Art. 11.
S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' preferito il candidato piu' anziano, per esercizio professionale.
Il Ministro per la grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino del Ministero.
S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' preferito il candidato piu' anziano, per esercizio professionale.
Il Ministro per la grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino del Ministero.