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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di
Giudice Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 21 gennaio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1259/2024 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contatto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice 144021), promossa da in persona del proprio amministratore di sostegno, Avv.to Parte_1
Rosa Maria Lamberti, come da decreto di nomina Giudice Tutelare presso il Tribunale di Alessandria, 22 maggio 2023 ed alla presente azione autorizzata con decreto del
Giudice Tutelare medesimo 14 maggio 2024, come rappresentata e difesa dall'Avv.to
Maria Teresa Muliere, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
E CONTRO
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da ricorso introduttivo a verbale d'udienza 21 gennaio
2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Piaccia al Tribunale Ill.mo:
pagina 1 di 5 - contrariis reiectis;
- previe le pronunce e declaratorie del caso;
- previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e di quelli che, occorrendo ed in caso di contestazioni, ci si riserva di dedurre;
ordinare ai sigg.ri e il rilascio immediato CP_1 Controparte_2 dell'immobile di Carbonara Scrivia (AL), Via Tortona n. 6/a, occupato sine titulo ad oggi, libero da persone e/o cose;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre successive occorrende>>.
Per parte resistente contumace CP_1
nessuna.
Per parte resistente contumace Controparte_2
nessuna.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Sono circostanze in atti documentalmente provate come:
1) con contratto in data 12 marzo 2021, abbia concesso in locazione Parte_1 ad l'immobile di proprietà sito in Carbonara Scrivia (AL), Via Tortona, CP_1
civico numero 6/A, ad uso abitativo, per la durata di un anno a decorrere dal 01 marzo 2021 sino al 28 febbraio 2022, al canone annuo di € 4.800,00, oltre oneri accessori, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ciascun mese, dell'importo di € 400,00 caduna;
2) detto contratto sia stato registrato presso la competente Agenzia delle Entrate in data
12 marzo 2021;
3) con lo stesso, le parti abbiano convenuto inoltre la corresponsione, ad opera del conduttore, dell'importo di € 800,00 a titolo di cauzione;
4) con decreto in data 22 maggio 2023 sia stata nominata l'Avv. Rosa Maria Lamberti, quale amministratore di sostegno della ricorrente medesima, essendo la beneficiaria molto anziana, senza parenti prossimi e con problemi di salute tali da non permetterle di occuparsi autonomamente dei propri interessi;
5) l'amministratore di sostegno, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia potuto verificare l'esistenza del contratto di locazione per cui è causa, nonché la perdurante occupazione dell'immobile da parte del conduttore, che nello stesso ha preso la propria residenza unitamente alla convivente Controparte_2
6) con atto in data 02 aprile 2024, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di Alessandria, l'amministratore di sostegno abbia quindi diffidato i suddetti pagina 2 di 5 occupanti a rilasciare l'immobile de quo, libero da cose e persone, entro il giorno 24 aprile
2024, senza tuttavia sortire esito alcuno.
Dalla deposizione del teste per converso, emerge come, a tuttora, il Tes_1
conduttore (e la di egli convivente) non abbia (abbiano) provveduto a rilasciare l'immobile.
Con ricorso notificato in data 12 giugno 2024, è ora pertanto a Parte_1 chiedere a questo Ufficio condanna di e al suddetto CP_1 Controparte_2
rilascio.
Notificati dell'ordinanza ammissiva del di loro interrogatorio formale, i resistenti, già dichiarati contumaci, omettevano di comparire all'udienza del 21 novembre 2024, laddove era viceversa assunta la deposizione della citata teste Tes_1
All'udienza del 21 gennaio 2025, il giudizio perveniva quindi in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda da parta ricorrente formulata di rilascio dell'unità immobiliare già oggetto di locazione nei confronti di fondata e deve pertanto essere accolta. CP_1
Ed invero, è documentalmente provato, come amplius supra illustrato, che il contratto di locazione tra le parti sottoscritto in data 12 marzo 2021 è venuto a cessare, per decorrenza del suo termine di vigenza pattiziamente concordato, al 28 febbraio 2022.
Ed è altresì tra le parti stesse provata, sulla scorta della più volte citata deposizione testimoniale (valorizzante, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la diserzione del proprio interrogatorio formale da parte dei resistenti) come (e la di lui convivente CP_1 CP_3
, ciononostante, ad oggi, non abbiano provveduto al rilascio dell'immobile, in
[...] violazione degli obblighi di restituzione discendenti ai sensi dell'art. 1590, comma 1, c.c.
Nessun elemento, d'altra parte, in corso di causa è emerso (né parte resistente si è offerta di allegare) a suffragio della tesi di un'eventuale simulazione, rilevante ex art. 79, comma 1, L. n.° 392/1978, della pattiziamente dedotta natura transitoria della locazione e della conseguente clausola di sua durata annuale.
Così come non risulta altresì, nella fattispecie, parte resistente medesima aver in alcun modo provato nel corso del presente giudizio, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento all'obbligazione di restituzione dell'immobile derivante dalla cessazione del vincolo contrattuale sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa lei stessa non imputabile.
pagina 3 di 5 Né, tantomeno, risulta aver allegato eventuali inadempimenti di controparte legittimanti sua eccezione ex art. 1460 c.c.
Inammissibile è invece in questa sede la domanda svolta nei confronti di CP_2
[...]
Quest'ultima, difatti, non risulta essere mai stata parte contrattuale della ricorrente che la locazione avevo concluso con il solo Parte_1 CP_1
Dal che, essendo la domanda giudiziale di restituzione in questa sede proposta fondata sul relativo titolo negoziale (agendo la ricorrente ex contractu) deve dedursi carenza di sua legittimazione sostanziale passiva alla domanda, peraltro non risultando Parte_1
alla stessa avere altresì effettivo concreto interesse, atteso come la ingiungenda condanna al rilascio dell'immobile nei confronti di comporti per lo stesso obbligo di sua CP_1
liberazione, non solo, da cose in di egli proprietà, ma anche da persone che egli abbia ammesso all'interno dello stesso.
Le spese di lite, tra e eguono la soccombenza. Parte_1 CP_1
Nulla, viceversa, in ordine alle spese tra e Parte_1 Controparte_2 attesa la contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
CONDANNA all'immediato rilascio, libero da cose e/o persone, in favore di CP_1
in persona del proprio amministratore di sostegno, Avv.to Rosa Maria Parte_1
Lamberti, dell'immobile sito in Carbonara Scrivia (AL), Via Tortona, civico numero 6/A, già oggetto del contratto tra le parti sottoscritto in data 12 marzo 2021, ed in pari data registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, venuto a cessare nei propri effetti, per decorrenza del termine di vigenza pattiziamente concordato, al 28 febbraio 2022.
DICHIARA
Inammissibile la domanda stessa come svolta da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
CONDANNA al pagamento delle spese di lite da in persona del CP_1 Parte_1
proprio amministratore di sostegno, Avv.to Rosa Maria Lamberti, nel presente giudizio affrontate che, in favore della stessa, si liquidano in complessivi € 2.550,00
pagina 4 di 5 (duemilacinquecentocinquanta/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa
Forense ed I.V.A., se dovute e nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 125,00
(centoventicinque/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di
Giudice Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 21 gennaio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1259/2024 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contatto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice 144021), promossa da in persona del proprio amministratore di sostegno, Avv.to Parte_1
Rosa Maria Lamberti, come da decreto di nomina Giudice Tutelare presso il Tribunale di Alessandria, 22 maggio 2023 ed alla presente azione autorizzata con decreto del
Giudice Tutelare medesimo 14 maggio 2024, come rappresentata e difesa dall'Avv.to
Maria Teresa Muliere, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
E CONTRO
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da ricorso introduttivo a verbale d'udienza 21 gennaio
2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Piaccia al Tribunale Ill.mo:
pagina 1 di 5 - contrariis reiectis;
- previe le pronunce e declaratorie del caso;
- previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e di quelli che, occorrendo ed in caso di contestazioni, ci si riserva di dedurre;
ordinare ai sigg.ri e il rilascio immediato CP_1 Controparte_2 dell'immobile di Carbonara Scrivia (AL), Via Tortona n. 6/a, occupato sine titulo ad oggi, libero da persone e/o cose;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre successive occorrende>>.
Per parte resistente contumace CP_1
nessuna.
Per parte resistente contumace Controparte_2
nessuna.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Sono circostanze in atti documentalmente provate come:
1) con contratto in data 12 marzo 2021, abbia concesso in locazione Parte_1 ad l'immobile di proprietà sito in Carbonara Scrivia (AL), Via Tortona, CP_1
civico numero 6/A, ad uso abitativo, per la durata di un anno a decorrere dal 01 marzo 2021 sino al 28 febbraio 2022, al canone annuo di € 4.800,00, oltre oneri accessori, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ciascun mese, dell'importo di € 400,00 caduna;
2) detto contratto sia stato registrato presso la competente Agenzia delle Entrate in data
12 marzo 2021;
3) con lo stesso, le parti abbiano convenuto inoltre la corresponsione, ad opera del conduttore, dell'importo di € 800,00 a titolo di cauzione;
4) con decreto in data 22 maggio 2023 sia stata nominata l'Avv. Rosa Maria Lamberti, quale amministratore di sostegno della ricorrente medesima, essendo la beneficiaria molto anziana, senza parenti prossimi e con problemi di salute tali da non permetterle di occuparsi autonomamente dei propri interessi;
5) l'amministratore di sostegno, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia potuto verificare l'esistenza del contratto di locazione per cui è causa, nonché la perdurante occupazione dell'immobile da parte del conduttore, che nello stesso ha preso la propria residenza unitamente alla convivente Controparte_2
6) con atto in data 02 aprile 2024, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di Alessandria, l'amministratore di sostegno abbia quindi diffidato i suddetti pagina 2 di 5 occupanti a rilasciare l'immobile de quo, libero da cose e persone, entro il giorno 24 aprile
2024, senza tuttavia sortire esito alcuno.
Dalla deposizione del teste per converso, emerge come, a tuttora, il Tes_1
conduttore (e la di egli convivente) non abbia (abbiano) provveduto a rilasciare l'immobile.
Con ricorso notificato in data 12 giugno 2024, è ora pertanto a Parte_1 chiedere a questo Ufficio condanna di e al suddetto CP_1 Controparte_2
rilascio.
Notificati dell'ordinanza ammissiva del di loro interrogatorio formale, i resistenti, già dichiarati contumaci, omettevano di comparire all'udienza del 21 novembre 2024, laddove era viceversa assunta la deposizione della citata teste Tes_1
All'udienza del 21 gennaio 2025, il giudizio perveniva quindi in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda da parta ricorrente formulata di rilascio dell'unità immobiliare già oggetto di locazione nei confronti di fondata e deve pertanto essere accolta. CP_1
Ed invero, è documentalmente provato, come amplius supra illustrato, che il contratto di locazione tra le parti sottoscritto in data 12 marzo 2021 è venuto a cessare, per decorrenza del suo termine di vigenza pattiziamente concordato, al 28 febbraio 2022.
Ed è altresì tra le parti stesse provata, sulla scorta della più volte citata deposizione testimoniale (valorizzante, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la diserzione del proprio interrogatorio formale da parte dei resistenti) come (e la di lui convivente CP_1 CP_3
, ciononostante, ad oggi, non abbiano provveduto al rilascio dell'immobile, in
[...] violazione degli obblighi di restituzione discendenti ai sensi dell'art. 1590, comma 1, c.c.
Nessun elemento, d'altra parte, in corso di causa è emerso (né parte resistente si è offerta di allegare) a suffragio della tesi di un'eventuale simulazione, rilevante ex art. 79, comma 1, L. n.° 392/1978, della pattiziamente dedotta natura transitoria della locazione e della conseguente clausola di sua durata annuale.
Così come non risulta altresì, nella fattispecie, parte resistente medesima aver in alcun modo provato nel corso del presente giudizio, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento all'obbligazione di restituzione dell'immobile derivante dalla cessazione del vincolo contrattuale sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa lei stessa non imputabile.
pagina 3 di 5 Né, tantomeno, risulta aver allegato eventuali inadempimenti di controparte legittimanti sua eccezione ex art. 1460 c.c.
Inammissibile è invece in questa sede la domanda svolta nei confronti di CP_2
[...]
Quest'ultima, difatti, non risulta essere mai stata parte contrattuale della ricorrente che la locazione avevo concluso con il solo Parte_1 CP_1
Dal che, essendo la domanda giudiziale di restituzione in questa sede proposta fondata sul relativo titolo negoziale (agendo la ricorrente ex contractu) deve dedursi carenza di sua legittimazione sostanziale passiva alla domanda, peraltro non risultando Parte_1
alla stessa avere altresì effettivo concreto interesse, atteso come la ingiungenda condanna al rilascio dell'immobile nei confronti di comporti per lo stesso obbligo di sua CP_1
liberazione, non solo, da cose in di egli proprietà, ma anche da persone che egli abbia ammesso all'interno dello stesso.
Le spese di lite, tra e eguono la soccombenza. Parte_1 CP_1
Nulla, viceversa, in ordine alle spese tra e Parte_1 Controparte_2 attesa la contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
CONDANNA all'immediato rilascio, libero da cose e/o persone, in favore di CP_1
in persona del proprio amministratore di sostegno, Avv.to Rosa Maria Parte_1
Lamberti, dell'immobile sito in Carbonara Scrivia (AL), Via Tortona, civico numero 6/A, già oggetto del contratto tra le parti sottoscritto in data 12 marzo 2021, ed in pari data registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, venuto a cessare nei propri effetti, per decorrenza del termine di vigenza pattiziamente concordato, al 28 febbraio 2022.
DICHIARA
Inammissibile la domanda stessa come svolta da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
CONDANNA al pagamento delle spese di lite da in persona del CP_1 Parte_1
proprio amministratore di sostegno, Avv.to Rosa Maria Lamberti, nel presente giudizio affrontate che, in favore della stessa, si liquidano in complessivi € 2.550,00
pagina 4 di 5 (duemilacinquecentocinquanta/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa
Forense ed I.V.A., se dovute e nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 125,00
(centoventicinque/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 5 di 5