Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Granito Forte spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Mastrangelo, Giuseppina Di Risio, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Roberta Del Sordo, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del silenzi-dinieghi sui ricorsi gerarchici avverso gli atti n.230090174162 e n.230090174163 del 30 maggio 2024, di rigetto di domande di c.i.g.o..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2025 il dott. IO ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atti n.230090174162 e n.230090174163 del 30 maggio 2024 l’INPS respingeva le domande di c.i.g.o. presentate da Granito Forte spa perché la cassa integrazione ordinaria non appariva lo strumento idoneo ad affrontare il problema legato all'esigenza di una riorganizzazione aziendale della produzione.
La Società presentava ricorso gerarchico e, non ricevendo risposta, ricorso giurisdizionale volto all’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ex art.117 c.p.a., sostenendo in ogni caso la fondatezza delle richieste, trattandosi di sospensione dell’attività produttiva dovuta a necessari interventi di manutenzione straordinaria sullo stabilimento.
Con ordinanza n.107 del 2025 il Tribunale procedeva alla conversione del rito da camerale a ordinario, considerato che oggetto del contenzioso in esame risultavano atti di diniego, ovvero silenzi con valutazione legale tipica di rigetto di ricorsi gerarchici, ex Regolamento INPS n.18 del 2023, artt.46, 47 della Legge n.1988 del 1989, art.8, comma 7 del D.P.R. n.368 del 1997, D.P.R. n.1199 del 1971, attivava inoltre il contraddittorio tra le parti in tema di giurisdizione sulla presente lite e poi di tempestività delle impugnative, disponeva infine incombenti istruttori a carico dell’INPS.
Con memoria la parte ricorrente, in riscontro all’ordinanza suddetta, sosteneva la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla controversia nonchè la tempestività del gravame.
L’INPS si costituiva in giudizio per la reiezione del ricorso, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito e ritenendo del pari munito di giurisdizione sulla lite il Giudice amministrativo.
Con altra memoria la Società deduceva la tardività del deposito di memoria e documenti da parte dell’INPS e riaffermava le proprie tesi difensive.
Granito Forte spa inoltre, in risposta alle argomentazioni dell’Amministrazione, volte a sostenere gli atti di rigetto delle richieste di c.i.g.o., presentava motivi aggiunti, segnalando nello specifico che il tranciamento dei cavi elettrici rappresentava un evento non imputabile all’azienda e non prevedibile, necessitante di intervento di manutenzione straordinaria.
Seguiva la memoria di replica dell’INPS.
Nell’udienza del 14 novembre 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Va in primo luogo affermata la giurisdizione di questo Tribunale sulla presente controversia, atteso che l’emissione degli atti di rigetto delle richieste di ammissione alla c.i.g.o. sono precedute da valutazioni ampliamente discrezionali dell’Amministrazione circa il riscontro o meno dei presupposti di legge della crisi aziendale non imputabile all’impresa (cfr. tra le altre, Cons. Stato, III, n.9174 del 2024).
Nel merito il ricorso e i motivi aggiunti appaiono destituiti di fondamento e quindi da respingere, per le ragioni di seguito esposte, con assorbimento, per difetto di rilevanza, delle restanti eccezioni di rito.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che gli interventi di sostituzione della pavimentazione e dei cavi elettrici sottostanti erano già ampliamente e dettagliatamente previsti da Granito Forte spa, nell’ambito del progettato e pianificato programma di riorganizzazione aziendale della produzione, implicante peraltro consistenti investimenti, come risultante dalla relazione tecnica a corredo delle istanze per la c.i.g.o., ai punti 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18 (cfr. all.12 atti INPS); che quindi l’eventuale involontario tranciamento di cavi - in ogni caso da sostituire -, con conseguente temporaneo blocco della produzione, non può farsi rientrare tra le circostanze eccezionali e imprevedibili non imputabili all’azienda istante, ex art.11 del D.Lgs. n.148 del 2015, bensì a condotta colposa riconducibile alla ricorrente, per negligenza, imprudenza o imperizia, tenuto conto del necessario intervento, per l’attuazione del rilevante progetto di riorganizzazione in argomento, in ogni sua fase, di professionisti e ditte specializzate (cfr. anche Cons. Stato, III, n.3637 del 2025).
Ne consegue che le determine impugnate si sottraggono alle censure dedotte.
Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.447/2024 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO PA, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IO ZI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ZI | LO PA |
IL SEGRETARIO