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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1053 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI DR
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1053 /2025 R.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Bergamo 43 15121 Parte_1 P.IVA_1
DR presso e nello studio dell'Avv. GERVASO FEDERICA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa
- preso atto ed accertato che il signor (C.F. nat o Controparte_1 C.F._1
a Valenza (AL) il ///19 64 e residente a [...]
(AL), Viale della Repubblica n. 4 è erede della defunta (C. Persona_1
) deced ut a il 1 2 novembre 2018 n el Comune di Valenza C.F._2
AL ) per effetto dell'accettazione espressa ex art. 475 c.c. e/o tacita ex art. 476 c.c. -così come esplicitata nei documenti allegati sub doc. n. 3 e 4- dell'eredità dalla stessa derelitta per le ragioni tutte esposte in narrativa, ordinare la trascrizione della presente sentenza ex art. 2648 c.c. presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese di parte ricorrente con rivalsa di spese sulla parte resistente;
- ove ritenuto, disporre l'audizione a teste della signora , in qualità di inquilina Testimone_1
1 dell'immobile sito nel Condominio ricorrente e nel posses-so del resistente;
Con vittoria di spese, anche della trascrizione dell'emananda sentenza, ed onorari della fase di mediazione obbligatoria e di giudizio oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente adiva questa A.G. deducendo di non poter procedere al recupero del proprio credito per spese condominiali insolute riferibili all'unità immobiliare di proprietà della sig.ra , deceduta il 12/11/2018 a Persona_1
Valenza (AL); in particolare, il Condominio lamentava la mancata trascrizione dell'accettazione di eredità da parte del sig. , odierno resistente e figlio della sig.ra Controparte_1 Per_1
(nonostante lo stesso si fosse dichiarato erede nell'ambito di altra procedura, cfr. doc. 3 ricorrente), con la conseguenza che la detta unità immobiliare risulta tutt'oggi intestata alla de cuius. Concludeva dunque il chiedendo l'accertamento della accettazione espressa ex art. 475 c.c. e/o tacita Parte_1 ex art. 476 c.c. da parte del resistente dell'eredità morendo dismessa dalla madre e Persona_1
l'ordine di trascrizione della sentenza ex art. 2648 c.c.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituiva parte resistente.
All'udienza del 18 novembre 2025, dichiarata la contumacia del resistente, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, riportandosi alle motivazioni dello stesso e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Nel merito si ritiene che la domanda di accertamento della qualità di erede in capo al resistente della defunta madre sia fondata e debba pertanto trovare accoglimento.
Preliminarmente si evidenzia che il codice civile disciplina l'accettazione tacita dell'eredità all'art 476 c.c. come segue: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” e che la Corte di Cassazione in materia di accettazione tacita di eredità ha precisato che “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di
2 tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (Corte di Cassazione n. 4843 del
2019) e che “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Corte di Cassazione n. 10796 del 2009).
Nel caso di specie è emerso, dalla documentazione in atti, che il resistente, nell'ambito della procedura di eredità giacente di , aperta avanti il Tribunale di Alessandria (n. V.G. Persona_1
2249/2023), ha accettato l'eredità della madre già nel 2020 con la stipula l'1.1.2020 di Persona_1 un contratto di locazione di una delle proprietà immobiliari della madre deceduta sita in Valenza , Via
Salmazza n. 9 (quindi nel Condominio odierno ricorrente).
Nello specifico risulta prodotta una memoria di osservazioni nel procedimento di V.G. n.
2249/2023 redatta dall'Avv. Franca Paola Pavese per il sig. ove vengono Controparte_1 indicati tali dati e ove è indicato tra l'altro che il Sig. ha accettato l'eredità Controparte_1 della madre da ben prima del ricorso notificatogli il 30/12/2020, in quanto egli vive, da prima della sua morte, nell'alloggio di proprietà della defunta e ne paga spese condominiali e bollette e poi, perché ha affittato con animus di proprietario l'alloggio di Via Salmazza n. 9 di proprietà della defunta madre, percependone gli affitti (cfr. doc. 3 ricorso).
La procedura di eredità giacente di risulta invero chiusa con provvedimento del Persona_1
Presidente del 14.12.2023 (cfr. doc. 4 ricorso).
Orbene gli atti sopra indicati, compiuti dal chiamato all'eredità per sua stessa ammissione, presuppongono necessariamente la volontà dello stesso di accettare l'eredità, morendo dismessa dalla madre , trattandosi di atti che il resistente non avrebbe avuto il diritto di compiere se Persona_1 non nella qualità di erede. Alla luce del soprarichiamato principio, enunciato dai Giudici di legittimità, deve essere, dunque, accertata e dichiarata l'accettazione tacita ex art. 476 c.c., da parte del sig.
dell'eredità della madre. Controparte_1
D'altronde come condivisibilmente affermato in giurisprudenza “Gli atti dispositivi dei beni ereditari integrano atti di accettazione dell'eredità in quanto, differentemente dagli atti meramente conservativi, presuppongono la volontà di far proprio il valore dei beni ovvero, come nel caso della locazione,i frutti dei beni ereditari.” (cfr. Tribunale Torino sez. II, 08/01/2021, n.58).
3 Si rileva, infine, quanto alla richiesta in ordine alla trascrizione, che la parte interessata può chiedere la trascrizione sulla base del presente provvedimento giudiziale, ai sensi dell'art. 2648 c.c..
Le spese del presente giudizio e di mediazione seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato di bassa complessità (da € 26.001 a € 52.000), esclusa la fase istruttoria non svolta e compensi minimi per le altre fasi attesa la non complessità delle questioni trattate (compresa altresì la fase di attivazione della mediazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accerta e dichiara che (C.F. ) come Controparte_1 C.F._1 sopra generalizzato, è erede della defunta (C.F. ) deceduta Persona_1 C.F._2 il 12 novembre 2018 nel Comune di Valenza, per averne tacitamente accettato l'eredità ai sensi di legge;
- Condanna parte resistente a rifondere le spese del presente giudizio a favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in € 545,00 per esborsi, in € 3.174,00 per compensi professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre a CPA ed IVA come per legge.
Alessandria, 18/12/2025
Minuta redatta dal GOP addetto all'UPP Dott.ssa Francesca Pavese
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI DR
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1053 /2025 R.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Bergamo 43 15121 Parte_1 P.IVA_1
DR presso e nello studio dell'Avv. GERVASO FEDERICA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa
- preso atto ed accertato che il signor (C.F. nat o Controparte_1 C.F._1
a Valenza (AL) il ///19 64 e residente a [...]
(AL), Viale della Repubblica n. 4 è erede della defunta (C. Persona_1
) deced ut a il 1 2 novembre 2018 n el Comune di Valenza C.F._2
AL ) per effetto dell'accettazione espressa ex art. 475 c.c. e/o tacita ex art. 476 c.c. -così come esplicitata nei documenti allegati sub doc. n. 3 e 4- dell'eredità dalla stessa derelitta per le ragioni tutte esposte in narrativa, ordinare la trascrizione della presente sentenza ex art. 2648 c.c. presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese di parte ricorrente con rivalsa di spese sulla parte resistente;
- ove ritenuto, disporre l'audizione a teste della signora , in qualità di inquilina Testimone_1
1 dell'immobile sito nel Condominio ricorrente e nel posses-so del resistente;
Con vittoria di spese, anche della trascrizione dell'emananda sentenza, ed onorari della fase di mediazione obbligatoria e di giudizio oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente adiva questa A.G. deducendo di non poter procedere al recupero del proprio credito per spese condominiali insolute riferibili all'unità immobiliare di proprietà della sig.ra , deceduta il 12/11/2018 a Persona_1
Valenza (AL); in particolare, il Condominio lamentava la mancata trascrizione dell'accettazione di eredità da parte del sig. , odierno resistente e figlio della sig.ra Controparte_1 Per_1
(nonostante lo stesso si fosse dichiarato erede nell'ambito di altra procedura, cfr. doc. 3 ricorrente), con la conseguenza che la detta unità immobiliare risulta tutt'oggi intestata alla de cuius. Concludeva dunque il chiedendo l'accertamento della accettazione espressa ex art. 475 c.c. e/o tacita Parte_1 ex art. 476 c.c. da parte del resistente dell'eredità morendo dismessa dalla madre e Persona_1
l'ordine di trascrizione della sentenza ex art. 2648 c.c.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituiva parte resistente.
All'udienza del 18 novembre 2025, dichiarata la contumacia del resistente, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, riportandosi alle motivazioni dello stesso e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Nel merito si ritiene che la domanda di accertamento della qualità di erede in capo al resistente della defunta madre sia fondata e debba pertanto trovare accoglimento.
Preliminarmente si evidenzia che il codice civile disciplina l'accettazione tacita dell'eredità all'art 476 c.c. come segue: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” e che la Corte di Cassazione in materia di accettazione tacita di eredità ha precisato che “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di
2 tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (Corte di Cassazione n. 4843 del
2019) e che “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Corte di Cassazione n. 10796 del 2009).
Nel caso di specie è emerso, dalla documentazione in atti, che il resistente, nell'ambito della procedura di eredità giacente di , aperta avanti il Tribunale di Alessandria (n. V.G. Persona_1
2249/2023), ha accettato l'eredità della madre già nel 2020 con la stipula l'1.1.2020 di Persona_1 un contratto di locazione di una delle proprietà immobiliari della madre deceduta sita in Valenza , Via
Salmazza n. 9 (quindi nel Condominio odierno ricorrente).
Nello specifico risulta prodotta una memoria di osservazioni nel procedimento di V.G. n.
2249/2023 redatta dall'Avv. Franca Paola Pavese per il sig. ove vengono Controparte_1 indicati tali dati e ove è indicato tra l'altro che il Sig. ha accettato l'eredità Controparte_1 della madre da ben prima del ricorso notificatogli il 30/12/2020, in quanto egli vive, da prima della sua morte, nell'alloggio di proprietà della defunta e ne paga spese condominiali e bollette e poi, perché ha affittato con animus di proprietario l'alloggio di Via Salmazza n. 9 di proprietà della defunta madre, percependone gli affitti (cfr. doc. 3 ricorso).
La procedura di eredità giacente di risulta invero chiusa con provvedimento del Persona_1
Presidente del 14.12.2023 (cfr. doc. 4 ricorso).
Orbene gli atti sopra indicati, compiuti dal chiamato all'eredità per sua stessa ammissione, presuppongono necessariamente la volontà dello stesso di accettare l'eredità, morendo dismessa dalla madre , trattandosi di atti che il resistente non avrebbe avuto il diritto di compiere se Persona_1 non nella qualità di erede. Alla luce del soprarichiamato principio, enunciato dai Giudici di legittimità, deve essere, dunque, accertata e dichiarata l'accettazione tacita ex art. 476 c.c., da parte del sig.
dell'eredità della madre. Controparte_1
D'altronde come condivisibilmente affermato in giurisprudenza “Gli atti dispositivi dei beni ereditari integrano atti di accettazione dell'eredità in quanto, differentemente dagli atti meramente conservativi, presuppongono la volontà di far proprio il valore dei beni ovvero, come nel caso della locazione,i frutti dei beni ereditari.” (cfr. Tribunale Torino sez. II, 08/01/2021, n.58).
3 Si rileva, infine, quanto alla richiesta in ordine alla trascrizione, che la parte interessata può chiedere la trascrizione sulla base del presente provvedimento giudiziale, ai sensi dell'art. 2648 c.c..
Le spese del presente giudizio e di mediazione seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato di bassa complessità (da € 26.001 a € 52.000), esclusa la fase istruttoria non svolta e compensi minimi per le altre fasi attesa la non complessità delle questioni trattate (compresa altresì la fase di attivazione della mediazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accerta e dichiara che (C.F. ) come Controparte_1 C.F._1 sopra generalizzato, è erede della defunta (C.F. ) deceduta Persona_1 C.F._2 il 12 novembre 2018 nel Comune di Valenza, per averne tacitamente accettato l'eredità ai sensi di legge;
- Condanna parte resistente a rifondere le spese del presente giudizio a favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in € 545,00 per esborsi, in € 3.174,00 per compensi professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre a CPA ed IVA come per legge.
Alessandria, 18/12/2025
Minuta redatta dal GOP addetto all'UPP Dott.ssa Francesca Pavese
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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