Art. 17.
Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, si provvedera' ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara.
Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, si provvedera' ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara.