusioni del proprio atto di appello – precisamente al punto
12 pagina 35- la società ha chiesto, “nella denegata ipotesi in cui il licenziamento dovesse essere ritento illegittimo, [di] determinare il dovuto applicando l'indennità risarcitoria nella misura minima prevista (…) di due mensilità e mezza di retribuzione”.
Tuttavia, detta richiesta- inserita solo nelle conclusioni del ricorso iscritto a n. Rg 1124/2024- non è stata accompagnata ad alcuna ragione di pag. 13/20 censura del percorso motivazionale che ha portato il Tribunale a riconoscere
6 mensilità al lavoratore.
In ogni caso, il Collegio osserva che – avuto riguardo alla durata del rapporto di lavoro, alla gravità del vizio inerente al recesso oggetto di causa ed al numero dei dipendenti (5) persone- la misura dell'indennità (specie all'esito della pronuncia Corte Cost. n. 118/2025) risulta del tutto congrua.
***
Parimenti fondati sono i due motivi di appello formulati da
[...]
, sia pure nei limiti che seguono. Parte_1
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ad avviso del
Collegio la lettura unitaria delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado consente di concludere che, perlomeno nel periodo dal 2018 al 2021, l'orario osservato da sia stato Parte_1
(almeno) dalle 9 alle 14.45 e dalle 17.30 alle 22.45, per un totale di 11 ore lavorative al giorno.
In tal senso convergono le deposizioni dei due aiuti cuoco, che hanno lavorato a stretto contatto con lo chef per circa tre anni e che pertanto sono reputati in grado di riferire sugli orari di quest'ultimo con maggiore attendibilità rispetto all'addetta alla sala (che, peraltro, ha riferito su un periodo successivo, collocato nel 2022, e diverso da quello su cui i due testi e hanno deposto). Tes_4 Testimone_5
Ancora, i due testi aiuto chef hanno riferito che nel triennio 2018-
2021 solo due volte al mese alla giornata di chiusura settimanale si aggiungeva, ed in modo peraltro non sistematico, una ulteriore mezza giornata di riposo. Ciò in violazione del primo comma dell'art. 116 del CCNL, rubricato Distribuzione dell'orario settimanale, secondo cui “1. La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza”.
Infine, entrambi i testi hanno concordemente chiarito che durante la pandemia il ristorante è sempre rimasto aperto per assicurare il servizio di asporto, con orari che per il cuoco parte in causa non hanno subito variazioni. pag. 14/20 Sulla scorta di tali deposizioni, e anche ipotizzando la fruizione in tale orario di lavoro di una pausa per il consumo dei pasti mediamente pari a 45 minuti per ciascun pasto – ipotizzando una durata media della pausa nella forbice indicata dall'art. 122 CCNL- risulta comunque provato lo svolgimento di lavoro effettivo per 9,5 giornaliere per 5,5 giorni la settimana, con una stima di (almeno) 637 ore di straordinario l'anno ben superiore al limite annuo di 260 ore previsto dall'art. 125, secondo comma, CCNL.
Va poi considerato che anche per i lavoratori cui teoricamente non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro ordinario (cfr. art. 111
CCNL) rimane comunque doveroso il rispetto, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 c.c.
Con le parole della Cassazione, «la Corte costituzionale, pur giudicando infondata la questione di illegittimità costituzionale della disciplina che non applica al personale direttivo delle aziende i limiti di durata massima dell'orario di lavoro, ha tuttavia precisato che “un limite quantitativo globale, ancorché non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo, anzitutto in rapporto alla necessaria tutela della salute ed integrità fisiopsichica, garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, e, sempre nel rispetto di questo principio, in rapporto alle obbiettive esigenze
e caratteristiche dell'attività richiesta alle diverse categorie di dirigenti o funzionari con mansioni direttive: talché al giudice è sicuramente consentito esercitare, nelle singole fattispecie, un controllo sulla ragionevolezza della durata delle prestazioni di lavoro pretese dall'imprenditore, con riguardo alla natura delle funzioni espletate ed alle effettive condizioni ed esigenze del servizio, secondo i diversi tipi di imprese” (Corte cost. n. 101 del 1975)».
Risulta comunque doveroso, da parte dell'autorità giudiziaria, il controllo circa la ragionevolezza della misura dello straordinario richiesto «nella concretezza della vicenda sottoposta al loro giudizio, (…) avuto riguardo non solo alla dimensione quantitativa della prestazione ma anche alle sue caratteristiche qualitative, per il tipo di mansioni espletate, in rapporto alle
pag. 15/20 esigenze di tutela della salute e del riposo psico-fisico dei lavoratori» (Così
Cass. 13178/2025 in motivazione).
Nel caso di specie, diversamente da quanto fatto dal primo giudice, la
Corte ritiene che, nella valutazione della fattispecie concreta, debba tenersi conto delle seguenti circostanze: per almeno un triennio continuativo, il datore di lavoro ha sistematicamente violato le norme sul riposo settimanale, assicurando solo a settimane alterne il rispetto dell'art. 116 comma primo CCNL;
il lavoratore, pur inquadrato nel I livello, svolgeva - quale chef di cucina -mansioni manuali e non impiegatizie, di norma richiedenti la prevalente conservazione della stazione eretta, trovandosi ad operare all'interno di una brigata di ridotte dimensioni (5 persone), nella quale secondo l'id quoad plerumque accidit l'eventuale temporaneo impedimento di uno dei partecipanti si ripercuote sulla gravosità dell'impegno richiesto agli altri componenti con maggior rilievo rispetto a quanto avviene in brigate composte da più soggetti;
nel medesimo triennio, è stato richiesto al medesimo lavoratore l'espletamento di ore di lavoro straordinario in misura superiore al doppio di quanto previsto dal CCNL come limite massimo per le categorie di lavoratori diverse dai quadri e dagli impiegati direttivi.
Tali risultanze istruttorie, in uno con la documentazione medica offerta in produzione dalla parte, hanno indotto il Collegio a ritenere assolto l'onere gravante sul lavoratore e non altrettanto, invece, quello gravante sul datore di lavoro, in applicazione dei principi evincibili dall'insegnamento della Corte di Cassazione in materia (Cass. 28/11/2022 n. 34968: “In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore
è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per
l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare pag. 16/20 che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili”; Cass.
10/05/2019 n. 12538: “In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa
"eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante”).
Per queste ragioni è stata disposta CTU medico legale, i cui esiti- succintamente ma comunque congruamente motivati;
coerenti con il complesso delle risultanze istruttorie;
andati immuni da qualsivoglia osservazione critica ad opera delle parti- il Collegio reputa di dover fare propri nella parte in cui è stato concluso che la prestazione lavorativa resa, per oltre un triennio, con le modalità sopra esaminate ha cagionato al lavoratore un danno temporaneo alla salute che lo stesso CTU ha stimato avere una incidenza medico legale pari al 15% per 180 e al 10% per altri
180 giorni.
Utilizzando le c.d. tabelle milanesi per la liquidazione del corrispondente risarcimento del danno, la Corte reputa di dover liquidare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute, la somma di euro 5.175,00.
Diversamente da quanto ritenuto dal CTU, la Corte reputa altresì che la prestazione dell'attività lavorativa con le modalità sovra descritte abbia arrecato un sia pur contenuto danno da usura psico- fisica.
Trattasi infatti di un danno di natura non patrimoniale e diverso dal biologico (Cass. 14.7.2015 n. 14710) che deve intendersi correlato e ontologicamente connesso al peculiare pregiudizio insito nella maggiore pag. 17/20 afflittività e penosità della prestazione lavorativa che venga richiesta ad un lavoratore sottoposto a ritmi lavorativi eccedenti la normale tollerabilità (e tali, come visto, da arrecare finanche un pregiudizio alla salute oggettivamente apprezzabile dal punto visto medico legale).
Procedendo a liquidazione squisitamente equitativa di tale autonoma voce di danno, aggiuntiva rispetto a quella volta a ristorare il danno alla salute, la Corte ne stima l'entità in euro 500,00.
Non meritano invece accoglimento le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e da perdita di chances lavorativa.
Quanto al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, detta compromissione non è stata in alcun modo appurata dal medico legale (che ha escluso qualsivoglia forma di invalidità permanente), né è stata comunque allegata una qualche contrazione reddituale ipoteticamente conseguente a tale forma di compromissione.
Quanto al danno da perdita di chances lavorative, l'istanza è stata rassegnata dal lavoratore senza nulla allegare in fatto a supporto di detta richiesta.
Per queste ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...] deve essere condannata a pagare ad la CP_1 Parte_1 complessiva somma di euro 5.675,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n.
pag. 18/20 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Facendo applicazione di tali principi, va considerato che il lavoratore è risultato vincitore con riguardo alle domande concernenti il licenziamento
(eccezion fatta per la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, erroneamente coltivata in giudizio).
Vero è che anche le domande risarcitorie concernenti i pregiudizi non patrimoniali formulate dal medesimo lavoratore hanno trovato parziale accoglimento ma vero anche che l'entità del danno accertato all'esito del giudizio (euro 5.675,00) risulta assai inferiore alle somme richiesta (euro
83.312,00).
Sono poi risultate infondate le ulteriori domande risarcitorie, relative al danno patrimoniale.
Per queste ragioni, con assorbimento del motivo di appello sul punto formulato dalla società, le spese di lite vengono poste a carico di CP_1 solo nella misura della metà, mentre la restante frazione viene
[...] compensata tra le parti.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria orale in primo grado e tecnica in grado d'appello, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% per ciascun grado di giudizio;
di conseguenza deve essere condannata a pagare ad CP_1 [...] la somma di euro 4.900,00, oltre iva, cpa e rimborso Parte_1 forfettario spese generali al 15%, somma pari alla metà delle spese legali del doppio grado di giudizio, con compensazione della restante frazione e con distrazione a favore del difensore di . Parte_1
Per le medesime ragioni, le spese di ctu- liquidate con separato decreto- vengono poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
PQM
pag. 19/20 In parziale riforma della sentenza n. 3261/2024 del Tribunale di Milano, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 condanna a pagare ad la somma di euro CP_1 Parte_1
5.675,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione;
conferma le restanti statuizioni di merito;
pone le spese di CTU in egual misura a carico di entrambe le parti;
condanna a pagare ad la somma di euro CP_1 Parte_1
4.900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, somma pari alla metà delle spese legali del doppio grado di giudizio, con compensazione della restante frazione e con distrazione a favore del difensore di . Parte_1
Milano, 6/11/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Roberto NA UR Bertoli
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 996/2024 + R.G. 1124/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Roberto NA Presidente
UR Bertoli Consigliere rel.
Andrea Onesti Consigliere ausiliario nelle cause riunite di appello avverso la sentenza n. 3261/2024 del
Tribunale di Milano, pubblicata il 24/07/2024, est. Capelli, pendenti tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Domenico Tambasco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Besana n. 5 appellante nella causa RG 996/2024 appellato nella causa RG 1124/2024 contro
(C.F. e P.I. , rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1
Avv. Orazio S. Savia e Gabriele Filippo Savia ed elettivamente domiciliata presso studio dei difensori in Milano, Via B. Cellini n. 3 appellante nella causa RG 1124/2024 appellata nella causa RG 996/2024 in data 6/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti:
Per : Parte_1 nel giudizio RG 996/2024:
“Accogliere il presente appello, riformando parzialmente per i motivi di fatto
e di diritto indicati nel presente ricorso la sentenza n. 3261/2024, Tribunale di Milano, sezione lavoro, dott.ssa Capelli, pubblicata in data 24 luglio 2024
e, per l'effetto, NEL MERITO 1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto svolti nel presente ricorso, la responsabilità della CP_1 cumulativamente in via contrattuale ex artt. 2087, 1218, 2103 e 1453
[...]
c.c. e in via aquiliana ex art. 2043 e 2049 c.c. per l'eccessivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e, per l'effetto, condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore del ricorrente di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi sino alla data di pronuncia della presente sentenza a titolo di danno da superlavoro e/o da usura psico-fisica, pari alla somma di € 83.312,00 o alla diversa somma maggiore o minore di giustizia accertata e/o liquidata in via equitativa dal
Giudice adito anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 c.c. e 432
c.p.c., nonché degli ulteriori danni patrimoniali, ivi compresi quelli da perdita e/o limitazione della capacità lavorativa e/o di chances lavorativa, tenuto conto tenuto dei parametri dedotti ed allegati nel presente atto, nonché previa eventuale CTU medico-legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
IN OGNI CASO:
2. Accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al ricorrente in data 26.10.2022 per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti del d.lgs.
23/2015 la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(quest'ultima pari ad € 2.405,32) o nella diversa misura di giustizia accertata e/o dovuta, oltre alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo;
3.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA: (…)”;
Nel giudizio RG 1124/2024:
“In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello avversario per violazione dell'art. 434
c.p.c.;
In Via principale pag. 2/20 - Rigettare l'appello proposta dalla per le ragioni in fatto e in CP_1 diritto esposte nella presente memoria;
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
per CP_1 nel giudizio RG 996/2024 ed in quello RG 1124/2024:
“IN VIA PRELIMINARE DISPORRE la riunione dei due procedimenti R.G.N.
996/2024 e 1124/2024 entrambi assegnati alla cognizione del Giudice
Relatore, dott.ssa Bertoli e, in accoglimento delle domande svolte con il ricorso in appello R.g.n. 1124/2024, AUTORIZZARE ex art. 153, 2^ co.,
c.p.c. il deposito (ed acquisirli in giudizio) i cedolini paga dei testimoni escussi in primo grado, nonché il libro incassi, al fine di accertare e dichiarare la non genuinità delle deposizioni dei testi e nonché Tes_1 Tes_2 il libro incassi al fine di avere certezza del rispetto delle disposizioni di legge da parte di In parziale riforma della sentenza n. 3261/2024 CP_1 datata 25.6.2024, depositata il 24.7.2024, non notificata: In via principale
(conclusioni già rassegnate con il ricorso in appello R.g.n. 1124/2024) 1)
ACCERTARE che l'indennità sostitutiva del preavviso era stata pagata da
[...] al sig. con il cedolino paga del mese di ottobre CP_1 Parte_1
2022 così come risulta dalla produzione dell'appellato (doc. 3 fasc. primo grado appellato) e pertanto 2) DICHIARARE che nulla è dovuto a tale titolo al sig. 3) DICHIARARE che aveva regolarmente dedotto Pt_1 CP_1 prove tese a dimostrare la correttezza della risoluzione del rapporto di lavoro ed ammettere le prove dedotte in primo grado con i testi ivi indicati;
4) DICHIARARE la legittimità del licenziamento comminato il 26.10.2022 al sig. ; 5) CONDANNARE il sig. di Parte_1 Parte_1 restituire a quanto indebitamente ricevuto e pari ad € CP_1
12.043,75 nette;
6) ACCERTARE E DICHIARARE che le somme pagate dalla società a titolo di spese legali non sono dovute e 7) CP_1
CONDANNARE al sig. a rimborsare a la Parte_1 CP_1 somma di € 3.076,16; 8) RIGETTARE l'appello proposto dal sig. Pt_1
pag. 3/20 con ricorso R.g.n. 996/2024 notificato il 24.10.2024, perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
9) In via subordinata, si riconfermano le conclusioni rassegnate in via principale e subordinata con l'atto di appello
R.G.N. 1124/2024 In ogni caso, con vittoria delle competenze tutte del doppio grado di giudizio, oltre c.p.a. ed i.v.a. Preso atto del comportamento tenuto dal sig. anche successivo al deposito della sentenza di primo Pt_1 grado, condannare l'appellato, sig. , anche ai sensi Parte_1 dell'art. 96, 1^ e 3^ co, c.p.c. In via istruttoria: (…)”.
FATTO E DIRITTO
Dopo avere esperito istruttoria orale, con sentenza n. 3261/20254 il
Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto da
[...]
– assunto dalla in data 19.11.2017 con Parte_1 CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, mansioni di “chef di cucina ristorante” e inquadramento nel livello I del CCNL
Confcommercio – e ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data 26.10.2022, accordando al ricorrente le tutele di cui agli artt. 3 e 9 d.lgs. n. 23/2015 e liquidandogli una indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (quest'ultima pari ad € 2.405,32 mensili), oltre alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Il primo giudice ha evidenziato che dall'istruttoria svolta era emerso che il ricorrente era stato sostituito con un altro chef solo due giorni dopo il licenziamento, risultando quindi smentita l'effettività della soppressione del posto di lavoro.
Il Tribunale ha invece respinto le ulteriori domande formulate dal lavoratore nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ed in particolare quelle tese a sentire “accertare (…) la responsabilità della cumulativamente CP_1 in via contrattuale ex artt. 2087, 1218, 2103 e 1453 c.c. e in via aquiliana ex artt. 2043 e 2049 c.c. per l'eccessivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e, per l'effetto, condannare la (…), in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore del ricorrente di pag. 4/20 tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi sino alla data di pronuncia della presente sentenza a titolo di danno da superlavoro e/o da usura psico-fisica, pari alla somma di € 83.312,00 o alla diversa somma maggiore o minore di giustizia accertata e/o liquidata in via equitativa dal Giudice anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., nonché degli ulteriori danni patrimoniali, ivi compresi quelli da perdita e/o limitazione della capacità lavorativa e/o di chances lavorativa, tenuto conto tenuto dei parametri dedotti ed allegati nel presente atto, nonché previa eventuale CTU medico- legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo”.
Il Tribunale, dopo avere richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno da super lavoro e da usura psicofisica e dopo avere riprodotto le deposizioni testimoniali assunte, ha disatteso le richieste risarcitorie del lavoratore così argomentando: «Parte ricorrente si è limitata ad allegare di aver osservato il seguente orario di lavoro dal martedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 15.00 nonché dalle ore 18.30 alle ore 22.30, per un totale di almeno 60 ore settimanali, precisando “senza tuttavia alcun riconoscimento retributivo con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte”. Il ricorrente, tuttavia, non ha chiesto di accertare eventuali ore di lavoro straordinario effettuate e la loro mancata retribuzione. Si tratta allora di verificare se l'orario effettivamente osservato possa qualificarsi usurante e dannoso all'integrità psicofisica. In merito si osserva che, a prescindere dal fatto che le testimonianze sopra riportate non sono perfettamente coincidenti quanto all'orario di lavoro osservato, questo giudice non [ritiene] sia stata raggiunta la prova del lavoro usurante, a tal fine deve, infatti, tenersi anche conto di quanto dichiarato dalla stessa teste di parte convenuta
[...]
la quale ha dichiarato che chi voleva tra i dipendenti Testimone_3 poteva pranzare e cenare presso il ristorante, ovviamente prima dell'apertura al pubblico, quindi verso le 11:30 o verso le 18. Io personalmente arrivavo alle 18 e avevo già cenato per cui non mangiavo. I pranzi per i dipendenti erano preparati dallo chef e dai ragazzi della cucina.
Va quindi tenuto conto che nell'orario indicato era comunque prevista una pag. 5/20 pausa per il consumo dei pasti. (…) gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di tal chè deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”. Alla luce dei principi sopra riportati si ritiene che la domanda di parte ricorrente, volta al risarcimento del danno da super lavoro, non possa essere accolta, dal momento che non
è stato dimostrato dal lavoratore, sul quale incombe l'onere della prova a riguardo, i fattori di rischio, intesi come modalità qualitative improprie nello svolgimento della prestazione o in misura del tutto irragionevole. Nel caso di specie, infatti, non basta allegare di aver svolto un orario superiore a quello contrattualmente previsto, ma occorre dimostrare che tale modalità è stata del tutto irragionevole e tale da determinare lesione psicofisica. Ebbene, a parere di questo giudice, nel caso in questione la prova non è stata raggiunta, poiché gli orari allegati sono compatibili con l'attività all'interno di un ristorante, nella quale, oltre alla pausa giornaliera, erano comunque anche previste pause per la consumazione dei pasti, non sembra quindi potersi definire usurante o rischiosa l'attività svolta”.
Il primo giudice ha infine condannato la società a CP_1 rifondere al lavoratore le spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 oltre accessori.
***
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, iscritto al n. rg 996/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe.
Con il primo motivo di gravame il lavoratore ha censurato il provvedimento per avere fatto malgoverno delle istanze istruttorie in merito all'accertamento dell'orario di lavoro osservato, oltre che per erronea valutazione della valenza giuridica della pausa giornaliera quale elemento idoneo ad escludere la natura usurante dell'attività lavorativa.
pag. 6/20 Secondo l'appellante, ha errato il Tribunale nel valorizzare apoditticamente la sola deposizione della teste , a discapito di Tes_3 quanto dichiarato dagli altri due testi, “nonostante la testimonianza considerata decisiva dal giudice di prime cure provenisse da una persona, appunto la sig.ra , che aveva lavorato insieme al Testimone_3 ricorrente per un periodo di tempo notevolmente più breve (sei mesi, da maggio a ottobre 2022) rispetto a quello degli altri due testimoni (tre anni, dal 2018 al 2021). Limitato lasso di tempo che, di norma, è di per sé espressivo di un minore potenziale informativo (almeno sul piano quantitativo) della dichiarazione acquisita in atti”.
Al contrario, ad avviso dell'appellante, la lettura unitaria delle deposizioni consentiva di concludere quanto segue in punto orario di lavoro osservato: “La regola era la settimana lavorativa di sei giorni salvo eccezioni in cui, due volte al mese, il ricorrente fruiva di una mezza giornata il giovedì mattina;
In media la giornata lavorativa era di 11 ore, dalle 9.00 alle 14.45
(5,45 h) e dalle 17.30 alle 22.45 (5.15 h.). L'orario di lavoro giornaliero era continuativo, ovverosia -a parte la pausa tra le 14.45 e le 17.30-, non prevedeva anche una pausa pranzo”.
Sulla scorta di tale ricostruzione, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare il significativo superamento del limite di 260 ore fissato dal CCNL per lo straordinario annuo.
Ed infatti, secondo il lavoratore, anche a voler aderire all'ipotesi ricostruttiva più favorevole al datore di lavoro, i testi avevano confermato l'osservanza di un orario implicante lo svolgimento di (almeno) 637 ore di lavoro straordinario annuo.
Con il secondo motivo di impugnazione, richiamati gli elementi definitori delle fattispecie del superlavoro e dell'usura psico-fisica,
l'appellante ha evidenziato che “il CCNL applicabile al caso di specie (cfr. doc.1) prevede: Il limite massimo annuo di 260 ore di straordinario (cfr. art. 125 CCNL); La distribuzione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza (cfr. art. 116 CCNL). (…) Ha quindi doppiamente errato la sentenza impugnata nella parte in cui, contro le suddette evidenze obiettive, ha: pag. 7/20 Negato l'esistenza del danno da usura psico fisica in re ipsa, restringendo la fattispecie di diritto vivente (come abbiamo visto perfezionata dalla mera violazione del diritto sancito costituzionalmente) alla sola ipotesi della violazione “di una certa entità”, reiterata “per diversi anni” (cfr. pag. 7, secondo cpv.); Confuso, non distinguendole, le differenti fattispecie del superlavoro e del danno da usura psico-fisica (cfr. pag. 7, secondo e terzo cpv); Ignorato comunque le obiettive evidenze fattuali, come dedotto nel primo motivo di appello, arrivando ad affermare che il ricorrente non avrebbe provato che la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
“è stata del tutto irragionevole e tale da determinare lesione psico-fisica”
(cfr. pag. 7, quarto cpv). Su questo punto, i fatti sono più eloquenti di ogni altra considerazione: anche nella ricostruzione meno favorevole (cfr. primo motivo di appello), il ricorrente avrebbe svolto per circa tre anni, dal 2018 al 2021, 52,25 ore di lavoro settimanali, per un totale di 637 ore di lavoro straordinario annuo, ovverosia ben 377 ore di lavoro straordinario annuo in più del massimo consentito di 260 ore (che si traducono quindi in 47,12 giornate di lavoro eccedenti il limite contrattuale collettivo)”.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Con memoria difensiva depositata in data 19.11.2024 si è costituita per il gravame chiedendo preliminarmente la riunione del CP_1 giudizio a quello di appello da essa stessa promosso avverso la medesima sentenza ed iscritto al n. rg 1124/2024.
Inoltre, con specifico riguardo all'impugnazione avversaria, la società
– nel difendere l'iter argomentativo della sentenza impugnata- ha contestato la lettura delle risultanze istruttorie proposta dal dipendente ed ha evidenziato che detta lettura aveva tralasciato che il ristorante aveva subito significativi fermi di attività durante le chiusure imposte durante il periodo pandemico.
Inoltre, la società ha sottolineato che era Parte_1 inquadrato al I livello del CCNL, ragione per cui il limite orario di 40 ore settimanali e di 260 ore di straordinario annuo non gli era applicabile. pag. 8/20 ***
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 ha CP_1 autonomamente impugnato la sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame la società ha criticato il provvedimento per avere riconosciuto al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, nonostante questa fosse già stata corrisposta.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'omesso CP_1 esame, quali testi, dei due soci, che- se ascoltati- avrebbero potuto confermare l'effettiva esistenza della crisi aziendale addotta a motivo del licenziamento.
Con il terzo motivo di gravame la società ha prospettato il travisamento ed il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del
Tribunale che, nel dichiarare l'illegittimità del licenziamento, aveva del tutto trascurato la gravissima situazione economica nella quale la società si era trovata anche a causa delle chiusure obbligate nel periodo pandemico.
Inoltre, la società si era trovata nella situazione di dover sostituire tutto il personale di cucina a causa della condotta di e del Parte_1 fratello di costui, pure dipendente di che avevano indotto alle CP_1 dimissioni tutti i loro colleghi.
Con il quarto motivo di appello, infine, la società ha criticato la decisione del primo giudice di condannare il datore di lavoro alla refusione delle spese legali, anziché compensarle, non correttamente valutando l'esito del giudizio e trascurando che il lavoratore aveva infondatamente chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 83.312,00 a titolo CP_1 di risarcimento di danni non patrimoniali.
Con memoria difensiva depositata in data 29.11.2024 si è costituito per il gravame , eccependo l'inammissibilità ex art. Parte_1
434 c.p.c. dell'impugnazione avversaria, oltre che delle nuove produzioni ed allegazioni effettuate dal datore di lavoro solo in grado di appello.
***
Disposta la riunione dei due appelli ex art. 335 c.p.c.; espletata ctu medico legale sulla persona di all'udienza del Parte_1
pag. 9/20 6.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Quanto all'appello proposto da va innanzitutto disattesa CP_1
l'eccezione formulata dalla difesa del lavoratore relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato “capo” della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate
(così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”. È da intendersi, al riguardo, innanzitutto ribadito il principio introdotto dalla riforma sulla redazione di ogni atto processuale “in modo chiaro e sintetico” (art. 121, comma 1,
c.p.c.), in conformità, quindi, ai “criteri e limiti di redazione dell'atto” fissati dal regolamento attuativo ministeriale, i quali, tuttavia, in via generale non pregiudicano la validità dell'atto ma possono solo assumere rilievo in sede di accollo delle spese processuali all'esito del giudizio (art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.).
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, voluto valorizzare i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre affermato che gli oneri che vengono imposti alla pag. 10/20 parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
È, pertanto, da ritenere che la sanzione della “inammissibilità” continui in buona sostanza ad essere conseguenza di un motivo di gravame non “specifico”, rispetto al quale l'oscurità e/o la prolissità della formulazione possono eventualmente essere soltanto indici sintomatici del vizio.
Ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass.,
30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262
e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 cpc: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici pag. 11/20 sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Il primo motivo di appello proposto da oltre che CP_1 ammissibile, è anche fondato.
Come riconosciuto dallo stesso difensore di , Parte_1
l'indennità sostitutiva del preavviso era stata già corrisposta dal datore di lavoro e solo per errore è stata nuovamente richiesta in giudizio.
Tanto basta per determinare la necessità di parziale riforma della sentenza di primo grado, dovendosi dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame proposti da vanno CP_1 invece disattesi.
Come ben evidenziato dal primo giudice, l'istruttoria svolta ha radicalmente escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società a fondamento del licenziamento intimato ad Parte_1 in data 26.10.2022.
[...]
L'istruttoria svolta ha confermato una circostanza che, a ben vedere, la stessa società ha riconosciuto come vera, e cioè che, solo pochi giorni dopo avere licenziato il cuoco , ne ha Pt_1 Parte_1 CP_1 assunto un altro, chiamato a ricoprire la medesima posizione.
Tale pacifica circostanza è sufficiente per fondare la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, difettando nel caso di specie l'effettività della soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato (sostituito da un altro lavoratore, solo pochi giorni dopo).
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della n.
604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
sia pag. 12/20 la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; ma anche
l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro 6 r.g. n. 25475/2019 che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (cfr. Cass. n. 24882 del 2017 e
n. 32387 del 2019).” (così tra le molte Cass. 20/10/2022 n. 30950).
Correttamente il primo giudice ha reputato superflua l'attività Co istruttoria orale sollecitata (anche in questa sede) da parte della perché anche ove fosse stato dimostrato che i ricavi societari erano drasticamente scesi, come addotto dal datore di lavoro, ciò non varrebbe a rendere legittimo il licenziamento di (posto in essere per Parte_1 sostituire un dipendente con un altro, e non anche per un effettivo mutamento organizzativo o per una riduzione del personale).
Alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento il Tribunale ha fatto seguire- in applicazione degli artt. 3 e 9 del d.lgs. n. 23/2015- il riconoscimento al lavoratore di una indennità risarcitoria di 6 mensilità.
Nelle conclusioni del proprio atto di appello – precisamente al punto
12 pagina 35- la società ha chiesto, “nella denegata ipotesi in cui il licenziamento dovesse essere ritento illegittimo, [di] determinare il dovuto applicando l'indennità risarcitoria nella misura minima prevista (…) di due mensilità e mezza di retribuzione”.
Tuttavia, detta richiesta- inserita solo nelle conclusioni del ricorso iscritto a n. Rg 1124/2024- non è stata accompagnata ad alcuna ragione di pag. 13/20 censura del percorso motivazionale che ha portato il Tribunale a riconoscere
6 mensilità al lavoratore.
In ogni caso, il Collegio osserva che – avuto riguardo alla durata del rapporto di lavoro, alla gravità del vizio inerente al recesso oggetto di causa ed al numero dei dipendenti (5) persone- la misura dell'indennità (specie all'esito della pronuncia Corte Cost. n. 118/2025) risulta del tutto congrua.
***
Parimenti fondati sono i due motivi di appello formulati da
[...]
, sia pure nei limiti che seguono. Parte_1
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ad avviso del
Collegio la lettura unitaria delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado consente di concludere che, perlomeno nel periodo dal 2018 al 2021, l'orario osservato da sia stato Parte_1
(almeno) dalle 9 alle 14.45 e dalle 17.30 alle 22.45, per un totale di 11 ore lavorative al giorno.
In tal senso convergono le deposizioni dei due aiuti cuoco, che hanno lavorato a stretto contatto con lo chef per circa tre anni e che pertanto sono reputati in grado di riferire sugli orari di quest'ultimo con maggiore attendibilità rispetto all'addetta alla sala (che, peraltro, ha riferito su un periodo successivo, collocato nel 2022, e diverso da quello su cui i due testi e hanno deposto). Tes_4 Testimone_5
Ancora, i due testi aiuto chef hanno riferito che nel triennio 2018-
2021 solo due volte al mese alla giornata di chiusura settimanale si aggiungeva, ed in modo peraltro non sistematico, una ulteriore mezza giornata di riposo. Ciò in violazione del primo comma dell'art. 116 del CCNL, rubricato Distribuzione dell'orario settimanale, secondo cui “1. La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza”.
Infine, entrambi i testi hanno concordemente chiarito che durante la pandemia il ristorante è sempre rimasto aperto per assicurare il servizio di asporto, con orari che per il cuoco parte in causa non hanno subito variazioni. pag. 14/20 Sulla scorta di tali deposizioni, e anche ipotizzando la fruizione in tale orario di lavoro di una pausa per il consumo dei pasti mediamente pari a 45 minuti per ciascun pasto – ipotizzando una durata media della pausa nella forbice indicata dall'art. 122 CCNL- risulta comunque provato lo svolgimento di lavoro effettivo per 9,5 giornaliere per 5,5 giorni la settimana, con una stima di (almeno) 637 ore di straordinario l'anno ben superiore al limite annuo di 260 ore previsto dall'art. 125, secondo comma, CCNL.
Va poi considerato che anche per i lavoratori cui teoricamente non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro ordinario (cfr. art. 111
CCNL) rimane comunque doveroso il rispetto, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 c.c.
Con le parole della Cassazione, «la Corte costituzionale, pur giudicando infondata la questione di illegittimità costituzionale della disciplina che non applica al personale direttivo delle aziende i limiti di durata massima dell'orario di lavoro, ha tuttavia precisato che “un limite quantitativo globale, ancorché non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo, anzitutto in rapporto alla necessaria tutela della salute ed integrità fisiopsichica, garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, e, sempre nel rispetto di questo principio, in rapporto alle obbiettive esigenze
e caratteristiche dell'attività richiesta alle diverse categorie di dirigenti o funzionari con mansioni direttive: talché al giudice è sicuramente consentito esercitare, nelle singole fattispecie, un controllo sulla ragionevolezza della durata delle prestazioni di lavoro pretese dall'imprenditore, con riguardo alla natura delle funzioni espletate ed alle effettive condizioni ed esigenze del servizio, secondo i diversi tipi di imprese” (Corte cost. n. 101 del 1975)».
Risulta comunque doveroso, da parte dell'autorità giudiziaria, il controllo circa la ragionevolezza della misura dello straordinario richiesto «nella concretezza della vicenda sottoposta al loro giudizio, (…) avuto riguardo non solo alla dimensione quantitativa della prestazione ma anche alle sue caratteristiche qualitative, per il tipo di mansioni espletate, in rapporto alle
pag. 15/20 esigenze di tutela della salute e del riposo psico-fisico dei lavoratori» (Così
Cass. 13178/2025 in motivazione).
Nel caso di specie, diversamente da quanto fatto dal primo giudice, la
Corte ritiene che, nella valutazione della fattispecie concreta, debba tenersi conto delle seguenti circostanze: per almeno un triennio continuativo, il datore di lavoro ha sistematicamente violato le norme sul riposo settimanale, assicurando solo a settimane alterne il rispetto dell'art. 116 comma primo CCNL;
il lavoratore, pur inquadrato nel I livello, svolgeva - quale chef di cucina -mansioni manuali e non impiegatizie, di norma richiedenti la prevalente conservazione della stazione eretta, trovandosi ad operare all'interno di una brigata di ridotte dimensioni (5 persone), nella quale secondo l'id quoad plerumque accidit l'eventuale temporaneo impedimento di uno dei partecipanti si ripercuote sulla gravosità dell'impegno richiesto agli altri componenti con maggior rilievo rispetto a quanto avviene in brigate composte da più soggetti;
nel medesimo triennio, è stato richiesto al medesimo lavoratore l'espletamento di ore di lavoro straordinario in misura superiore al doppio di quanto previsto dal CCNL come limite massimo per le categorie di lavoratori diverse dai quadri e dagli impiegati direttivi.
Tali risultanze istruttorie, in uno con la documentazione medica offerta in produzione dalla parte, hanno indotto il Collegio a ritenere assolto l'onere gravante sul lavoratore e non altrettanto, invece, quello gravante sul datore di lavoro, in applicazione dei principi evincibili dall'insegnamento della Corte di Cassazione in materia (Cass. 28/11/2022 n. 34968: “In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore
è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per
l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare pag. 16/20 che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili”; Cass.
10/05/2019 n. 12538: “In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa
"eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante”).
Per queste ragioni è stata disposta CTU medico legale, i cui esiti- succintamente ma comunque congruamente motivati;
coerenti con il complesso delle risultanze istruttorie;
andati immuni da qualsivoglia osservazione critica ad opera delle parti- il Collegio reputa di dover fare propri nella parte in cui è stato concluso che la prestazione lavorativa resa, per oltre un triennio, con le modalità sopra esaminate ha cagionato al lavoratore un danno temporaneo alla salute che lo stesso CTU ha stimato avere una incidenza medico legale pari al 15% per 180 e al 10% per altri
180 giorni.
Utilizzando le c.d. tabelle milanesi per la liquidazione del corrispondente risarcimento del danno, la Corte reputa di dover liquidare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute, la somma di euro 5.175,00.
Diversamente da quanto ritenuto dal CTU, la Corte reputa altresì che la prestazione dell'attività lavorativa con le modalità sovra descritte abbia arrecato un sia pur contenuto danno da usura psico- fisica.
Trattasi infatti di un danno di natura non patrimoniale e diverso dal biologico (Cass. 14.7.2015 n. 14710) che deve intendersi correlato e ontologicamente connesso al peculiare pregiudizio insito nella maggiore pag. 17/20 afflittività e penosità della prestazione lavorativa che venga richiesta ad un lavoratore sottoposto a ritmi lavorativi eccedenti la normale tollerabilità (e tali, come visto, da arrecare finanche un pregiudizio alla salute oggettivamente apprezzabile dal punto visto medico legale).
Procedendo a liquidazione squisitamente equitativa di tale autonoma voce di danno, aggiuntiva rispetto a quella volta a ristorare il danno alla salute, la Corte ne stima l'entità in euro 500,00.
Non meritano invece accoglimento le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e da perdita di chances lavorativa.
Quanto al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, detta compromissione non è stata in alcun modo appurata dal medico legale (che ha escluso qualsivoglia forma di invalidità permanente), né è stata comunque allegata una qualche contrazione reddituale ipoteticamente conseguente a tale forma di compromissione.
Quanto al danno da perdita di chances lavorative, l'istanza è stata rassegnata dal lavoratore senza nulla allegare in fatto a supporto di detta richiesta.
Per queste ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...] deve essere condannata a pagare ad la CP_1 Parte_1 complessiva somma di euro 5.675,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n.
pag. 18/20 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Facendo applicazione di tali principi, va considerato che il lavoratore è risultato vincitore con riguardo alle domande concernenti il licenziamento
(eccezion fatta per la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, erroneamente coltivata in giudizio).
Vero è che anche le domande risarcitorie concernenti i pregiudizi non patrimoniali formulate dal medesimo lavoratore hanno trovato parziale accoglimento ma vero anche che l'entità del danno accertato all'esito del giudizio (euro 5.675,00) risulta assai inferiore alle somme richiesta (euro
83.312,00).
Sono poi risultate infondate le ulteriori domande risarcitorie, relative al danno patrimoniale.
Per queste ragioni, con assorbimento del motivo di appello sul punto formulato dalla società, le spese di lite vengono poste a carico di CP_1 solo nella misura della metà, mentre la restante frazione viene
[...] compensata tra le parti.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria orale in primo grado e tecnica in grado d'appello, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% per ciascun grado di giudizio;
di conseguenza deve essere condannata a pagare ad CP_1 [...] la somma di euro 4.900,00, oltre iva, cpa e rimborso Parte_1 forfettario spese generali al 15%, somma pari alla metà delle spese legali del doppio grado di giudizio, con compensazione della restante frazione e con distrazione a favore del difensore di . Parte_1
Per le medesime ragioni, le spese di ctu- liquidate con separato decreto- vengono poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
PQM
pag. 19/20 In parziale riforma della sentenza n. 3261/2024 del Tribunale di Milano, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 condanna a pagare ad la somma di euro CP_1 Parte_1
5.675,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione;
conferma le restanti statuizioni di merito;
pone le spese di CTU in egual misura a carico di entrambe le parti;
condanna a pagare ad la somma di euro CP_1 Parte_1
4.900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, somma pari alla metà delle spese legali del doppio grado di giudizio, con compensazione della restante frazione e con distrazione a favore del difensore di . Parte_1
Milano, 6/11/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Roberto NA UR Bertoli
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