Ordinanza cautelare 21 luglio 2022
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 21060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21060 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07917/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7917 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Cetrano e Giovanni Luca Nibali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della comunicazione – dichiarazione di nullità ed inefficacia prot. -OMISSIS- del 27 aprile 2022 - relativa alla SCIA prot. -OMISSIS- del 9 dicembre 2020 con la quale veniva richiesta l'applicazione dell'art. 33 del d.P.R. 380/2001 per impossibilità al ripristino emessa da Roma Capitale, Municipio Roma I, Centro, (Immobile sito in -OMISSIS-), notificata il 27 aprile 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 la dott.ssa NN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In ordine ai fatti di causa occorre premettere quanto segue.
Parte ricorrente è proprietaria di un appartamento sito in Roma all'ultimo piano di una palazzina, alla via -OMISSIS-, su cui, nel 2006, ha proceduto alla realizzazione di un terrazzo di metri 4,20 x 3,85, previa demolizione di parte del tetto a falda, e alla creazione di un locale abitabile sottotetto.
Le opere realizzate nel 2006 sono state ritenute abusive con l’ordinanza n. -OMISSIS- del Municipio-OMISSIS- Roma Capitale, che ne ha ordinato la demolizione e il ripristino. Detta ordinanza è stata impugnata innanzi al T.a.r. Lazio, il quale, con sentenza n. -OMISSIS-, ha rigettato la domanda di annullamento, confermando la determina demolitoria.
Nelle more della decisione dell’appello, in data 9 dicembre 2020, la ricorrente ha presentato una SCIA ex art. 33 del d.P.R. 380/01 (recante il “Testo unico edilizia” e di seguito anche solo “TUE”) con cui ha richiesto di sanare gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità sulla unità immobiliare in oggetto, quali: “ la realizzazione di terrazzini a sacca e sostituzione solaio ”.
Contestualmente ha depositato istanza di sanatoria per gli interventi sopra menzionati anche al Genio Civile, che approvava in linea tecnica il progetto di adeguamento dell’opera alla normativa vigente.
La Direzione Tecnica del Municipio, con la nota impugnata, contestava “ la nullità ed inefficacia della SCIA ” sulla base di un’articolata motivazione, nella quale ha evidenziato quanto segue:
a) l’istante non avrebbe dimostrato la irripristinabilità delle falde del tetto e delle opere ad essa annesse;
b) il deposito presso il Genio Civile del progetto aveva comportato esclusivamente la sanatoria dell’intervento sotto il profilo strutturale, mentre alcunché era stato depositato per il ripristino dei luoghi;
c) l’inammissibilità, secondo la normativa tecnica di Piano Regolatore, della realizzazione dei due terrazzi a tasca, poiché interventi con valenza esterna;
d) l’impossibilità di regolarizzare l’intervento, trattandosi nel complesso di una ristrutturazione edilizia del tipo RE2, poiché in contrasto con gli artt. 25 e 26 delle N.T.A. di P.R.G.
Nelle more della definizione del ricorso veniva pubblicata la sentenza n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2025 del Consiglio di Stato, la quale, nel confermare la legittimità della citata sentenza di primo grado, dichiarava “ infondate le censure con le quali si assume dimostrata l’impossibilità di eseguire la demolizione senza compromettere la staticità dell’edificio”.
2. Parte ricorrente, nell’impugnare il provvedimento di diniego di fiscalizzazione degli oneri di cui in epigrafe, ha fatto valere un unico motivo di ricorso come di seguito rubricato:
“ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 33 DPE 380/ 2001 ”.
Con tale motivo la predetta parte sostiene che la dichiarazione di nullità ed inefficacia della SCIA sia viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione di legge “ poiché consiste nel rigetto di una richiesta di sanatoria, mentre la SCIA del 25.09.2020 prot. -OMISSIS- aveva ad oggetto la mera richiesta di fiscalizzazione delle opere edificate nel 2006 sul presupposto dell’impossibilità a ripristinare la situazione edilizia ex ante ”.
Il Comune, dunque, avrebbe omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 33, co. 2 del TUE (ossia della già ricordata fiscalizzazione), quindi la possibilità di convertire la sanzione ablatoria in quella pecuniaria.
Sotto altro profilo sostiene che l’Amministrazione abbia agito in eccesso di potere perché demolire le terrazze e ripristinare il tetto a falda, come intimato, comporterebbe la rimozione degli adeguamenti antisismici effettuati con le opere del 2006 e aumenterebbe il carico strutturale della palazzina in sommità, introducendo rischi statici e sismici e vanificando l'adeguamento della struttura agli odierni criteri di staticità.
3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al gravame, dispiegando difese di merito ed insistendo, in particolare:
- sull’inutilizzabilità del modulo semplificato della SCIA per ottenere la fiscalizzazione degli oneri ai sensi dell’articolo 33 TUE;
- sul contenuto della citata sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato ove la stessa ha affermato – con efficacia di giudicato - che parte ricorrente non aveva dimostrato l’impossibilità di eseguire la demolizione senza compromettere la staticità dell’edificio;
- sul rilievo che, nemmeno con l’istanza oggetto del diniego in questa sede impugnato, la parte ricorrente avrebbe fornito prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto della fiscalizzazione.
4. All’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 10 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
6. In via preliminare occorre rilevare che, sebbene la ricorrente abbia erroneamente intestato la propria istanza utilizzando il modulo SCIA (disciplina cui la fiscalizzazione degli oneri non è soggetta), tale circostanza, di per sé, non è idonea – a giudizio del Collegio – a giustificare una decisione di rigetto dell’istanza.
L’Amministrazione, difatti, in applicazione del principio di leale collaborazione con il privato, è chiamata a valutare il contenuto sostanziale delle richieste formulate da quest’ultimo anche ove contenute in un modulo scorretto; e ciò quantomeno nei casi – come quello in scrutinio - in cui la presentazione di un predeterminato modulo non è chiesta a pena di inammissibilità. Ebbene, con riferimento al caso di specie, avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda, non vi è dubbio che la ricorrente, tramite l’istanza non volesse ottenere la sanatoria dell’abuso edilizio già accertato, ma solo chiedere l’accertamento, ai sensi dell’articolo 33 del TUE, della sussistenza dei presupposti per sostituire la sanzione esecutiva con quella pecuniaria.
6.1. Va inoltre chiarito – in “replica” alla difesa dell’Amministrazione - che non è ostativo all’accoglimento del ricorso il contenuto della citata pronuncia n. -OMISSIS-/2025 del Consiglio di Stato, su cui pure insiste la difesa dell’Amministrazione.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, richiamata dalla stessa pronuncia del Consiglio di Stato, l’impossibilità di ripristino costituisce “ circostanza rilevabile in sede esecutiva, eventualmente ad iniziativa dell’interessato, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva ai sensi dell’art. 34, comma 2, del testo unico dell’edilizia (…) Cons. Stato, VI, 18 novembre 2024, n. 9219; 5 novembre 2024, n. 8802; 24 luglio 2024, n. 6703; 17 maggio 2024, n. 4404; 23 aprile 2024, n. 3711; 10 gennaio 2024, n. 328; 22 dicembre 2023, n. 11142; 24 novembre 2023, n. 10101; 14 novembre 2023, n. 9748; 30 ottobre 2023, n. 9345; 23 ottobre 2023, n. 9163; 23 ottobre 2023, n. 9148; 17 ottobre 2023, n. 9024; 13 ottobre 2023, n. 8938; 30 giugno 2023, n. 6386; 26 giugno 2023, n. 6245; 13 giugno 2023, n. 5810; 23 maggio 2023, n. 5083; 22 maggio 2023, n. 5038; 5 maggio 2023, n. 4563; 14 marzo 2023, n. 2631; 21 febbraio 2023, n. 1763; 20 febbraio 2023, n. 1716; 5 gennaio 2023, n. 199; VII, 10 dicembre 2024, n. 9966; 24 gennaio 2024, n. 760; 28 agosto 2023, n. 7987; 18 agosto 2023, n. 7821; 28 aprile 2023, n. 4313; 8 marzo 2023, n. 2458; 23 febbraio 2023, n. 1880; 3 gennaio 2023, n. 113 ”.
Ne deriva che, essendo incontestato che la presente richiesta di fiscalizzazione sia stata presentata in fase esecutiva, l’Ufficio Tecnico Comunale fosse senz’altro tenuto ad effettuare una valutazione circa la sussistenza dei presupposti per applicare la richiesta sostituzione della sanzione ablatoria/reale con quella sostitutivo/pecuniaria; né è, viceversa, pertinente il richiamo alle statuizioni di Cons. Stato n. -OMISSIS- del 2025, in quanto riferite alla precedente fase di accertamento dell’abuso e non a quella relativa all’eseguibilità della disposta sanzione.
6.2. Ciò premesso, ai fini della decisione del presente ricorso, si rende opportuno muovere dal contenuto del citato articolo 33 TUE, che di seguito si riporta:
" Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo alla superficie abusivamente trasformata, se trattasi di attività ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a mezzo dell'Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. ".
Applicando tale disciplina al caso di specie, si osserva quanto segue.
Dall’esame degli atti di causa, ed in particolare del provvedimento impugnato, risulta che, a fondamento della richiesta di fiscalizzazione, la ricorrente avesse presentato la relazione tecnica strutturale a firma dell’ing. -OMISSIS-, nella quale veniva dichiarato quanto segue: « l’intervento effettuato ha comportato un alleggerimento di peso pari a circa 300 kg al metro quadro (considerando il peso della nuova soletta e del pavimento pari a circa 200 kg al metro quadro), come si evince dalle relazioni di calcolo e geotecniche allegate, facente parte integrante della approvazione in linea tecnica alla controdeduzioni di cui all’art. 96 del DPR 380/01 (prot. Protocollo n. -OMISSIS- Posizione n. -OMISSIS-). Inoltre, il miglioramento sismico ottenuto verrebbe vanificato con un aumento consistente del peso in sommità, se venissero ripristinate le falde. Quindi, nel caso si dovesse realizzare la copertura, anche con una struttura leggera, l’aumento di peso, oltre ad annullare gli effetti degli accorgimenti realizzati, in caso di sisma, aumenterebbe la tensione verticale nella muratura portante, già non in perfette condizioni, dovute al naturale deterioramento e alla mancanza di manutenzione strutturale ».
Orbene, a fronte di questi rilievi, il competente ufficio comunale non ha fornito alcun elemento atto a porre in discussione la correttezza della conclusione del tecnico di parte secondo cui il ripristino della copertura potesse aggravare le problematiche in caso di sisma.
Ne consegue la fondatezza dei dedotti vizi di eccesso di potere e di difetto di istruttoria. Infatti, a fronte dell’allegazione, da parte dell’istante, dell’impossibilità del ripristino del tetto senza aumentare i rischi statici e sismici, la competente Direzione tecnica del Municipio era tenuta a prendere specifica posizione su tale aspetto, allegando eventuali argomentazioni ed elementi di segno contrario alla conclusione che il ripristino dei luoghi comporterebbe i rischi segnalati dal tecnico di parte (cfr. T.a.r. Perugia, sez. I, Sentenza n. 321 del 20 marzo 2025, secondo cui “ a fronte dell'allegazione di valutazioni tecniche plausibili, volte a prospettare l'impossibilità della demolizione, l'Amministrazione è tenuta a compiere un 'motivato accertamento' - ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - al fine di pervenire, eventualmente, alla determinazione di ricorrere alla c.d. fiscalizzazione dell'abuso ”).
7. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto, in relazione al dedotto vizio di difetto di istruttoria.
Alla valenza conformativa della presente decisione di accoglimento segue l’obbligo per il Comune di rideterminarsi sull’istanza di fiscalizzazione degli oneri di parte ricorrente prendendo puntuale posizione sui contenuti della relazione del tecnico di parte in ordine ai rischi di stabilità connessi alla riduzione in pristino.
8. La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e ai fini indicati in motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GA LL LL, Presidente FF
NN CA, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CA | GA LL LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.