Decreto cautelare 30 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Decreto cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13735/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13735 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sidam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Barbara Pontecorvo e Paolo Narciso, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici
a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022;
- del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida
propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022;
- della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto
ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti
regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre
2022;
- dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di
attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale
per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
- ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. N. 5496;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sidam S.r.l. il 12/10/2023:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, del decreto n. 10686 del 15 giugno 2023 del Direttore di Dipartimento dell’’ufficio governo sanitario della Provincia autonoma di Bolzano, ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato sul portale istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano il 15 giugno 2023 in particolare nella parte in cui impone alla scrivente ed eventualmente alle società incorporate BTC Medical Europe S.r.l. (C.F. 03580400236) e Synopo S.r.l. (C.F. 11360920968) di concorrere all’’importo di ripiano determinato; della delibera dei direttore generale e sanitario della Provincia autonoma di Bolzano n. 832 del 12 giugno 2023, recante “Riapprovazione della “Validazione e certificazione del fatturato per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022””, e dei relativi allegati; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIDAM S.R.L. il 31\3\2025 :
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della determinazione del direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della regione Emilia-Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, avente ad oggetto “ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015- 2018” e dei relativi allegati, in particolare nella parte in cui impone alla scrivente e alle società incorporate BTC Medical Europe s.r.l. (c.f. 03580400236) e Synopo s.r.l. (c.f. 11360920968) di concorrere all’importo di ripiano determinato;
- della nota del direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della regione Emilia-Romagna prot. n. 24/01/2025.0073840.U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”, ricevuta il 24 gennaio 2025, con cui tale determinazione è stata comunicata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIDAM S.R.L. il 26\6\2025 :
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del decreto del direttore del dipartimento salute della regione Marche n. 14 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Marche del 28 aprile 2025, e del relativo allegato A, in particolare nella parte in cui impone alla scrivente e alle società incorporate BTC Medical Europe s.r.l. (c.f. 03580400236) e Synopo s.r.l. (c.f. 11360920968) di concorrere all’importo di ripiano determinato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Fvg e della Regione Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preso atto che la società ricorrente, con memoria depositata in data 18 novembre 2025, ha rappresentato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni resistenti, degli oneri di ripiano (c.d. payback) per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
Considerato che la norma sopra richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa;
Considerato che le Regioni intimate e costituite in giudizio hanno confermato la predetta circostanza nelle istanze depositate ex art. 13- quater disp. att. c.p.a.;
Rilevato che l’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118) ha previsto quanto segue: “ 1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Ritenuto che, in considerazione del disposto dell’art. 7 del D.L. 95/2025 e tenuto conto delle deduzioni della ricorrente e della documentazione depositata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite avuto riguardo alle ragioni della definizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | RO TO |
IL SEGRETARIO