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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259000444830000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 13320259000444830000, notificata a mezzo posta raccomandata in data 15.03.2025, avente ad oggetto la cartella numero 13320140003969840000 per omesso pagamento del bollo auto in favore della Regione Calabria riferito all'anno 2008.
A sostegno delle proprie doglianze la parte adduceva la decadenza dal diritto a pretendere il pagamento del tributo, difettando precedenti richieste di pagamento e/o notifiche di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ON per sostenere la legittimità del proprio operato e per chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso fondato per le ragioni di seguito illustrate e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Coglie nel segno il motivo relativo alla decadenza dalla pretesa tributaria posto che, a fronte delle doglianze del ricorrente, l'agente per la riscossione non ha fornito la prova dell'esistenza di precedenti richieste di pagamento utili ad interrompere il maturare della prescrizione.
In considerazione delle ragioni della decisione (decadenza dal diritto alla riscossione del credito, comunque dovuto e non pagato, con la prescrizione che non opera di diritto), ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato in quanto il credito risulta prescritto;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259000444830000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 13320259000444830000, notificata a mezzo posta raccomandata in data 15.03.2025, avente ad oggetto la cartella numero 13320140003969840000 per omesso pagamento del bollo auto in favore della Regione Calabria riferito all'anno 2008.
A sostegno delle proprie doglianze la parte adduceva la decadenza dal diritto a pretendere il pagamento del tributo, difettando precedenti richieste di pagamento e/o notifiche di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ON per sostenere la legittimità del proprio operato e per chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso fondato per le ragioni di seguito illustrate e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Coglie nel segno il motivo relativo alla decadenza dalla pretesa tributaria posto che, a fronte delle doglianze del ricorrente, l'agente per la riscossione non ha fornito la prova dell'esistenza di precedenti richieste di pagamento utili ad interrompere il maturare della prescrizione.
In considerazione delle ragioni della decisione (decadenza dal diritto alla riscossione del credito, comunque dovuto e non pagato, con la prescrizione che non opera di diritto), ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato in quanto il credito risulta prescritto;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.