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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1201/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 6201/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5054/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 2 e pubblicata il 04/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900867/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900867/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900867/2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900867/2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900867/2019 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 592/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 4.9.2025, Ricorrente_2 ha agito per la revocazione della “sentenza n. 5054/2025 del 04-07-2025, depositata il 14-07-2025, della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania - sez. 2^”, ai sensi degli artt. 64 del D. Lgs. n. 546/92 e 395, comma 1, n. 4, c.
p.c..
La parte ricorrente ha preliminarmente riepilogato le vicende di causa, evidenziando, in particolare:
- che aveva impugnato davanti alla (all'epoca) CTP di Salerno, gli avvisi nn. TF9010900867/2019 (per l'annualità 2015) e TF9010901088/2019 (per l'annualità 2016);
- che detto giudice “previa riunione del ricorso per l'anno 2015 con quello presentato per il successivo anno 2016, lo rigettava (veniva rigettato anche il ricorso per l'anno 2016 per il quale l'Agenzia delle
Entrate aveva provveduto ad annullarlo in autotutela e per il quale aveva chiesto la cessazione della materia del contendere) affermando che:
a) la mancata esibizione della documentazione da parte del contribuente legittimava l'accertamento induttivo puro;
b) la mancata esibizione della documentazione da parte del contribuente escludeva la necessità di un contraddittorio;
c) nel merito non avendo il contribuente prodotto neppure con i ricorsi quanto richiesto dall'ufficio, non ha fornito prova di eventuali errori nell'accertato”;
- che “questa ecc.ma CGT di 2° grado della Campania, con la sentenza di cui si chiede la revocazione, ha rigettato l'appello del sig. Ricorrente_2 continuando ad affermare che lo stesso non aveva consegnato all'Agenzia la documentazione richiesta con il questionario e che, pertanto, era legittimo l'accertamento induttivo ex art. 39, 2° comma, lettera d-bis, DPR 600/1973”.
Tanto premesso, ha lamentato, in particolare:
- che, contrariamente a quanto erroneamente affermato nella revocanda sentenza, “il sig. Ricorrente_2 aveva proceduto a consegnare la documentazione contabile ed amministrativa all'Agenzia delle Entrate mediante l'invio di n. 5 PEC (posta elettronica certificata)” tra l'11.2.2019 ed il 4.5.2019;
- che, dunque, “da, un lato…la Corte non ha percepito che il sig. Ricorrente_2 ha sempre ribadito di aver consegnato all'Agenzia tutta la documentazione contabile mediante l'invio di n. 5 PEC” e “dall'altro la
Corte non ha percepito che in atti vi erano le 5 PEC che dimostravano la consegna di tutta la documentazione contabile-ammnistrativa all'Agenzia delle Entrate di Salerno in risposta all'invito
I00073/2019”;
- che “già il giudice di primo grado non aveva percepito l'esistenza delle 5 PEC ed aveva basato la sua decisione sulla sola lettura delle controdeduzioni dell'Accusa”;
- che “tale errore percettivo ha indotto l'Ecc.ma Corte a dichiarare legittimo il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39, 2° comma, lettera d-bis, DPR 600/1973 (sul falso presupposto della mancata consegna all'Agenzia della documentazione contabile-ammnistrativa)”;
- che, infine, “eliminando l'errore percettivo circa il contenuto del fascicolo processuale e circa la consegna della documentazione all'Agenzia, la Corte dovrà riesaminare il motivo di appello relativo alla legittimità del ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39, 2° comma, lettera d-bis, DPR 600/1973, nonché esaminare tutta la documentazione contabile contenuta nelle 5 PEC e riallegata all'appello (cfr. allegati 9-23 all'atto di appello) per una nuova valutazione”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo “la revocazione ex art. 395, n. 4 cpc, della sentenza
5054/2025 nella parte in cui afferma: < nell'arco temporale indicato sia successivamente. Avendo qundi constatato di fatto il rifiuto all'esibizione della documentazione richiesta, l'Ufficio procedeva legittimamente alla determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. d-bis del DPR 600/73, sulla base della sola documentazione disponibile, ossia le dichiarazioni Modello Unico, Irap, studio di settore e i dati da spesometro.>> e per l'effetto riesaminare i seguenti motivi di appello:
1) il motivo relativo alla legittimità del ricorso ad accertamento induttivo puro ex art. 39, 2° comma, lettera d-bis, DPR 600/1973;
2) il motivo di appello (posto in via gradata rispetto al precedente) nel quale, attraverso la riallegazione di tutta la documentazione contabile-amministrativa, si dimostrava l'inesistenza dei maggiori imponibili accertati induttivamente dall'Agenzia”, con “la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di revocazione con distrazione in favore dello scrivente difensore”.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito al ricorso con memorie depositate in data 29.10.2025 con le quali, dopo avere a sua volta riepilogato le vicende di causa, ha controdedotto, in particolare :
- che “il fatto -tardiva presentazione dei documenti richiesti con l'invito- ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, ragion per cui viene meno in radice il presupposto del ricorso per revocazione”;
- che, del resto, “risulta non contestato da controparte che essa non ha dato seguito all'invito entro il termine ivi indicato, e nemmeno entro il termine che stesso la controparte si era dato, con la conseguenza che tale verità dei fatti conferma il presupposto per l'accertamento induttivo di cui all'art. 39 comma 2 lett. d-bis) su citato”;
- che, infatti, “l'ufficio avendo riscontrato dall'esame dei dati dichiarati e dagli studi di settore presentati alcune anomalie, esposte nelle difese rese dall'Ufficio, notificava alla parte in data 11/01/2019 invito a presentarsi in ufficio per fornire chiarimenti in merito al predetto processo verbale, oltre ad esibire tutta la documentazione contabile per l'anno 2015, fatti riportati e confermati dalla stessa controparte”, ma “la parte però, allo scadere della data di convocazione (30/01/2019), non si presentava, ma con PEC del
05/02/2019, dichiarava che solo in tale data aveva preso visione della richiesta dell'ufficio, e che si impegnava a provvedere alla consegna della documentazione nell'arco di 4/5 giorni” e “tuttavia, il contribuente non ha dato seguito a tale impegno nell'arco temporale indicato dall'ufficio, come d'altronde espone stesso la controparte, sia nel ricorso introduttivo, che nell'appello, e che nel ricorso per revocazione”, sicchè “l'ufficio, constatato di fatto la mancata esibizione della documentazione richiesta, entro il termine del 30/01/2019 ed entro i 4/5 giorni dal 05/02/2019, legittimamente procedeva alla determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. d-bis del D.P.R. n. 600/73”;
- che “la parte non ha chiarito quali sarebbero gli effetti del presunto errore revocatorio sull'atto di accertamento, ossia se ed in quali termini esso andrebbe rideterminato”.
Ha pertanto concluso chiedendo come in atti “di voler dichiarare, in via principale, inammissibile il ricorso per revocazione;
ed in via subordinata, di rigettarlo”, “con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, tenendo conto della nota spese allegata”.
Il ricorrente ha depositato ulteriori memorie in data 16.1.2026, con le quali ha replicato alle avverse difese.
All'esito dell'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione come sopra proposto non può essere accolto, non evidenziandosi, così come eccepito dalla parte resistente, un errore classificabile come revocatorio.
Invero, l'ipotesi di revocazione invocata dalla parte ricorrente ex art. 395 n. 4 c.p.c. concerne il provvedimento che sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”, con la precisazione che tale errore sussiste “quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Come è stato chiarito dalla S.C., siffatto genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti, sicchè tale errore deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive, e, tanto meno, di particolari indagini ermeneutiche, oltrechè di decisività, e non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6388 del 23/06/1999).
Nello stesso senso, è stato anche più di recente ribadito dalla S.C. che “l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4:
a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso” (cfr. in motivazione, di recente, Cass., SS.UU., Ord. n.
20013/2024; nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021).
Orbene, nel caso di specie va in primo luogo rilevato che, con la sentenza impugnata in questa sede, questa Corte, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, ha dato atto di avere contemplato i motivi di appello relativi al dedotto deposito della documentazione, laddove in narrativa è stato fatto riferimento, tra l'altro, ai motivi di gravame relativi al “difetto di motivazione della sentenza in relazione alla presunta legittimita' dell'accertamento induttivo” ed in particolare alla “illegittimita' della sentenza per non aver considerato tutta la documentazione contabile prodotta dal contribuente”.
Né può ritenersi che su tali questioni, costituenti punti controversi tra le parti, la Corte non si sia pronunciata, avendo al contrario espressamente osservato che “l'AdE, avendo riscontrato alcune anomalie dall'esame dei dati dichiarati e dagli studi di settore presentati, notificava alla parte in data
11/01/2019 invito a presentarsi in ufficio per fornire chiarimenti in merito al predetto processo verbale, oltre ad esibire tutta la documentazione contabile per l'anno 2015. La parte, allo scadere della data di convocazione (30/01/2019) non si presentava ma con PEC del 05/02/2019, dichiarava che solo in tale data aveva preso visione della richiesta dell'ufficio e si impegnava a provvedere alla consegna della documentazione nell'arco di 4/5 giorni”, ma “tuttavia il contribuente non aveva dato seguito a tale impegno sia nell'arco temporale indicato sia successivamente”, sicchè “l'Ufficio procedeva legittimamente alla determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. d-bis del DPR 600/73….”.
Peraltro, nessuna erronea percezione fattuale è addebitabile alla Corte laddove ha osservato che il contribuente non aveva consegnato la documentazione richiesta entro il termine assegnatogli del
30.1.2019, atteso che lo stesso ricorrente deduce di avere inviato via pec documentazione non prima dell'11.2.2019, circostanza con rilievo già di per sé assorbente e decisivo ai fini della ritenuta legittimità procedurale dell'accertamento induttivo, sicchè non può neanche ritenersi che la pronuncia avrebbe potuto avere un contenuto decisorio diverso sul punto.
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Le spese del presente procedimento possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della presente vicenda processuale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso per revocazione e compensa le spese del presente procedimento.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 6201/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5054/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 2 e pubblicata il 04/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900867/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900867/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900867/2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900867/2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900867/2019 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 592/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 4.9.2025, Ricorrente_2 ha agito per la revocazione della “sentenza n. 5054/2025 del 04-07-2025, depositata il 14-07-2025, della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania - sez. 2^”, ai sensi degli artt. 64 del D. Lgs. n. 546/92 e 395, comma 1, n. 4, c.
p.c..
La parte ricorrente ha preliminarmente riepilogato le vicende di causa, evidenziando, in particolare:
- che aveva impugnato davanti alla (all'epoca) CTP di Salerno, gli avvisi nn. TF9010900867/2019 (per l'annualità 2015) e TF9010901088/2019 (per l'annualità 2016);
- che detto giudice “previa riunione del ricorso per l'anno 2015 con quello presentato per il successivo anno 2016, lo rigettava (veniva rigettato anche il ricorso per l'anno 2016 per il quale l'Agenzia delle
Entrate aveva provveduto ad annullarlo in autotutela e per il quale aveva chiesto la cessazione della materia del contendere) affermando che:
a) la mancata esibizione della documentazione da parte del contribuente legittimava l'accertamento induttivo puro;
b) la mancata esibizione della documentazione da parte del contribuente escludeva la necessità di un contraddittorio;
c) nel merito non avendo il contribuente prodotto neppure con i ricorsi quanto richiesto dall'ufficio, non ha fornito prova di eventuali errori nell'accertato”;
- che “questa ecc.ma CGT di 2° grado della Campania, con la sentenza di cui si chiede la revocazione, ha rigettato l'appello del sig. Ricorrente_2 continuando ad affermare che lo stesso non aveva consegnato all'Agenzia la documentazione richiesta con il questionario e che, pertanto, era legittimo l'accertamento induttivo ex art. 39, 2° comma, lettera d-bis, DPR 600/1973”.
Tanto premesso, ha lamentato, in particolare:
- che, contrariamente a quanto erroneamente affermato nella revocanda sentenza, “il sig. Ricorrente_2 aveva proceduto a consegnare la documentazione contabile ed amministrativa all'Agenzia delle Entrate mediante l'invio di n. 5 PEC (posta elettronica certificata)” tra l'11.2.2019 ed il 4.5.2019;
- che, dunque, “da, un lato…la Corte non ha percepito che il sig. Ricorrente_2 ha sempre ribadito di aver consegnato all'Agenzia tutta la documentazione contabile mediante l'invio di n. 5 PEC” e “dall'altro la
Corte non ha percepito che in atti vi erano le 5 PEC che dimostravano la consegna di tutta la documentazione contabile-ammnistrativa all'Agenzia delle Entrate di Salerno in risposta all'invito
I00073/2019”;
- che “già il giudice di primo grado non aveva percepito l'esistenza delle 5 PEC ed aveva basato la sua decisione sulla sola lettura delle controdeduzioni dell'Accusa”;
- che “tale errore percettivo ha indotto l'Ecc.ma Corte a dichiarare legittimo il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39, 2° comma, lettera d-bis, DPR 600/1973 (sul falso presupposto della mancata consegna all'Agenzia della documentazione contabile-ammnistrativa)”;
- che, infine, “eliminando l'errore percettivo circa il contenuto del fascicolo processuale e circa la consegna della documentazione all'Agenzia, la Corte dovrà riesaminare il motivo di appello relativo alla legittimità del ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39, 2° comma, lettera d-bis, DPR 600/1973, nonché esaminare tutta la documentazione contabile contenuta nelle 5 PEC e riallegata all'appello (cfr. allegati 9-23 all'atto di appello) per una nuova valutazione”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo “la revocazione ex art. 395, n. 4 cpc, della sentenza
5054/2025 nella parte in cui afferma: < nell'arco temporale indicato sia successivamente. Avendo qundi constatato di fatto il rifiuto all'esibizione della documentazione richiesta, l'Ufficio procedeva legittimamente alla determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. d-bis del DPR 600/73, sulla base della sola documentazione disponibile, ossia le dichiarazioni Modello Unico, Irap, studio di settore e i dati da spesometro.>> e per l'effetto riesaminare i seguenti motivi di appello:
1) il motivo relativo alla legittimità del ricorso ad accertamento induttivo puro ex art. 39, 2° comma, lettera d-bis, DPR 600/1973;
2) il motivo di appello (posto in via gradata rispetto al precedente) nel quale, attraverso la riallegazione di tutta la documentazione contabile-amministrativa, si dimostrava l'inesistenza dei maggiori imponibili accertati induttivamente dall'Agenzia”, con “la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di revocazione con distrazione in favore dello scrivente difensore”.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito al ricorso con memorie depositate in data 29.10.2025 con le quali, dopo avere a sua volta riepilogato le vicende di causa, ha controdedotto, in particolare :
- che “il fatto -tardiva presentazione dei documenti richiesti con l'invito- ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, ragion per cui viene meno in radice il presupposto del ricorso per revocazione”;
- che, del resto, “risulta non contestato da controparte che essa non ha dato seguito all'invito entro il termine ivi indicato, e nemmeno entro il termine che stesso la controparte si era dato, con la conseguenza che tale verità dei fatti conferma il presupposto per l'accertamento induttivo di cui all'art. 39 comma 2 lett. d-bis) su citato”;
- che, infatti, “l'ufficio avendo riscontrato dall'esame dei dati dichiarati e dagli studi di settore presentati alcune anomalie, esposte nelle difese rese dall'Ufficio, notificava alla parte in data 11/01/2019 invito a presentarsi in ufficio per fornire chiarimenti in merito al predetto processo verbale, oltre ad esibire tutta la documentazione contabile per l'anno 2015, fatti riportati e confermati dalla stessa controparte”, ma “la parte però, allo scadere della data di convocazione (30/01/2019), non si presentava, ma con PEC del
05/02/2019, dichiarava che solo in tale data aveva preso visione della richiesta dell'ufficio, e che si impegnava a provvedere alla consegna della documentazione nell'arco di 4/5 giorni” e “tuttavia, il contribuente non ha dato seguito a tale impegno nell'arco temporale indicato dall'ufficio, come d'altronde espone stesso la controparte, sia nel ricorso introduttivo, che nell'appello, e che nel ricorso per revocazione”, sicchè “l'ufficio, constatato di fatto la mancata esibizione della documentazione richiesta, entro il termine del 30/01/2019 ed entro i 4/5 giorni dal 05/02/2019, legittimamente procedeva alla determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. d-bis del D.P.R. n. 600/73”;
- che “la parte non ha chiarito quali sarebbero gli effetti del presunto errore revocatorio sull'atto di accertamento, ossia se ed in quali termini esso andrebbe rideterminato”.
Ha pertanto concluso chiedendo come in atti “di voler dichiarare, in via principale, inammissibile il ricorso per revocazione;
ed in via subordinata, di rigettarlo”, “con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, tenendo conto della nota spese allegata”.
Il ricorrente ha depositato ulteriori memorie in data 16.1.2026, con le quali ha replicato alle avverse difese.
All'esito dell'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione come sopra proposto non può essere accolto, non evidenziandosi, così come eccepito dalla parte resistente, un errore classificabile come revocatorio.
Invero, l'ipotesi di revocazione invocata dalla parte ricorrente ex art. 395 n. 4 c.p.c. concerne il provvedimento che sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”, con la precisazione che tale errore sussiste “quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Come è stato chiarito dalla S.C., siffatto genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti, sicchè tale errore deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive, e, tanto meno, di particolari indagini ermeneutiche, oltrechè di decisività, e non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6388 del 23/06/1999).
Nello stesso senso, è stato anche più di recente ribadito dalla S.C. che “l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4:
a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso” (cfr. in motivazione, di recente, Cass., SS.UU., Ord. n.
20013/2024; nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021).
Orbene, nel caso di specie va in primo luogo rilevato che, con la sentenza impugnata in questa sede, questa Corte, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, ha dato atto di avere contemplato i motivi di appello relativi al dedotto deposito della documentazione, laddove in narrativa è stato fatto riferimento, tra l'altro, ai motivi di gravame relativi al “difetto di motivazione della sentenza in relazione alla presunta legittimita' dell'accertamento induttivo” ed in particolare alla “illegittimita' della sentenza per non aver considerato tutta la documentazione contabile prodotta dal contribuente”.
Né può ritenersi che su tali questioni, costituenti punti controversi tra le parti, la Corte non si sia pronunciata, avendo al contrario espressamente osservato che “l'AdE, avendo riscontrato alcune anomalie dall'esame dei dati dichiarati e dagli studi di settore presentati, notificava alla parte in data
11/01/2019 invito a presentarsi in ufficio per fornire chiarimenti in merito al predetto processo verbale, oltre ad esibire tutta la documentazione contabile per l'anno 2015. La parte, allo scadere della data di convocazione (30/01/2019) non si presentava ma con PEC del 05/02/2019, dichiarava che solo in tale data aveva preso visione della richiesta dell'ufficio e si impegnava a provvedere alla consegna della documentazione nell'arco di 4/5 giorni”, ma “tuttavia il contribuente non aveva dato seguito a tale impegno sia nell'arco temporale indicato sia successivamente”, sicchè “l'Ufficio procedeva legittimamente alla determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. d-bis del DPR 600/73….”.
Peraltro, nessuna erronea percezione fattuale è addebitabile alla Corte laddove ha osservato che il contribuente non aveva consegnato la documentazione richiesta entro il termine assegnatogli del
30.1.2019, atteso che lo stesso ricorrente deduce di avere inviato via pec documentazione non prima dell'11.2.2019, circostanza con rilievo già di per sé assorbente e decisivo ai fini della ritenuta legittimità procedurale dell'accertamento induttivo, sicchè non può neanche ritenersi che la pronuncia avrebbe potuto avere un contenuto decisorio diverso sul punto.
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Le spese del presente procedimento possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della presente vicenda processuale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso per revocazione e compensa le spese del presente procedimento.