Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 1201
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte rileva che l'errore revocatorio deve essere di assoluta immediatezza e non può riguardare l'interpretazione dei fatti o la valutazione delle risultanze processuali. Nel caso di specie, la Corte ha esaminato i motivi di appello relativi alla documentazione prodotta e ha ritenuto che il contribuente non avesse consegnato la documentazione entro i termini, circostanza che giustificava l'accertamento induttivo. Pertanto, non sussiste un errore revocatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 1201
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1201
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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