TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/11/2025, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14918/2024 R.G.N.C.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Cantavenera Giovanna;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Solazzo Enrica;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/10/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti, dopo l'introduzione del presente giudizio hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la bonaria composizione della lite relativamente al regime di affidamento, visita e mantenimento della FI minore Per_1
, nata a [...] il [...] dalla loro relazione ormai terminata, e, a
[...] parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e hanno chiesto congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al “ricorso congiunto per l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori nati da genitori non coniugati ex art. 337 bis e ss c.c.” sottoscritto il 10.10.2025 e depositato il 20.10.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“- disporre l'affido condiviso della FI minore Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Palermo alla via Antonio Uccello n. 44, salvaguardando l'interesse esclusivo della minore medesima di vivere con serenità la propria quotidianità, continuando a coltivare il rapporto con entrambi i genitori. In particolare, ogni decisione relativa alla educazione, istruzione e salute verrà assunta previo accordo tra i due genitori, che avranno il diritto- dovere di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con la FI intervenendo su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, impartendole le cure necessarie, e perseguendone l'educazione e l'istruzione;
- per quanto attiene il diritto di visita del genitore non collocatario, data la sua residenza all'estero, in particolare in Germania, lo stesso cercherà compatibilmente con gli impegni di lavoro e familiari, di recarsi almeno 2 volte l'anno, presso il Comune di Palermo, al fine di visitare e trascorrere del tempo con la FI , le parti potranno concordare le date con anticipo, in base agli Per_1 impegni della minore e del genitore. Per quanto attiene la FI , la stessa Per_1 potrà recarsi in visita dal padre in Germania, previo accordo con il Sig. , Per_1 in base agli impegni della minore e del padre, le spese relative al viaggio in
2 Germania di andata e ritorno saranno a carico del padre;
- Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso all'inscrizione della FI sul passaporto di entrambi, nonchè alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della FI minore, valida anche per l'espatrio;
- Il Sig. si impegna a provvedere al mantenimento della FI Per_1 versando mensilmente alla madre Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 la somma di € 400,00 (quattrocento/00), convenendosi che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
- Il sig. non avrà l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento alla Per_1 sig.ra per il periodo in cui la FI starà con lui, in percentuale ai CP_1 Per_1 giorni di permanenza di quest'ultima presso il padre;
- Convengono le parti che ogni esborso di natura straordinaria sarà a carico di entrambi i genitori in misura paritaria. Allo stesso modo verranno regolate le spese straordinarie per le quali occorra il consenso congiunto dei genitori.
Esemplificativamente, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate: le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
d) trattamenti sanitari non erogati dal SSN. le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo anche in formato elettronico e corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) mensa.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori figurano: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso le strutture non pubbliche;
b) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati
3 ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) farmaci particolari;
d) cure termali e fisioterapiche;
le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; e) centri ricreativi estivi e gruppi estivi, e in genere ogni altra spesa non preventivabile che si rendesse necessaria per la FI.
Si precisa che in merito alle spese straordinarie relative alle attività extrascolastiche il sig. s'impegna a corrispondere il 50% della somma Per_1 necessaria per lo svolgimento di due attività extrascolastiche;
In ogni caso, per la regolamentazione delle spese extra-assegno per il mantenimento della FI minore, le parti convengono di fare espresso riferimento al Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Palermo e sottoscritto in data 02/07/2019”.
2. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento e mantenimento della FI minore della coppia genitoriale, in quanto sono conformi all'interesse della prole e non sono contrarie a disposizioni imperative di legge.
3. Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della FI minore delle parti, , nata a [...] il [...], sia Persona_1
4 regolato in base alle condizioni indicate nella motivazione;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14918/2024 R.G.N.C.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Cantavenera Giovanna;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Solazzo Enrica;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/10/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti, dopo l'introduzione del presente giudizio hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la bonaria composizione della lite relativamente al regime di affidamento, visita e mantenimento della FI minore Per_1
, nata a [...] il [...] dalla loro relazione ormai terminata, e, a
[...] parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e hanno chiesto congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al “ricorso congiunto per l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori nati da genitori non coniugati ex art. 337 bis e ss c.c.” sottoscritto il 10.10.2025 e depositato il 20.10.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“- disporre l'affido condiviso della FI minore Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Palermo alla via Antonio Uccello n. 44, salvaguardando l'interesse esclusivo della minore medesima di vivere con serenità la propria quotidianità, continuando a coltivare il rapporto con entrambi i genitori. In particolare, ogni decisione relativa alla educazione, istruzione e salute verrà assunta previo accordo tra i due genitori, che avranno il diritto- dovere di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con la FI intervenendo su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, impartendole le cure necessarie, e perseguendone l'educazione e l'istruzione;
- per quanto attiene il diritto di visita del genitore non collocatario, data la sua residenza all'estero, in particolare in Germania, lo stesso cercherà compatibilmente con gli impegni di lavoro e familiari, di recarsi almeno 2 volte l'anno, presso il Comune di Palermo, al fine di visitare e trascorrere del tempo con la FI , le parti potranno concordare le date con anticipo, in base agli Per_1 impegni della minore e del genitore. Per quanto attiene la FI , la stessa Per_1 potrà recarsi in visita dal padre in Germania, previo accordo con il Sig. , Per_1 in base agli impegni della minore e del padre, le spese relative al viaggio in
2 Germania di andata e ritorno saranno a carico del padre;
- Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso all'inscrizione della FI sul passaporto di entrambi, nonchè alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della FI minore, valida anche per l'espatrio;
- Il Sig. si impegna a provvedere al mantenimento della FI Per_1 versando mensilmente alla madre Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 la somma di € 400,00 (quattrocento/00), convenendosi che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
- Il sig. non avrà l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento alla Per_1 sig.ra per il periodo in cui la FI starà con lui, in percentuale ai CP_1 Per_1 giorni di permanenza di quest'ultima presso il padre;
- Convengono le parti che ogni esborso di natura straordinaria sarà a carico di entrambi i genitori in misura paritaria. Allo stesso modo verranno regolate le spese straordinarie per le quali occorra il consenso congiunto dei genitori.
Esemplificativamente, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate: le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
d) trattamenti sanitari non erogati dal SSN. le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo anche in formato elettronico e corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) mensa.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori figurano: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso le strutture non pubbliche;
b) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati
3 ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) farmaci particolari;
d) cure termali e fisioterapiche;
le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; e) centri ricreativi estivi e gruppi estivi, e in genere ogni altra spesa non preventivabile che si rendesse necessaria per la FI.
Si precisa che in merito alle spese straordinarie relative alle attività extrascolastiche il sig. s'impegna a corrispondere il 50% della somma Per_1 necessaria per lo svolgimento di due attività extrascolastiche;
In ogni caso, per la regolamentazione delle spese extra-assegno per il mantenimento della FI minore, le parti convengono di fare espresso riferimento al Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Palermo e sottoscritto in data 02/07/2019”.
2. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento e mantenimento della FI minore della coppia genitoriale, in quanto sono conformi all'interesse della prole e non sono contrarie a disposizioni imperative di legge.
3. Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della FI minore delle parti, , nata a [...] il [...], sia Persona_1
4 regolato in base alle condizioni indicate nella motivazione;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante.
5