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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/08/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 541 dell'anno2021, pendente
TRA
Parte_1
: avv.ti PASQUINELLI MATTEO e BERTUCCELLI TOMMASO
[...]
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
: avv. POLETTI IRMA
[...]
NI OL contumace
- PARTE CONVENUTA -
Sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte attrice : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza: 1) preliminarmente in rito, previa rimessione della causa in istruttoria: disporre l'ammissione e l'assunzione dei mezzi di prova dedotti in 2^ memoria e art. 183 comma VI^ c.p.c. di parte attrice del 29.11.2025 (al netto delle prove già assunte) e, dunque prova per testi sui capitoli da 11) a 26) compresi della predetta memoria istruttoria da intendersi come qui integralmente ritrascritti e con i testi ivi indicati (sigg.ri Testimone_1
, e;
2) nel merito: accertata e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
P a g . 1 | 9 dichiarata la responsabilità esclusiva di nella verificazione del sinistro stradale per cui è CP_2 causa, condannarla in solido con in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., all'integrale risarcimento, al netto degli acconti già corrisposti, dei danni a cose e alla persona, patrimoniali e non, sia emergenti che da lucro cessante, in misura pari ad € 297.570,33 o nella diversa misura che dovesse emergere all'esito dell'espletanda istruttoria, in ogni caso oltre a rivalutazione economica ed interessi legali dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo”; 3) in ogni caso, condannare AV OL e in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., in solido tra di loro, all'integrale rifusione in favore di delle spese Parte_1 e dei compensi di lite, incluse spese e compensi di CTU come liquidati, provvisoriamente posti a carico dell'attore e da costui interamente anticipati”
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_4
“Piaccia al Tribunale adito in via principale: respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertata e dichiarata, per le ragioni tutte esposte in atti, la sussistenza di una concorrente responsabilità nella causazione del sinistro per cui è giudizio del signor e della signora OL AV, determinare l'entità del Parte_1 risarcimento del danno subito dal signor misura che risulterà in corso di causa, all'esito Parte_1 dell'esperenda istruttoria anche previe se del caso CTU periti eligendi, ovvero nella misura ritenuta di giustizia il tutto entro il massimale di polizza e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti contrattualmente previsti e dedotte la somma di euro 33.000,00 già corrisposta dalla Controparte_1
prima dell'instaurazione del giudizio e quanto già corrisposto da in favore del signor
[...] CP_5
. In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere Parte_1 fondata in punto an la domanda svolta dal signor determinare l'entità del risarcimento Parte_1 del danno subito dal medesimo nella misura che risulterà in corso di causa all'esito dell'esperenda istruttoria anche previe se del caso CTU periti eligendi, ovvero nella misura ritenuta di giustizia il tutto entro il massimale di polizza e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti contrattualmente previsti e dedotte la somma di euro 33.000,00 già corrisposta dalla Controparte_1 prima dell'instaurazione del giudizio e quanto già corrisposto da in favore del signor . CP_5 Parte_1 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre al 15% rimborso forfettario, cassa avvocati e Iva come per legge se dovuti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa trae origine dal sinistro occorso in data 2.8.2018 a Massa, in viale Lungomare Vespucci, che vedeva coinvolti il motociclo Indian Scout Bobber tg. EK92819 di proprietà e condotto da Parte_1
(assicurato per la r.c.a. con e la vettura Citroen C3 tg. DT510YP, condotta
[...] Controparte_6 da AV OL (assicurata per la r.c.a. con ). Controparte_4
L'istruttoria era condotta con acquisizione di documenti, escussione dei testi comune alle Tes_6 parti;
, , , richiesti dall'attore; Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 [...]
richiesto dalla convenuta) e svolgimento di CTU medico legale sulla persona dell'attore. Tes_11
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato alla scrivente in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
All'udienza dell'11.4.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190.
Queste le risultanze dell'istruttoria:
P a g . 2 | 9 dalla ricostruzione del sinistro operata nell'immediatezza (circa venti minuti dopo il suo verificarsi) dalla Polizia Municipale intervenuta (doc. 1 attore) emerge che la Citroen condotta dalla AV, percorrendo viale Vespucci in direzione Viareggio, all'altezza dello stabilimento balneare “Flora”, aveva effettuato svolta a sinistra per procedere a inversione di marcia, venendo a collisione con il motociclo condotto da
, che, per effetto dell'urto, andava a impattare contro una Opel KA in sosta regolare sul lato Parte_1 sinistro della carreggiata.
Alla AV era stata elevata sanzione ex art. 50 comma 8 CdS per aver oltrepassato, nonostante il divieto, la linea di mezzeria continua, mentre al ex art. 141 comma 1 e 11 CdS (per superamento dei Parte_1 limiti di velocità), verbale poi annullato da sentenza n. 127/2019 emessa dal gdp di Massa, passata in giudicato (cfr. doc. 27 e 40 parte attrice), sulla scorta della CTU svolta in tale sede, dalla quale era emerso che la velocità del ciclomotore non era di 70 km/h, ma di circa 50 km/h e che, pertanto, i danni riportati dal mezzo andavano ascritti non al superamento del limite di velocità, ma alla sommatoria dell'energia cinetica sprigionata in conseguenza dell'impatto tra i veicoli, che procedevano entrambi a velocità inferiore al limite di legge.
In ordine alla prova testimoniale, sono state escusse sui cap. 3,4,5 di cui alla seconda memoria ex art. 183 di parte attrice (3) “Vero che, in quell'occasione, vide l'auto Citroen C3 che, ripartendo dalla posizione di sosta dagli stalli di parcheggio lato mare del Viale Vespucci, intraprendeva manovra di inversione ad U, con l'intento di dirigersi verso Carrara e, contestualmente, vide il sopraggiungere di una moto la quale, con direzione Carrara – Viareggio, percorreva la medesima corsia di marcia ad un'andatura non elevata?”. 4) “ Vero che il conducente della moto, secondo quanto da lei osservato, accortosi del veicolo che stava facendo inversione, invadendogli la direttrice di marcia, cercava di richiamarne l'attenzione con delle urla, e tentava una manovra di emergenza di scarto a sinistra? 5) “ Vero che, nonostante la manovra di scarto a sinistra posta in essere dal centauro, non riusciva ad evitare l'impatto con la vettura che gli tagliava la strada?”) le testimoni oculari al sinistro, indifferenti, (udienza Tes_9 Tes_10 del 27.9.22), le quali hanno specificato entrambe di aver visto l'auto della AV eseguire la manovra di inversione di marcia, invadendo la corsia percorsa dal , e il conducente del ciclomotore cercare Parte_1 di richiamarne l'attenzione al fine di evitare, pur senza riuscirvi, l'urto (“l'urto era inevitabile”).
Trova quindi conferma la ricostruzione offerta da parte attrice.
In ordine alla CTU medica espletata, ritenuta la derivazione eziologica delle lesioni dal sinistro per cui è causa, il CTU ha indicato quarantanove giorni di inabilità assoluta, trenta di inabilità parziale al 75%, venti al 50%, trenta al 25%, con postumi permanenti, in nesso di causalità con le lesioni accertate, in misura pari al 24%.
Sul danno biologico temporaneo, non sono state svolte osservazioni dall'attore.
Circa le spese mediche sostenute e documentate dal , il CTU ne ha ritenuto la congruità e Parte_1 riferibilità alle lesioni in questione nei limiti di € 12.666,00, reputando, di contro, “difficile comprendere la necessarietà di sostenere, oltre ai quasi 11.000 € versati alla spese per ulteriori euro Parte_2 4000 per ulteriori attività di fisioterapia” in centro privato (pag. 11 della relazione), punto sul quale parte attrice ha svolto osservazioni, essenzialmente richiamando la relazione precedentemente approntata dal proprio ctp, e, dunque, senza nulla argomentare in ordine alla reale necessità di detti esborsi – come peraltro rilevato in sede di risposta alle osservazioni dallo stesso CTU, che ha, infatti, confermato le proprie conclusioni sul punto -.
Analogamente è a dirsi rispetto alla critica mossa alla quantificazione dei postumi permanenti, essendosi limitata parte attrice, anche in questo caso, a richiamare la relazione del ctp senza nulla argomentare.
Quanto al danno psichico, infine, il CTU ha esplicitato di averlo adeguatamente tenuto in conto sia nella quantificazione del danno biologico, sia della pertinenza e congruità delle spese mediche sostenute.
P a g . 3 | 9 In definitiva, la relazione del CTU risulta completa ed esaustiva, nonché congruamente motivata, non risultando elementi tali da indurre questo Giudice a discostarsene.
Ai fini della personalizzazione del danno morale, poi, non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili al dolore di comune riferibilità derivante da lesioni di quella specifica entità, in un soggetto di quella specifica età anagrafica. È necessario, infatti, che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti profili di concreta inerenza all'esperienza personale, propria del singolo. Diversamente, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie, poiché le conseguenze ordinarie che discendono dalla lesione sono già integralmente risarcite attraverso il meccanismo di liquidazione “tabellare” (cfr. in particolare Cassazione c sentenza n. 21939 /2017: “Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità”). Ora, nel caso in esame, gli elementi addotti dall'attore (quali il reliquato dell'andatura claudicante e il disagio manifestato dalla figlia, all'epoca di otto anni – peraltro non oggetto di prova-) non costituiscono circostanze tali da giustificare alcun incremento risarcitorio, trattandosi, a ben vedere, di inconvenienti e sofferenze connaturate a qualsiasi sinistro quale quello in oggetto. Tanto premesso, in accordo al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ha trovato ampio seguito a fronte della pronuncia dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, il giudicante ritiene opportuno procedere a una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale complessivamente inteso, comprensivo sia di quello connesso alla riduzione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (e delle implicazioni correlate ai suoi risvolti sia anatomo- funzionali che dinamico-relazionali), sia di quello, derivante dalle medesime lesioni, rilevanti in termini di sofferenza soggettiva. Ai fini della liquidazione si assumono a parametro, pertanto, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano, elaborate in applicazione ai criteri sopraindicati, nell'ultima versione disponibile, utilizzate da gran parte degli organi di giustizia nazionali, non risultando applicabili le c.d. tabelle uniche in forza dell'art. 5 c.1 d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.
Tanto premesso, il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi – come nel caso in esame-, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (così da ultimo Cass. n. 33742 del 16/11/2022 richiamata da Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023).
Quanto ai danni patrimoniali richiesti dall'attore, è in atti fattura di acquisto del motociclo emessa da PU ER in data 3.7.2018 (doc. n. 29 attore, che reca la dicitura “rimessa diretta” “in riferimento a scontrino n. 1 del 08-10-2018”) per il prezzo di € 14.490 (le ulteriori voci fanno afferiscono, invece, al
P a g . 4 | 9 casco, al kit passeggero e ai costi di immatricolazione e consegna e, pertanto, non devono essere prese in considerazione).
Non vi è, invece, prova che gli ulteriori oggetti che l'attore assume danneggiati nel sinistro (occhiali da sole “Etnia” del valore di € 159,00, lenti da vista del valore di € 160,00, bracciale “Morellato Ceramic” del valore di € 69,00, orologio “Chopard Mille Miglia” del valore di € 4.312,00, smartphone “Samsung J5” del valore di € 159,00, zaino “Samsonite Forralite lth” del valore di € 319,00, pantaloni “Jacherson” del valore di € 189,00, scarpe “Timberland” del valore di € 135,00, polo del valore di € 165,00, cintura del valore di € 95,00) fossero dallo stesso indossati in quell'occasione. Non è stato prodotto, infatti, l'allegato n. 32, che dovrebbe fornire dimostrazione di tale circostanza. Tali ulteriori voci – specificamente contestate dall'assicurazione-, dunque, non possono essere riconosciute.
È stata prodotta, poi, busta paga (doc. 36 attore) che reca l'importo di € 13.475,27 a titolo di spesa per trasporto personale del da ottobre 2018 a febbraio 2019, indicato come trattenuta. Parte_1
La parte attrice chiede, inoltre, il ristoro del danno da perdita di chance, esponendo che il , Parte_1 all'epoca del sinistro, era dirigente di Nuovi Cantieri PU s.p.a., con socio unico The Italian Sea Group s.p.a., società specializzata nella costruzione e refitting di yachts di lusso, e che allo stesso, dal giugno 2015, era stato affidato l'incarico di dirigere e gestire la business unit NCA refit, di cui il era, pertanto, Parte_1 il soggetto apicale.
Espone l'attore che l'attività in questione si concentra principalmente nella stagione autunnale-invernale (“le commesse vengono infatti ordinate a fine stagione estiva per garantire all'armatore il completamento dei lavori nel periodo di fermo invernale e, quindi, il varo e la riconsegna in tempo utile per la navigazione nella successiva stagione estiva”- pag. 12 atto di citazione).
Il contratto di lavoro del prevedeva (addendum contrattuale dell' 8.1.2018 - doc. n. 33 attore) Parte_1 un premio variabile annuo, in base all'incremento del fatturato annuo conseguito dalla singola divisione aziendale, corrispondente al 2% del fatturato oltre la soglia minima di € 10.000.000.
Espone l'attore che, a cagione del sinistro in parola, vista l'assenza dal lavoro dal 2.8.18 al 18.4.19, rispetto ai volumi di commesse concretamente realizzabili, NCA refit ha subito un minor introito, considerato il ruolo essenziale svolto in prima persona dal dirigente (in particolare: cancellazione della partecipazione di NCA refit al salone internazionale di Ft. Lauderdale;
cancellazione di due commesse: per il Motor Yacht Lumiere di 65 metri, per un valore di € 4.320.000,00, e per il Sailing Yacht Silencio di 50 metri, per un valore di € 2.120.000,00).
Inoltre, a detta dell'attore, poiché la permanenza dei due yachts e dei relativi equipaggi all'interno dell'area di cantiere per il tempo dei lavori avrebbe comportato ulteriori entrate per NCA refit (energia elettrica, scarichi fognari, pasti, logistica etc..), statisticamente stimate in circa il 20% del corrispettivo di appalto, oltre a ulteriori maggiorazioni del costo di refitting, oggetto di normale contrattazione tra le parti nel corso dell'esecuzione, stimate nella misura del 30% del valore della commessa, il danno da mancato guadagno era da quantificarsi in complessivi € 193.200,00.
È prevalente in giurisprudenza l'orientamento che qualifica la perdita di chance in termini di danno emergente, quale posta attiva del patrimonio, in quanto il danno che si va delineando “non va configurato come danno futuro, legato alla ragionevole probabilità di un evento, ma come danno concreto, attuale, certo, ricollegabile alla perdita di una prospettiva favorevole, già presente nel patrimonio del soggetto” (Corte Conti sez. Lombardia n. 436/1998; cfr. anche Cass. Civ. sez III 4400/2004). Sul piano probatorio, è quindi onere del danneggiato dimostrare la possibilità di raggiungere il risultato sperato, cioè la consistenza percentuale del bene nel suo patrimonio, e, quindi, sotto il profilo causale, la possibilità non trascurabile di ottenere il risultato utile, alla stregua di criteri di verosimiglianza.
Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, che la prova per testi richiesta sul punto deve ritenersi superflua
– e pertanto correttamente non ammessa dal precedente G.I. – sul presupposto che la risoluzione
P a g . 5 | 9 contrattuale di due appalti per svariati milioni di euro deve, evidentemente, risultare documentalmente e non in forza di dichiarazione unilaterale – peraltro datata 13.2.19, quanto a tale Persona_1 e 22.1.19, quanto a tale soggetti asseritamente legittimati a risolvere detti contratti (che Testimone_5 secondo la prospettazione attorea sarebbero stati risolti, peraltro, mesi prima delle summenzionate dichiarazioni, cioè nell'agosto 2018 – cfr. pag. 9 seconda memoria ex 183 parte attrice), ma in realtà non risultanti dall'unico documento prodotto (non al n. 39, non presente in atti, ma quale allegato privo di numerazione progressiva alla prima memoria ex art. 183 di parte attrice). In particolare, si evidenzia che nei due contratti in questione (il primo relativo alla commessa Motor Yacht Lumiere e il secondo alla commessa Sailing Yacht Silencio), neppure compaiono i nominativi del comandante Persona_1 e del comandante tanto è vero che l'appalto risulterebbe concluso, in entrambi i casi, tra
[...] Tes_5 NCA - e per essa siglato dal , con il timbro NCA – e “the owner”, cioè “personal data under Parte_1 nda”, vale a dire soggetto il cui nominativo non è riportato, in quanto protetto da clausola di riservatezza, sulla cui identità, pertanto, nulla può dirsi e, d'altra parte, risultando detti documenti sottoscritti, per conto dell'ignoto committente, in modo illeggibile e in assenza di qualsiasi timbro.
Conseguentemente, non vi è alcuna prova del danno da perdita di chance, proprio poiché non vi è alcuna prova della risoluzione contrattuale eziologicamente connessa all'assenza dal lavoro del . Parte_1
È poi appena il caso di evidenziare che neppure sono stati prodotti i bilanci relativi alla business unit di riferimento, da cui si sarebbe potuto evincere il raggiungimento della soglia minima di € 10.000.000 di fatturato, oltre la quale sarebbe divenuto operativo il premio di risultato, né alcuna documentazione – eventualmente relativa ad analoghe commesse – da cui desumere gli ulteriori incrementi del 20% e, poi, del 30% sul valore di appalto (peraltro, in questo secondo caso, rimesso, per espressa affermazione della parte attrice, alla libera pattuizione tra le parti nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni e, dunque, del tutto aleatorio). In proposito, si sottolinea, infatti, come risultino solo due prospetti (doc. 42a e 42b di parte attrice), unilateralmente predisposti, privi di ufficialità, nonché il bilancio di depositato per CP_7 l'esercizio 2019, da cui, tuttavia, non si evince il dettaglio contabile relativo all'unità refit.
Sulla scorta di tali premesse, si addiviene, pertanto, alla somma complessiva di € 132.694,27, come di seguito determinata:
- danno non patrimoniale (biologico) € 92.063,00 (di cui danno biologico temporaneo € 10.235,00)
- spese mediche € 12.666,00
- danno patrimoniale (motociclo) € 14.490
- danno patrimoniale (costi di trasporto personale) € 13.475,27 da cui vanno detratti i due acconti ricevuti dalla compagnia assicurativa per totali € 33.000,00 (€ 18.000,00;
€ 15.000,00).
In ordine a quanto già corrisposto dall , risulta il seguente prospetto (prodotto da parte convenuta in CP_5 data 17.10.24), predisposto dall'istituto previdenziale:
- indennità temporanea € 3.669,76
- visite accertamento postumi € 61,98
- valore capitale della rendita al 17.10.24 17% € 107.283,10
⎯ art 13, secondo comma lett a) € 40.784,73
⎯ art 13, secondo comma lett b) € 66.498,37 acconti e ratei pagati alla data del 17.10.24 € 24.399,36
⎯ art 13, secondo comma lett a) € 8.922,45
⎯ art 13, secondo comma lett b) € 15.476,91 totale € 135.414,20 CP_ In tema di danno differenziale, “la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le
P a g . 6 | 9 somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora CP_5 unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale CP_ dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così CP_ ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019).
La liquidazione come da superiore prospetto fa riferimento alla lett. a) dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 (“a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico”) e b (“b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”).
Al fine di evitare indebite locupletazioni, è pertanto necessario procedere al raffronto tra le voci liquidate, operazione a cui deve procedersi quandanche l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, implicando la sola liquidazione un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale (Cass. 23529/2021; Cass. 13819/2017; Cass. n. 9112/2019).
Se così è, in primo luogo, esulano dalle somme corrisposte e da corrispondersi a opera di quelle CP_5 relative ai danni patrimoniali come sopra dettagliati (spese mediche, motociclo, spese di trasporto personale: totali € 40.631,27 in sorte capitale), in quanto il danno patrimoniale liquidato da (lett. b) CP_5 è parametrato alla sola retribuzione del lavoratore, nonché quelle relative al danno biologico temporaneo (€ 10.235,00), per un importo complessivo di € 50.866,27 (da cui devono detrarsi gli acconti versati dalla compagnia assicurativa, con le precisazioni di cui nel prosieguo, quanto al calcolo di interessi e rivalutazione, addivenendosi così a € 17.866,27 in sorte capitale).
Trattandosi di debito di valore, lo stesso è soggetto ad automatica rivalutazione. Il debito di valore, dunque, non è liquido e si converte in debito di valuta (dunque sottratto alla rivalutazione) solo al momento della liquidazione.
Nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina
P a g . 7 | 9 mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, da ritenersi, nel caso in esame, per ragioni di uniformità di trattamento con casi analoghi, pari al saggio legale.
In ordine ai danni patrimoniali, come sopra dettagliati, spettano interessi e rivalutazione dai singoli esborsi alla presente sentenza, oltre interessi legali sull'importo così determinato dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. Quanto al danno biologico, liquidato secondo tabelle attuali (tabelle di Milano, non risultando applicabili le c.d. tabelle uniche in forza dell'art. 5 c.1 d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12), si osserva che ove il debitore abbia corrisposto acconti prima della quantificazione definitiva (come nel caso in esame), la liquidazione deve avvenire: a) devalutando l'anticipo e il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi attraverso l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa (già indicato, nel caso in esame, in misura pari a quello legale), da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che rimane a seguito della detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo intercorrente da tale pagamento, e fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. Sez. III sentenza 27 maggio 2019, n. 14362).
Tenuto conto che, pur essendo pacifico che gli acconti per complessivi € 33.000 sono stati versati da
ante causam (circostanza evidenziata dallo stesso attore), non sono in atti i relativi bonifici, sicchè CP_3 non è possibile collocarli temporalmente, né imputare le somme a precise voci di danno.
Tanto premesso, si addiviene, così, alla somma di € 19.730,60, già comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Richiamata Cass. SS.UU. n. 32061/2022 per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza de-gli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”, le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Deve, infine, precisarsi che l'art.1 del D.M.55/2014 dispone che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in quanto “il criterio del decisum vale a proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite, non potendo
P a g . 8 | 9 essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti di quest'ultima” (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023).
Si richiama, infine, Cass. n. 26729 del 15 ottobre 2024: “Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell' art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”. Ora, posto che la ctp (di cui risultano fatture e pagamenti – doc. 35 attore) non risulta superflua ai fini del giudizio e il compenso pattuito congruo, anche detto importo deve essere posto a carico delle convenute soccombenti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 541 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e NI Parte_1 Controparte_8 OL, così provvede:
DICHIARA la responsabilità esclusiva di NI OL nella verificazione del sinistro stradale;
NN NI OL in solido con Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di
[...] Parte_1
di € 19.730,60, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla presente sentenza e fino
[...] all'effettivo soddisfo;
NN NI OL in solido con Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t. alla refusione delle spese processuali in favore
[...] di , liquidate in € 5.077,00 a titolo di compenso, oltre spese generali nella misura Parte_1 del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti, oltre spese di CTU e ctp di parte attrice.
Massa, li 31/07/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
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