CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1166/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005840000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005840000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005840000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005840000 TASSA RIFIUTI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005840000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1367/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1166/2025 depositato il 02/05/2025, la Società_1 , impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.291 80 2025 00005840000, nonché le cartelle di pagamento ad essa sottostanti.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 BIS in combinato disposto con l'art. 17 L. 212/2000; 2- Violazione dell'art. 86, CO.2 DPR N. 602/1973 modificato dall'art.52, comma 1, lett. M.) bis, D.L. 21.06.2013, N. 69; 3-omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
4-Violazione dell'art.50 D.P.R. N. 602/1973; 5- difetto di motivazione;
6-sopravvenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 22/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sezioni Unite, n.26242/2014), si ritiene opportuno esaminare prioritariamente il motivo d'impugnazione afferente la prescrizione della pretesa impositiva contenuta nel preavviso impugnato.
Parte ricorrente ha dedotto di avere ricevuto il preavviso di fermo impugnato in data 04/02/2025 e di non aver ricevuto, medio tempore, nessun atto prodromico, avente anche valore interruttivo della prescrizione.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto “presupposto” costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'”atto consequenziale” notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.
La domanda proposta dal contribuente mira a privare di efficacia il preavviso impugnato per difetto di notifica degli atti presupposti.
Orbene, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiamata in giudizio in data 03/04/2025 (cfr. ricevuta consegna
PEC), anche per dare prova della notificazione degli atti presupposti, è rimasta contumace e, quindi, non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, circa la prova documentale della notifica degli citati atti prodromici. Sicchè, la mancanza di prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, anche quale atti interruttivi, comporta l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, essendo decorso sia il termine di prescrizione decennale, che trova applicazione per i tributi erariali di specie, (anni d'imposta 2011/2012), sia il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali (anno d'imposta 2012), sia quello triennale per i bolli (anni d'imposta 2013/2014), senza idonei atti interruttivi sino alla notifica del preavviso di fermo impugnato (04/02/2025).
Per quanto espresso, l'atto va annullato e l'accoglimento della censura in esame ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione introdotta in causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata;
Dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del credito (tributi ed accessori), contenuto nelle cartelle di pagamento ivi richiamate;
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in €1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, lì 22/10/2025
Il Relatore Presidente
GI EG SA CC
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1166/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005840000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005840000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005840000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005840000 TASSA RIFIUTI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005840000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1367/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1166/2025 depositato il 02/05/2025, la Società_1 , impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.291 80 2025 00005840000, nonché le cartelle di pagamento ad essa sottostanti.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 BIS in combinato disposto con l'art. 17 L. 212/2000; 2- Violazione dell'art. 86, CO.2 DPR N. 602/1973 modificato dall'art.52, comma 1, lett. M.) bis, D.L. 21.06.2013, N. 69; 3-omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
4-Violazione dell'art.50 D.P.R. N. 602/1973; 5- difetto di motivazione;
6-sopravvenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 22/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sezioni Unite, n.26242/2014), si ritiene opportuno esaminare prioritariamente il motivo d'impugnazione afferente la prescrizione della pretesa impositiva contenuta nel preavviso impugnato.
Parte ricorrente ha dedotto di avere ricevuto il preavviso di fermo impugnato in data 04/02/2025 e di non aver ricevuto, medio tempore, nessun atto prodromico, avente anche valore interruttivo della prescrizione.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto “presupposto” costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'”atto consequenziale” notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.
La domanda proposta dal contribuente mira a privare di efficacia il preavviso impugnato per difetto di notifica degli atti presupposti.
Orbene, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiamata in giudizio in data 03/04/2025 (cfr. ricevuta consegna
PEC), anche per dare prova della notificazione degli atti presupposti, è rimasta contumace e, quindi, non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, circa la prova documentale della notifica degli citati atti prodromici. Sicchè, la mancanza di prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, anche quale atti interruttivi, comporta l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, essendo decorso sia il termine di prescrizione decennale, che trova applicazione per i tributi erariali di specie, (anni d'imposta 2011/2012), sia il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali (anno d'imposta 2012), sia quello triennale per i bolli (anni d'imposta 2013/2014), senza idonei atti interruttivi sino alla notifica del preavviso di fermo impugnato (04/02/2025).
Per quanto espresso, l'atto va annullato e l'accoglimento della censura in esame ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione introdotta in causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata;
Dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del credito (tributi ed accessori), contenuto nelle cartelle di pagamento ivi richiamate;
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in €1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, lì 22/10/2025
Il Relatore Presidente
GI EG SA CC