Articolo 25 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 24
Versione
18 marzo 1999
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Versione
14 novembre 1999
Art. 25. (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il (( trecentocinquantesimo )) giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 , e successive modificazioni;
b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468 .
2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole: "l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 , e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468 , recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive," sono soppresse.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il (( trecentocinquantesimo )) giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.
Entrata in vigore il 14 novembre 1999
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