Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2025, proposto da
AY UA, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni 51;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza presentata dal sig. BI AY nel procedimento n. P-FR/L/Q2023/106585 (FR5608792904) finalizzata alla convocazione per la registrazione del primo ingresso e stipula del contratto di soggiorno tra lo stesso e il proprio datore di lavoro Fonama Srls;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Frosinone e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa CA OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 2 dicembre 2023 il datore di lavoro sig.ra GN LU, in qualità di legale rappresentante p.t. della FONAMA s.r.l.s., presentava in favore del ricorrente istanza di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22, d. lgs. n. 286/98 alla UTG di Frosinone;
- la UTG di Frosinone emetteva in favore del ricorrente, in data 1° agosto 2024, nulla osta al lavoro subordinato come richiesto dal datore di lavoro;
- il ricorrente otteneva il rilascio del corrispondente visto che gli consentiva, in data 07.09.2024 di entrare nel territorio nazionale;
- entro i successivi otto giorni il ricorrente si recava presso la UTG per il primo ingresso richiedendo un appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno;
- in data 8 gennaio 2025 veniva reiterata a mezzo pec alla UTG di Frosinone la richiesta di appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, corredata dalla documentazione necessaria;
- tale richiesta, rimasta inevasa, veniva reiterata ancora con pec del 25.02.2025, 21.03.2025 e del 28.03.2025, allegate in atti;
- in data 31 marzo 2025 la UTG di Frosinone comunicava l’avvio procedimento di revoca per nulla osta per asserita carenza documentale;
- con pec del 1° aprile 2025 veniva ritrasmessa alla UTG di Frosinone tutta la documentazione già in precedenza inviata, sollecitando nuovamente la fissazione dell’appuntamento per la registrazione del primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- con pec del 7.05.2025, 26.05.2025, 17.07.2025 e 28.08.2025 veniva nuovamente sollecitato l’appuntamento per il primo ingresso del ricorrente;
Rilevato che ciò nonostante, ad oggi, l’UTG di Frosinone, costituitosi in giudizio con memoria di mera forma, non ha dato evidenza di aver concluso il relativo procedimento con la convocazione del ricorrente per la stipula del contratto di soggiorno né con altro provvedimento espresso;
Ritenuto, in conclusione, di accogliere il presente ricorso con conseguente declaratoria:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Frosinone sull’istanza di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, presentata dal ricorrente in data 8 gennaio 2025;
- dell’obbligo della Prefettura di Frosinone di provvedere sulla suddetta istanza nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
Ritenuto di condannare la resistente amministrazione alle spese di lite in base al principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Prefettura di Frosinone di adottare una determinazione esplicita e conclusiva in ordine alla istanza in questione, entro il termine massimo di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente
CA OM, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CA OM | NA SC |
IL SEGRETARIO