Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 17528
CASS
Sentenza 2 aprile 2012

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In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale che sia venuto a conoscenza della nuova residenza dell'imputato, posta nello stesso Comune di quella precedente, deve provvedere alla consegna dell'atto a mani proprie dell'imputato, e non al deposito del piego presso l'ufficio postale e avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla nuova residenza, perchè la sovrapposizione di questa diverse forme di notificazione determina una nullità d'ordine generale per difetto di intervento dell'imputato nel procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 17528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17528
    Data del deposito : 2 aprile 2012

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