Ordinanza cautelare 8 settembre 2020
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 25/03/2025, n. 6062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6062 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06119/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6119 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianmaria Del Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.P.A, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma presso lo studio del medesimo legale, piazza Verdi n. 9;
per l’annullamento
- del provvedimento del GSE a firma del suo Direttore del 15 novembre 2019 prot. GSE/P20190070455, pervenuto in data 26 novembre 2019, con il quale si comunica “ la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti ”;
- del provvedimento del GSE a firma del suo Direttore in data 6 febbraio 2020 prot. GSE/P20200005350 con il quale con riferimento al provvedimento sopra indicato “ si richiede al Soggetto Responsabile la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari a euro 16.088,93 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 21 marzo 2020 il signor -OMISSIS- ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.
L’intimato G.S.E. - Gestore Servizi Energia, con atto in data 26 maggio 2020, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/197, che il ricorso venisse trasposto e deciso in sede giurisdizionale.
Il signor -OMISSIS-, intendendo insistere nell’impugnazione, si è quindi costituito in giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, richiamando e riproponendo in questa sede le difese svolte nel ricorso straordinario, che di seguito si riassumono.
Il ricorrente è titolare di un impianto fotovoltaico pari di 3,12 KW di potenza presso la sua abitazione di -OMISSIS-, -OMISSIS-, impianto entrato in esercizio in data 4 maggio 2007 e per il quale il GSE - con nota del 19 giugno 2007 prot. GSE/P20070014487 - aveva riconosciuto la tariffa incentivante per impianto non integrato in misura pari a 0,445 €kWh.
Con nota del 1° febbraio 2018 GSE avviava un procedimento di controllo dell’impianto comunicando che il successivo giorno 5 febbraio 2018 avrebbe effettuato un sopralluogo richiedendo la documentazione nella stessa nota specificata, con la precisazione che “ In mancanza il GSE concluderà il procedimento sulla base dei dati e delle informazioni ad oggi disponibili ”.
Per vari motivi, legati secondo il ricorrente alla tardività della notifica dell’anzidetta nota di GSE ed alla sua conseguente assenza nel giorno fissato da GSE, il sopralluogo non veniva effettuato.
In data 17 aprile 2019 (dopo oltre un anno) il sig. -OMISSIS- riceveva una comunicazione dal GSE (prot. GSE/P20190029830 del 16 aprile 2019) di sospensione del procedimento e invito a trasmettere eventuali osservazioni.
Detta comunicazione evidenziava che il sig. -OMISSIS- non aveva trasmesso al Gestore la documentazione indicata nella nota del 1° febbraio 2018.
Non avendo ottenuto riscontro, con nota GSE del 15 novembre 2019 prot. GSE/P201920190070455 si disponeva la decadenza del sig. -OMISSIS- dal diritto alle tariffe incentivanti.
Ciò in quanto, come precisato nel provvedimento, “ il Soggetto Responsabile, ad oggi, non ha ancora inviato al GSE la documentazione richiesta con provvedimento del 1° febbraio 2018 (prot. GSE/P20180007736), nè ha fornito alcun riscontro al successivo provvedimento del 18 aprile 2019 (prot. GSE/P20190029830). Il GSE non è stato pertanto posto nelle condizioni di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento e mantenimento degli incentivi richiesti ”.
Successivamente, in data 17 febbraio 2020, perveniva al ricorrente la nota 6 febbraio 2020 prot. GSE/P20200005350 con la quale gli veniva richiesta la restituzione degli “ incentivi indebitamente percepiti per un importo complessivo pari d € 16.088,93 ”.
Avverso il provvedimento di decadenza e la susseguente di richiesta di restituzione degli incentivi già percepiti il signor -OMISSIS- - ritenendoli illegittimi e lesivi dei propri interessi – ha proposto il ricorso in esame chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 del DM 31 gennaio 2014 - Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti - Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e difetto di motivazione - Violazione articolo 97 della Carta Costituzionale principi di imparzialità legalità e buon andamento dell’azione della PA: in quanto il ricorrente non avrebbe tenuto alcun comportamento omissivo o ostativo nei confronti dei verificatori, non essendo stato ritualmente posto a conoscenza – mediante tempestiva comunicazione del relativo avviso - della data di effettuazione dell’accesso;
2) Violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 del DM 31 gennaio 2014 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 della legge n.241/1990 - Eccesso di potere per totale difetto di motivazione: in quanto l’amministrazione che non avrebbe preso in considerazione e non avrebbe dato contezza, nel provvedimento finale, della nota inviata dal ricorrente successivamente al sopralluogo, ed in particolare con mail del 14 marzo 2018 con la quale si evidenziava che non gli era pervenuta alcuna comunicazione dell’avviso di sopralluogo del 5 febbraio 2018 e che la stessa gli era pervenuta solo il giorno successivo (6 febbraio 2018);
3) Violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione dell’articolo 10 del DM 31 gennaio 2014 - Violazione dell’articolo 97 della Carta Costituzionale principio di legalità imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti - Sintomi di sviamento: in quanto nel caso di specie il procedimento di controllo ha avuto inizio con la nota 1° febbraio 2018, pervenuta il successivo 6 febbraio, e si è concluso con l’adozione del provvedimento oggi avverato in data 15 novembre 2019, peraltro pervenuto in data 26 novembre 2019, e quindi ben oltre il termine massimo dei 180 previsti dalla normativa di riferimento.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita la società GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A che, con difese scritte, dopo aver eccepito in rito l’inammissibilità dell’impugnazione, ne ha chiesto nel merito il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Con ulteriori memorie difensive, depositate in vista dell’udienza di trattazione, GSE ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
All’udienza del 21 marzo 2025, tenutasi da remoto, dopo la discussione la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
L’infondatezza nel merito del ricorso induce il Collegio a prescindere dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dalla parte resistente.
In sintesi il ricorso del sig. -OMISSIS- si incentra sulle seguenti censure:
- che la comunicazione di avvio del procedimento del 1° febbraio 2018, nella quale si fissava la data del 5 febbraio 2018 per il sopralluogo presso l’impianto, era a lui pervenuta soltanto il 6 febbraio 2018 e che, pertanto, non gli era imputabile né la mancata presenza in loco nella data indicata, né la circostanza che la IG.ra (moglie del -OMISSIS-) non avesse consentito l’accesso al gruppo di verifica, nonostante l’esibizione dei tesserini di identificazione;
- che il GSE non avesse tenuto conto della contestazione da lui avanzata a mezzo mail in data 14 marzo 2018, nella quale aveva evidenziato la ricezione tardiva della comunicazione di avvio del procedimento e della comunicazione della data di sopralluogo per la verifica;
- che in ogni caso il procedimento di verifica si era concluso con provvedimento espresso oltre il termine di 180 giorno stabilito dall’art. 7, comma 2, del D.M. 31 gennaio 2014.
Come detto il ricorso è infondato.
Con riguardo ai primi due profili di impugnazione è infatti corretto il rilievo del Gestore resistente per il quale la decadenza è stata disposta sulla scorta di una duplice motivazione, e cioè:
1. Sia per il mancato accesso all’impianto ai fini del sopralluogo di verifica;
2. Sia per la mancata produzione della documentazione richiesta fin dalla comunicazione del 1° febbraio 2018, ossia per comportamenti del soggetto responsabile entrambi riconducibili alla fattispecie di cui alla lett. e) del D.M. 31 gennaio 2014.
Tuttavia l’odierno ricorso contesta esclusivamente il profilo legato al mancato accesso all’impianto ai fini del sopralluogo conseguente alle descritte vicende (invero confuse) della notifica dell’avviso, nulla dicendo in ordine alla mancata produzione della necessaria documentazione richiesta con la medesima comunicazione del 1° febbraio 2018, comunque ricevuta dal ricorrente.
In essa era infatti precisato che “ è necessario che tutti i documenti richiesti siano caricati sull’Applicazione entro il giorno precedente alla data del sopralluogo, vale a dire entro il 4 febbraio 2018. La documentazione che non risultasse caricata entro il predetto termine dovrà essere esibita nel corso del sopralluogo o trasmesse al GSE a titolo di integrazione nelle fasi successive del procedimento di verifica, seguendo le indicazioni del Gruppo di verifica e quelle riportate nelle prossime comunicazioni del GSE” .
Ciò determina la piena validità del provvedimento gravato, alla luce del noto principio per cui ove un provvedimento sia sorretto da una motivazione plurima, è sufficiente che uno dei motivi di adozioni risulti legittimo per sorreggere l’intero provvedimento.
In tal senso è granitico l’orientamento per cui “ in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi (cfr. Cons. St., V, 10.3.2009 n. 1383; Cons. St., V, 28.12.2007, n. 6732; Tar Campania, Napoli, VII, 28.7.2014, n. 4349; Tar Campania, Napoli, VII, 9.12.2013 n. 5632).
Ne consegue che, come chiarito anche dal Consiglio di Stato, che “ nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 4.2.2020, n. 1483; Cons. St., IV, 5.2.2013, n. 694; Cons. St., IV, 8.6.2007 n. 3020; Tar Campania, Napoli, III, 9.2.2013, n. 844; Tar Campania, Napoli, II, 15.1.2013, n. 304).
Pertanto la mancata articolazione di censure rispetto alla motivazione legata alla mancata produzione documentale, oltre a sorreggere pienamente il provvedimento di decadenza impugnato, rende prive di pregio le prime due censure.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’adozione del provvedimento di revoca oltre il termine di 180 giorni stabilito dall’art. 10 del D.M. 31 gennaio 2014.
Secondo detta norma, infatti, il procedimento di verifica deve concludersi con provvedimento espresso entro il termine massimo di 180 giorni, escludendosi la formazione di un silenzio significativo in conseguenza del suo spirare.
Orbene, parte ricorrente, sostiene che l’infruttuoso decorso del termine e l’adozione del provvedimento finale di decadenza dalla tariffa incentivante oltre i 180 giorni conduca alla consumazione del relativo potere.
L’assunto non è condivisibile.
Con riguardo alle verifiche di competenza del GSE, la costante giurisprudenza del Tribunale (da ultimo: Tar Lazio, Sezione Terza Ter, n. 23260 de 23 dicembre 2024; n. 19671 del 7 novembre 2024) sostiene che i termini per la conclusione del procedimento non abbiano natura perentoria ma acceleratoria (vedi anche, ex multis, TAR Lazio, Sez. III -Ter, n. 6396/2022, nn. 10807,6109, 5334/2021).
La loro funzione non è quella di prevedere un termine oltre il quale il provvedimento non può essere più adottato, ma esclusivamente quello di garantire l’ordinario svolgimento dell’iter procedimentale.
Né al decorso del termine di carattere acceleratorio e ordinatorio consegue il venir meno del potere, il cui esercizio tardivo, di per sé, non vizia il provvedimento restrittivo (TAR Lazio, Sez. III-Ter, n. 12665/2023)
Pertanto – in relazione alle censure prospettate dall’odierno ricorrente - il ricorso è infondato.
La particolarità della questione giustifica peraltro la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 20252025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO