Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 1
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale che sia venuto a conoscenza della nuova residenza dell'imputato, posta nello stesso Comune di quella precedente, deve provvedere alla consegna dell'atto a mani proprie dell'imputato, e non al deposito del piego presso l'ufficio postale e avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla nuova residenza, perchè la sovrapposizione di questa diverse forme di notificazione determina una nullità d'ordine generale per difetto di intervento dell'imputato nel procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 17528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17528 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 02/04/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 955
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 25443/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO PA ND N. IL 11/07/1972;
avverso il decreto n. 160/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione emessa il 16.12.2010 dalla Corte d'appello di Napoli e di quella resa dal Tribunale di Avellino il 20.7.2010 con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 16 dicembre 2010 la Corte d'appello di Napoli, respinta preliminarmente l'eccezione di nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti emesso l'8 marzo 2010, confermava il decreto con il quale il Tribunale di Avellino aveva applicato il 15 giugno 2010 a AL NA IA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IA, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per omesso rispetto delle norme in tema di notificazione. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
l.La Corte d'appello, pronunziandosi sull'eccezione proposta dalla difesa, ha evidenziato che l'avviso al ricorrente per l'udienza del 13 aprile 2010 dinanzi al Tribunale di Avellino fu notificato "a mezzo del servizio postale all'indirizzo di via Basecchia 2, in Monteforte Irpino, immettendo, per temporanea assenza del destinatario, l'atto nella cassetta della corrispondenza dello stabile e depositando il plico presso l'ufficio (postale), dando notizia al destinatario stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e poi restituendolo per compiuta giacenza". La stessa Corte d'appello aggiunge, tuttavia, che "... la ricevuta di ritorno relativa alla predetta raccomandata con la quale si era dato avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale risulta recapitata, invece che in via Basecchia n. 2 (indirizzo cancellato evidentemente dall'ufficio postale con un tratto di penna), in Vico Mulini n. 30, residenza attuale del proposto" e che "anche in questo sito non fu recapitata, ma si provvide al suo deposito nell'ufficio postale, con avviso al IA e con restituzione al mittente per compiuta giacenza". La stessa perveniva al Tribunale di Avellino il 20 ottobre 2010.
Sulla base di queste premesse in fatto, i giudici di merito ritenevano non ravvisabile la nullità eccepita, atteso che "...comunque, all'udienza fissata per il 13 aprile 2010 si rinviava al 15 giugno 2010, disponendo l'acquisizione dell'ordinanza n. 25/98" e che la raccomandata con la quale era dato avviso al destinatario del deposito del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione fu alla fine spedito proprio all'attuale residenza del IA che neppure in questa occasione si recò a ritirare la predetta raccomandata, leggendo la quale avrebbe appreso della giacenza del decreto stesso presso l'ufficio postale. Ad avviso della Corte, pertanto, il proposto fu messo in condizione di conoscere il contenuto del decreto e se ciò non avvenne su soltanto per sua incuria.
2. Le argomentazioni sviluppate dalla Corte d'appello non appaiono rispettose del disposto di cui alla L. 20 novembre 1982 n. 890, art.9, posto che l'agente postale era venuto a conoscenza del nuovo indirizzo di IA, non più via Basecchia n. 2, bensì Vico del Mulino n. 20 di Monteforte Irpino. Invero l'agente postale, scoperto il cambiamento di residenza di IA nello stesso comune, avrebbe dovuto provvedere nei modi indicati dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 1, 2, 3, all'immediata consegna del plico direttamente nelle mani proprie del destinatario, come stabilito dall'art. 9 della citata legge. Al contrario, sovrapponendo diverse forme di notificazione, dette notizie al destinatario del deposito del piego presso l'ufficio postale mediante avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato alla nuova residenza (Vico del Mulino n. 20), senza tentare alcun accesso sul posto, come del resto riconosciuto nel provvedimento impugnato. È, quindi, evidente l'omissione di una corretta notifica al ricorrente del decreto di citazione per l'udienza camerale del 13 aprile 2010 dinanzi al Tribunale di Avellino. Trattasi di una nullità assoluta di carattere generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), che ha inciso sulla corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado con insanabili riflessi sul giudizio d'appello.
S'impone, pertanto, l'annullamento del decreto della Corte d'appello di Napoli del 16 dicembre 2010 e di quello emesso dal Tribunale di Avellino il 15 giugno 2010 con conseguente rinvio a detto Tribunale per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e il decreto emesso il 15 giugno 2010 dal Tribunale di Avellino e rinvia a detto Tribunale per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012