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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5555 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]3 con l'Avv. Maurizio Celani presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Ernesto Manfredi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Paderno Dugnano (MI) il 12/04/1987
(atto trascritto al n. 15, anno 1987, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 12/2012 del Tribunale di Monza del 12/07/2012 e pubblicata il 17/07/ 2012
con i seguenti figli:
(nato in data [...]) ed nato in data [...]), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 12/2012 del Tribunale di Monza emessa il 12/07/2012 e pubblicata il 17/07/2012.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“
1. dichiarare cessato il diritto a ricevere il contributo al mantenimento e, per l'effetto, revocare
l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. ; Parte_1
2. Spese legali compensate”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 12/2012 del Tribunale di
Monza del 12/07/2012 e pubblicata il 17/07/2012, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosami
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]3 con l'Avv. Maurizio Celani presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Ernesto Manfredi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Paderno Dugnano (MI) il 12/04/1987
(atto trascritto al n. 15, anno 1987, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 12/2012 del Tribunale di Monza del 12/07/2012 e pubblicata il 17/07/ 2012
con i seguenti figli:
(nato in data [...]) ed nato in data [...]), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 12/2012 del Tribunale di Monza emessa il 12/07/2012 e pubblicata il 17/07/2012.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“
1. dichiarare cessato il diritto a ricevere il contributo al mantenimento e, per l'effetto, revocare
l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. ; Parte_1
2. Spese legali compensate”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 12/2012 del Tribunale di
Monza del 12/07/2012 e pubblicata il 17/07/2012, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosami