Art. 4. Ciechi civili
A decorrere dal 1 gennaio 1975, l' articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e' aumentata:
da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.
da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure:
L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;
L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
L'assegno di cui all' articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , modificata dall' articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.
L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' elevata a L. 35.000".
A decorrere dal 1 gennaio 1975, l' articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e' aumentata:
da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.
da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure:
L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;
L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
L'assegno di cui all' articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , modificata dall' articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.
L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' elevata a L. 35.000".