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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BUCCELLI MORRIS, Giudice
MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF02500/2024 IMP.SOSTITUTIVA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: in via principale, annullamento dell'atto impugnato;
in subordine dichiararsi la non punibilità della condotta del contribuente determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni di legge richiamate;
vittoria di spese di giudizio. Conclusioni per la resistente: rigetto del ricorso;
condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bologna, ritenendo non spettante l'agevolazione per le attività c. d. Start up, in data 03/01/2025 notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. THB01DF02500/2024 per l'anno 2019, con il quale veniva accertato un reddito imponibile di euro
53.182,00, a fronte di quello dichiarato di euro 52.616,00, applicando ad esso l'aliquota del 15% in luogo del 5% utilizzata dal ricorrente. Conseguentemente, veniva recuperata la somma di euro 5.346,00 per imposta sostitutiva.
Proponeva ricorso Ricorrente_1 deducendo che : aveva iniziato l'attività professionale in data 10 maggio 2016; - avendo i requisiti di legge, avrebbe potuto da subito usufruire dell'agevolazione “forfetario start up” prevista dal primo gennaio 2016 limitatamente ai primi 5 anni (applicazione dell'aliquota del 5% al reddito imponibile determinato forfettariamente in luogo di quella ordinaria del 15%), - tuttavia aveva optato per il primo triennio per l'applicazione dell' IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;
- trascorso tale periodo minimo obbligatorio di permanenza nel regime ordinario, aveva deciso di fruire del regime forfettario in qualità di start up per i residui due anni, ritenendo non configurarsi, nel caso di specie, l'ipotesi di mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Eccepiva, quindi, l'illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per errata e falsa applicazione della legge n. 190 del 2014.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Contestando specificamente le difese della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che non è stata contestata l'entità del reddito accertato (euro 53.182,00 in luogo di quelle dichiarato di euro 52.616,00), per cui la rettifica è divenuta irretrattabile.
Ai sensi dell'art. 1, comma 65, L. n. 190/2014 “Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 (imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento) è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni:
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54.”
Nel caso di specie lo stesso ricorrente ha ammesso di aver iniziato la propria attività professionale nel 2016 e negli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018 il reddito è stato determinato nei modi ordinari, per cui, nel 2019,
l'attività esercitata deve considerarsi mera prosecuzione di un'altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo. Ne consegue l'inapplicabilità del regime agevolato di cui al richiamato comma 65.
Si aggiunge che per le disposizioni agevolative vale il principio di stretta interpretazione. In proposito si richiama il consolidato orientamento della S. C. secondo cui “le norme di agevolazione fiscale, derogando al principio di assoggettamento tributario di ogni manifestazione di capacità contributiva, sancito dall'art. 53
Cost., sono norme di stretta interpretazione, non estensibili ai casi non espressamente previsti.” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, Sentenza del 15/09/2022, n. 27242; Css., Sez. 6 - 5, Ordinanza del 09/10/2020,
n. 21873).
Senza pregio è la richiesta dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, D. Lgs n. 472/1997, secondo cui “Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.”
La citata norma di riferimento (art. 1, comma 65, L. n. 190/2014) è molto chiara e non determina affatto obiettive condizioni di incertezza sulla sua portata e sull'ambito di applicazione.
In proposito si richiama il consolidato indirizzo della S. C. secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, può ravvisarsi l'incertezza normativa obiettiva, che è causa di esenzione del contribuente da responsabilità, quando la disciplina da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto, con conseguente insicurezza del risultato interpretativo ottenuto, riferibile non già ad un contribuente generico o professionalmente qualificato o all'Ufficio finanziario, bensì al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui
è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. (cfr. Cass.,
Sez. 6 - 5, Ordinanza del 24/02/2014, n. 4394).
Ed ancora “In tema di sanzioni amministrative tributarie, il giudice ha il potere di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore di interpretazione
- che il contribuente ha l'onere di allegare e provare, senza che la circostanza sia rilevabile d'ufficio dall'autorità giudiziaria - maturato in condizioni di obiettiva incertezza sulla sua portata, situazione che si realizza anche nell'ipotesi nella quale la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza del 26/06/2019,
n. 17195).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
La controvertibilità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BUCCELLI MORRIS, Giudice
MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF02500/2024 IMP.SOSTITUTIVA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: in via principale, annullamento dell'atto impugnato;
in subordine dichiararsi la non punibilità della condotta del contribuente determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni di legge richiamate;
vittoria di spese di giudizio. Conclusioni per la resistente: rigetto del ricorso;
condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bologna, ritenendo non spettante l'agevolazione per le attività c. d. Start up, in data 03/01/2025 notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. THB01DF02500/2024 per l'anno 2019, con il quale veniva accertato un reddito imponibile di euro
53.182,00, a fronte di quello dichiarato di euro 52.616,00, applicando ad esso l'aliquota del 15% in luogo del 5% utilizzata dal ricorrente. Conseguentemente, veniva recuperata la somma di euro 5.346,00 per imposta sostitutiva.
Proponeva ricorso Ricorrente_1 deducendo che : aveva iniziato l'attività professionale in data 10 maggio 2016; - avendo i requisiti di legge, avrebbe potuto da subito usufruire dell'agevolazione “forfetario start up” prevista dal primo gennaio 2016 limitatamente ai primi 5 anni (applicazione dell'aliquota del 5% al reddito imponibile determinato forfettariamente in luogo di quella ordinaria del 15%), - tuttavia aveva optato per il primo triennio per l'applicazione dell' IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;
- trascorso tale periodo minimo obbligatorio di permanenza nel regime ordinario, aveva deciso di fruire del regime forfettario in qualità di start up per i residui due anni, ritenendo non configurarsi, nel caso di specie, l'ipotesi di mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Eccepiva, quindi, l'illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per errata e falsa applicazione della legge n. 190 del 2014.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Contestando specificamente le difese della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che non è stata contestata l'entità del reddito accertato (euro 53.182,00 in luogo di quelle dichiarato di euro 52.616,00), per cui la rettifica è divenuta irretrattabile.
Ai sensi dell'art. 1, comma 65, L. n. 190/2014 “Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 (imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento) è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni:
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54.”
Nel caso di specie lo stesso ricorrente ha ammesso di aver iniziato la propria attività professionale nel 2016 e negli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018 il reddito è stato determinato nei modi ordinari, per cui, nel 2019,
l'attività esercitata deve considerarsi mera prosecuzione di un'altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo. Ne consegue l'inapplicabilità del regime agevolato di cui al richiamato comma 65.
Si aggiunge che per le disposizioni agevolative vale il principio di stretta interpretazione. In proposito si richiama il consolidato orientamento della S. C. secondo cui “le norme di agevolazione fiscale, derogando al principio di assoggettamento tributario di ogni manifestazione di capacità contributiva, sancito dall'art. 53
Cost., sono norme di stretta interpretazione, non estensibili ai casi non espressamente previsti.” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, Sentenza del 15/09/2022, n. 27242; Css., Sez. 6 - 5, Ordinanza del 09/10/2020,
n. 21873).
Senza pregio è la richiesta dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, D. Lgs n. 472/1997, secondo cui “Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.”
La citata norma di riferimento (art. 1, comma 65, L. n. 190/2014) è molto chiara e non determina affatto obiettive condizioni di incertezza sulla sua portata e sull'ambito di applicazione.
In proposito si richiama il consolidato indirizzo della S. C. secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, può ravvisarsi l'incertezza normativa obiettiva, che è causa di esenzione del contribuente da responsabilità, quando la disciplina da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto, con conseguente insicurezza del risultato interpretativo ottenuto, riferibile non già ad un contribuente generico o professionalmente qualificato o all'Ufficio finanziario, bensì al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui
è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. (cfr. Cass.,
Sez. 6 - 5, Ordinanza del 24/02/2014, n. 4394).
Ed ancora “In tema di sanzioni amministrative tributarie, il giudice ha il potere di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore di interpretazione
- che il contribuente ha l'onere di allegare e provare, senza che la circostanza sia rilevabile d'ufficio dall'autorità giudiziaria - maturato in condizioni di obiettiva incertezza sulla sua portata, situazione che si realizza anche nell'ipotesi nella quale la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza del 26/06/2019,
n. 17195).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
La controvertibilità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate.