Articolo 6 della Legge 13 maggio 1975, n. 157
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 giugno 1975
Art. 6.
Puo' essere indetto un unico concorso per il conferimento di posti nella categoria degli operai comuni, anche se disponibili in ruoli organici di amministrazioni diverse.
In tale caso le attribuzioni in materia spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati, sino all'approvazione delle graduatorie dei candidati idonei e dei vincitori, sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il concorso e' indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.
Detto decreto stabilisce il numero dei posti messi a concorso per il ruolo od i ruoli di ciascuna amministrazione, nonche' il numero dei posti per ciascuna qualifica.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono precisare la qualifica per la quale intendono concorrere ed indicare in ordine di preferenza le amministrazioni nei cui ruoli organici, se vincitori, desiderano essere nominati.
I candidati stessi possono altresi' dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.
Le assegnazioni ai ruoli delle singole amministrazioni sono disposte con il decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando l'ordine della graduatoria medesima.
I candidati che non abbiano indicato preferenze; o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato nella graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente ad un ruolo nel quale rimangano posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
Entrata in vigore il 18 giugno 1975
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