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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/10/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3467/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
, con la curatrice speciale avv. SONIA SALVIONI Controparte_2
INTERVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 15 ottobre 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Dalla relazione sentimentale delle parti nasceva l'11.12.2018 Controparte_2
Con ricorso del 27.0.2024 la madre chiedeva la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, un assegno di € 300 per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente rimaneva contumace.
Vista la domanda di decadenza, veniva nominata come CS della minore l'avv. Sonia Salvioni, che faceva propria la domanda di decadenza del padre.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 15.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ritiene il Tribunale che le domande proposte dalle parti siano fondate.
Deve, in primo luogo, essere dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, come Co richiesto sia dalla ricorrente che dalla
Ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Corte di Legittimità ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez.
I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non pagina 2 di 7 costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste
(in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (Cass. n. 24708/2024).
Nel caso di specie, si ravvisano i presupposti per pronunciare la decadenza, considerato che le reiterate violazioni da parte del dei doveri genitoriali hanno prodotto e stanno producendo pregiudizio CP_1 alla figlia.
Con ordinanza del 20.11.2019 Gip di Busto Arsizio disponeva che il non si avvicinasse ai luoghi CP_1 abitualmente frequentati dalla ricorrente ravvisando il fumus boni iuris dei seguenti reati (doc. 6):
pagina 3 di 7 Con sentenza n. 1020/2023 del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione GIP-GUP, passata in giudicato, il veniva riconosciuto responsabile dei suddetti reati, condannato alla pena di due anni e quattro CP_1 mesi di reclusione e condannato al pagamento di € 10.000 in favore della minore e di € 5.000 dell'odierna ricorrente a titolo di provvisionale (doc. 1 depositato il 7.10.2025).
La minore, quindi, era vittima di violenza assistita.
A ciò si aggiunga che il LE non ha mai pagato né la provvisionale né alcuna somma a titolo di mantenimento della minore in quasi sei anni (ad eccezione di € 100) e che anche tale violazione dei doveri genitoriali è pregiudizievole per la minore, considerate le difficili condizioni economiche della madre (si veda infra).
A tutto ciò si aggiunga che il padre non ha mai mostrato alcun sincero interesse a frequentare la minore, considerato che, da quanto terminava la convivenza (2019) chiedeva di incontrare solo CP_2 in quattro o cinque occasioni.
I SS, inoltre, riferivano alla CS che il padre non si era presentato agli incontri in SN organizzati in passato.
Ad oggi, poi, il risulta irreperibile e, come da accertamenti svolti presso il DAP, non risulta CP_1 nemmeno in carcere.
pagina 4 di 7 Deve, quindi, essere dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale che, quindi, verrà esercitata solo dalla madre, la cui capacità genitoriale veniva riscontrata sia dalla CS che dai SS. Nella relazione dell'8.10.2025, questi ultimi riportavano: “Dall'osservazione e dai colloqui effettuati, emerge che la signora si configura come una madre attenta, presente e profondamente orientata al Pt_1 benessere della figlia, della quale si fa carico quotidianamente in modo responsabile e consapevole. Il sostegno dei nonni materni risulta un elemento determinante nel garantire alla minore una rete affettiva stabile e significativa, contribuendo a creare un ambiente relazionale positivo e rassicurante.
si presenta come una bambina sana, vivace e ben inserita nel proprio contesto familiare, CP_2 scolastico e sociale. Al momento non si rilevano elementi di criticità tali da suggerire l'attivazione di un percorso psicologico, restando attiva la logopedia in ambito privato in attesa della presa in carico da parte del SSN”.
Quanto al rapporto fra ed il padre, allo stato deve essere disposta la sospensione della CP_2 frequentazione, considerati: i fatti che portavano alla pronuncia di decadenza;
il fatto che la mancata costituzione del padre non consentiva di verificare l'avvio da parte di quest'ultimo dei necessari percorsi (ad esempio di gestione della rabbia o percorsi per uomini violenti); la mancanza di frequentazione che si protrae da anni con la conseguenza che è preliminarmente necessario appurare l'effettiva intenzione del padre a riprendere un costante rapporto con la minore.
Sarà, quindi, onere del padre, ove ve ne siano i presupposti, domandare una modifica delle condizioni oggi previste.
In relazione all'aspetto economico, si confermano le statuizioni adottate con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
La ricorrente, infatti, dal 2025 ha un lavoro part time e guadagna circa € 900 al mese, oltre a percepire l'AUU per . CP_2
Nel 2024 il reddito imponibile da lavoro dipendente era di € 13.923 e nel 2023 di € 13.593 (si vedano
730/2025 e 730/2024).
Deve, poi, sostenere una rata di mutuo mensile di € 175,00 per la casa ove vive con la minore.
Il padre, invece, non risulta avere mai lavorato con regolarità. Si deve, però considerare che ha piena capacità lavorativa, è molto giovane (è nato nel 1997) e la minore è interamente a carico della madre.
Infine, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% fra i genitori.
*
Le spese di lite della ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente. Co Anche le spese della devono essere poste a carico del , quale soccombente. CP_1
pagina 5 di 7 Il fatto che il CS sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il
CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti soccombenti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021). Co La domandava che le venissero liquidati i compensi minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_1
; Controparte_2
2) dispone il collocamento della minore presso la madre;
3) sospende la frequentazione padre/figlia;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 300, importo annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte
d'Appello di Milano;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 27,00 per spese;
pagina 6 di 7 6) condanna il resistente a rifondere all'Erario – o al curatore speciale (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr. Miro Santangelo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3467/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
, con la curatrice speciale avv. SONIA SALVIONI Controparte_2
INTERVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 15 ottobre 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Dalla relazione sentimentale delle parti nasceva l'11.12.2018 Controparte_2
Con ricorso del 27.0.2024 la madre chiedeva la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, un assegno di € 300 per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente rimaneva contumace.
Vista la domanda di decadenza, veniva nominata come CS della minore l'avv. Sonia Salvioni, che faceva propria la domanda di decadenza del padre.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 15.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ritiene il Tribunale che le domande proposte dalle parti siano fondate.
Deve, in primo luogo, essere dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, come Co richiesto sia dalla ricorrente che dalla
Ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Corte di Legittimità ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez.
I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non pagina 2 di 7 costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste
(in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (Cass. n. 24708/2024).
Nel caso di specie, si ravvisano i presupposti per pronunciare la decadenza, considerato che le reiterate violazioni da parte del dei doveri genitoriali hanno prodotto e stanno producendo pregiudizio CP_1 alla figlia.
Con ordinanza del 20.11.2019 Gip di Busto Arsizio disponeva che il non si avvicinasse ai luoghi CP_1 abitualmente frequentati dalla ricorrente ravvisando il fumus boni iuris dei seguenti reati (doc. 6):
pagina 3 di 7 Con sentenza n. 1020/2023 del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione GIP-GUP, passata in giudicato, il veniva riconosciuto responsabile dei suddetti reati, condannato alla pena di due anni e quattro CP_1 mesi di reclusione e condannato al pagamento di € 10.000 in favore della minore e di € 5.000 dell'odierna ricorrente a titolo di provvisionale (doc. 1 depositato il 7.10.2025).
La minore, quindi, era vittima di violenza assistita.
A ciò si aggiunga che il LE non ha mai pagato né la provvisionale né alcuna somma a titolo di mantenimento della minore in quasi sei anni (ad eccezione di € 100) e che anche tale violazione dei doveri genitoriali è pregiudizievole per la minore, considerate le difficili condizioni economiche della madre (si veda infra).
A tutto ciò si aggiunga che il padre non ha mai mostrato alcun sincero interesse a frequentare la minore, considerato che, da quanto terminava la convivenza (2019) chiedeva di incontrare solo CP_2 in quattro o cinque occasioni.
I SS, inoltre, riferivano alla CS che il padre non si era presentato agli incontri in SN organizzati in passato.
Ad oggi, poi, il risulta irreperibile e, come da accertamenti svolti presso il DAP, non risulta CP_1 nemmeno in carcere.
pagina 4 di 7 Deve, quindi, essere dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale che, quindi, verrà esercitata solo dalla madre, la cui capacità genitoriale veniva riscontrata sia dalla CS che dai SS. Nella relazione dell'8.10.2025, questi ultimi riportavano: “Dall'osservazione e dai colloqui effettuati, emerge che la signora si configura come una madre attenta, presente e profondamente orientata al Pt_1 benessere della figlia, della quale si fa carico quotidianamente in modo responsabile e consapevole. Il sostegno dei nonni materni risulta un elemento determinante nel garantire alla minore una rete affettiva stabile e significativa, contribuendo a creare un ambiente relazionale positivo e rassicurante.
si presenta come una bambina sana, vivace e ben inserita nel proprio contesto familiare, CP_2 scolastico e sociale. Al momento non si rilevano elementi di criticità tali da suggerire l'attivazione di un percorso psicologico, restando attiva la logopedia in ambito privato in attesa della presa in carico da parte del SSN”.
Quanto al rapporto fra ed il padre, allo stato deve essere disposta la sospensione della CP_2 frequentazione, considerati: i fatti che portavano alla pronuncia di decadenza;
il fatto che la mancata costituzione del padre non consentiva di verificare l'avvio da parte di quest'ultimo dei necessari percorsi (ad esempio di gestione della rabbia o percorsi per uomini violenti); la mancanza di frequentazione che si protrae da anni con la conseguenza che è preliminarmente necessario appurare l'effettiva intenzione del padre a riprendere un costante rapporto con la minore.
Sarà, quindi, onere del padre, ove ve ne siano i presupposti, domandare una modifica delle condizioni oggi previste.
In relazione all'aspetto economico, si confermano le statuizioni adottate con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
La ricorrente, infatti, dal 2025 ha un lavoro part time e guadagna circa € 900 al mese, oltre a percepire l'AUU per . CP_2
Nel 2024 il reddito imponibile da lavoro dipendente era di € 13.923 e nel 2023 di € 13.593 (si vedano
730/2025 e 730/2024).
Deve, poi, sostenere una rata di mutuo mensile di € 175,00 per la casa ove vive con la minore.
Il padre, invece, non risulta avere mai lavorato con regolarità. Si deve, però considerare che ha piena capacità lavorativa, è molto giovane (è nato nel 1997) e la minore è interamente a carico della madre.
Infine, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% fra i genitori.
*
Le spese di lite della ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente. Co Anche le spese della devono essere poste a carico del , quale soccombente. CP_1
pagina 5 di 7 Il fatto che il CS sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il
CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti soccombenti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021). Co La domandava che le venissero liquidati i compensi minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_1
; Controparte_2
2) dispone il collocamento della minore presso la madre;
3) sospende la frequentazione padre/figlia;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 300, importo annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte
d'Appello di Milano;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 27,00 per spese;
pagina 6 di 7 6) condanna il resistente a rifondere all'Erario – o al curatore speciale (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr. Miro Santangelo
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