Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 88
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento per errata e falsa applicazione della legge n. 190 del 2014

    La Corte ha ritenuto che, avendo il ricorrente ammesso di aver iniziato l'attività nel 2016 e di aver determinato il reddito nei modi ordinari per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'attività esercitata nel 2019 deve considerarsi mera prosecuzione di un'altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo, con conseguente inapplicabilità del regime agevolato. Si richiama il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative.

  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 6, comma 2, D. Lgs n. 472/1997

    La Corte ha ritenuto senza pregio tale richiesta, affermando che la norma di riferimento (art. 1, comma 65, L. n. 190/2014) è chiara e non determina obiettive condizioni di incertezza. Si richiamano orientamenti della Cassazione sull'interpretazione restrittiva dell'incertezza normativa obiettiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 88
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 88
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo