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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 595/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Apolito giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti per atto Notar di Roma del 23.1.2023, rep. Persona_1
37590; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 13/04/2022 Parte_1
, dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla
[...]
CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 600/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “ccertare e dichiarare il ricorrente invalido totale al 100% con Parte_1 necessità di assistenza continua, essendo egli impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ( Leggi 18/80 e 508/88) a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in modo ininterrotto e quindi anche alla data di revisione, con l emanazione dei conseguenti provvedimenti”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato in data 16/01/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Ritardo mentale moderato- grave con difficoltà attentiva ed affettiva - relazionale in presenza di balbuzie tonico cloniche””
Il CTU ha pertanto aggiunto, prendendo in considerazione la nuova documentazione prodotta in sede di merito e le osservazioni di parte ricorrente poste alla base dell'odierno ricorso, che tale quadro patologico non si discosta da quanto già rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo, confermando pertanto la valutazione già effettuata con un riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% ma senza i presupposti propri del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento.
Orbene, si impone alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si Per_2 ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa , rilevato il CP_1 deposito tanto in sede di accertamento tecnico preventivo che nella presente fase di merito di dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. debitamente sottoscritta.
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
Pag. 2 di 3 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, integrativa di quella già depositata in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[nato il [...] a [...] Parte_1
LUCANIA (SA)], non si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (invalidità accertata: 100% senza requisiti per l'accompagno);
2) dichiara le spese di liti sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 595/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Apolito giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti per atto Notar di Roma del 23.1.2023, rep. Persona_1
37590; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 13/04/2022 Parte_1
, dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla
[...]
CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 600/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “ccertare e dichiarare il ricorrente invalido totale al 100% con Parte_1 necessità di assistenza continua, essendo egli impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ( Leggi 18/80 e 508/88) a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in modo ininterrotto e quindi anche alla data di revisione, con l emanazione dei conseguenti provvedimenti”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato in data 16/01/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Ritardo mentale moderato- grave con difficoltà attentiva ed affettiva - relazionale in presenza di balbuzie tonico cloniche””
Il CTU ha pertanto aggiunto, prendendo in considerazione la nuova documentazione prodotta in sede di merito e le osservazioni di parte ricorrente poste alla base dell'odierno ricorso, che tale quadro patologico non si discosta da quanto già rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo, confermando pertanto la valutazione già effettuata con un riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% ma senza i presupposti propri del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento.
Orbene, si impone alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si Per_2 ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa , rilevato il CP_1 deposito tanto in sede di accertamento tecnico preventivo che nella presente fase di merito di dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. debitamente sottoscritta.
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
Pag. 2 di 3 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, integrativa di quella già depositata in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[nato il [...] a [...] Parte_1
LUCANIA (SA)], non si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (invalidità accertata: 100% senza requisiti per l'accompagno);
2) dichiara le spese di liti sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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