Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01025/2025REG.PROV.COLL.
N. 00938/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia- Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
AN CE AL, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre n. 45;
per la riforma
sentenza n. 1705/2025, pubblicata in data 23 luglio 2025 con la quale il TAR Sicilia Sede di Palermo (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso n. 1391/2024 proposto dal Sig. AL AN CE.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN CE AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto depositato in data 24 ottobre 2025 a firma dell’appellato e del suo difensore, non notificato alla controparte, con il quale si dichiara espressamente di rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado, non avendovi più alcun interesse.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la Consigliera LA La GA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 1705/2025, il T.a.r. Sicilia – Palermo - ha accolto il ricorso proposto dal signor AL AN CE avverso il diniego parziale, espresso con nota prot. n. 37540 del 27 agosto 2024, sull’istanza di accesso agli atti presentata all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in data 12 agosto 2024, dichiarando il diritto del ricorrente all’accesso alla documentazione indicata in parte motiva e nei termini ivi specificati e ordinando all’Amministrazione di consentire al ricorrente l’accesso entro il termine di trenta giorni dalla notificazione;
- con ricorso in appello, il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Direzione Generale ha impugnato la citata sentenza chiedendone l'integrale riforma;
- nelle more del giudizio, il Dott. AN CE AL, con atto depositato il 24 ottobre 2025 a firma dell’appellato e del suo difensore, ha comunicato di aver appena preso servizio come insegnante di educazione fisica a tempo indeterminato, presso la scuola primaria “Narbone” di Caltagirone e che, avendo ottenuto l’impiego cui aspirava, non ha più interesse all’esecuzione della sentenza di primo grado, oggetto di appello e conseguentemente ha espressamente rinunciato agli effetti della sentenza di primo grado, non avendovi più alcun interesse.
Considerato, inoltre, che:
- la rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado da parte dell'appellato, come nella specie, comporta una rinuncia all'intera controversia, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado ed estinzione dell'intero giudizio a differenza della rinuncia all'appello da parte dell'appellante che comporta invece l’estinzione del solo giudizio di appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c. .
Ritenuto che
- la rinuncia da parte dell’appellato non è stata notificata alla controparte e che non possa essere dichiarata l’estinzione del giudizio sebbene parte appellante ne abbia preso atto all’udienza trattata in camera di consiglio;
- la suddetta dichiarazione di rinuncia, ha la valenza di cui all'art. 84, comma 4, c.p.a. (applicabile al giudizio di appello ex art. 38 c.p.a.), in forza del quale, in assenza delle formalità dettate per la rinuncia al ricorso, il giudice desume, dall'intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa. La norma dà concretezza al principio dispositivo, sancendone l'operatività anche nel processo amministrativo. Pertanto, in presenza di una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, esplicitamente dichiarata o desumibile da indici inequivoci, non resta al giudice che dichiararlo improcedibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- l'improcedibilità investe non l'appello, proposto dal Ministero, ma, in nuce , il ricorso di primo grado, promosso dal signor AN CE AL, e porta con sé la necessità di riforma della sentenza appellata, giacché diversamente - ove, cioè, si dichiarasse improcedibile il solo appello - si genererebbe il passaggio in giudicato della statuizione di accoglimento, ossia di una decisione contraria all'effetto scaturente dalla declaratoria dell'originario ricorrente di sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, « a fronte della dichiarazione di rinuncia da parte dell'appellato all'azione intrapresa e agli effetti in suo favore derivanti dalla sentenza di primo grado - il che dimostra il venir meno dell'interesse al ricorso in ordine al quale è intervenuta una pronuncia e preclude il riesame della questione già decisa - occorre disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, e non l'estinzione del solo giudizio di appello, che esplicherebbe l'effetto di far passare in giudicato la sentenza impugnata » (Cons. Stato, Sez. IV, 5 giugno 2019, n. 3782; Id., Sez. V, 22 aprile 2020, n. 2550; Id., Sez. III, 23 giugno 2020, n. 4012);
- la particolarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- dichiara l’improcedibilità del presente giudizio;
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO NO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
LA La GA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA La GA | RO NO |
IL SEGRETARIO