Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l'acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi istruttori già raccolti. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è, poi, rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento da quegli espresso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'HI CE, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio dell'avvocato MATERA F, difeso dall'avvocato MONTEMURRO COSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HOTEL MIRAMONTE SRL, in persona dell'Amm.re delegato DE VENERE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VENEZIANI CE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 495/98 della Corte d'Appello di BARI, 4,epositata il 15/05198;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A di provvedimento d'urgenza, emesso dal pretore di Noci il 30/3 - 8/4/1988, con il quale era stato ordinato a CO D'GH di mettere a disposizione dell'hotel Miramonte s.r.l. tutta la documentazione di natura contabile e fiscale di pertinenza della stessa società, indebitamente da lui trattenuta;
il Tribunale di Bari, presso il quale il giudizio proseguiva per il merito, con sentenza 5 dicembre 1992 accoglieva parzialmente sia le domande proposte dall'hotel Miramonte s.r.l., sia la domanda riconvenzionale proposta dal D'IA per ottenere il compenso delle prestazioni professionali di consulente del lavoro, contabile e fiscale, svolte a favore dell'hotel menzionato dal 1981 al 1987, compenso richiesto nella misura di L. 129.652.081 e liquidato dal Tribunale in L. 56.505.571, oltre IVA, interessi e rivalutazione.
Su impugnazione principale dell'hotel Miramonte s.r.l., ed incidentale del D'IA, la corte d'appello di Bari, deferito all'hotel Miramonte giuramento suppletorio sulla formula indicata e prestato in conformità alla formula il suddetto giuramento, con sentenza 15 maggio 1998, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non dovute al D'IA alcuna altra somma a titolo di compenso professionale, in aggiunta a quelle da lui già percepite, unitamente alle prestazioni e forniture alimentari, come da pattuizione intercorsa fra le parti di cui al giuramento prestato. Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che la prestazione del giuramento, secondo la formula articolata, vincola il collegio alle risultanze di esso.
Ne consegue che, sul punto attinente alle circostanze del deferito giuramento (cioè l'esistenza della pattuizione relativa al compenso dovuto al D'IA, le caratteristiche, modalità ed entità del compenso) fa stato quanto affermato nel giuramento reso dal legale rappresentante dell'hotel Miramonte.
Pertanto, deve affermarsi che, il compenso spettante al D'IA in base alla pattuizione intercorsa fra le parti e della quale sulla falsariga delle attendibili deposizioni rese dai testi indotti dall'appellante principale, non può dubitarsi, è quello pagato in natura con prestazioni e forniture alimentari periodiche di vario genere, ed in danaro, così come sostenuto in primo grado dall'hotel Miramonte;
per cui nulla è più dovuto al D'IA per le prestazioni professionali svolte di cui è discusso in causa. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il D'IA, al quale resiste, con controricorso, la società hotel Miramonte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1)- la violazione delle norme in tema di competenza funzionale inderogabile per materia in relazione agli artt. 700, 701, 409 n. 3, 426, 38 c.p.c. (art. 360 n. 2 c.p.c.) - per avere erroneamente, entrambi i giudici di merito, violato le norme sulla competenza funzionale ed inderogabile del giudice del lavoro, inquadrandosi il rapporto intercorso fra le parti, fra quelli di parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., come si evince dallo stesso ricorso introduttivo ex art. 700 c.p.c., nel quale si evidenzia la prestazione di attività professionale a carattere personale, svolta dal D'IA in maniera continuativa e coordinata, pur se autonoma e senza vincolo di subordinazione;
2)- la violazione delle norme in tema di competenza per materia in relazione agli artt. 409 n. 3,702 e 38 c.p.c. (art. 360 n. 2 c.p.c.) - per avere la corte d'appello omesso di rilevare d'ufficio l'incompetenza per materia del pretore presso il quale è stato introdotto il provvedimento d'urgenza, essendo viceversa competente lo stesso pretore quale giudice del lavoro;
con conseguente nullità della sentenza;
3)- la violazione delle norme in tema di competenza per materia inderogabile, in relazione agli artt. 409 n. 3 e 38 c.p.c. (art. 360 n. 2 c.p.c.) - per avere la corte d'appello omesso di rilevare l'incompetenza del Tribunale, quanto meno sulla domanda riconvenzionale proposta dal D'IA il 4.7.88, con la quale si richiedeva il corrispettivo dell'attività svolta, di consulenza del lavoro (tenuta registri dei dipendenti, preparazione busta paga), di consulenza fiscale (dichiarazioni dei redditi, IVA, dichiarazioni 770, modelli 101, 102), di consulenza contabile formazione dei bilanci), tutte prestazioni di attività professionale di lavoro autonomo, ma caratterizzate da collaborazione continuativa (dalll'81 all'87) e coordinata a carattere personale e come tale rientrante nella previsione normativa dell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, quantomeno in ordine alla domanda del D'IA.
4)- la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2736 C.C., 240 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia;
la violazione dei criteri logico - giuridici in tema di valutazione delle risultanze istruttorie;
l'omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio per avere la corte d'appello erroneamente dichiarato decisa la controversia sulla base del prestato giuramento suppletorio, NONOSTANTE: A) la formula del giuramento non consentisse di apprezzare quali fossero state le caratteristiche, le modalità, l'entità del compenso oggetto della pattuizione;
B)- gli elementi costitutivi del fatto (pattuizione) non fossero stati quindi precisati con la forza vincolante del giuramento;
C) - il giudice fosse stato costretto a supplire alle carenze della formula facendo ricorso alla prova testimoniale espletata, i cui testi avevano riferito delle modalità ed entità del compenso apprese dalla parte in causa (il legale rappresentante dell'hotel Miramonte);
D)- le risultanze della consulenza tecnica espletata, non evidenziassero alcuna esposizione creditoria dell'hotel Miramonti nei confronti del D'IA.
I primi tre motivi di ricorso, prospettando tutti la medesima questione, relativa alla ritenuta (dal ricorrente) incompetenza per materia del giudice adito, per essere competente a decidere la controversia il giudice del lavoro, vanno trattati congiuntamente. Essi sono infondati.
Premesso, invero, che trattandosi di giudizio pendente alla data del 30.4.95, il regime di rilevazione dell'incompetenza per materia, come affermato da questa corte (v. sent. S.U. 899/99), è quello del previgente art. 38 c.p.c., per cui l'eccezione di incompetenza per materia può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi per la prima volta anche in sede di legittimità, come è accaduto nel presente giudizio:
premesso, altresì, che, nella specie, non può operare il limite del giudicato interno in quanto non è intervenuta alcuna espressa pronuncia del giudice di merito sulla competenza (v. sent. 11454/98) che sia divenuta definitiva per mancata impugnazione sul punto;
per cui l'implicita affermazione della competenza del giudice adito, contenuta nella sentenza oggetto del ricorso non preclude l'esame dell'eccezione sollevata (v. sent. 268/98); va tuttavia rilevato che l'eccezione proposta è infondata presupponendo, la decisione in ordine alla stessa, l'accertamento di profili di fatto non risultanti dagli atti e mai, peraltro, dedotti, volti ad individuare in una ipotesi di prestazione di opera professionale, qual è quella dedotta nella specie, quegli elementi di soggezione dell'attività del professionista alle direttive del cliente, di stretta dipendenza funzionale con le sue esigenze, che consentono di configurare specificamente come rapporto di parasubordinazione un rapporto astrattamente riconducibile al lavoro autonomo.
La continuità delle prestazioni dedotte non è, infatti, elemento sufficiente ad escludere che il professionista abbia prestato la sua opera nella massima autonomia ed indipendenza, anche economica, dal cliente, così come induce a ritenere la circostanza, emergente dagli atti relativa alla di uno studio facente capo al D'IA. I motivi esaminati vanno, pertanto, respinti.
È viceversa fondato il quarto motivo di ricorso.
È noto, infatti, che la natura di prova legale attribuita dall'ordinamento al giuramento (sia decisorio che suppletorio), in forza della quale, attraverso la dichiarazione solenne dell'esistenza di un, fatto favorevole a chi giura, si decide totalmente o parzialmente la lite, comporta, necessariamente, da un lato, che la formula del giuramento debba essere tale che, una volta prestato il giuramento al giudice non resti che verificare se si sia giurato, ed accogliere o respingere la domanda sul punto che ha formato oggetto del giuramento;
e dall'altro lato (comporta) che il giuramento non possa servire per acquisire elementi presuntivi da valutarsi in concorso con elementi istruttori già raccolti (v. sentt. 210/87;
2607/87), stante il limite che la natura di prova legale pone al principio generale della libera valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Nella presente fattispecie la corte d'appello, nel dichiarare decisa controversia sulla base del prestato giuramento, conforme alla formula articolata, ne ha implicitamente affermato la decisorietà, con riferimento ai punti controversi della lite, e cioè in ordine all'esistenza della convenzione tra le parti circa l'entità, le modalità e le caratteristiche del compenso professionale spettante al D'IA; elementi questi, tuttavia niente affatto precisati nella formula.
Ora, se è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che la valutazione della idoneità della formula, al fine di farne dipendere la decisione della lite, è riservata al giudice di merito;
è altresì noto, per averlo ribadito questa corte, che il giudizio espresso dal giudice di merito, circa l'idoneità della formula a definire la lite, è sindacabile in sede di legittimità relativamente alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento da lui espresso.
La sussistenza di tali vizi deve riconoscersi nella decisione della corte d'appello avendo il Collegio implicitamente ritenuto decisoria una formula di giuramento, che non specificando il contenuto della pattuizione sul compenso dovuto al D'IA e, quindi, la natura delle prestazioni dovute ed il loro ammontare, non consente di ritenere fondata, sulla base del giuramento prestato, la pretesa della parte cui il giuramento è stato deferito e che tale giuramento ha prestato.
Ciò è tanto vero che la corte d'appello è stata costretta a definire il contenuto della pattuizione sul compenso, richiamando le dichiarazioni, ritenute attendibili, dai testi indotti dall'appellante principale, incorrendo così in ulteriore vizio logico - giuridico qual è quello di ritenere la causa decisa sulla base delle risultanze di una prova legale non più tale perché alterata dal libero apprezzamento del giudice.
Il motivo va, pertanto, accolto e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Bari, che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi espressi.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso;
accoglie il quarto motivo;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2001