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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13266/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13266/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA IRMA CIARAMELLA e dell'avv. Parte_1
GIANLUCA CIARAMELLA, elettivamente domiciliato in Torino in Corso Vittorio Emanuele II
n. 64 presso lo studio dell'avv. Maria Irma Ciaramella e dell'avv. Gianluca Ciaramella
ATTORE
contro
. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MARCO SARTONI, elettivamente domiciliato in Faenza (RA) in via Volta n. 5/4 presso lo studio dell'avv. Marco Sartoni
CONVENUTA
e contro
(C.F. –P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
IN VIA PRELIMINARE
- Autorizzare, per i motivi esposti in narrativa da intendersi qui richiamati, la chiamata in giudizio dell
[...]
, (C.F. –P.IVA ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via Ciro il Grande n. 21 e per l'effetto disporre il
pagina 1 di 6 differimento della prima udienza di trattazione, con fissazione di una nuova udienza, ai sensi dell'articolo 269
c.p.c.
- Non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, per i motivi dedotti in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE:
- Dichiarare nullo e/o annullare e in ogni caso revocare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 3300/2021 (R.G. 7946/2021), emesso in data 25/04/2021 dal Tribunale di Torino nella persona del
Giudice dott.ssa Antonia Mussa e notificato in data 7/05/2021, nei confronti dell'opponente, signor T_
, con il quale ad istanza della (C.F. ) in persona del legale
[...] Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante OR , corrente in 313 Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex Controparte_3
(Francia), si intima al signor di pagare la somma di Euro 8.992,48, oltre agli interessi legali Parte_1 maturati e maturandi ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese, oltre IVA e CPA.
- Accertare e dichiarare che l' , ha operato sul Controparte_2 trattamento pensionistico erogato, sin dall'inizio del periodo di godimento, in favore del signor T_
una trattenuta pari ad € 156,00 in forza della cessione del quinto dello stipendio contrattualmente
[...] convenuta con la CP
- per l'effetto dichiarare tenuta la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a manlevare il signor da tutte le pretese creditorie della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Per parte convenuta
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- in via principale nel merito, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA se ed in quanto dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.3300/2021 del 25/04/2021 n.
R.G.7946/2021 dell'importo pari ad €8.992,48 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
. chiedendo in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata dell' P_ [...]
, in via principale la nullità e/o l'annullamento del decreto Controparte_2 ingiuntivo nonché, da ultimo, di dichiarare tenuto l' a manlevarlo da tutte le pretese CP_2
creditorie.
Si è costituita . chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria Controparte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 Autorizzata la chiamata del terzo e dichiarata la contumacia dell' è stata respinta l'istanza ex CP_2
art. 648 Cpc. Concessi i termini istruttori, ritenuta che la causa fosse matura per la decisione, è
stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
2. L'odierna opposizione risulta parzialmente fondata e va accolta.
2.1 Dalla documentazione in atti si evince che:
(i) in data 10/07/2014 ha sottoscritto con il contratto di prestito Parte_1 CP personale n. 525896 dell'importo di €18.720 mediante cessione del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro ovvero il Comune di Frossasco stabilendo, come piano di rimborso, la corresponsione di n. 120 rate dell'importo di €156,00 mensili (doc. 1 att.); con comunicazione recapitata a . del 31/07/2014 il Comune di Frossasco ha manifestato il proprio benestare CP
rispetto alla cessione del quinto (doc. 2 att.);
(ii) in data 31/12/2017 parte opponente è stata collocata a risposo avendo maturato il diritto al raggiungimento della pensione di vecchiaia (doc. 3, 4 att.); con comunicazione del 07/03/2018
ha invitato l' di Torino a proseguire l'ammortamento del prestito chiedendo che CP CP_2 fosse operata la ritenuta mensile sulla pensione;
l' non ha recapitato alcun riscontro (doc. 6 e CP_2
7 conv.);
(iii) ha richiesto la liquidazione dell'indennizzo assicurativo da parte di CP P_
. compagnia assicuratrice con cui ha sottoscritto la polizza di credito n. 50189, polizza
[...]
stipulata per tutelarsi contro le perdite patrimoniali derivanti da eventuali insolvenze derivanti dalla cessazione del rapporto lavorativo del debitore (doc. 2,3 conv.); in data 02/09/2019 T_
l'assicurazione ha corrisposto a la somma di €8.992,48 surrogandosi nel diritto di CP
credito vantato nei confronti di parte opponente (doc. 8,9 conv.);
(iv) con comunicazione del 14/07/2021 l' ha dichiarato di aver operato mensilmente una CP_2 trattenuta pari ad €156,00 fin dal periodo di godimento del trattamento pensionistico dell'opponente, per la complessiva somma pari ad €6.864, e di non aver proceduto alla disposizione del pagamento della somma accantonata a causa di un “disallineamento della procedura di pagamento delle cessioni del quinto su pensione” (doc. “Cordisco Lettera ” att.). CP_2
2.2 Le eccezioni formulate da , sul difetto di ricorrenza dei requisiti per la liquidazione T_ dell'indennizzo assicurativo, sono da rigettare.
pagina 3 di 6 Le condizioni contrattuali stabilite da e definiscono analiticamente CP Parte_1
quali effetti giuridici derivino nell'ipotesi di cessazione dell'erogazione della retribuzione causata dalla perdita definitiva dell'impiego e, per quel che attiene al presente giudizio, gli effetti dell'ottenimento della pensione.
È stato stabilito infatti che la compagnia assicurativa “dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione” fatte salve le ipotesi espressamente indicati dall'art. 5 delle condizioni contrattuali. Tra tali deroghe si richiama quella contemplata dall'art. 12 ove si prevede la possibilità per , nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per CP raggiungimento dell'età pensionabile, di richiedere direttamente all'ente previdenziale erogante la pensione di provvedere alle trattenute mensili e al versamento dei ratei.
Tale regola è perfettamente simmetrica a quella stabilita dal legislatore nell'art. 43 del DPR n. 180 del 05/01/1950 ove viene contemplata l'estensione di diritto della cessione del quinto dello stipendio nei confronti del trattamento pensionistico.
Risulta documentalmente provato che l'agire di sia stato del tutto legittimo e che la CP
finanziaria abbia rivolto la richiesta di liquidazione dell'indennizzo alla compagnia assicuratrice soltanto dopo aver comunicato infruttuosamente all' di procedere alla trattenuta del quinto CP_2 della pensione come stabilito dall'art. 10 del contratto assicurativo (doc. 6,7,8 conv.).
L'attivazione della polizza assicurativa, la conseguente liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice e la successiva surrogazione di quest'ultima nel diritto di credito vantato da ., atteso che tale richiesta ha avuto esito negativo, risultano quindi legittime. CP
Ne consegue che l'opposizione formulata da è infondata. T_
2.3 Quanto alla chiamata in manleva formulata nei confronti dell' essa va accolta. CP_2
CP_ L'odierno opponente ha dimostrato che si è da subito attivata affinché l' CP provvedesse a trattenere e a corrisponderle l'importo pari ad €156,00 mensili. in data T_
31/12/2017 è stato collocato a riposo avendo maturato il diritto al raggiungimento della pensione di vecchiaia e , con lettera del 07/03/2018 inviata all' , ha informato l'ente di CP CP_2 procedere al trattenimento del quinto della pensione (doc. 3,4 att.). L' sin dal primo giorno di CP_2
corresponsione della pensione, come risulta dai cedolini prodotti in atti dall'attore, ha provveduto a trattenere la relativa somma. Risulta altresì documentalmente provato che tali somme, pur accantonate, non sono state corrisposte "a causa di un disallineamento della procedura di
pagina 4 di 6 pagamento delle cessioni del quinto su pensione” dunque a causa di un errore dell' , come CP_2 attestato dalla lettera resa dall' del 14/07/2021, dunque in data successiva tanto al deposito del CP_2 ricorso per ingiunzione quanto a quello di opposizione, (doc. “ ” allegati alla Controparte_5
memoria n.2 attore).
dal proprio canto, come attestato dalle ritenute che sono state operate mensilmente T_ dall' sulla pensione, ha confidato del tutto legittimamente che l' avesse accreditate le CP_2 CP_2
somme in favore della creditrice. Pertanto, alcun inadempimento può essere addebitato in capo al e la responsabilità del mancato versamento delle somme alla finanziaria e dell'escussione Pt_2 dell'assicurazione è in capo all' . CP_2
Ne consegue che l' deve essere condannato a manlevare parte opponente da quanto dovuto in CP_2
base al decreto ingiuntivo n. 3300/2021, decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 26/04/2021 nel procedimento n. R.G.7946/2021, per l'importo pari ad 8.992,48 oltre spese ed accessori.
3. Le spese seguono la soccombenza: lo scaglione è quello tra €5.201 ed €26.000 nei valori minimi, tenuto conto della limitata difficoltà delle questioni discusse e dell'istruttoria esclusivamente documentale.
Ne consegue che va condannato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla Parte_1
. e l' va condannato alla Controparte_1 Controparte_6
rifusione delle spese legali sostenute da . Parte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione formulata da nei confronti di . e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.3300/2021 del 26/04/2021; condanna l' a rimborsare a tutto Controparte_6 Parte_1
quanto dovuto da ad in base al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
3300/2021 emesso dal Tribunale di Torino in data 26/04/2021; condanna a rimborsare in favore di . le spese del giudizio che Parte_1 Controparte_1 liquida in €2.540 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e contributi previdenziali come per legge;
pagina 5 di 6 condanna l' a rimborsare in favore di Controparte_6 T_
le spese del giudizio che liquida in €2.540 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%
[...]
oltre CU e spese di notifica, Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Comune
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13266/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA IRMA CIARAMELLA e dell'avv. Parte_1
GIANLUCA CIARAMELLA, elettivamente domiciliato in Torino in Corso Vittorio Emanuele II
n. 64 presso lo studio dell'avv. Maria Irma Ciaramella e dell'avv. Gianluca Ciaramella
ATTORE
contro
. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MARCO SARTONI, elettivamente domiciliato in Faenza (RA) in via Volta n. 5/4 presso lo studio dell'avv. Marco Sartoni
CONVENUTA
e contro
(C.F. –P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
IN VIA PRELIMINARE
- Autorizzare, per i motivi esposti in narrativa da intendersi qui richiamati, la chiamata in giudizio dell
[...]
, (C.F. –P.IVA ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via Ciro il Grande n. 21 e per l'effetto disporre il
pagina 1 di 6 differimento della prima udienza di trattazione, con fissazione di una nuova udienza, ai sensi dell'articolo 269
c.p.c.
- Non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, per i motivi dedotti in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE:
- Dichiarare nullo e/o annullare e in ogni caso revocare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 3300/2021 (R.G. 7946/2021), emesso in data 25/04/2021 dal Tribunale di Torino nella persona del
Giudice dott.ssa Antonia Mussa e notificato in data 7/05/2021, nei confronti dell'opponente, signor T_
, con il quale ad istanza della (C.F. ) in persona del legale
[...] Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante OR , corrente in 313 Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex Controparte_3
(Francia), si intima al signor di pagare la somma di Euro 8.992,48, oltre agli interessi legali Parte_1 maturati e maturandi ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese, oltre IVA e CPA.
- Accertare e dichiarare che l' , ha operato sul Controparte_2 trattamento pensionistico erogato, sin dall'inizio del periodo di godimento, in favore del signor T_
una trattenuta pari ad € 156,00 in forza della cessione del quinto dello stipendio contrattualmente
[...] convenuta con la CP
- per l'effetto dichiarare tenuta la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a manlevare il signor da tutte le pretese creditorie della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Per parte convenuta
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- in via principale nel merito, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA se ed in quanto dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.3300/2021 del 25/04/2021 n.
R.G.7946/2021 dell'importo pari ad €8.992,48 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
. chiedendo in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata dell' P_ [...]
, in via principale la nullità e/o l'annullamento del decreto Controparte_2 ingiuntivo nonché, da ultimo, di dichiarare tenuto l' a manlevarlo da tutte le pretese CP_2
creditorie.
Si è costituita . chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria Controparte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 Autorizzata la chiamata del terzo e dichiarata la contumacia dell' è stata respinta l'istanza ex CP_2
art. 648 Cpc. Concessi i termini istruttori, ritenuta che la causa fosse matura per la decisione, è
stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
2. L'odierna opposizione risulta parzialmente fondata e va accolta.
2.1 Dalla documentazione in atti si evince che:
(i) in data 10/07/2014 ha sottoscritto con il contratto di prestito Parte_1 CP personale n. 525896 dell'importo di €18.720 mediante cessione del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro ovvero il Comune di Frossasco stabilendo, come piano di rimborso, la corresponsione di n. 120 rate dell'importo di €156,00 mensili (doc. 1 att.); con comunicazione recapitata a . del 31/07/2014 il Comune di Frossasco ha manifestato il proprio benestare CP
rispetto alla cessione del quinto (doc. 2 att.);
(ii) in data 31/12/2017 parte opponente è stata collocata a risposo avendo maturato il diritto al raggiungimento della pensione di vecchiaia (doc. 3, 4 att.); con comunicazione del 07/03/2018
ha invitato l' di Torino a proseguire l'ammortamento del prestito chiedendo che CP CP_2 fosse operata la ritenuta mensile sulla pensione;
l' non ha recapitato alcun riscontro (doc. 6 e CP_2
7 conv.);
(iii) ha richiesto la liquidazione dell'indennizzo assicurativo da parte di CP P_
. compagnia assicuratrice con cui ha sottoscritto la polizza di credito n. 50189, polizza
[...]
stipulata per tutelarsi contro le perdite patrimoniali derivanti da eventuali insolvenze derivanti dalla cessazione del rapporto lavorativo del debitore (doc. 2,3 conv.); in data 02/09/2019 T_
l'assicurazione ha corrisposto a la somma di €8.992,48 surrogandosi nel diritto di CP
credito vantato nei confronti di parte opponente (doc. 8,9 conv.);
(iv) con comunicazione del 14/07/2021 l' ha dichiarato di aver operato mensilmente una CP_2 trattenuta pari ad €156,00 fin dal periodo di godimento del trattamento pensionistico dell'opponente, per la complessiva somma pari ad €6.864, e di non aver proceduto alla disposizione del pagamento della somma accantonata a causa di un “disallineamento della procedura di pagamento delle cessioni del quinto su pensione” (doc. “Cordisco Lettera ” att.). CP_2
2.2 Le eccezioni formulate da , sul difetto di ricorrenza dei requisiti per la liquidazione T_ dell'indennizzo assicurativo, sono da rigettare.
pagina 3 di 6 Le condizioni contrattuali stabilite da e definiscono analiticamente CP Parte_1
quali effetti giuridici derivino nell'ipotesi di cessazione dell'erogazione della retribuzione causata dalla perdita definitiva dell'impiego e, per quel che attiene al presente giudizio, gli effetti dell'ottenimento della pensione.
È stato stabilito infatti che la compagnia assicurativa “dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione” fatte salve le ipotesi espressamente indicati dall'art. 5 delle condizioni contrattuali. Tra tali deroghe si richiama quella contemplata dall'art. 12 ove si prevede la possibilità per , nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per CP raggiungimento dell'età pensionabile, di richiedere direttamente all'ente previdenziale erogante la pensione di provvedere alle trattenute mensili e al versamento dei ratei.
Tale regola è perfettamente simmetrica a quella stabilita dal legislatore nell'art. 43 del DPR n. 180 del 05/01/1950 ove viene contemplata l'estensione di diritto della cessione del quinto dello stipendio nei confronti del trattamento pensionistico.
Risulta documentalmente provato che l'agire di sia stato del tutto legittimo e che la CP
finanziaria abbia rivolto la richiesta di liquidazione dell'indennizzo alla compagnia assicuratrice soltanto dopo aver comunicato infruttuosamente all' di procedere alla trattenuta del quinto CP_2 della pensione come stabilito dall'art. 10 del contratto assicurativo (doc. 6,7,8 conv.).
L'attivazione della polizza assicurativa, la conseguente liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice e la successiva surrogazione di quest'ultima nel diritto di credito vantato da ., atteso che tale richiesta ha avuto esito negativo, risultano quindi legittime. CP
Ne consegue che l'opposizione formulata da è infondata. T_
2.3 Quanto alla chiamata in manleva formulata nei confronti dell' essa va accolta. CP_2
CP_ L'odierno opponente ha dimostrato che si è da subito attivata affinché l' CP provvedesse a trattenere e a corrisponderle l'importo pari ad €156,00 mensili. in data T_
31/12/2017 è stato collocato a riposo avendo maturato il diritto al raggiungimento della pensione di vecchiaia e , con lettera del 07/03/2018 inviata all' , ha informato l'ente di CP CP_2 procedere al trattenimento del quinto della pensione (doc. 3,4 att.). L' sin dal primo giorno di CP_2
corresponsione della pensione, come risulta dai cedolini prodotti in atti dall'attore, ha provveduto a trattenere la relativa somma. Risulta altresì documentalmente provato che tali somme, pur accantonate, non sono state corrisposte "a causa di un disallineamento della procedura di
pagina 4 di 6 pagamento delle cessioni del quinto su pensione” dunque a causa di un errore dell' , come CP_2 attestato dalla lettera resa dall' del 14/07/2021, dunque in data successiva tanto al deposito del CP_2 ricorso per ingiunzione quanto a quello di opposizione, (doc. “ ” allegati alla Controparte_5
memoria n.2 attore).
dal proprio canto, come attestato dalle ritenute che sono state operate mensilmente T_ dall' sulla pensione, ha confidato del tutto legittimamente che l' avesse accreditate le CP_2 CP_2
somme in favore della creditrice. Pertanto, alcun inadempimento può essere addebitato in capo al e la responsabilità del mancato versamento delle somme alla finanziaria e dell'escussione Pt_2 dell'assicurazione è in capo all' . CP_2
Ne consegue che l' deve essere condannato a manlevare parte opponente da quanto dovuto in CP_2
base al decreto ingiuntivo n. 3300/2021, decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 26/04/2021 nel procedimento n. R.G.7946/2021, per l'importo pari ad 8.992,48 oltre spese ed accessori.
3. Le spese seguono la soccombenza: lo scaglione è quello tra €5.201 ed €26.000 nei valori minimi, tenuto conto della limitata difficoltà delle questioni discusse e dell'istruttoria esclusivamente documentale.
Ne consegue che va condannato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla Parte_1
. e l' va condannato alla Controparte_1 Controparte_6
rifusione delle spese legali sostenute da . Parte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione formulata da nei confronti di . e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.3300/2021 del 26/04/2021; condanna l' a rimborsare a tutto Controparte_6 Parte_1
quanto dovuto da ad in base al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
3300/2021 emesso dal Tribunale di Torino in data 26/04/2021; condanna a rimborsare in favore di . le spese del giudizio che Parte_1 Controparte_1 liquida in €2.540 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e contributi previdenziali come per legge;
pagina 5 di 6 condanna l' a rimborsare in favore di Controparte_6 T_
le spese del giudizio che liquida in €2.540 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%
[...]
oltre CU e spese di notifica, Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Comune
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