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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Sonia Piccinni Giudice relatore dott.ssa Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3442 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Salvi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Acchioni, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 3.07.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Anzio (RM) l'8.07.2006, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli
[...]
(30.11.2010) ed (20.01.2013), che si erano separati consensualmente a seguito di Per_1 Per_2
negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 11.05.2022, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale. Alle luce delle predette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“a) pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI.
[...]
e la SI.ra con rito civile in data 08.07.2006 in Anzio (Rm), Parte_1 Controparte_1 trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Anzio, atti di matrimonio al n. 63, parte 2,
Serie At ed ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre che i coniugi, economicamente autosufficienti, provvedano autonomamente al proprio sostentamento;
c) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, alle condizioni già ratificate nell'accordo di separazione, ovvero: “i figli minori e saranno affidati Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della potestà per le questioni di natura straordinaria e disgiunto per le sole questioni ordinarie, con collocazione prevalente presso la casa materna;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo quanto segue, salvo diverso accordo tra le parti circa giorni e orari ivi indicati:
- a fine settimana alternati con pernotto presso il padre, che li preleverà dalla casa materna e/o dai rispettivi sport il venerdì alle ore 18.00 e li riaccompagnerà la domenica alle ore 20.00;
- un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra gli stessi, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, nelle settimane in cui i figli dimoreranno presso la casa paterna e due giorni infrasettimanali nelle settimane senza pernotto nel weekend;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno dei genitori e il lunedì dell'Angelo con l'altro;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
in difetto di comunicazione da parte del padre entro il suddetto termine, la SI.ra si CP_1
riterrà libera di organizzare le proprie ferie con i figli secondo le proprie esigenze;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criteriodell'alternanza annuale;
- 1° giorno di scuola, recita scolastica, saggi di ogni genere, ultimo giorno di scuola sarannotrascorsi dai figli con il genitore che l'avrà con sé in quel momento e comunque non escludendo la partecipazione dell'altro, così come nelle giornate di malattia.
Tutti i giorni e gli orari, così come precisati nei punti precedenti, sono indicativi e non escludono accordi differenti tra le parti nel rispetto delle esigenze dei genitori e dei minori”; d) disporre a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore di Parte_1
ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 275,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da Protocollo del Tribunale di Velletri.
Vinte le spese di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2025 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: Controparte_1
“1. Confermare l'affido condiviso dei minori il 30.11.2010 a Roma C.F. Persona_3
e il 20.01.2013 a Roma C.F. ad C.F._1 Persona_4 C.F._2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione della madre sita in
Via Ponte di Mele n.43 – Velletri (RM), e ciò nel loro preminente interesse morale e materiale.
2. Confermare il diritto/dovere di visita del padre il quale potrà vedere e tenere con sé i figli secondo quanto segue: - a fine settimana alternati con pernotto presso il padre, che li preleverà dalla casa materna e/o dai rispettivi sport il venerdì alle ore 18.00 e li riaccompagnerà la domenica alle ore 20.00; - un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra gli stessi, dalle ore
19.00 alle ore 21.00, nelle settimane in cui i figli dimoreranno presso la casa paterna e due giorni infrasettimanali nelle settimane senza pernotto nel weekend;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno dei genitori e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
in difetto di comunicazione da parte del padre entro il suddetto termine, la SI.ra si riterrà libera di organizzare le proprie ferie con i figli secondo CP_1
le proprie esigenze;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- 1° giorno di scuola, recita scolastica, saggi di ogni genere, ultimo giorno di scuola saranno trascorsi dai figli con il genitore che l'avrà con sé in quel momento e comunque non escludendo la partecipazione dell'altro, così come nelle giornate di malattia. Tutti i giorni e gli orari, così come precisati nei punti precedenti, sono indicativi e non escludono accordi differenti tra le parti nel rispetto delle esigenze dei genitori e dei minori. 3.
Stante la collocazione di entrambi i minori presso la madre, il tempo di permanenza con la stessa, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore e per tutto quanto esposto nel corpo del presente atto, viste le modifiche delle condizioni reddituali/ economiche e finanziarie del SI. maturate a seguito della autorizzazione alla Pt_1 separazione dei coniugi, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Velletri, in virtù di quanto esposto e documentato, Voglia disporre un aumento del contributo al mantenimento per i figli minori e e dovuto dal genitore obbligato SI. pari ad € 1.200,00 Per_2 Per_1 Parte_1 mensili per entrambi i figli, € 600,00 per ciascun minore, o nella misura che verrà ritenuta congrua, in ogni caso da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versare alla SI.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN già conosciuto, oltre il 50% delle spese extra così
[...] come da Protocollo del Tribunale di Velletri, oltre il 100 % dell'assegno unico universale.
4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Velletri ritenga provati i redditi del SI. come dichiarati, si chiede, che il Giudice adito Voglia Pt_1
provvedere alla conferma del contributo al mantenimento dovuto dal genitore obbligato così come fissato in sede di separazione ma rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge e quindi nella misura pari ad € 600,00 per entrambi i figli, € 300,00 ciascuno, somma in ogni caso da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versare alla SI.ra entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese all'IBAN già conosciuto, oltre il 50% delle spese extra così come da Protocollo del Tribunale di Velletri, oltre il 100 % dell'assegno unico universale in ossequio agli impegni del SI. come assunti in sede di separazione.
5. Dichiarare che nulla sia dovuto da un Pt_1 coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile in quanto i sig.ri e Controparte_1 Parte_1
sono economicamente autosufficienti.
[...]
6. Condannare il SI. per tutti i motivi esposti, per la responsabilità Parte_1
aggravata al risarcimento del danno ex Art. 96 c.p.c.
7. In ogni caso con vittoria di competenze e spese dell'odierno giudizio.”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1. I figli nato il [...] a [...] C.F. e Persona_3 C.F._1 [...]
nata il [...] a [...] C.F. rimarranno affidati ad Per_4 C.F._2
entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggior interesse per i figli e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2. La casa coniugale sita in Via Ponte di Mele n.43 – Velletri (RM), rimane assegnata alla
SI.ra ed i figli e rimarranno collocati presso l'abitazione di Controparte_1 Per_1 Per_2
proprietà della madre ove già risiedono;
3. Il padre SI. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti Parte_1
disposizioni: - a fine settimana alternati con pernotto presso il padre, che li preleverà dalla casa materna e/o dai rispettivi sport il venerdì alle ore 18.00 e li riaccompagnerà la domenica alle ore 20.00; - un giorno infrasettimanale da concordarsi tra gli stessi, dalle ore 19.00 alle ore
21.00, nelle settimane in cui i figli dimoreranno presso la casa paterna e due giorni infrasettimanali nelle settimane senza pernotto nel weekend;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno dei genitori e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
in difetto di comunicazione da parte del padre entro il suddetto termine, la
SI.ra si riterrà libera di organizzare le proprie ferie con i figli secondo le proprie CP_1
esigenze; - per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- 1° giorno di scuola, recita scolastica, saggi di ogni genere, ultimo giorno di scuola saranno trascorsi dai figli con il genitore che l'avrà con sé in quel momento e comunque non escludendo la partecipazione dell'altro, così come nelle giornate di malattia.
Tutti i giorni e gli orari, così come precisati nei punti precedenti, sono indicativi e non escludono accordi differenti tra le parti nel rispetto delle esigenze dei genitori e dei minori.
4. Il padre verserà a titolo di mantenimento dei figli minori e la somma di € Per_1 Per_2
700,00 (settecento/00) mensili, € 350,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare alla SI.ra entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese all'IBAN già conosciuto, oltre il 50% delle spese extra mediche, scolastiche, sportive e ricreative come da Protocollo del Tribunale di Velletri.
5. Il SI. presta fin da adesso assenso affinché la SI.ra percepisca il Pt_1 CP_1
100% dell'assegno unico universale riservato ai minori conviventi con la stessa, impegnandosi per il futuro a rilasciare le autorizzazioni che nel tempo si renderanno necessarie.
6. Il padre, SI. , oltre le spese extra così come indicate dal protocollo del Parte_1
Tribunale di Velletri al punto 4 di cui sopra, si impegna a rifondere la spesa per il tutoraggio scolastico del minore , poiché lo stesso è risultato affetto da “disturbi specifici di Per_1 apprendimento della lettura e della scrittura (disgrafia)” con necessità dell'utilizzazione di provvedimenti compensativi e dispensativi come da L.
8.10.2010 n. 170 per fragilità in scrittura e difficoltà della comprensione del testo letto e udito, con affiancamento di tutor domiciliare per il sostegno nello svolgimento dei compiti, nel monte massimo di 5 ore mensili a carico del padre.
Le ulteriori 5 ore mensili saranno a carico della madre.
7. Entrambi i genitori si impegnano, ognuno per il tempo in cui avrà con sé i minori, a far frequentare con regolarità e continuità gli sport già intrapresi dai figli e le attività extra curriculari.
8. Entrambi i genitori si rilasciano reciproca autorizzazione al rinnovo del passaporto e della carta di identità per i minori. Gli eventuali viaggi all'estero dei minori dovranno, comunque, essere preventivamente comunicati con almeno 30 giorni di anticipo.
9. I genitori si impegnano a far mantenere buoni i rapporti tra i figli ed i rispettivi nonni materni e paterni.
10. le parti si dichiarano entrambe economicamente autonome e, pertanto, non verrà predisposto alcun onere economico dell'uno a favore dell'altro a titolo di assegno divorzile.
11. Le parti dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione della sentenza.
Spese di giudizio compensate.”
In ragione di ciò i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto;
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3442/2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Anzio (RM)
l'8.07.2006 da , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Controparte_1
), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Anzio al C.F._4
N. 6, Parte 2, Serie A, Anno 2006;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Sonia Piccinni Giudice relatore dott.ssa Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3442 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Salvi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Acchioni, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 3.07.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Anzio (RM) l'8.07.2006, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli
[...]
(30.11.2010) ed (20.01.2013), che si erano separati consensualmente a seguito di Per_1 Per_2
negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 11.05.2022, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale. Alle luce delle predette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“a) pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI.
[...]
e la SI.ra con rito civile in data 08.07.2006 in Anzio (Rm), Parte_1 Controparte_1 trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Anzio, atti di matrimonio al n. 63, parte 2,
Serie At ed ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre che i coniugi, economicamente autosufficienti, provvedano autonomamente al proprio sostentamento;
c) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, alle condizioni già ratificate nell'accordo di separazione, ovvero: “i figli minori e saranno affidati Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della potestà per le questioni di natura straordinaria e disgiunto per le sole questioni ordinarie, con collocazione prevalente presso la casa materna;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo quanto segue, salvo diverso accordo tra le parti circa giorni e orari ivi indicati:
- a fine settimana alternati con pernotto presso il padre, che li preleverà dalla casa materna e/o dai rispettivi sport il venerdì alle ore 18.00 e li riaccompagnerà la domenica alle ore 20.00;
- un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra gli stessi, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, nelle settimane in cui i figli dimoreranno presso la casa paterna e due giorni infrasettimanali nelle settimane senza pernotto nel weekend;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno dei genitori e il lunedì dell'Angelo con l'altro;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
in difetto di comunicazione da parte del padre entro il suddetto termine, la SI.ra si CP_1
riterrà libera di organizzare le proprie ferie con i figli secondo le proprie esigenze;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criteriodell'alternanza annuale;
- 1° giorno di scuola, recita scolastica, saggi di ogni genere, ultimo giorno di scuola sarannotrascorsi dai figli con il genitore che l'avrà con sé in quel momento e comunque non escludendo la partecipazione dell'altro, così come nelle giornate di malattia.
Tutti i giorni e gli orari, così come precisati nei punti precedenti, sono indicativi e non escludono accordi differenti tra le parti nel rispetto delle esigenze dei genitori e dei minori”; d) disporre a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore di Parte_1
ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 275,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da Protocollo del Tribunale di Velletri.
Vinte le spese di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2025 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: Controparte_1
“1. Confermare l'affido condiviso dei minori il 30.11.2010 a Roma C.F. Persona_3
e il 20.01.2013 a Roma C.F. ad C.F._1 Persona_4 C.F._2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione della madre sita in
Via Ponte di Mele n.43 – Velletri (RM), e ciò nel loro preminente interesse morale e materiale.
2. Confermare il diritto/dovere di visita del padre il quale potrà vedere e tenere con sé i figli secondo quanto segue: - a fine settimana alternati con pernotto presso il padre, che li preleverà dalla casa materna e/o dai rispettivi sport il venerdì alle ore 18.00 e li riaccompagnerà la domenica alle ore 20.00; - un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra gli stessi, dalle ore
19.00 alle ore 21.00, nelle settimane in cui i figli dimoreranno presso la casa paterna e due giorni infrasettimanali nelle settimane senza pernotto nel weekend;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno dei genitori e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
in difetto di comunicazione da parte del padre entro il suddetto termine, la SI.ra si riterrà libera di organizzare le proprie ferie con i figli secondo CP_1
le proprie esigenze;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- 1° giorno di scuola, recita scolastica, saggi di ogni genere, ultimo giorno di scuola saranno trascorsi dai figli con il genitore che l'avrà con sé in quel momento e comunque non escludendo la partecipazione dell'altro, così come nelle giornate di malattia. Tutti i giorni e gli orari, così come precisati nei punti precedenti, sono indicativi e non escludono accordi differenti tra le parti nel rispetto delle esigenze dei genitori e dei minori. 3.
Stante la collocazione di entrambi i minori presso la madre, il tempo di permanenza con la stessa, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore e per tutto quanto esposto nel corpo del presente atto, viste le modifiche delle condizioni reddituali/ economiche e finanziarie del SI. maturate a seguito della autorizzazione alla Pt_1 separazione dei coniugi, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Velletri, in virtù di quanto esposto e documentato, Voglia disporre un aumento del contributo al mantenimento per i figli minori e e dovuto dal genitore obbligato SI. pari ad € 1.200,00 Per_2 Per_1 Parte_1 mensili per entrambi i figli, € 600,00 per ciascun minore, o nella misura che verrà ritenuta congrua, in ogni caso da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versare alla SI.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN già conosciuto, oltre il 50% delle spese extra così
[...] come da Protocollo del Tribunale di Velletri, oltre il 100 % dell'assegno unico universale.
4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Velletri ritenga provati i redditi del SI. come dichiarati, si chiede, che il Giudice adito Voglia Pt_1
provvedere alla conferma del contributo al mantenimento dovuto dal genitore obbligato così come fissato in sede di separazione ma rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge e quindi nella misura pari ad € 600,00 per entrambi i figli, € 300,00 ciascuno, somma in ogni caso da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versare alla SI.ra entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese all'IBAN già conosciuto, oltre il 50% delle spese extra così come da Protocollo del Tribunale di Velletri, oltre il 100 % dell'assegno unico universale in ossequio agli impegni del SI. come assunti in sede di separazione.
5. Dichiarare che nulla sia dovuto da un Pt_1 coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile in quanto i sig.ri e Controparte_1 Parte_1
sono economicamente autosufficienti.
[...]
6. Condannare il SI. per tutti i motivi esposti, per la responsabilità Parte_1
aggravata al risarcimento del danno ex Art. 96 c.p.c.
7. In ogni caso con vittoria di competenze e spese dell'odierno giudizio.”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1. I figli nato il [...] a [...] C.F. e Persona_3 C.F._1 [...]
nata il [...] a [...] C.F. rimarranno affidati ad Per_4 C.F._2
entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggior interesse per i figli e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2. La casa coniugale sita in Via Ponte di Mele n.43 – Velletri (RM), rimane assegnata alla
SI.ra ed i figli e rimarranno collocati presso l'abitazione di Controparte_1 Per_1 Per_2
proprietà della madre ove già risiedono;
3. Il padre SI. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti Parte_1
disposizioni: - a fine settimana alternati con pernotto presso il padre, che li preleverà dalla casa materna e/o dai rispettivi sport il venerdì alle ore 18.00 e li riaccompagnerà la domenica alle ore 20.00; - un giorno infrasettimanale da concordarsi tra gli stessi, dalle ore 19.00 alle ore
21.00, nelle settimane in cui i figli dimoreranno presso la casa paterna e due giorni infrasettimanali nelle settimane senza pernotto nel weekend;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno dei genitori e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
in difetto di comunicazione da parte del padre entro il suddetto termine, la
SI.ra si riterrà libera di organizzare le proprie ferie con i figli secondo le proprie CP_1
esigenze; - per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- 1° giorno di scuola, recita scolastica, saggi di ogni genere, ultimo giorno di scuola saranno trascorsi dai figli con il genitore che l'avrà con sé in quel momento e comunque non escludendo la partecipazione dell'altro, così come nelle giornate di malattia.
Tutti i giorni e gli orari, così come precisati nei punti precedenti, sono indicativi e non escludono accordi differenti tra le parti nel rispetto delle esigenze dei genitori e dei minori.
4. Il padre verserà a titolo di mantenimento dei figli minori e la somma di € Per_1 Per_2
700,00 (settecento/00) mensili, € 350,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare alla SI.ra entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese all'IBAN già conosciuto, oltre il 50% delle spese extra mediche, scolastiche, sportive e ricreative come da Protocollo del Tribunale di Velletri.
5. Il SI. presta fin da adesso assenso affinché la SI.ra percepisca il Pt_1 CP_1
100% dell'assegno unico universale riservato ai minori conviventi con la stessa, impegnandosi per il futuro a rilasciare le autorizzazioni che nel tempo si renderanno necessarie.
6. Il padre, SI. , oltre le spese extra così come indicate dal protocollo del Parte_1
Tribunale di Velletri al punto 4 di cui sopra, si impegna a rifondere la spesa per il tutoraggio scolastico del minore , poiché lo stesso è risultato affetto da “disturbi specifici di Per_1 apprendimento della lettura e della scrittura (disgrafia)” con necessità dell'utilizzazione di provvedimenti compensativi e dispensativi come da L.
8.10.2010 n. 170 per fragilità in scrittura e difficoltà della comprensione del testo letto e udito, con affiancamento di tutor domiciliare per il sostegno nello svolgimento dei compiti, nel monte massimo di 5 ore mensili a carico del padre.
Le ulteriori 5 ore mensili saranno a carico della madre.
7. Entrambi i genitori si impegnano, ognuno per il tempo in cui avrà con sé i minori, a far frequentare con regolarità e continuità gli sport già intrapresi dai figli e le attività extra curriculari.
8. Entrambi i genitori si rilasciano reciproca autorizzazione al rinnovo del passaporto e della carta di identità per i minori. Gli eventuali viaggi all'estero dei minori dovranno, comunque, essere preventivamente comunicati con almeno 30 giorni di anticipo.
9. I genitori si impegnano a far mantenere buoni i rapporti tra i figli ed i rispettivi nonni materni e paterni.
10. le parti si dichiarano entrambe economicamente autonome e, pertanto, non verrà predisposto alcun onere economico dell'uno a favore dell'altro a titolo di assegno divorzile.
11. Le parti dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione della sentenza.
Spese di giudizio compensate.”
In ragione di ciò i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto;
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3442/2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Anzio (RM)
l'8.07.2006 da , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Controparte_1
), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Anzio al C.F._4
N. 6, Parte 2, Serie A, Anno 2006;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi