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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7136/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030392748000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030392748000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto impugnazione avverso cartella di pagamento n. 03420240030392748000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per il pagamento della somma complessiva di euro 756,13 a titolo di tassa automobilistica degli anni 2019 e 2021 dovuta alla Regione Calabria in relazione agli autoveicoli targati Targa_1 e Targa_2, nonché di sanzioni, interessi e spese.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata, innanzi tutto, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalla Regione Calabria.
È vero, infatti, che nel ricorso si afferma che la cartella è stata notificata il 2 maggio 2024, mentre il ricorso
è stato notificato il 19 ottobre 2024. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, tuttavia, dato atto che la notifica dell'atto impugnato ha avuto luogo il 9 settembre 2024. Il riferimento al 2 maggio 2024 è verosimilmente frutto di un mero errore materiale.
Va premesso, per chiarezza, che i periodi di riferimento sono i seguenti:
- veicolo Targa_1: gennaio 2019 - dicembre 2019; gennaio 2019 - dicembre 2021;
- veicolo Targa_2: settembre 2019 - agosto 2020; settembre 2021 - agosto 2022;
Con un primo motivo parte ricorrente ha affermato di avere già pagato il 28 gennaio 2019 la somma di euro
148,50 in relazione al veicolo targato Targa_1 e di avere prodotto la relativa ricevuta.
Nel fascicolo del ricorrente, in verità, non si rileva alcuna ricevuta di pagamento. Comunque sia, la cartella di pagamento si riferisce ai periodi gennaio - dicembre 2019, 2020 e 2021, per cui in pagamento avvenuto a gennaio 2019 non può essere riferito alle annualità in questione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere con la cartella. Nessuna prescrizione può essersi verificata in relazione allee tasse con scadenza dicembre 2021 e agosto
2022, atteso che alla data del 9 settembre 2024 non era ancora trascorso il termine triennale di prescrizione
(la prescrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo).
Lo stesso deve dirsi per l'anno 2019, in quanto la Regione Calabria ha prodotto avviso di accertamento, notificato il 4 maggio 2022, relativo ai periodi gennaio 2019 - dicembre 2019 per il veicolo targato Targa_1 e ai periodi settembre 2019 - agosto 2020 per il veicolo targato Targa_2
Ciò al netto dei periodi di sospensione previsti dalle norme emesse in periodo di emergenza COVID.
Il ricorrente ha, inoltre, rilevato la nullità della cartella in quanto notificata a del servizio postale, anziché con le modalità prescritte per gli atti giudiziari.
Il motivo è infondato.
L'art. 26 del DPR n. 602/1973, previsto che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, ammette che la notifica possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma, quindi, prevede che la notifica della cartella possa avvenire anche col mezzo della posta raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che il riferimento alla relazione di notifica è effettivamente erroneo, non trattandosi della notifica a mezzo posta prevista dalle norme in materia di notificazione degli atti giudiziari, cui fa rinvio l'art. 60 del DPR n. 600/1973.
La Suprema Corte ha precisato al riguardo che “...la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. civ, sez. VI, ord. 15 febbraio 2017 n. 4053; Cass. civ. sez. trib., 24 novembre 2016 n. 24020; Cass. civ., sez. VI, ord. 10 agosto 2016 n. 16917;
Cass. civ., sez. trib., 19 marzo 2014 n. 6395). In questo senso, di recente, Cass. civ., sez. V, 24 novembre
2022, n. 34693.
Il ricorrente ha, inoltre dedotto la violazione dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e della legge n. 212/2000, per il mancato invio dell'avviso di liquidazione.
Il motivo è totalmente infondato.
Le norme richiamate si riferiscono ai controlli automatizzati in relazione alle dichiarazioni del contribuente e nulla hanno a che fare con le tasse automobilistiche.
Quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la S.C., assai di recente, ha avuto modo di affermare che “Omissis... l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo” (Cass. civ. sez. V, 16 ottobre 2023, n. 28742; Cass. civ., sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 24 novembre
2022, n. 34634).
Va rilevato, al riguardo, che, nel caso della tassa automobilistica, non v'è bisogno di alcuna specifica indicazione riguardo alla decorrenza degli interessi, perché è più che evidente che essi decorrono dalla data di scadenza.
Il ricorrente ha, infine, dedotto la violazione dell'art. 24 Cost. per violazione dell'obbligo di motivazione sancito dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
Anche tale ultimo motivo è privo di qualsiasi fondamento, giacché non è dato neanche ipotizzare la motivazione di una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica, in relazione alla quale sono previsti importi e scadenze prefissate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate nella misura di cui in dispositivo, ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546/1992 in favore della Regione Calabria, che si è avvalsa della difesa di propri funzionari.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le richieste formali di pagamento impugnate.
Condanna Area S.r.l. e il Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido, al pagamento in favore della ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 233,00 (duecentotrentatre/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, del contributo unificato, Iva e Cpa se dovuti e altri accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore.
Il Giudice Monocratico
IO IA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7136/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030392748000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030392748000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto impugnazione avverso cartella di pagamento n. 03420240030392748000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per il pagamento della somma complessiva di euro 756,13 a titolo di tassa automobilistica degli anni 2019 e 2021 dovuta alla Regione Calabria in relazione agli autoveicoli targati Targa_1 e Targa_2, nonché di sanzioni, interessi e spese.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata, innanzi tutto, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalla Regione Calabria.
È vero, infatti, che nel ricorso si afferma che la cartella è stata notificata il 2 maggio 2024, mentre il ricorso
è stato notificato il 19 ottobre 2024. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, tuttavia, dato atto che la notifica dell'atto impugnato ha avuto luogo il 9 settembre 2024. Il riferimento al 2 maggio 2024 è verosimilmente frutto di un mero errore materiale.
Va premesso, per chiarezza, che i periodi di riferimento sono i seguenti:
- veicolo Targa_1: gennaio 2019 - dicembre 2019; gennaio 2019 - dicembre 2021;
- veicolo Targa_2: settembre 2019 - agosto 2020; settembre 2021 - agosto 2022;
Con un primo motivo parte ricorrente ha affermato di avere già pagato il 28 gennaio 2019 la somma di euro
148,50 in relazione al veicolo targato Targa_1 e di avere prodotto la relativa ricevuta.
Nel fascicolo del ricorrente, in verità, non si rileva alcuna ricevuta di pagamento. Comunque sia, la cartella di pagamento si riferisce ai periodi gennaio - dicembre 2019, 2020 e 2021, per cui in pagamento avvenuto a gennaio 2019 non può essere riferito alle annualità in questione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere con la cartella. Nessuna prescrizione può essersi verificata in relazione allee tasse con scadenza dicembre 2021 e agosto
2022, atteso che alla data del 9 settembre 2024 non era ancora trascorso il termine triennale di prescrizione
(la prescrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo).
Lo stesso deve dirsi per l'anno 2019, in quanto la Regione Calabria ha prodotto avviso di accertamento, notificato il 4 maggio 2022, relativo ai periodi gennaio 2019 - dicembre 2019 per il veicolo targato Targa_1 e ai periodi settembre 2019 - agosto 2020 per il veicolo targato Targa_2
Ciò al netto dei periodi di sospensione previsti dalle norme emesse in periodo di emergenza COVID.
Il ricorrente ha, inoltre, rilevato la nullità della cartella in quanto notificata a del servizio postale, anziché con le modalità prescritte per gli atti giudiziari.
Il motivo è infondato.
L'art. 26 del DPR n. 602/1973, previsto che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, ammette che la notifica possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma, quindi, prevede che la notifica della cartella possa avvenire anche col mezzo della posta raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che il riferimento alla relazione di notifica è effettivamente erroneo, non trattandosi della notifica a mezzo posta prevista dalle norme in materia di notificazione degli atti giudiziari, cui fa rinvio l'art. 60 del DPR n. 600/1973.
La Suprema Corte ha precisato al riguardo che “...la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. civ, sez. VI, ord. 15 febbraio 2017 n. 4053; Cass. civ. sez. trib., 24 novembre 2016 n. 24020; Cass. civ., sez. VI, ord. 10 agosto 2016 n. 16917;
Cass. civ., sez. trib., 19 marzo 2014 n. 6395). In questo senso, di recente, Cass. civ., sez. V, 24 novembre
2022, n. 34693.
Il ricorrente ha, inoltre dedotto la violazione dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e della legge n. 212/2000, per il mancato invio dell'avviso di liquidazione.
Il motivo è totalmente infondato.
Le norme richiamate si riferiscono ai controlli automatizzati in relazione alle dichiarazioni del contribuente e nulla hanno a che fare con le tasse automobilistiche.
Quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la S.C., assai di recente, ha avuto modo di affermare che “Omissis... l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo” (Cass. civ. sez. V, 16 ottobre 2023, n. 28742; Cass. civ., sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 24 novembre
2022, n. 34634).
Va rilevato, al riguardo, che, nel caso della tassa automobilistica, non v'è bisogno di alcuna specifica indicazione riguardo alla decorrenza degli interessi, perché è più che evidente che essi decorrono dalla data di scadenza.
Il ricorrente ha, infine, dedotto la violazione dell'art. 24 Cost. per violazione dell'obbligo di motivazione sancito dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
Anche tale ultimo motivo è privo di qualsiasi fondamento, giacché non è dato neanche ipotizzare la motivazione di una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica, in relazione alla quale sono previsti importi e scadenze prefissate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate nella misura di cui in dispositivo, ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546/1992 in favore della Regione Calabria, che si è avvalsa della difesa di propri funzionari.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le richieste formali di pagamento impugnate.
Condanna Area S.r.l. e il Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido, al pagamento in favore della ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 233,00 (duecentotrentatre/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, del contributo unificato, Iva e Cpa se dovuti e altri accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore.
Il Giudice Monocratico
IO IA