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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/05/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1184 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA nato a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via della Cernaia n. 43presso lo studio C.F._1 dell'avv.to GRIGNOLIO FRANCESCO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...] , c.f./p.iva Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 9 C.F._2
59100 PRATO presso lo studio dell'avv.to Marcello LUCERA dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in tesi: Pt_1
dato atto della vendita del cespite immobiliare come in premessa indicato e dell'attivo del giudizio (€ 87.929,00) risultante dal rendiconto in atti redatto dal Delegato Notaio
[...]
attribuisca ad ognuno dei comproprietari la parte corrispondente alla sua quota di Per_1
comproprietà del ricavato della vendita, salvo quanto segue;
sempre in tesi, ma sotto altro profilo: accerti il Giudice il valore locatizio mensile dell'immobile per cui è causa, come indicato in € 420,00 mensili dal CTU nella relazione peritale del 31.7.2023 in atti e condanni la convenuta al pagamento della quota del 50% a titolo di indennità Controparte_1 risarcitoria per l'occupazione del bene, con decorrenza dal 25.06.2019 o, in ipotesi, dalla TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
data del deposito della domanda di mediazione del 21.10.2021 oppure, in ipotesi denegata, della notifica dell'atto di citazione, oltre agli interessi legali maturati dalla data del dovuto
e sino a quella dell'effettivo pagamento, con detrazione dell'importo accertato come dovuto dalla somma ricavata pro-quota dalla convenuta dalla vendita all'asta del cespite immobiliare. Con condanna della convenuta, assente ingiustificata alla mediazione obbligatoria, al pagamento dei compensi corrisposti dall'attore per tale attività al proprio difensore, come da fattura in atti, nonché al pagamento delle spese giudiziali e dei compensi, nonché i rimborsi nella misura del 15% della presente causa, oltre CAP ed IVA di legge, ed oltre al rimborso degli esborsi sostenuti dal comparente per il procedimento di divisione e vendita esecutiva, come già depositati agli atti, nonché oltre agli oneri di CTU e al rimborso del contributo unificato
disporre la divisione, ove possibile, del cespite immobiliare come sopra CP_1
individuato, e voglia accertare il valore locatizio mensile dello stesso immobile con decorrenza dalla data della notifica dell'atto di citazione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione. depositato il 03/02/2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di sciogliere la comunione tra di loro venutasi a Controparte_1
seguito della morte di vvenuta a Borgo San Lorenzo (Fi) il 25.06.2019 Persona_2
In particolare, ha esposto di essere l'unico erede del de cuius in forza della rinuncia del fratello e dei suoi figli e (v. atto Persona_3 Controparte_2 Controparte_3
notarile di rinuncia all'eredità del 29.7.2019, Dott. rep. 36.562 e racc. 20.619 Persona_4
registrato a Prato il 31.07.2019 al n. 10070 versato in atti). Egli ha inoltre premesso che l'asse ereditario era composto anche dal 50% della quota dell'immobile sito in Barberino di
Mugello, Loc. Le Panche n. 10, piano seminterrato, composto da quattro vani oltre accessori, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Barberino di Mugello nel foglio 136, part. 143, sub. 505, cat. A4, classe 1, consistenza vani 5, rendita catastale € 170,43.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il predetto bene era, per il residuo 50%, di proprietà di , Controparte_1
(giusta compravendita del 19.7.2004 da atto Notaio rep. Persona_2 Persona_5
30806 e racc. 8766).
Egli ha quindi chiesto ex art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione nonché la corresponsione di una indennità di occupazione dell'immobile con decorrenza dalla data del
25.6.2019 o, in ipotesi, dalla data di notifica della presente citazione e, comunque, fino al dì del dovuto, oltre agli interessi di legge.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla Controparte_1
domanda di divisione con vendita dell'immobile chiedendo che venisse quantificata l'indennità di occupazione dalla data della notifica dell'atto di citazione.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica – rilavata la non comoda divisibilità dell'immobile oggetto di comunione – si è proceduto a vendita del bene (giusta ordinanza di delega al professionista del 09.01.2024 e successivo decreto di trasferimento del 08.01.2025).
Esaurite le operazioni di vendita la causa è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.04.2025 svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ove le parti hanno concluso ( in particolare parte attrice ha chiesto la decorrenza dell'indennità in via denegata dalla data della mediazione) senza richiedere i termini per comparse conclusionali e di replica.
La causa quindi giusta ordinanza del 01.05.2025 è stata trattenuta immediatamente in decisione.
Orbene oggetto del contendere tra le parti è solo il dies a quo da cui far decorrere l'indennità di occupazione che parte convenuta deve a parte attrice.
Deve al riguardo evidenziarsi che fatti pacifici della controversia sono tanto le quote di comproprietà dell'immobile venduto quanto la debenza dell'indennità di occupazione.
Ciò che invece parte convenuta contesta è la data da cui far decorrere detta indennità
(quantificata dal ctu in corso di causa in € 420,00 mensili, cifra anch'essa non contestata).
Di fatti secondo la ricostruzione di parte attrice detta indennità decorrerebbe dal
25.06.2019 ovverosia dalla data dell'apertura della successione.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Sul punto occorre osservare che “in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art.
1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.” (cfr. Cass. Civ Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
Ciò premesso quindi non può accogliersi la tesi sostenuta da parte attrice di decorrenza dell'indennità di occupazione dall'apertura della successione, ma deve invece identificarsi il dies a quo nel momento in cui il a manifestato alla in modo chiaro Pt_1 CP_1
ed inequivoco la volontà di partecipare – anche in via indiretta – al godimento del bene.
Detto momento deve essere identificato – in base al compendio documentale versato in atti – dalla data di convocazione in mediazione della la quale non ha CP_1
partecipato al procedimento suddetto, e cioè dal 21.10.2021 e sino alla data del trasferimento all'aggiudicatario e cioè sino al 08.01.2025.
Ne consegue che l'indennità di occupazione che la convenuta deve corrispondere all'attore è pari a mesi 38 . Ciò posto – visto il valore locatizio quantificato dal ctu di € 420,00 mensili – l'indennità di occupazione dovuta dalla al è pari ad € CP_1 Pt_1
15.960,00 oltre interessi legali dalla data della domanda di mediazione e quindi pari ad
17.463,72.
Le quote delle parti possono quindi essere determinate tenendo conto del conguaglio da corrispondere a titolo di occupazione dell'immobile.
Ne consegue quindi che il Notaio delegato possa procedere alla seguente distribuzione del ricavato della vendita ( euro 88.000,00):
a) Al notaio delegato a titolo di compenso residuo € 1.413,00 (come da decreto di liquidazione versato in atti);
b) A la complessiva somma di € 60.757.22 Parte_1
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
c) A la complessiva somma di € 25.829.78. Controparte_1
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione dell'adesione del convenuto al tutte le domande giudiziali, salvo quella relativa all'identificazione del dies a quo del indennità di occupazione, e considerato che lo stesso è stato identificato in un momento diverso da quello richiesto in via principale da parte attrice ritiene il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio – ivi quelle di mediazione - alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., (cfr. Corte Costituzionale,
Sentenza n. 77 del 19/04/2018).
Suddivide – in quanto funzionali alla divisione del compendio - le spese di C.T.U. come liquidate in atti nella misura di ½ ciascuno tra le parti.
Rilevata la mancata partecipazione di al giudizio Controparte_1
mediazione essa deve essere condannata ai seni dell'art 12 del D.Lgs 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie le domande proposte da contro Parte_1 [...]
per le motivazioni esposte e nei limiti di cui in parte narrativa;
CP_1
2. E per l'effetto ordina che il Notaio delegato proceda alla seguente distribuzione del ricavato della vendita ( euro 88.000,00):
a) a notaio delegato a titolo di compenso residuo € 1.413,00 (come da decreto di liquidazione versato in atti);
b) A la complessiva somma di € 60.757.22 Parte_1
c) A a complessiva somma di € 25.829.78. Controparte_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
4. Pone le spese di Ctu nella misura di ½ ciascuno a carico delle parti, entrambe le parti sono tenute in solido nei confronti del Consulente nominato.
5. Condanna al versamento all'entrata del Controparte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 01/05/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1184 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA nato a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via della Cernaia n. 43presso lo studio C.F._1 dell'avv.to GRIGNOLIO FRANCESCO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...] , c.f./p.iva Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 9 C.F._2
59100 PRATO presso lo studio dell'avv.to Marcello LUCERA dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in tesi: Pt_1
dato atto della vendita del cespite immobiliare come in premessa indicato e dell'attivo del giudizio (€ 87.929,00) risultante dal rendiconto in atti redatto dal Delegato Notaio
[...]
attribuisca ad ognuno dei comproprietari la parte corrispondente alla sua quota di Per_1
comproprietà del ricavato della vendita, salvo quanto segue;
sempre in tesi, ma sotto altro profilo: accerti il Giudice il valore locatizio mensile dell'immobile per cui è causa, come indicato in € 420,00 mensili dal CTU nella relazione peritale del 31.7.2023 in atti e condanni la convenuta al pagamento della quota del 50% a titolo di indennità Controparte_1 risarcitoria per l'occupazione del bene, con decorrenza dal 25.06.2019 o, in ipotesi, dalla TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
data del deposito della domanda di mediazione del 21.10.2021 oppure, in ipotesi denegata, della notifica dell'atto di citazione, oltre agli interessi legali maturati dalla data del dovuto
e sino a quella dell'effettivo pagamento, con detrazione dell'importo accertato come dovuto dalla somma ricavata pro-quota dalla convenuta dalla vendita all'asta del cespite immobiliare. Con condanna della convenuta, assente ingiustificata alla mediazione obbligatoria, al pagamento dei compensi corrisposti dall'attore per tale attività al proprio difensore, come da fattura in atti, nonché al pagamento delle spese giudiziali e dei compensi, nonché i rimborsi nella misura del 15% della presente causa, oltre CAP ed IVA di legge, ed oltre al rimborso degli esborsi sostenuti dal comparente per il procedimento di divisione e vendita esecutiva, come già depositati agli atti, nonché oltre agli oneri di CTU e al rimborso del contributo unificato
disporre la divisione, ove possibile, del cespite immobiliare come sopra CP_1
individuato, e voglia accertare il valore locatizio mensile dello stesso immobile con decorrenza dalla data della notifica dell'atto di citazione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione. depositato il 03/02/2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di sciogliere la comunione tra di loro venutasi a Controparte_1
seguito della morte di vvenuta a Borgo San Lorenzo (Fi) il 25.06.2019 Persona_2
In particolare, ha esposto di essere l'unico erede del de cuius in forza della rinuncia del fratello e dei suoi figli e (v. atto Persona_3 Controparte_2 Controparte_3
notarile di rinuncia all'eredità del 29.7.2019, Dott. rep. 36.562 e racc. 20.619 Persona_4
registrato a Prato il 31.07.2019 al n. 10070 versato in atti). Egli ha inoltre premesso che l'asse ereditario era composto anche dal 50% della quota dell'immobile sito in Barberino di
Mugello, Loc. Le Panche n. 10, piano seminterrato, composto da quattro vani oltre accessori, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Barberino di Mugello nel foglio 136, part. 143, sub. 505, cat. A4, classe 1, consistenza vani 5, rendita catastale € 170,43.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il predetto bene era, per il residuo 50%, di proprietà di , Controparte_1
(giusta compravendita del 19.7.2004 da atto Notaio rep. Persona_2 Persona_5
30806 e racc. 8766).
Egli ha quindi chiesto ex art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione nonché la corresponsione di una indennità di occupazione dell'immobile con decorrenza dalla data del
25.6.2019 o, in ipotesi, dalla data di notifica della presente citazione e, comunque, fino al dì del dovuto, oltre agli interessi di legge.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla Controparte_1
domanda di divisione con vendita dell'immobile chiedendo che venisse quantificata l'indennità di occupazione dalla data della notifica dell'atto di citazione.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica – rilavata la non comoda divisibilità dell'immobile oggetto di comunione – si è proceduto a vendita del bene (giusta ordinanza di delega al professionista del 09.01.2024 e successivo decreto di trasferimento del 08.01.2025).
Esaurite le operazioni di vendita la causa è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.04.2025 svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ove le parti hanno concluso ( in particolare parte attrice ha chiesto la decorrenza dell'indennità in via denegata dalla data della mediazione) senza richiedere i termini per comparse conclusionali e di replica.
La causa quindi giusta ordinanza del 01.05.2025 è stata trattenuta immediatamente in decisione.
Orbene oggetto del contendere tra le parti è solo il dies a quo da cui far decorrere l'indennità di occupazione che parte convenuta deve a parte attrice.
Deve al riguardo evidenziarsi che fatti pacifici della controversia sono tanto le quote di comproprietà dell'immobile venduto quanto la debenza dell'indennità di occupazione.
Ciò che invece parte convenuta contesta è la data da cui far decorrere detta indennità
(quantificata dal ctu in corso di causa in € 420,00 mensili, cifra anch'essa non contestata).
Di fatti secondo la ricostruzione di parte attrice detta indennità decorrerebbe dal
25.06.2019 ovverosia dalla data dell'apertura della successione.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Sul punto occorre osservare che “in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art.
1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.” (cfr. Cass. Civ Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
Ciò premesso quindi non può accogliersi la tesi sostenuta da parte attrice di decorrenza dell'indennità di occupazione dall'apertura della successione, ma deve invece identificarsi il dies a quo nel momento in cui il a manifestato alla in modo chiaro Pt_1 CP_1
ed inequivoco la volontà di partecipare – anche in via indiretta – al godimento del bene.
Detto momento deve essere identificato – in base al compendio documentale versato in atti – dalla data di convocazione in mediazione della la quale non ha CP_1
partecipato al procedimento suddetto, e cioè dal 21.10.2021 e sino alla data del trasferimento all'aggiudicatario e cioè sino al 08.01.2025.
Ne consegue che l'indennità di occupazione che la convenuta deve corrispondere all'attore è pari a mesi 38 . Ciò posto – visto il valore locatizio quantificato dal ctu di € 420,00 mensili – l'indennità di occupazione dovuta dalla al è pari ad € CP_1 Pt_1
15.960,00 oltre interessi legali dalla data della domanda di mediazione e quindi pari ad
17.463,72.
Le quote delle parti possono quindi essere determinate tenendo conto del conguaglio da corrispondere a titolo di occupazione dell'immobile.
Ne consegue quindi che il Notaio delegato possa procedere alla seguente distribuzione del ricavato della vendita ( euro 88.000,00):
a) Al notaio delegato a titolo di compenso residuo € 1.413,00 (come da decreto di liquidazione versato in atti);
b) A la complessiva somma di € 60.757.22 Parte_1
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
c) A la complessiva somma di € 25.829.78. Controparte_1
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione dell'adesione del convenuto al tutte le domande giudiziali, salvo quella relativa all'identificazione del dies a quo del indennità di occupazione, e considerato che lo stesso è stato identificato in un momento diverso da quello richiesto in via principale da parte attrice ritiene il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio – ivi quelle di mediazione - alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., (cfr. Corte Costituzionale,
Sentenza n. 77 del 19/04/2018).
Suddivide – in quanto funzionali alla divisione del compendio - le spese di C.T.U. come liquidate in atti nella misura di ½ ciascuno tra le parti.
Rilevata la mancata partecipazione di al giudizio Controparte_1
mediazione essa deve essere condannata ai seni dell'art 12 del D.Lgs 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie le domande proposte da contro Parte_1 [...]
per le motivazioni esposte e nei limiti di cui in parte narrativa;
CP_1
2. E per l'effetto ordina che il Notaio delegato proceda alla seguente distribuzione del ricavato della vendita ( euro 88.000,00):
a) a notaio delegato a titolo di compenso residuo € 1.413,00 (come da decreto di liquidazione versato in atti);
b) A la complessiva somma di € 60.757.22 Parte_1
c) A a complessiva somma di € 25.829.78. Controparte_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
4. Pone le spese di Ctu nella misura di ½ ciascuno a carico delle parti, entrambe le parti sono tenute in solido nei confronti del Consulente nominato.
5. Condanna al versamento all'entrata del Controparte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 01/05/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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