TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4898/2024 R.G. sul ricorso depositato il 14/10/2024 proposto da difesa dagli Avv.ti Alessandra Parte_1
NG ME e DO PI) nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) viste le note di trattazione scritta così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa . CP_ Condanna l' alla restituzione della somma recuperata nella misura di 2.400,53, euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito e l'illegittimità del provvedimento di cui alla procedura di recupero nei confronti della sig.ra per i motivi indicati in ricorso e, per Parte_1
l'effetto annullare il provvedimento impugnato e condannare l' alla restituzione di tutto CP_1 quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge dalla data delle singole trattenute;
- Accertare e dichiarare l'irripetibilità totale dell'indebito nei confronti del ricorrente per l'importo di €3.126,50 e condannare l' alla restituzione dell'intero importo o, eventualmente, CP_1
1 di quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge dalla data delle singole trattenute.
Parte ricorrente deduceva che:
- in data 11.04.2023, aveva ricevuto, da parte dell' una comunicazione con cui Le veniva CP_1 rappresentato che l'Ente stava effettuando delle trattenute mensili sulla propria rata di pensione;
- 'I.N.P.S., dunque, riteneva di aver corrisposto, per il periodo da gennaio 2020 a dicembre
2020, un importo lordo complessivo di € 3.126,50, superiore all'importo dovuto sulla pensione n. 38023064, categoria OC per incumulabilità con i redditi previsti dall'art.1 comma 41
Legge n.335/1995 per le pensioni di reversibilità;
lo stesso Ente procedeva con un imminente recupero delle somme mediante una trattenuta mensile sino a n. 8 rate sulla pensione in godimento, a partire dalla prima rata utile e sino all'estinzione del debito.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda. CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato. CP_ E' in contesa il recupero operato dall' sulla pensione della parte ricorrente per eccedenza su trattamento di pensione OC erogato dal gennaio 2020 a dicembre 2020 .
La comunicazione dell' riportava il motivo per redditi incumulabili di pensione di VO. CP_1
IMPROCEDIBILITA'
In ordine al difetto di procedibilità per carenza del ricorso amministrativo in relazione alla indennità di disoccupazione tuttavia non si comprende l'attinenza alla prestazione qui in esame che riguarda una pensione e non l' indennità di disoccupazione.
Va rilevato comunque che la parte ricorrente produce copia del ricorso amministrativo e la risposta CP_ del Comitato provinciale per cui è soddisfatta la condizione di procedibilità.
MERITO
Parte ricorrente ha richiamato la normativa pensionistica dell'indebito previdenziale ed ha evidenziato assenza di dolo da parte sua per cui non poteva essere recuperato l'indebito
Adduce pure che non aveva mai avuto comunicazione della dichiarazione con sollecito e avviso di CP_ sospensione inviate con posta ordinaria e che l' poteva conoscere i redditi.
Ha invocato l'art. 10 bis della L. 14/2009, così come introdotto dall'art. 13 della Legge n.
122/2010, che ha modificato l'art. 35 della Legge 14/2009, prevede “..in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione
2 delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L' di contro ha sostenuto: CP_1
Il debito oggetto di recupero da parte dell'Istituto (n. 17627207) è sorto per l'applicazione delle trattenute ex L. 335/1995 per OMISSIONE dei dati reddituali 2019.
Benché fosse noto l'obbligo della pensionata, , si è comunque attivato con sollecito e avviso di CP_1 sospensione ambedue con posta ordinaria via Postel. Tali richieste sono rimaste inesitate.
Il termine ultimo per presentare la predetta dichiarazione reddituale era stato fissato al
15 settembre 2022, come da avviso di sospensione del 28.06.2022.
L'azione di ripetizione delle somme oggetto del presente procedimento è stata avviata tempestivamente in forza dell'articolo 21 DL.144/2022 che ha posticipato al 31 dicembre 2023 la scadenza del recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale relativa al periodo di imposta 2019.
La comunicazione del provvedimento di rideterminazione della prestazione, notificata in data
11.4.2023, conteneva la contestuale revoca della prestazione e l'avviso di avvio del recupero mediante trattenute su pensione.
L'importo contestato in ricorso è di € 3.126,50 ma la somma effettivamente recuperata è di €
2.400,53, vale a dire delle trattenute.
Prevede l'articolo 1, c.41 L. 335/1995: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al
70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in
3 godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Non ricorrendo alcuna delle cause di esclusione dall'applicazione dei limiti di cumulabilità e verificata l'esistenza di una quota “estera” divenuta incumulabile con la prestazione in godimento, l' ha disposto il recupero della quota pagata in eccedenza. CP_1
Deve rammentarsi che l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione ai sensi D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010.
“Per giurisprudenza consolidata è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018, Cass.
18615/2021). Il dolo è quindi parificato ad un'omissione, una sorte di colpa che viene attribuita al periziando per non aver comunicato nei tempi previsti la dichiarazione reddituale o le variazioni reddituali. E' come se gli venisse addebitata una responsabilità per aver omesso con dolo o colpa delle informazioni all' In questo caso l'Ente ha il diritto di ripetere, nel termine prescrizione, CP_1 quanto indebitamente versato.
In conclusione, non potendosi escludersi il dolo nel caso di specie, inteso come mancata comunicazione di circostanze rilevanti incidenti sull'importo del reddito previsto per usufruire CP_ della maggiorazione sociale devono dichiararsi legittimi i provvedimenti con cui l' ha richiesto alla ricorrente la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
A tutto ciò si aggiunga che la ricorrente non ha dimostrato di aver diritto alle somme di cui si chiede la restituzione. Nel ricorso si deduce che non vi è stato il superamento dei limiti di reddito previsto per il diritto alla maggiorazione sociale, ma non vengono indicati i redditi percepiti dalla ricorrente nei periodi di riferimento. Vengono solo allegati i redditi percepiti dal coniuge e solo in modo generico si dichiara che il limite di reddito non era stato superato (Tribunale di Palmi,
Settore Lavoro, n. 936/23)”.
****
Orbene va rilevato che parte ricorrente non contesta l'assenza del diritto a percepire le somme ma eccepisce come il recupero sia avvenuto tre anni dop, appunt0 nel 2023 e che viene contestata alla sig.ra l'incumulabilità dei redditi relativi all'anno 2019 con i redditi previsti dall'art.1 Pt_1 comma 41 della Legge n.335/1995 per le pensioni di reversibilità, per cui nel caso di specie nessuna erronea dichiarazione o omissione da parte del pensionato si era verificata;
conseguentemente, CP_ nessun dolo può essere attribuito alla condotta del ricorrente poiché l' poteva conoscere .
In tema di indebito previdenziale la giurisprudenza ha affermato di recente :
4 <. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'indebito previdenziale è irripetibile al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l' insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" l' omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (sent. n. 10337/2023 e altre pronunce ivi richiamate, v. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984/2022, 10627/2021, 14517/2020). Ed è stato anche precisato che dalla combinazione delle predette disposizioni di cui all'art. 52 L.88/89 ed art. 13, legge n. 412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico CP_1 imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della(…..)5. In punto di diritto, questa Corte ha avuto modo di osservare che il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza (cfr. sent. n. 22081/2021); ed ancora, “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (ord. n. 8731/2019)> Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27358 del 2025
Inoltre in altra pronuncia < Trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art.13, co.2 l. n.412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1 sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Nell'interpretazione della norma, questa Corte CP_ (Cass.3802/19, Cass.13915/21) ha precisato che l ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.13915/21). > CASS n. 847 del 2024
CP_ Ciò detto ad avviso del decidente l' non prova la comunicazione della richiesta di trasmissione dei modelli nel 2022 e neppure ,quanto all'avviso di sospensione del 28.6.2022, vi è prova della comunicazione alla ricorrente
Pertanto non è stato rispettata la sequenza prevista ( sospensione e poi revoca ) né il termine dell'anno successivo per procedere alla verifica .
Né l' spiega perché non avesse avuto accesso a casellario per la verifica dei redditi. CP_1
Tutto porta ad escludere il diritto alla ripetibilità dell'indebito
5 CONDANNA ALLA RESTITUZIONE
L' deduce che l'importo contestato in ricorso è di € 3.126,50 ma la somma effettivamente CP_1 recuperata è di € 2.400,53, vale a dire delle trattenute.
Sul punto parte ricorrente non contesta la somma già recuperata e pertanto la somma da restituire è quella ad oggi trattenuta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4898/2024 R.G. sul ricorso depositato il 14/10/2024 proposto da difesa dagli Avv.ti Alessandra Parte_1
NG ME e DO PI) nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) viste le note di trattazione scritta così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa . CP_ Condanna l' alla restituzione della somma recuperata nella misura di 2.400,53, euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito e l'illegittimità del provvedimento di cui alla procedura di recupero nei confronti della sig.ra per i motivi indicati in ricorso e, per Parte_1
l'effetto annullare il provvedimento impugnato e condannare l' alla restituzione di tutto CP_1 quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge dalla data delle singole trattenute;
- Accertare e dichiarare l'irripetibilità totale dell'indebito nei confronti del ricorrente per l'importo di €3.126,50 e condannare l' alla restituzione dell'intero importo o, eventualmente, CP_1
1 di quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge dalla data delle singole trattenute.
Parte ricorrente deduceva che:
- in data 11.04.2023, aveva ricevuto, da parte dell' una comunicazione con cui Le veniva CP_1 rappresentato che l'Ente stava effettuando delle trattenute mensili sulla propria rata di pensione;
- 'I.N.P.S., dunque, riteneva di aver corrisposto, per il periodo da gennaio 2020 a dicembre
2020, un importo lordo complessivo di € 3.126,50, superiore all'importo dovuto sulla pensione n. 38023064, categoria OC per incumulabilità con i redditi previsti dall'art.1 comma 41
Legge n.335/1995 per le pensioni di reversibilità;
lo stesso Ente procedeva con un imminente recupero delle somme mediante una trattenuta mensile sino a n. 8 rate sulla pensione in godimento, a partire dalla prima rata utile e sino all'estinzione del debito.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda. CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato. CP_ E' in contesa il recupero operato dall' sulla pensione della parte ricorrente per eccedenza su trattamento di pensione OC erogato dal gennaio 2020 a dicembre 2020 .
La comunicazione dell' riportava il motivo per redditi incumulabili di pensione di VO. CP_1
IMPROCEDIBILITA'
In ordine al difetto di procedibilità per carenza del ricorso amministrativo in relazione alla indennità di disoccupazione tuttavia non si comprende l'attinenza alla prestazione qui in esame che riguarda una pensione e non l' indennità di disoccupazione.
Va rilevato comunque che la parte ricorrente produce copia del ricorso amministrativo e la risposta CP_ del Comitato provinciale per cui è soddisfatta la condizione di procedibilità.
MERITO
Parte ricorrente ha richiamato la normativa pensionistica dell'indebito previdenziale ed ha evidenziato assenza di dolo da parte sua per cui non poteva essere recuperato l'indebito
Adduce pure che non aveva mai avuto comunicazione della dichiarazione con sollecito e avviso di CP_ sospensione inviate con posta ordinaria e che l' poteva conoscere i redditi.
Ha invocato l'art. 10 bis della L. 14/2009, così come introdotto dall'art. 13 della Legge n.
122/2010, che ha modificato l'art. 35 della Legge 14/2009, prevede “..in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione
2 delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L' di contro ha sostenuto: CP_1
Il debito oggetto di recupero da parte dell'Istituto (n. 17627207) è sorto per l'applicazione delle trattenute ex L. 335/1995 per OMISSIONE dei dati reddituali 2019.
Benché fosse noto l'obbligo della pensionata, , si è comunque attivato con sollecito e avviso di CP_1 sospensione ambedue con posta ordinaria via Postel. Tali richieste sono rimaste inesitate.
Il termine ultimo per presentare la predetta dichiarazione reddituale era stato fissato al
15 settembre 2022, come da avviso di sospensione del 28.06.2022.
L'azione di ripetizione delle somme oggetto del presente procedimento è stata avviata tempestivamente in forza dell'articolo 21 DL.144/2022 che ha posticipato al 31 dicembre 2023 la scadenza del recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale relativa al periodo di imposta 2019.
La comunicazione del provvedimento di rideterminazione della prestazione, notificata in data
11.4.2023, conteneva la contestuale revoca della prestazione e l'avviso di avvio del recupero mediante trattenute su pensione.
L'importo contestato in ricorso è di € 3.126,50 ma la somma effettivamente recuperata è di €
2.400,53, vale a dire delle trattenute.
Prevede l'articolo 1, c.41 L. 335/1995: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al
70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in
3 godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Non ricorrendo alcuna delle cause di esclusione dall'applicazione dei limiti di cumulabilità e verificata l'esistenza di una quota “estera” divenuta incumulabile con la prestazione in godimento, l' ha disposto il recupero della quota pagata in eccedenza. CP_1
Deve rammentarsi che l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione ai sensi D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010.
“Per giurisprudenza consolidata è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018, Cass.
18615/2021). Il dolo è quindi parificato ad un'omissione, una sorte di colpa che viene attribuita al periziando per non aver comunicato nei tempi previsti la dichiarazione reddituale o le variazioni reddituali. E' come se gli venisse addebitata una responsabilità per aver omesso con dolo o colpa delle informazioni all' In questo caso l'Ente ha il diritto di ripetere, nel termine prescrizione, CP_1 quanto indebitamente versato.
In conclusione, non potendosi escludersi il dolo nel caso di specie, inteso come mancata comunicazione di circostanze rilevanti incidenti sull'importo del reddito previsto per usufruire CP_ della maggiorazione sociale devono dichiararsi legittimi i provvedimenti con cui l' ha richiesto alla ricorrente la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
A tutto ciò si aggiunga che la ricorrente non ha dimostrato di aver diritto alle somme di cui si chiede la restituzione. Nel ricorso si deduce che non vi è stato il superamento dei limiti di reddito previsto per il diritto alla maggiorazione sociale, ma non vengono indicati i redditi percepiti dalla ricorrente nei periodi di riferimento. Vengono solo allegati i redditi percepiti dal coniuge e solo in modo generico si dichiara che il limite di reddito non era stato superato (Tribunale di Palmi,
Settore Lavoro, n. 936/23)”.
****
Orbene va rilevato che parte ricorrente non contesta l'assenza del diritto a percepire le somme ma eccepisce come il recupero sia avvenuto tre anni dop, appunt0 nel 2023 e che viene contestata alla sig.ra l'incumulabilità dei redditi relativi all'anno 2019 con i redditi previsti dall'art.1 Pt_1 comma 41 della Legge n.335/1995 per le pensioni di reversibilità, per cui nel caso di specie nessuna erronea dichiarazione o omissione da parte del pensionato si era verificata;
conseguentemente, CP_ nessun dolo può essere attribuito alla condotta del ricorrente poiché l' poteva conoscere .
In tema di indebito previdenziale la giurisprudenza ha affermato di recente :
4 <. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'indebito previdenziale è irripetibile al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l' insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" l' omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (sent. n. 10337/2023 e altre pronunce ivi richiamate, v. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984/2022, 10627/2021, 14517/2020). Ed è stato anche precisato che dalla combinazione delle predette disposizioni di cui all'art. 52 L.88/89 ed art. 13, legge n. 412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico CP_1 imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della(…..)5. In punto di diritto, questa Corte ha avuto modo di osservare che il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza (cfr. sent. n. 22081/2021); ed ancora, “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (ord. n. 8731/2019)> Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27358 del 2025
Inoltre in altra pronuncia < Trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art.13, co.2 l. n.412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1 sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Nell'interpretazione della norma, questa Corte CP_ (Cass.3802/19, Cass.13915/21) ha precisato che l ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.13915/21). > CASS n. 847 del 2024
CP_ Ciò detto ad avviso del decidente l' non prova la comunicazione della richiesta di trasmissione dei modelli nel 2022 e neppure ,quanto all'avviso di sospensione del 28.6.2022, vi è prova della comunicazione alla ricorrente
Pertanto non è stato rispettata la sequenza prevista ( sospensione e poi revoca ) né il termine dell'anno successivo per procedere alla verifica .
Né l' spiega perché non avesse avuto accesso a casellario per la verifica dei redditi. CP_1
Tutto porta ad escludere il diritto alla ripetibilità dell'indebito
5 CONDANNA ALLA RESTITUZIONE
L' deduce che l'importo contestato in ricorso è di € 3.126,50 ma la somma effettivamente CP_1 recuperata è di € 2.400,53, vale a dire delle trattenute.
Sul punto parte ricorrente non contesta la somma già recuperata e pertanto la somma da restituire è quella ad oggi trattenuta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6