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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2330/2022 promossa da:
ND IZ ER (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluca Savino e dall'Avv. Nicoletta Rocco
Attrice contro
AA AP ID (C.F. [...]), DR DI QU (C.F.
[...]), LA PI AG (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Proverbio e dall'Avv. Francesca Sacchetti
CISSOKHO LOLO, contumace
Convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e in diritto, così giudicare:
NEL MERITO:
• accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare in via solidale o alterata o diversamente graduata i sig.ri RR PA
DY, HO LO, AN Di RT e GN IR IA al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice per i titoli di cui in narrativa nella misura accertata dal CTU di euro 3.183,14 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
• accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dei convenuti ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarli in via solidale o alternata al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in pagina 1 di 11 via equitativa nella misura pari al doppio delle spese del giudizio o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
• rigettare tute le domande formulate dai convenuti perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del giudizio e della procedura di negoziazione assistita.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riferimento alle istanze istruttorie, senza che ciò possa mai comportare inversione dell'onere probatorio incombente su parte convenuta, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti e prova per testi, sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione “E' vero che…?”
1. La sera del 7.09.2020 alle ore 20.00 circa, alcuni pezzi di forato si staccavano dall'edificio di proprietà dei sig.ri RR PA DY, AN Di RT, GN IR e HO LO e pi precisamente dalla grondaia del loro tetto, e cadendo si abbattevano sul tetto della sig.ra
IE per poi rotolare fino in gronda e cadere a terra nel giardino di quest'ultima?
2. Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, la sig.ra IE e il di lei marito NI
NN si trovavano all'interno della propria abitazione, quando, improvvisamente, sentivano un rumore provenire dal tetto?
3. La distanza esistente tra il manto di copertura dell'edificio della sig.ra IE e la grondaia del fabbricato confinante di proprietà dei convenuti è di circa 3 metri?
4. La mattina seguente il sinistro, la sig.ra IE e il di lei marito NI NN, uscendo in giardino, rinvenivano davanti alla porta finestra dei cocci di forato rosso facenti parte della grondaia dell'edificio confinante di proprietà dei convenuti, di cui alle fotografie che si rammostrano quale doc. 10?
1. La mattina seguente il sinistro, il si. NI NN saliva sul tetto attoreo e constatava che dal tetto dell'edificio confinante di proprietà dei convenuti si erano staccati dei pezzi di forati che cadendo avevano bucato la lamiera del tetto attoreo, per poi scivolare e cadere davanti alla porta finestra nel cortile dell'attrice, come comprovano le fotografie che si rammostrano quale doc. 10?
2. La mattina seguente il sinistro, la sig.ra IE e il di lei marito NI NN si recavano
a casa dei convenuti per denunciare l'accaduto ma erano tutti assenti?
3. In data 8.09.2020, il sig. NI GI scriveva un messaggio via WhatsApp a Di RT
AN per denunciare il sinistro accaduto la sera prima, per chiedere la messa in sicurezza della loro grondaia nonché il risarcimento del danno subito dalla sig.ra IE, allegando a riprova
pagina 2 di 11 del sinistro le fotografie dello stato dei luoghi scattate dal sig. NI la mattina successiva al sinistro, come da doc. 11 che si rammostra?
4. La sera del 8.09.2020, il sig. NA AN che abita nell'appartamento di proprietà di
GN Giorolama e il sig. RR PA DY si recavano a casa dell'attrice ed accertavano che il materiale che aveva bucato il tetto attoreo proveniva dal loro tetto/grondaia?
5. La sera del 8.09.2020, il sig. NI NN inviava tramite Whatsapp a RR PA DY le fotografie dello stato dei luoghi come da documento 12 che si rammostra?
6. In data 9.09.2020, i sig.ri RR PA, AN Di RT e NA AN si recavano a casa di
IE per verificare lo stato dei luoghi e, nell'occasione, la informavano che sarebbe venuta un'impresa edile di loro fiducia e un lattoniere per mettere in sicurezza l'edificio dei convenuti?
7. In data 11.09.2020 intorno alle ore 18 circa, i sig.ri AN Di RT, AN NA e RR
PA DY, insieme all'impresa edile HI VA IE ed un lattoniere si presentavano a casa della sig.ra IE per programmare i lavori di messa in sicurezza della grondaia del tetto dei convenuti?
8. Nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, veniva constatato che il danneggiamento del tetto attoreo era stato provocato dal distacco di forati dal tetto dei convenuti e che vi era la necessità di mettere in sicurezza quella parte dell'edificio per evitare che potesse cadere altro materiale?
9. In data 19.09.2020, l'impresa edile HI VA ER di RI apponeva una lamiera a chiusura del buco della grondaia del tetto dei convenuti, come dimostra la fotografia che si rammostra quale doc. 13?
10. Prima dell'apposizione di una lamiera a copertura del buco della grondaia dell'edificio di proprietà dei convenuti, la stessa si presentava come da fotografia che si rammostra quale doc.
10, mentre dopo la sua messa in sicurezza, la stessa si presenta come da fotografia che si rammostra quale doc. 13?
11. In data 16.09.2020, il sig. NI NN inviava al sig. Di RT tramite WhatsApp il preventivo di spesa per la riparazione del tetto come da messaggio WhatsApp che si rammostra quale doc. 11?
12. In data 19.09.2020, il sig. NI NN inviava al sig. RR PA tramite WhatsApp il preventivo di spesa per la riparazione del tetto come da messaggio WhatsApp che si rammostra quale doc. 12?
13. Il manto di copertura dell'edificio della sig.ra IE è formato da pannelli coibentati realizzato dall'impresa System Roof Service nel settembre 2016 al prezzo di euro 15.000, di cui alla fattura che si rammostra quale doc. 14, quindi con una aspettativa di vita di ltre 30 anni?
pagina 3 di 11 14. A causa del sinistro, uno dei pannelli di copertura del tetto attoreo è stato danneggiato in quanto presenta una ammaccatura con taglio della lastra di alluminio?
15. Per la riparazione del pannello coibentato danneggiato è necessario procedere alla sostituzione dell'intera lastra grecata sandwich alluminio/estruso danneggiata con una lastra nuova?
16. Per la riparazione del danno del tetto attoreo è stata preventivata la spesa di euro 3.700,00 + iva come da preventivo dell'impresa System Roof Service che si rammostra quale doc. 6?
17. Il danno subito dal manto di copertura dell'edificio attoreo ovvero l'ammaccatura con taglio della lastra di alluminio è compatibile con la caduta dall'alto di materiale staccatosi dall'edificio più alto posto in aderenza di proprietà dei convenuti?
Si indicano a testi:
• NI NN residente in [...];
• geom. LI Ruggero c/o System Roof Service S.r.l. con sede in Monza (Mb) via Garibaldi n. 1, sui capitoli da 13) a 17)
• geom. NN Boccardi con studio in Rho (Mi) via Baracca n. 10, sui capitoli da 13) a 17);
• HI VA ER titolare dell'omonima impresa edile con sede in RI (Va) via San Carlo n.
21, si capitoli da 7) a 10)”.
Nell'interesse dei convenuti costituti:
“IAccia alTribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e ritenuta ogni più opportuna declaratoria, così
Giudicare
• Nel merito: respingere ogni attrice domanda poiché infondata in fatto e in diritto, sia in punto di an debeatur che in punto di quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in atti.
• In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'attrice ha fissato il manufatto in lamiera asseritamente danneggiato al muro di confine di proprietà dei convenuti, senza chiedere la loro preventiva e necessaria autorizzazione;
• di conseguenza condannare l'attrice a rimuovere il manufatto di cui sopra, a sua cura e spese;
• accertare e dichiarare che l'attrice, per fissare il manufatto di cui sopra, ha arrecato al muto di confine di proprietà dei convenuti un danno quantificabile in euro 5.865,23, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
• di conseguenza condannare l'attrice a risarcire il danno arrecato ai convenuti, quantificandolo in complessivi euro 5.865,23, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 4 di 11 • condannare l'attrice alla rifusione a favore dei convenuti di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria:
• ammettere i mezzi di prova dedotti da questa difesa nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., da intendersi integralmente richiamata;
• per i motivi esposti nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., disporre l'espunzione dal fascicolo processuale del doc. 14 prodotto dall'attrice;
• per i motivi esposti nelle note scritte per l'udienza del 13.2.2024, da intendersi integralmente richiamate, disporre ex art. 196 c.p.c. l'ulteriore rinnovazione delle indagini, finalizzata all'effettiva integrazione dell'incarico peritale conferito, oppure, stante il ripetersi delle omissioni, disporre la sostituzione del C.T.U.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 02.02.2021, DA IZ IE conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio AR PA DY, AN Di RT, IR IA GN e HO LO, per sentire accertare la responsabilità degli stessi nella causazione del sinistro occorso ad un manufatto di proprietà e, conseguentemente, ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Esponeva infatti parte attrice di aver subito un danneggiamento alla copertura dell'immobile di proprietà, in conseguenza della caduta dall'alto di calcinacci staccatisi dal fabbricato posto in aderenza, di proprietà dei convenuti.
Si costituivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio AN Di RT, AR PA DY
e IR IA GN, i quali contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto.
Preliminarmente, i convenuti eccepivano la carenza di legittimazione a proporre domanda risarcitoria in capo all'attrice, non avendo questa fornito alcuna prova in ordine alla propria qualità di proprietaria dell'immobile.
Anche nel merito eccepivano il difetto di prova, non avendo l'attrice assolto all'onere su di lei gravante di fornire dimostrazione del fatto storico posto alla base della pretesa azionata, nonché del nesso causale tra l'asserita incuria del fabbricato in proprietà ai convenuti ed il danno sofferto.
I convenuti contestavano, poi, l'ammontare del risarcimento richiesto, ritenendone la quantificazione ingente e spropositata.
Gli stessi proponevano, infine, domanda riconvenzionale volta a provocare la rimozione del manufatto in lamiera asseritamente danneggiato, deducendo che l'attrice lo avesse fissato al muro di confine senza la necessaria autorizzazione;
chiedevano, altresì, il risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza dell'operazione.
HO OC, ritualmente evocato in giudizio ma non costituitosi, veniva dichiarato contumace. pagina 5 di 11 Posto che le domande riconvenzionali dei convenuti superavano il limite di valore della competenza del
Giudice adito, quest'ultimo dichiarava la propria incompetenza ex artt. 34 e 36 c.p.c. in favore del
Giudice superiore, assegnando quindi termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Busto Arsizio, inderogabilmente competente per le domande riconvenzionali.
In data 12.05.2022, parte attrice notificava ai convenuti citazione in riassunzione innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio, riproponendo le domande formulate innanzi al Giudice di Pace.
AN Di RT, AR PA DY e IR IA GN si costituivano in giudizio innanzi al
Tribunale di Busto Arsizio, anch'essi reiterando tutte le domande e tutte le eccezioni formulate innanzi al Giudice di Pace.
HO LO non si costituiva in giudizio e veniva nuovamente dichiarato contumace.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice ammetteva l'interpello dei convenuti costituiti, le prove testimoniali dedotte dall'attrice e la prova contraria per i convenuti, e disponeva altresì C.T.U..
Espletate le prove orali e depositato l'elaborato peritale con le due integrazioni ordinate su istanza dei convenuti, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** *** ***
La domanda attorea di risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno formulata da IE DA IZ è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata dai convenuti di carenza di legittimazione dell'attrice a formulare domanda risarcitoria per omessa dimostrazione della qualità di proprietaria dell'immobile asseritamente danneggiato.
Anzitutto, deve osservarsi che la questione relativa alla deducibilità del difetto di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio è questione da tenere distinta rispetto a quella relativa al regime di deducibilità della carenza di legittimazione ad agire in giudizio.
Ed, infatti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione (Cass. civ., Sez. Un., n. 2951/2016).
La legitimatio ad causam si sostanzia invece nella titolarità del diritto potestativo di promuovere un giudizio finalizzato all'ottenimento di una pronuncia da parte del Giudice in ordine ad un determinato rapporto giuridico, alla stregua della mera prospettazione della parte.
pagina 6 di 11 Tutto ciò premesso, va osservato che nel caso de quo l'attrice ha allegato una situazione di legitimatio ad causam, dichiarando di “essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in RI (Va), via L. Da
Vinci, n. 8” (pag. 3 atto di citazione).
Per ciò solo, dunque, la legittimazione ad agire dell'attrice sussiste.
Quanto alla titolarità attiva del diritto azionato, va osservato che, a fronte della puntuale affermazione della proprietà dell'immobile dell'attrice, i convenuti non hanno sollevato alcuna contestazione sino alla comparsa conclusionale ed anzi hanno svolto una domanda riconvenzionale di rimozione di un manufatto illegittimo che presuppone l'appartenenza dello stesso all'attrice, tenendo quindi un comportamento processuale incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto a formulare domanda risarcitoria.
La non contestazione e la condotta processuale dei convenuti, dunque, inducono a ritenere non abbisognevole di prova, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto della titolarità in capo all'attrice del diritto di proprietà dell'immobile e, conseguentemente, del diritto al risarcimento dei danni cagionati all'immobile medesimo.
Parte attrice ha dedotto nel presente giudizio la responsabilità dei convenuti ex art. 2053 c.c. (rovina di edifici) ovvero ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), in subordine ex art. 2043 c.c.
(risarcimento per fatto illecito).
Per quanto attiene alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2053 c.c., si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sussistente in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali di una costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati (e, quindi, anche per la caduta di componenti del tetto), a prescindere dall'effettiva configurabilità della colpa per omessa vigilanza sull'immobile (Cass. civ., Sez. III, 06.05.2008, n. 11053).
La fattispecie integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che in forza del principio di specialità impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e che può essere esclusa ove il proprietario dell'immobile fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione ovvero che sia dipesa dal caso fortuito (Cass. civ., n. 19975/2005).
Ne consegue, dunque, che sul piano probatorio il danneggiato intenzionato ad agire in giudizio onde ottenere il risarcimento del danno ha unicamente l'onere di provare l'esistenza del pregiudizio sofferto ed il nesso di causalità tra lo stesso e lo stato di rovina dell'edificio altrui;
diversamente, ai fini liberatori, incomberà sul proprietario del fabbricato fatiscente di dimostrare di avere effettuato la manutenzione dell'edificio, che lo stesso non è affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina è intervenuta per caso fortuito, con ciò intendendosi un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo (Cass. civ., 30.01.2009, n. 2481).
pagina 7 di 11 Deve ritenersi provato il fatto storico e l'evento lesivo denunciati dall'attrice, nonché l'imputazione causale del danno alla rovina dell'edificio.
Il teste NI NN, coniuge dell'attrice in regime di separazione dei beni, ha raccontato nella sua deposizione di avere sentito, la sera del 7.9.2020, mentre si trovava la propria abitazione, dei rumori
“come di un piatto che si rompeva”, e di avere constatato, la mattina dopo, la presenza di calcinacci e detriti sia nel giardino, ai piedi della grondaia, sia sul tetto in lamiera, tanto che egli stesso scattava le fotografie poi prodotte nel presente giudizio.
Lo stesso teste ha riferito che, nei giorni successivi, veniva eseguito un intervento di messa in sicurezza del manufatto, pacificamente di proprietà dei convenuti, da cui i suddetti detriti erano presumibilmente caduti, provvedendosi, per mezzo di artigiani all'uopo incaricati dai convenuti medesimi, a porre una lamiera nella parte di muratura in mattoni che era rovinata, forse a causa di volatili insediatisi al di sotto del tetto dell'edificio.
In sede di interrogatorio formale, i convenuti RR PA DY e Di RT AN hanno entrambi confermato la presenza di detriti nel giardino di parte attrice, confermata altresì dal teste NA AN
Giuseppe.
Il teste HI VA ER NN, titolare dell'impresa cui i convenuti avevano affidato la messa in sicurezza del manufatto rovinato, ha confermato il motivo dell'incarico e la natura dell'intervento eseguito, riferendo di essere stato chiamato ad operare a seguito della caduta di materiali dalla muratura sovrastante.
La relazione di c.t.u., constatato lo stato dei luoghi, ha riferito della compatibilità dei danni registrati a carico del tetto in lamiera di proprietà dell'attrice con la caduta di materiali edili dal tetto dei convenuti, mentre nessuna spiegazione alternativa del danneggiamento del tetto è stata allegata dai convenuti.
Da tali elementi probatori, pur non emergendo una prova diretta della caduta di calcinacci, cui nessuno ha assistito, si evince con ragionevole certezza che la sera del 7.9.2020 dei frammenti della muratura in laterizio posta al di sotto del tetto di proprietà dei convenuti precipitò sulla proprietà attorea, sia in giardino (non procurando alcun danno), sia sul tetto di lamiera, arrecando i danni lamentati nel presente giudizio. La presenza dei calcinacci sul tetto risulta riferita almeno da un teste e non esclusa dagli altri, i quali non hanno visionato direttamente il tetto stesso. La tipologia del danno, consistito nell'incrinatura del tetto in lamiera, appare evidentemente riferibile alla caduta dall'alto di materiali e, in assenza di finestre, balconi o aggetti diversi dai quali potrebbe esservi stata caduta di oggetti, non vi sono altre ipotesi concrete di spiegazione dell'evento, non allegate né discusse in giudizio dai convenuti.
Sussiste la responsabilità dei convenuti, comproprietari del manufatto da cui ha avuto origine causale il danno alla proprietà attorea, ai sensi dell'art. 2053 c.c.. La caduta dei calcinacci integra, infatti, un'ipotesi di parziale disgregazione dell'edificio, rilevante ai fini della configurazione della rovina.
pagina 8 di 11 I convenuti, invero, non hanno fornito la prova liberatoria richiesta dalla norma, non allegando alcuna circostanza che possa fare imputare la causa dell'evento dannoso a fattori diversi dal difetto di manutenzione o dal vizio di costruzione.
Accertata la responsabilità dei convenuti, deve procedersi alla liquidazione del danno.
L'espletata c.t.u. ha quantificato le opere necessarie per la riparazione del danno in € 3.183,14, comprensivi di iva, allegando un computo estimativo analitico, basato sul prezziario indicato, che deve essere ritenuto metodologicamente corretto e può essere assunto a base della decisione.
I danni accertati sono risultati obiettivamente modesti e l'importo quantificato dal c.t.u. discende prevalentemente dai costi dei presidi di protezione necessari per potere operare sul tetto in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente. Invero, l'asserita eccessività del danno accertato non può rilevare in alcun modo in quanto il proprietario danneggiato non è tenuto a sopportare il danno se lieve ed unico limite alla pretesa risarcitoria è rappresentato dall'effettività del danno, corrispondente nella specie a costi che sarà necessario e ineludibile sostenere per provvedere al ripristino del manufatto nello stato in cui si trovava al momento anteriore al sinistro.
I convenuti, pertanto, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della predetta somma, determinata all'epoca di redazione della perizia (14.12.2023) e da rivalutare pertanto da tale momento all'attuale secondo gli indici istat, con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
Le domande riconvenzionali dei convenuti
I convenuti proponevano, in via riconvenzionale, domanda di rimozione del manufatto in lamiera asseritamente danneggiato, deducendo che l'attrice lo avesse fissato al muro di confine in loro proprietà senza la necessaria autorizzazione;
chiedevano, altresì, il risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza dell'operazione.
Le domande riconvenzionali proposte dai conventi non meritano accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
Sotto un primo profilo, va richiamato il disposto di cui all'art. 877 c.c., secondo il quale il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
La C.T.U., le cui valutazioni si ritengono condivisibili per i motivi anzidetti, ha anzitutto dato conto di come “il terzo piano e una limitata porzione del piano secondo della proprietà limitrofa all'unità immobiliare della ricorrete, confina prevalentemente con ambiente esterno, e solo limitatamente con il sottotetto della ricorrente stessa (…) inoltre risulta che i due corpi di fabbrica sono geometricamente interferenti per alcuni centimetri” (pag. 10 dell'elaborato peritale).
pagina 9 di 11 Allo stesso tempo, la geometria della copertura dell'immobile attoreo “è l'unica possibile data la tipologia edilizia” (pag. 10 dell'elaborato peritale), sicché “essendoci l'interferenza geometrica precedentemente descritta, una minima porzione della falda del tetto della parte ricorrente interseca la parete della parte resistente perpendicolarmente” (pag. 10 dell'elaborato peritale).
Nel caso di specie deve ritenersi che, data la peculiare conformazione dei manufatti accertata dal c.t.u., vi sia mera costruzione in aderenza, senza appoggio, con la conseguenza che il manufatto di proprietà dell'attrice risulta essere legittimamente realizzato.
Inoltre, sotto un secondo profilo, il c.t.u. ha poi osservato che “in corrispondenza del punto di intersezione tra i due elementi architettonici (manto di copertura e muro perimetrale) è stata posizionata una scossalina a protezione della intersezione (…) di dimensioni adeguate, geometria idonea ad allontanare le acque piovane verso le falde del tetto e visivamente correttamente sigillata per impedire infiltrazioni (ad entrambe le proprietà)” (pag. 11 dell'elaborato peritale), circostanza corroborata dalla mancata rilevazione dei problemi infiltrativi lamentati dai convenuti all'interno delle unità immobiliari ispezionate.
Esclusa, dunque, la sussistenza di infiltrazioni nelle unità immobiliari di proprietà dei convenuti, si rivela così infondata anche la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dai convenuti stessi.
La domanda di condanna per lite temeraria.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite.
Le spese vanno interamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, soccombenti e vanno liquidate tenendo conto anche del rigetto delle domande riconvenzionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 3.183,14, da rivalutare dal 14.12.2023 secondo gli indici istat, con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino ad oggi, oltre interessi legali su quanto liquidato, da oggi al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali svolte dai convenuti;
- rigetta la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da lite temeraria;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
pagina 10 di 11 Busto Arsizio, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2330/2022 promossa da:
ND IZ ER (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluca Savino e dall'Avv. Nicoletta Rocco
Attrice contro
AA AP ID (C.F. [...]), DR DI QU (C.F.
[...]), LA PI AG (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Proverbio e dall'Avv. Francesca Sacchetti
CISSOKHO LOLO, contumace
Convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e in diritto, così giudicare:
NEL MERITO:
• accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare in via solidale o alterata o diversamente graduata i sig.ri RR PA
DY, HO LO, AN Di RT e GN IR IA al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice per i titoli di cui in narrativa nella misura accertata dal CTU di euro 3.183,14 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
• accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dei convenuti ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarli in via solidale o alternata al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in pagina 1 di 11 via equitativa nella misura pari al doppio delle spese del giudizio o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
• rigettare tute le domande formulate dai convenuti perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del giudizio e della procedura di negoziazione assistita.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riferimento alle istanze istruttorie, senza che ciò possa mai comportare inversione dell'onere probatorio incombente su parte convenuta, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti e prova per testi, sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione “E' vero che…?”
1. La sera del 7.09.2020 alle ore 20.00 circa, alcuni pezzi di forato si staccavano dall'edificio di proprietà dei sig.ri RR PA DY, AN Di RT, GN IR e HO LO e pi precisamente dalla grondaia del loro tetto, e cadendo si abbattevano sul tetto della sig.ra
IE per poi rotolare fino in gronda e cadere a terra nel giardino di quest'ultima?
2. Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, la sig.ra IE e il di lei marito NI
NN si trovavano all'interno della propria abitazione, quando, improvvisamente, sentivano un rumore provenire dal tetto?
3. La distanza esistente tra il manto di copertura dell'edificio della sig.ra IE e la grondaia del fabbricato confinante di proprietà dei convenuti è di circa 3 metri?
4. La mattina seguente il sinistro, la sig.ra IE e il di lei marito NI NN, uscendo in giardino, rinvenivano davanti alla porta finestra dei cocci di forato rosso facenti parte della grondaia dell'edificio confinante di proprietà dei convenuti, di cui alle fotografie che si rammostrano quale doc. 10?
1. La mattina seguente il sinistro, il si. NI NN saliva sul tetto attoreo e constatava che dal tetto dell'edificio confinante di proprietà dei convenuti si erano staccati dei pezzi di forati che cadendo avevano bucato la lamiera del tetto attoreo, per poi scivolare e cadere davanti alla porta finestra nel cortile dell'attrice, come comprovano le fotografie che si rammostrano quale doc. 10?
2. La mattina seguente il sinistro, la sig.ra IE e il di lei marito NI NN si recavano
a casa dei convenuti per denunciare l'accaduto ma erano tutti assenti?
3. In data 8.09.2020, il sig. NI GI scriveva un messaggio via WhatsApp a Di RT
AN per denunciare il sinistro accaduto la sera prima, per chiedere la messa in sicurezza della loro grondaia nonché il risarcimento del danno subito dalla sig.ra IE, allegando a riprova
pagina 2 di 11 del sinistro le fotografie dello stato dei luoghi scattate dal sig. NI la mattina successiva al sinistro, come da doc. 11 che si rammostra?
4. La sera del 8.09.2020, il sig. NA AN che abita nell'appartamento di proprietà di
GN Giorolama e il sig. RR PA DY si recavano a casa dell'attrice ed accertavano che il materiale che aveva bucato il tetto attoreo proveniva dal loro tetto/grondaia?
5. La sera del 8.09.2020, il sig. NI NN inviava tramite Whatsapp a RR PA DY le fotografie dello stato dei luoghi come da documento 12 che si rammostra?
6. In data 9.09.2020, i sig.ri RR PA, AN Di RT e NA AN si recavano a casa di
IE per verificare lo stato dei luoghi e, nell'occasione, la informavano che sarebbe venuta un'impresa edile di loro fiducia e un lattoniere per mettere in sicurezza l'edificio dei convenuti?
7. In data 11.09.2020 intorno alle ore 18 circa, i sig.ri AN Di RT, AN NA e RR
PA DY, insieme all'impresa edile HI VA IE ed un lattoniere si presentavano a casa della sig.ra IE per programmare i lavori di messa in sicurezza della grondaia del tetto dei convenuti?
8. Nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, veniva constatato che il danneggiamento del tetto attoreo era stato provocato dal distacco di forati dal tetto dei convenuti e che vi era la necessità di mettere in sicurezza quella parte dell'edificio per evitare che potesse cadere altro materiale?
9. In data 19.09.2020, l'impresa edile HI VA ER di RI apponeva una lamiera a chiusura del buco della grondaia del tetto dei convenuti, come dimostra la fotografia che si rammostra quale doc. 13?
10. Prima dell'apposizione di una lamiera a copertura del buco della grondaia dell'edificio di proprietà dei convenuti, la stessa si presentava come da fotografia che si rammostra quale doc.
10, mentre dopo la sua messa in sicurezza, la stessa si presenta come da fotografia che si rammostra quale doc. 13?
11. In data 16.09.2020, il sig. NI NN inviava al sig. Di RT tramite WhatsApp il preventivo di spesa per la riparazione del tetto come da messaggio WhatsApp che si rammostra quale doc. 11?
12. In data 19.09.2020, il sig. NI NN inviava al sig. RR PA tramite WhatsApp il preventivo di spesa per la riparazione del tetto come da messaggio WhatsApp che si rammostra quale doc. 12?
13. Il manto di copertura dell'edificio della sig.ra IE è formato da pannelli coibentati realizzato dall'impresa System Roof Service nel settembre 2016 al prezzo di euro 15.000, di cui alla fattura che si rammostra quale doc. 14, quindi con una aspettativa di vita di ltre 30 anni?
pagina 3 di 11 14. A causa del sinistro, uno dei pannelli di copertura del tetto attoreo è stato danneggiato in quanto presenta una ammaccatura con taglio della lastra di alluminio?
15. Per la riparazione del pannello coibentato danneggiato è necessario procedere alla sostituzione dell'intera lastra grecata sandwich alluminio/estruso danneggiata con una lastra nuova?
16. Per la riparazione del danno del tetto attoreo è stata preventivata la spesa di euro 3.700,00 + iva come da preventivo dell'impresa System Roof Service che si rammostra quale doc. 6?
17. Il danno subito dal manto di copertura dell'edificio attoreo ovvero l'ammaccatura con taglio della lastra di alluminio è compatibile con la caduta dall'alto di materiale staccatosi dall'edificio più alto posto in aderenza di proprietà dei convenuti?
Si indicano a testi:
• NI NN residente in [...];
• geom. LI Ruggero c/o System Roof Service S.r.l. con sede in Monza (Mb) via Garibaldi n. 1, sui capitoli da 13) a 17)
• geom. NN Boccardi con studio in Rho (Mi) via Baracca n. 10, sui capitoli da 13) a 17);
• HI VA ER titolare dell'omonima impresa edile con sede in RI (Va) via San Carlo n.
21, si capitoli da 7) a 10)”.
Nell'interesse dei convenuti costituti:
“IAccia alTribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e ritenuta ogni più opportuna declaratoria, così
Giudicare
• Nel merito: respingere ogni attrice domanda poiché infondata in fatto e in diritto, sia in punto di an debeatur che in punto di quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in atti.
• In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'attrice ha fissato il manufatto in lamiera asseritamente danneggiato al muro di confine di proprietà dei convenuti, senza chiedere la loro preventiva e necessaria autorizzazione;
• di conseguenza condannare l'attrice a rimuovere il manufatto di cui sopra, a sua cura e spese;
• accertare e dichiarare che l'attrice, per fissare il manufatto di cui sopra, ha arrecato al muto di confine di proprietà dei convenuti un danno quantificabile in euro 5.865,23, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
• di conseguenza condannare l'attrice a risarcire il danno arrecato ai convenuti, quantificandolo in complessivi euro 5.865,23, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 4 di 11 • condannare l'attrice alla rifusione a favore dei convenuti di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria:
• ammettere i mezzi di prova dedotti da questa difesa nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., da intendersi integralmente richiamata;
• per i motivi esposti nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., disporre l'espunzione dal fascicolo processuale del doc. 14 prodotto dall'attrice;
• per i motivi esposti nelle note scritte per l'udienza del 13.2.2024, da intendersi integralmente richiamate, disporre ex art. 196 c.p.c. l'ulteriore rinnovazione delle indagini, finalizzata all'effettiva integrazione dell'incarico peritale conferito, oppure, stante il ripetersi delle omissioni, disporre la sostituzione del C.T.U.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 02.02.2021, DA IZ IE conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio AR PA DY, AN Di RT, IR IA GN e HO LO, per sentire accertare la responsabilità degli stessi nella causazione del sinistro occorso ad un manufatto di proprietà e, conseguentemente, ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Esponeva infatti parte attrice di aver subito un danneggiamento alla copertura dell'immobile di proprietà, in conseguenza della caduta dall'alto di calcinacci staccatisi dal fabbricato posto in aderenza, di proprietà dei convenuti.
Si costituivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio AN Di RT, AR PA DY
e IR IA GN, i quali contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto.
Preliminarmente, i convenuti eccepivano la carenza di legittimazione a proporre domanda risarcitoria in capo all'attrice, non avendo questa fornito alcuna prova in ordine alla propria qualità di proprietaria dell'immobile.
Anche nel merito eccepivano il difetto di prova, non avendo l'attrice assolto all'onere su di lei gravante di fornire dimostrazione del fatto storico posto alla base della pretesa azionata, nonché del nesso causale tra l'asserita incuria del fabbricato in proprietà ai convenuti ed il danno sofferto.
I convenuti contestavano, poi, l'ammontare del risarcimento richiesto, ritenendone la quantificazione ingente e spropositata.
Gli stessi proponevano, infine, domanda riconvenzionale volta a provocare la rimozione del manufatto in lamiera asseritamente danneggiato, deducendo che l'attrice lo avesse fissato al muro di confine senza la necessaria autorizzazione;
chiedevano, altresì, il risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza dell'operazione.
HO OC, ritualmente evocato in giudizio ma non costituitosi, veniva dichiarato contumace. pagina 5 di 11 Posto che le domande riconvenzionali dei convenuti superavano il limite di valore della competenza del
Giudice adito, quest'ultimo dichiarava la propria incompetenza ex artt. 34 e 36 c.p.c. in favore del
Giudice superiore, assegnando quindi termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Busto Arsizio, inderogabilmente competente per le domande riconvenzionali.
In data 12.05.2022, parte attrice notificava ai convenuti citazione in riassunzione innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio, riproponendo le domande formulate innanzi al Giudice di Pace.
AN Di RT, AR PA DY e IR IA GN si costituivano in giudizio innanzi al
Tribunale di Busto Arsizio, anch'essi reiterando tutte le domande e tutte le eccezioni formulate innanzi al Giudice di Pace.
HO LO non si costituiva in giudizio e veniva nuovamente dichiarato contumace.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice ammetteva l'interpello dei convenuti costituiti, le prove testimoniali dedotte dall'attrice e la prova contraria per i convenuti, e disponeva altresì C.T.U..
Espletate le prove orali e depositato l'elaborato peritale con le due integrazioni ordinate su istanza dei convenuti, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** *** ***
La domanda attorea di risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno formulata da IE DA IZ è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata dai convenuti di carenza di legittimazione dell'attrice a formulare domanda risarcitoria per omessa dimostrazione della qualità di proprietaria dell'immobile asseritamente danneggiato.
Anzitutto, deve osservarsi che la questione relativa alla deducibilità del difetto di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio è questione da tenere distinta rispetto a quella relativa al regime di deducibilità della carenza di legittimazione ad agire in giudizio.
Ed, infatti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione (Cass. civ., Sez. Un., n. 2951/2016).
La legitimatio ad causam si sostanzia invece nella titolarità del diritto potestativo di promuovere un giudizio finalizzato all'ottenimento di una pronuncia da parte del Giudice in ordine ad un determinato rapporto giuridico, alla stregua della mera prospettazione della parte.
pagina 6 di 11 Tutto ciò premesso, va osservato che nel caso de quo l'attrice ha allegato una situazione di legitimatio ad causam, dichiarando di “essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in RI (Va), via L. Da
Vinci, n. 8” (pag. 3 atto di citazione).
Per ciò solo, dunque, la legittimazione ad agire dell'attrice sussiste.
Quanto alla titolarità attiva del diritto azionato, va osservato che, a fronte della puntuale affermazione della proprietà dell'immobile dell'attrice, i convenuti non hanno sollevato alcuna contestazione sino alla comparsa conclusionale ed anzi hanno svolto una domanda riconvenzionale di rimozione di un manufatto illegittimo che presuppone l'appartenenza dello stesso all'attrice, tenendo quindi un comportamento processuale incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto a formulare domanda risarcitoria.
La non contestazione e la condotta processuale dei convenuti, dunque, inducono a ritenere non abbisognevole di prova, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto della titolarità in capo all'attrice del diritto di proprietà dell'immobile e, conseguentemente, del diritto al risarcimento dei danni cagionati all'immobile medesimo.
Parte attrice ha dedotto nel presente giudizio la responsabilità dei convenuti ex art. 2053 c.c. (rovina di edifici) ovvero ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), in subordine ex art. 2043 c.c.
(risarcimento per fatto illecito).
Per quanto attiene alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2053 c.c., si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sussistente in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali di una costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati (e, quindi, anche per la caduta di componenti del tetto), a prescindere dall'effettiva configurabilità della colpa per omessa vigilanza sull'immobile (Cass. civ., Sez. III, 06.05.2008, n. 11053).
La fattispecie integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che in forza del principio di specialità impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e che può essere esclusa ove il proprietario dell'immobile fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione ovvero che sia dipesa dal caso fortuito (Cass. civ., n. 19975/2005).
Ne consegue, dunque, che sul piano probatorio il danneggiato intenzionato ad agire in giudizio onde ottenere il risarcimento del danno ha unicamente l'onere di provare l'esistenza del pregiudizio sofferto ed il nesso di causalità tra lo stesso e lo stato di rovina dell'edificio altrui;
diversamente, ai fini liberatori, incomberà sul proprietario del fabbricato fatiscente di dimostrare di avere effettuato la manutenzione dell'edificio, che lo stesso non è affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina è intervenuta per caso fortuito, con ciò intendendosi un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo (Cass. civ., 30.01.2009, n. 2481).
pagina 7 di 11 Deve ritenersi provato il fatto storico e l'evento lesivo denunciati dall'attrice, nonché l'imputazione causale del danno alla rovina dell'edificio.
Il teste NI NN, coniuge dell'attrice in regime di separazione dei beni, ha raccontato nella sua deposizione di avere sentito, la sera del 7.9.2020, mentre si trovava la propria abitazione, dei rumori
“come di un piatto che si rompeva”, e di avere constatato, la mattina dopo, la presenza di calcinacci e detriti sia nel giardino, ai piedi della grondaia, sia sul tetto in lamiera, tanto che egli stesso scattava le fotografie poi prodotte nel presente giudizio.
Lo stesso teste ha riferito che, nei giorni successivi, veniva eseguito un intervento di messa in sicurezza del manufatto, pacificamente di proprietà dei convenuti, da cui i suddetti detriti erano presumibilmente caduti, provvedendosi, per mezzo di artigiani all'uopo incaricati dai convenuti medesimi, a porre una lamiera nella parte di muratura in mattoni che era rovinata, forse a causa di volatili insediatisi al di sotto del tetto dell'edificio.
In sede di interrogatorio formale, i convenuti RR PA DY e Di RT AN hanno entrambi confermato la presenza di detriti nel giardino di parte attrice, confermata altresì dal teste NA AN
Giuseppe.
Il teste HI VA ER NN, titolare dell'impresa cui i convenuti avevano affidato la messa in sicurezza del manufatto rovinato, ha confermato il motivo dell'incarico e la natura dell'intervento eseguito, riferendo di essere stato chiamato ad operare a seguito della caduta di materiali dalla muratura sovrastante.
La relazione di c.t.u., constatato lo stato dei luoghi, ha riferito della compatibilità dei danni registrati a carico del tetto in lamiera di proprietà dell'attrice con la caduta di materiali edili dal tetto dei convenuti, mentre nessuna spiegazione alternativa del danneggiamento del tetto è stata allegata dai convenuti.
Da tali elementi probatori, pur non emergendo una prova diretta della caduta di calcinacci, cui nessuno ha assistito, si evince con ragionevole certezza che la sera del 7.9.2020 dei frammenti della muratura in laterizio posta al di sotto del tetto di proprietà dei convenuti precipitò sulla proprietà attorea, sia in giardino (non procurando alcun danno), sia sul tetto di lamiera, arrecando i danni lamentati nel presente giudizio. La presenza dei calcinacci sul tetto risulta riferita almeno da un teste e non esclusa dagli altri, i quali non hanno visionato direttamente il tetto stesso. La tipologia del danno, consistito nell'incrinatura del tetto in lamiera, appare evidentemente riferibile alla caduta dall'alto di materiali e, in assenza di finestre, balconi o aggetti diversi dai quali potrebbe esservi stata caduta di oggetti, non vi sono altre ipotesi concrete di spiegazione dell'evento, non allegate né discusse in giudizio dai convenuti.
Sussiste la responsabilità dei convenuti, comproprietari del manufatto da cui ha avuto origine causale il danno alla proprietà attorea, ai sensi dell'art. 2053 c.c.. La caduta dei calcinacci integra, infatti, un'ipotesi di parziale disgregazione dell'edificio, rilevante ai fini della configurazione della rovina.
pagina 8 di 11 I convenuti, invero, non hanno fornito la prova liberatoria richiesta dalla norma, non allegando alcuna circostanza che possa fare imputare la causa dell'evento dannoso a fattori diversi dal difetto di manutenzione o dal vizio di costruzione.
Accertata la responsabilità dei convenuti, deve procedersi alla liquidazione del danno.
L'espletata c.t.u. ha quantificato le opere necessarie per la riparazione del danno in € 3.183,14, comprensivi di iva, allegando un computo estimativo analitico, basato sul prezziario indicato, che deve essere ritenuto metodologicamente corretto e può essere assunto a base della decisione.
I danni accertati sono risultati obiettivamente modesti e l'importo quantificato dal c.t.u. discende prevalentemente dai costi dei presidi di protezione necessari per potere operare sul tetto in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente. Invero, l'asserita eccessività del danno accertato non può rilevare in alcun modo in quanto il proprietario danneggiato non è tenuto a sopportare il danno se lieve ed unico limite alla pretesa risarcitoria è rappresentato dall'effettività del danno, corrispondente nella specie a costi che sarà necessario e ineludibile sostenere per provvedere al ripristino del manufatto nello stato in cui si trovava al momento anteriore al sinistro.
I convenuti, pertanto, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della predetta somma, determinata all'epoca di redazione della perizia (14.12.2023) e da rivalutare pertanto da tale momento all'attuale secondo gli indici istat, con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
Le domande riconvenzionali dei convenuti
I convenuti proponevano, in via riconvenzionale, domanda di rimozione del manufatto in lamiera asseritamente danneggiato, deducendo che l'attrice lo avesse fissato al muro di confine in loro proprietà senza la necessaria autorizzazione;
chiedevano, altresì, il risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza dell'operazione.
Le domande riconvenzionali proposte dai conventi non meritano accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
Sotto un primo profilo, va richiamato il disposto di cui all'art. 877 c.c., secondo il quale il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
La C.T.U., le cui valutazioni si ritengono condivisibili per i motivi anzidetti, ha anzitutto dato conto di come “il terzo piano e una limitata porzione del piano secondo della proprietà limitrofa all'unità immobiliare della ricorrete, confina prevalentemente con ambiente esterno, e solo limitatamente con il sottotetto della ricorrente stessa (…) inoltre risulta che i due corpi di fabbrica sono geometricamente interferenti per alcuni centimetri” (pag. 10 dell'elaborato peritale).
pagina 9 di 11 Allo stesso tempo, la geometria della copertura dell'immobile attoreo “è l'unica possibile data la tipologia edilizia” (pag. 10 dell'elaborato peritale), sicché “essendoci l'interferenza geometrica precedentemente descritta, una minima porzione della falda del tetto della parte ricorrente interseca la parete della parte resistente perpendicolarmente” (pag. 10 dell'elaborato peritale).
Nel caso di specie deve ritenersi che, data la peculiare conformazione dei manufatti accertata dal c.t.u., vi sia mera costruzione in aderenza, senza appoggio, con la conseguenza che il manufatto di proprietà dell'attrice risulta essere legittimamente realizzato.
Inoltre, sotto un secondo profilo, il c.t.u. ha poi osservato che “in corrispondenza del punto di intersezione tra i due elementi architettonici (manto di copertura e muro perimetrale) è stata posizionata una scossalina a protezione della intersezione (…) di dimensioni adeguate, geometria idonea ad allontanare le acque piovane verso le falde del tetto e visivamente correttamente sigillata per impedire infiltrazioni (ad entrambe le proprietà)” (pag. 11 dell'elaborato peritale), circostanza corroborata dalla mancata rilevazione dei problemi infiltrativi lamentati dai convenuti all'interno delle unità immobiliari ispezionate.
Esclusa, dunque, la sussistenza di infiltrazioni nelle unità immobiliari di proprietà dei convenuti, si rivela così infondata anche la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dai convenuti stessi.
La domanda di condanna per lite temeraria.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite.
Le spese vanno interamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, soccombenti e vanno liquidate tenendo conto anche del rigetto delle domande riconvenzionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 3.183,14, da rivalutare dal 14.12.2023 secondo gli indici istat, con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino ad oggi, oltre interessi legali su quanto liquidato, da oggi al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali svolte dai convenuti;
- rigetta la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da lite temeraria;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
pagina 10 di 11 Busto Arsizio, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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