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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO d'APPELLO dott.ssa GERMANA RADICE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 866/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2018 avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 930/2015 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, pubblicata il 21.11.2015” e promossa
DA
(C.F.: 13756881002), ente pubblico economico, Parte_1 che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , CP_1 tra cui in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Francesca Iacoe;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._1
Giuseppe Barbuto;
-APPELLATA-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F: ), in persona del Sindaco legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Restuccia;
[...]
[...]
(C.F: ), in persona del Prefetto legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
-APPELLATO-
NONCHE' CONTRO 1 (C.F. , in persona del Sindaco legale Controparte_6 P.IVA_3
rappresentante p.t.;
-APPELLATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il procuratore di parte appellante ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, Controparte_3
innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., il , il e la , in persona dei Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5 rispettivi legali rappresentanti pp.tt., al fine di proporre opposizione all'esecuzione in relazione alla iscrizione di ipoteca n. 13976201400000331000, limitatamente alle cartelle:
- cartella n. 13920070005390063000, concernente violazioni al Codice della Strada elevate dalla;
Controparte_5
- cartella n. 13920090002273115000, ruolo n. 2009/387 concernente violazioni al Codice della
Strada, elevate dalla Polizia urbana del Comune di;
CP_7
- cartella n. 13920120002522136000, concernente canone acqua, ruolo emesso dal CP_8
[...]
chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato in quanto illegittimamente emesso poiché avente ad oggetto un credito ormai prescritto e poiché in ogni caso viziato dalla mancata notifica dei verbali propedeutici alle cartelle stesse.
Con comparsa depositata il 30.3.2015 si costituiva nel giudizio di primo grado traente numero di r.g. 242/2015 in persona del legale rappresentante p.t., la quale, depositava copia Controparte_2
degli avvisi di ricevimento delle cartelle sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria;
eccepiva l'incompetenza per materia del giudice di prime cure relativamente ai crediti di natura previdenziale e il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione Tributaria di Vibo Valentia in ordine ai crediti di natura tributaria;
in ogni caso parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della spiegata opposizione poiché tardiva e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
Gli enti creditori non si costituivano in giudizio e ne era, pertanto, dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con prova documentale, all'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n.
930/2015, emessa il 17.11.2015 e depositata in Cancelleria in data 21.11.2015, il Giudice di Pace di
Vibo Valentia, in accoglimento della domanda di parte attrice, così provvedeva: “- 1) rigetta la domanda di difetto di giurisdizione e di incompetenza per materia, dovendo decidere solo in merito
a cartelle esattoriali aventi ad oggetto violazioni del C.d.S.; 2) accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, ordina al concessionario della riscossione di procedere a proprie spese alla riduzione
2 dell'importo riportato nell'impugnata iscrizione ipotecaria nella misura di quella derivante dalle cartelle esattoriali nn. 13920030009456562001, 13920030010751282001, 13920050004001872000,
13920050004479412001,13920060001378750001,13920080005307861001,139200900018501630
01, portanti la somma complessiva di € 4.910,68; 3) condanna i convenuti, in solido tra loro, gli enti creditori per quanto di loro competenza alla refusione delle spese di giudizio…”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 19.5.2016, CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare
[...]
l'illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata n. 930/2015 per violazione degli artt. 112, 115,
116 e 91 c.p.c.; - per l'effetto, previo accoglimento dei motivi di appello, confermare la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione preventiva di iscrizione ipotecaria, dichiarando
l'efficacia delle cartelle ivi sottese;
- in via definitiva e nel merito, - previa conferma della validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della efficacia delle cartelle prodromiche, rigettare la originaria domanda giudiziale proposta nei confronti di in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., comprese tutte le eccezioni ed istanze sollevate siccome infondata in fatto:”
A fondamento del gravame proposto parte appellante ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. essendosi il giudice di prime cure deciso una domanda diversa da quella proposta dall'attrice in primo grado, statuendo in ordine a cartelle di pagamento diverse da quelle effettivamente impugnate dalla . Ribadiva, in ogni caso, nel merito, la regolarità della CP_3
notifica effettuata nei confronti della chiedendo, pertanto, la riforma della sentenza gravata CP_3
quanto all'eccezione di prescrizione e, inoltre, quanto al capo relativo alla condanna alle spese.
Con comparsa del 22.7.2016 si costituiva in giudizio di appello che deduceva Controparte_3
l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame spiegato chiedendone, pertanto, il rigetto.
Con comparsa del 13.10.2016 si costituiva la che eccepiva il proprio Controparte_5
difetto di legittimazione passiva e in via adesiva chiedeva di accogliere il gravame proposto da e, per l'effetto, di annullare la sentenza n. 930/2015 emessa dal Giudice di Pace Controparte_2
di Vibo Valentia. Con comparsa del 17.10.2016 si costituiva il che Controparte_4 eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e in ogni caso l'infondatezza della spiegata opposizione in primo grado. Alla luce di quanto esposto il chiedeva riformarsi CP_8 la sentenza gravata e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta da . Controparte_3
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti del
[...]
con ordinanza del 12.9.2017, quest'ultimo non si costituiva in giudizio e ne era, Controparte_6
pertanto, dichiarata la contumacia.
3 Dopo una serie di rinvii, volti all'acquisizione del fascicolo di primo grado, dovuti alla mancata comparizione delle parti, al carico del ruolo e all'assenza del giudice titolare (nelle more applicato presso la Sezione penale del Tribunale di Vibo Valentia), alla udienza del 12.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, precisate le conclusioni da parte del procuratore di parte appellante che depositava ritualmente le note di trattazione, la causa era trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c., con la concessione del termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento sebbene in virtù di un motivo diverso da quelli individuati da parte appellante.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Preliminarmente, occorre ricostruire (brevemente) i fatti a base della presente causa.
In data 5.12.2014 veniva notificato a comunicazione preventiva di Controparte_3
iscrizione ipotecaria n.13976201400000331000, con il quale la predetta veniva invitata a provvedere al pagamento complessivo di € 249.150,25.
Alla comunicazione erano allegate numerose cartelle di pagamento contenente ciascuna – tra le altre cose – i riferimenti della violazione commessa e l'indicazione dell'importo non pagato da parte debitrice.
Tre sono state contestate da con opposizione ex art. 615 c.p.c. notificata alla Controparte_3
convenuta avanti al giudice di pace di Vibo Valentia nel procedimento recante Controparte_2
r.g. 240/2015.
4 Si tratta, nello specifico, della cartella n. 13920070005390063000, concernente violazioni al
Codice della Strada, elevate dalla di Vibo Valentia;
cartella n. 13920090002273115000, CP_5
concernente violazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia urbana del;
Controparte_7
cartella n. 13920120002522136000, concernente canone acqua, ruolo emesso dal Controparte_8
Orbene, dalla lettura del fascicolo di primo grado emerge che nel corso della prima udienza svoltasi innanzi al Giudice di Pace il giudice di pace (cfr. verbale di udienza del 20.4.2015) il procuratore costituito per rilevava l'errore commesso dalla Cancelleria del Controparte_2
Giudice di Pace che aveva inserito entrambi i fascicoli di parte del procedimento recante r.g. 240/2015
(che qui occupa) nell'ambito del fascicolo relativo al procedimento recante r.g. 242/2015, pendente tra le stesse parti ma avente ad oggetto altre cartelle di pagamento.
Il giudice di pace disponeva, pertanto, di verificare l'esatto inserimento delle copie ufficio degli atti nonché del fascicolo di parte di rispetto al fascicolo incardinato sul ruolo Controparte_2
recante r.g. 242/2015.
Con la sentenza appellata, come correttamente rilevato da parte appellate, il Giudice ha deciso tuttavia l'opposizione introdotta dalla medesima , avente ad oggetto sempre lo stesso CP_3
preavviso di ipoteca, ma opposto relativamente ad altre cartelle:
- 13920030009456562001,
- 13920030010751282001,
- 13920050004001872000,
- 13920050004479412001,
- 13920060001378750001,
- 13920080005307861001,
- 13920090001850163001; evidentemente diverse da quelle effettivamente impugnate.
La sentenza di primo grado risulta inoltre emessa nei confronti di parti diverse da quelle evocate in giudizio dall'attrice in primo grado.
Ed infatti, mentre parte istante ha agito in giudizio nei confronti del del Controparte_8
e della (cfr. atto di citazione presente nel fascicolo Controparte_7 Controparte_5
d'ufficio e allegato al fascicolo di parte convenuta e ritualmente notificato), la sentenza risulta emessa nei confronti del del e delle Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
.
[...]
Ad aggravare ulteriormente la confusione degli atti del presente procedimento, vi è poi che il fascicolo di parte di primo grado depositato da parte attrice reca l'indicazione di ulteriori cartelle di pagamento, neppure indicata nella sentenza gravata. Né invero il procuratore di parte appellata, nel
5 corso del presente giudizio, ha in qualche modo chiarito quali fossero le cartelle impugnate, in quale procedimento e nei confronti di quali convenuti.
Riepilogando: la sentenza di primo grado risulta emessa nei confronti di parti -
[...]
e – non indicate quali convenuti nell'atto di citazione CP_4 Controparte_6
introduttivo del giudizio che invece faceva riferimento al e e Controparte_8 Controparte_7
su cartelle di pagamento diverse da quelle impugnate nel medesimo atto depositato ex art. 615 comma
1 c.p.c..
Ad avviso del Tribunale la sentenza deve, pertanto, ritenersi nulla ex art. 132 n. 2, 161 secondo comma con conseguente rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. non ravvisandosi una mera ipotesi di violazione dell'art. 112 c.p.c. come dedotto da parte appellante.
Trattasi di nullità assoluta ed insanabile per difetto del requisito di cui all'art. 132 n. 2 c.p.c. deducibile, ai sensi dell'art. 161 cpc, comma 2.
Sebbene dal suddetto secondo comma dell'art. 161 c.p.c. l'inesistenza della sentenza venga in modo espresso individuata dalla mancata sottoscrizione da parte del giudice, la giurisprudenza ritiene che la norma debba essere interpretata in via estensiva individuando, oltre a quella espressamente prevista dalla legge, altre ipotesi di inesistenza della sentenza tutte le volte che il provvedimento giurisdizionale sia privo di quel minimo di elementi necessari a determinare l'effetto di certezza giuridica che costituisce lo scopo del giudicato (Cass. n. 3032/97; 26 febbraio 1994 n. 1965; 10 agosto
1990 n. 8156). L'inesistenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere fatta valere anche dopo il passaggio della decisione in giudicato formale, mediante azione di accertamento negativo, ovvero in sede di opposizione all'esecuzione (v. Cass. 3032/97 cit.; 22 settembre 1993 n.
9661; 2 aprile 1992 n. 4025). Ciò non esclude tuttavia che la parte possa far valere l'inesistenza con i normali mezzi di impugnazione, trattandosi pur sempre di un atto processuale materialmente esistente e sussistendo un interesse ad una sua espressa e formale rimozione.
La Scrivente è consapevole che - in teoria - l'irregolare menzione o la totale omissione delle parti e dei loro difensori non comporta nullità della sentenza se comunque risulta possibile individuare, in modo inequivoco, le parti dal contesto globale della sentenza o i difensori da atti processuali precedenti. Si può, infatti, ovviare a tale mancanza od omissione tramite il procedimento di correzione di cui all'art. 287.
Procedimento mai iniziato, nel caso di specie, non potendosi invero desumere neppure dal testo della sentenza gravata quali fossero le parti effettivamente citate in giudizio e se vi fosse stato un mero errore materiale tra l'indicazione dei convenuti indicati in epigrafe e il dispositivo che fa riferimento genericamente agli Enti impositori. Né potrebbe utilmente procedersi ad integrare il contraddittorio nei confronti del e del , considerato che la Controparte_8 Controparte_7
6 sentenza di primo grado risulta emessa in ogni caso nei confronti di altre parti che non erano correttamente individuate e, pertanto, ha proceduto a proporre appello ed Parte_1
evocare in giudizio il e il indicati nell'epigrafe Controparte_4 Controparte_6
della sentenza gravata. Né ancora può in questa sede procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere come richiesto da parte appellante in ordine a due delle tre cartelle originariamente oggetto del giudizio, presupponendo la pronuncia richiesta la corretta instaurazione del rapporto processuale tra le parti, nel caso di specie non ravvisabile.
La assoluta peculiarità del caso esaminato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA nullo il provvedimento gravato, sentenza del Giudice di Pace n. 930/2015 pubblicata il 21.11.2015 ai sensi degli artt. 132 e 161 comma 2 c.p.c.;
- RIMETTE le parti al primo giudice ex art. 354 cpc onerando la parte che vi abbia interesse della riassunzione del giudizio nel termine perentorio di legge.
- COMPENSA le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 2.5.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo
informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n.
209.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO d'APPELLO dott.ssa GERMANA RADICE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 866/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2018 avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 930/2015 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, pubblicata il 21.11.2015” e promossa
DA
(C.F.: 13756881002), ente pubblico economico, Parte_1 che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , CP_1 tra cui in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Francesca Iacoe;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._1
Giuseppe Barbuto;
-APPELLATA-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F: ), in persona del Sindaco legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Restuccia;
[...]
[...]
(C.F: ), in persona del Prefetto legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
-APPELLATO-
NONCHE' CONTRO 1 (C.F. , in persona del Sindaco legale Controparte_6 P.IVA_3
rappresentante p.t.;
-APPELLATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il procuratore di parte appellante ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, Controparte_3
innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., il , il e la , in persona dei Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5 rispettivi legali rappresentanti pp.tt., al fine di proporre opposizione all'esecuzione in relazione alla iscrizione di ipoteca n. 13976201400000331000, limitatamente alle cartelle:
- cartella n. 13920070005390063000, concernente violazioni al Codice della Strada elevate dalla;
Controparte_5
- cartella n. 13920090002273115000, ruolo n. 2009/387 concernente violazioni al Codice della
Strada, elevate dalla Polizia urbana del Comune di;
CP_7
- cartella n. 13920120002522136000, concernente canone acqua, ruolo emesso dal CP_8
[...]
chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato in quanto illegittimamente emesso poiché avente ad oggetto un credito ormai prescritto e poiché in ogni caso viziato dalla mancata notifica dei verbali propedeutici alle cartelle stesse.
Con comparsa depositata il 30.3.2015 si costituiva nel giudizio di primo grado traente numero di r.g. 242/2015 in persona del legale rappresentante p.t., la quale, depositava copia Controparte_2
degli avvisi di ricevimento delle cartelle sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria;
eccepiva l'incompetenza per materia del giudice di prime cure relativamente ai crediti di natura previdenziale e il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione Tributaria di Vibo Valentia in ordine ai crediti di natura tributaria;
in ogni caso parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della spiegata opposizione poiché tardiva e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
Gli enti creditori non si costituivano in giudizio e ne era, pertanto, dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con prova documentale, all'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n.
930/2015, emessa il 17.11.2015 e depositata in Cancelleria in data 21.11.2015, il Giudice di Pace di
Vibo Valentia, in accoglimento della domanda di parte attrice, così provvedeva: “- 1) rigetta la domanda di difetto di giurisdizione e di incompetenza per materia, dovendo decidere solo in merito
a cartelle esattoriali aventi ad oggetto violazioni del C.d.S.; 2) accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, ordina al concessionario della riscossione di procedere a proprie spese alla riduzione
2 dell'importo riportato nell'impugnata iscrizione ipotecaria nella misura di quella derivante dalle cartelle esattoriali nn. 13920030009456562001, 13920030010751282001, 13920050004001872000,
13920050004479412001,13920060001378750001,13920080005307861001,139200900018501630
01, portanti la somma complessiva di € 4.910,68; 3) condanna i convenuti, in solido tra loro, gli enti creditori per quanto di loro competenza alla refusione delle spese di giudizio…”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 19.5.2016, CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare
[...]
l'illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata n. 930/2015 per violazione degli artt. 112, 115,
116 e 91 c.p.c.; - per l'effetto, previo accoglimento dei motivi di appello, confermare la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione preventiva di iscrizione ipotecaria, dichiarando
l'efficacia delle cartelle ivi sottese;
- in via definitiva e nel merito, - previa conferma della validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della efficacia delle cartelle prodromiche, rigettare la originaria domanda giudiziale proposta nei confronti di in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., comprese tutte le eccezioni ed istanze sollevate siccome infondata in fatto:”
A fondamento del gravame proposto parte appellante ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. essendosi il giudice di prime cure deciso una domanda diversa da quella proposta dall'attrice in primo grado, statuendo in ordine a cartelle di pagamento diverse da quelle effettivamente impugnate dalla . Ribadiva, in ogni caso, nel merito, la regolarità della CP_3
notifica effettuata nei confronti della chiedendo, pertanto, la riforma della sentenza gravata CP_3
quanto all'eccezione di prescrizione e, inoltre, quanto al capo relativo alla condanna alle spese.
Con comparsa del 22.7.2016 si costituiva in giudizio di appello che deduceva Controparte_3
l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame spiegato chiedendone, pertanto, il rigetto.
Con comparsa del 13.10.2016 si costituiva la che eccepiva il proprio Controparte_5
difetto di legittimazione passiva e in via adesiva chiedeva di accogliere il gravame proposto da e, per l'effetto, di annullare la sentenza n. 930/2015 emessa dal Giudice di Pace Controparte_2
di Vibo Valentia. Con comparsa del 17.10.2016 si costituiva il che Controparte_4 eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e in ogni caso l'infondatezza della spiegata opposizione in primo grado. Alla luce di quanto esposto il chiedeva riformarsi CP_8 la sentenza gravata e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta da . Controparte_3
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti del
[...]
con ordinanza del 12.9.2017, quest'ultimo non si costituiva in giudizio e ne era, Controparte_6
pertanto, dichiarata la contumacia.
3 Dopo una serie di rinvii, volti all'acquisizione del fascicolo di primo grado, dovuti alla mancata comparizione delle parti, al carico del ruolo e all'assenza del giudice titolare (nelle more applicato presso la Sezione penale del Tribunale di Vibo Valentia), alla udienza del 12.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, precisate le conclusioni da parte del procuratore di parte appellante che depositava ritualmente le note di trattazione, la causa era trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c., con la concessione del termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento sebbene in virtù di un motivo diverso da quelli individuati da parte appellante.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Preliminarmente, occorre ricostruire (brevemente) i fatti a base della presente causa.
In data 5.12.2014 veniva notificato a comunicazione preventiva di Controparte_3
iscrizione ipotecaria n.13976201400000331000, con il quale la predetta veniva invitata a provvedere al pagamento complessivo di € 249.150,25.
Alla comunicazione erano allegate numerose cartelle di pagamento contenente ciascuna – tra le altre cose – i riferimenti della violazione commessa e l'indicazione dell'importo non pagato da parte debitrice.
Tre sono state contestate da con opposizione ex art. 615 c.p.c. notificata alla Controparte_3
convenuta avanti al giudice di pace di Vibo Valentia nel procedimento recante Controparte_2
r.g. 240/2015.
4 Si tratta, nello specifico, della cartella n. 13920070005390063000, concernente violazioni al
Codice della Strada, elevate dalla di Vibo Valentia;
cartella n. 13920090002273115000, CP_5
concernente violazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia urbana del;
Controparte_7
cartella n. 13920120002522136000, concernente canone acqua, ruolo emesso dal Controparte_8
Orbene, dalla lettura del fascicolo di primo grado emerge che nel corso della prima udienza svoltasi innanzi al Giudice di Pace il giudice di pace (cfr. verbale di udienza del 20.4.2015) il procuratore costituito per rilevava l'errore commesso dalla Cancelleria del Controparte_2
Giudice di Pace che aveva inserito entrambi i fascicoli di parte del procedimento recante r.g. 240/2015
(che qui occupa) nell'ambito del fascicolo relativo al procedimento recante r.g. 242/2015, pendente tra le stesse parti ma avente ad oggetto altre cartelle di pagamento.
Il giudice di pace disponeva, pertanto, di verificare l'esatto inserimento delle copie ufficio degli atti nonché del fascicolo di parte di rispetto al fascicolo incardinato sul ruolo Controparte_2
recante r.g. 242/2015.
Con la sentenza appellata, come correttamente rilevato da parte appellate, il Giudice ha deciso tuttavia l'opposizione introdotta dalla medesima , avente ad oggetto sempre lo stesso CP_3
preavviso di ipoteca, ma opposto relativamente ad altre cartelle:
- 13920030009456562001,
- 13920030010751282001,
- 13920050004001872000,
- 13920050004479412001,
- 13920060001378750001,
- 13920080005307861001,
- 13920090001850163001; evidentemente diverse da quelle effettivamente impugnate.
La sentenza di primo grado risulta inoltre emessa nei confronti di parti diverse da quelle evocate in giudizio dall'attrice in primo grado.
Ed infatti, mentre parte istante ha agito in giudizio nei confronti del del Controparte_8
e della (cfr. atto di citazione presente nel fascicolo Controparte_7 Controparte_5
d'ufficio e allegato al fascicolo di parte convenuta e ritualmente notificato), la sentenza risulta emessa nei confronti del del e delle Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
.
[...]
Ad aggravare ulteriormente la confusione degli atti del presente procedimento, vi è poi che il fascicolo di parte di primo grado depositato da parte attrice reca l'indicazione di ulteriori cartelle di pagamento, neppure indicata nella sentenza gravata. Né invero il procuratore di parte appellata, nel
5 corso del presente giudizio, ha in qualche modo chiarito quali fossero le cartelle impugnate, in quale procedimento e nei confronti di quali convenuti.
Riepilogando: la sentenza di primo grado risulta emessa nei confronti di parti -
[...]
e – non indicate quali convenuti nell'atto di citazione CP_4 Controparte_6
introduttivo del giudizio che invece faceva riferimento al e e Controparte_8 Controparte_7
su cartelle di pagamento diverse da quelle impugnate nel medesimo atto depositato ex art. 615 comma
1 c.p.c..
Ad avviso del Tribunale la sentenza deve, pertanto, ritenersi nulla ex art. 132 n. 2, 161 secondo comma con conseguente rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. non ravvisandosi una mera ipotesi di violazione dell'art. 112 c.p.c. come dedotto da parte appellante.
Trattasi di nullità assoluta ed insanabile per difetto del requisito di cui all'art. 132 n. 2 c.p.c. deducibile, ai sensi dell'art. 161 cpc, comma 2.
Sebbene dal suddetto secondo comma dell'art. 161 c.p.c. l'inesistenza della sentenza venga in modo espresso individuata dalla mancata sottoscrizione da parte del giudice, la giurisprudenza ritiene che la norma debba essere interpretata in via estensiva individuando, oltre a quella espressamente prevista dalla legge, altre ipotesi di inesistenza della sentenza tutte le volte che il provvedimento giurisdizionale sia privo di quel minimo di elementi necessari a determinare l'effetto di certezza giuridica che costituisce lo scopo del giudicato (Cass. n. 3032/97; 26 febbraio 1994 n. 1965; 10 agosto
1990 n. 8156). L'inesistenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere fatta valere anche dopo il passaggio della decisione in giudicato formale, mediante azione di accertamento negativo, ovvero in sede di opposizione all'esecuzione (v. Cass. 3032/97 cit.; 22 settembre 1993 n.
9661; 2 aprile 1992 n. 4025). Ciò non esclude tuttavia che la parte possa far valere l'inesistenza con i normali mezzi di impugnazione, trattandosi pur sempre di un atto processuale materialmente esistente e sussistendo un interesse ad una sua espressa e formale rimozione.
La Scrivente è consapevole che - in teoria - l'irregolare menzione o la totale omissione delle parti e dei loro difensori non comporta nullità della sentenza se comunque risulta possibile individuare, in modo inequivoco, le parti dal contesto globale della sentenza o i difensori da atti processuali precedenti. Si può, infatti, ovviare a tale mancanza od omissione tramite il procedimento di correzione di cui all'art. 287.
Procedimento mai iniziato, nel caso di specie, non potendosi invero desumere neppure dal testo della sentenza gravata quali fossero le parti effettivamente citate in giudizio e se vi fosse stato un mero errore materiale tra l'indicazione dei convenuti indicati in epigrafe e il dispositivo che fa riferimento genericamente agli Enti impositori. Né potrebbe utilmente procedersi ad integrare il contraddittorio nei confronti del e del , considerato che la Controparte_8 Controparte_7
6 sentenza di primo grado risulta emessa in ogni caso nei confronti di altre parti che non erano correttamente individuate e, pertanto, ha proceduto a proporre appello ed Parte_1
evocare in giudizio il e il indicati nell'epigrafe Controparte_4 Controparte_6
della sentenza gravata. Né ancora può in questa sede procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere come richiesto da parte appellante in ordine a due delle tre cartelle originariamente oggetto del giudizio, presupponendo la pronuncia richiesta la corretta instaurazione del rapporto processuale tra le parti, nel caso di specie non ravvisabile.
La assoluta peculiarità del caso esaminato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA nullo il provvedimento gravato, sentenza del Giudice di Pace n. 930/2015 pubblicata il 21.11.2015 ai sensi degli artt. 132 e 161 comma 2 c.p.c.;
- RIMETTE le parti al primo giudice ex art. 354 cpc onerando la parte che vi abbia interesse della riassunzione del giudizio nel termine perentorio di legge.
- COMPENSA le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 2.5.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo
informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n.
209.
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