Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 22/04/2026, n. 7278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7278 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02673/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2673 del 2026, proposto da Morice Investimenti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di IP SU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Magliaro, Eleonora Zazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari:
- della determinazione dirigenziale di MA CA, repertorio CM/1211/2025 del 10.6.2025, numero protocollo CM/61692/2025 del 10.6.2025, avente a oggetto l’“ autorizzazione alla regolarizzazione del passo carrabile sito in MA Via Farfa civ. 3. Richiedente IP SU SR (Fasc. 43/2025) ”, conosciuta dalla ricorrente soltanto in esito al riscontro dell’istanza di accesso prot. CM/2026/886 avvenuto in data 2.2.2026;
- della nota di MA CA, prot. CM n. 50146 in data 15.5.2025;
- della nota della Polizia MA CA, prot. n. VM/2025/0031263 del 23.5.2025;
- della nota di MA CA, prot. CM n. 62188 in data 11.6.2025;
- della nota di MA CA, prot. CM n. 62170 in data 11.6.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA CA e di IP SU S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
TT e IR
1. Con ricorso notificato nei confronti di tutte le parti del giudizio in data 4.3.2026 e depositato in pari data, Morice Investimenti S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di MA CA, quale parte resistente, nonché di IP SU S.r.l., quale controinteressata, al fine di sentir, previa sospensione degli effetti in sede cautelare, annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del gravame, parte ricorrente ha articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.
2. Con memoria del 9.4.2026, MA CA, già costituitasi in giudizio in data 9.3.2026 mediante una comparsa di stile, ha allegato e asseverato (cfr. doc. 5 indice di parte resistente) di aver adottato, in data 28.1.2026, la determinazione dirigenziale n. rep. CM/229/2026, con cui ha disposto la “ sospensione provvisoria dell'efficacia della concessione di passo carrabile sita in Via Farfa civico 3 - Provvedimento rep. CM/1211/2025 Prot. CM/61692 del 10/06/2025 […] fino alla conclusione positiva dell’iter istruttorio relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e alla conseguente verifica della piena conformità urbanistico-edilizia dell'area asservita ” e quindi insistito nella declaratoria di improcedibilità del ricorso.
3. Con memoria del 10.4.206, IP SU S.r.l. già costituitasi in giudizio in data 12.3.2026 con comparsa di stile, ha insistito nel rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 14.4.2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, dato alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
5. Tanto premesso, sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con la sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine dimezzato di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
6. Ciò posto, il presente giudizio ha a oggetto l’autorizzazione, ottenuta da IP SU S.r.l., alla regolarizzazione del passo carrabile che insiste al di sopra del locale seminterrato, sito a MA Via Farfa n. 3, di proprietà della ricorrente.
7. Prima di esaminare il merito della vicenda, occorre osservare come, nonostante il descritto provvedimento (determinazione dirigenziale n. rep. CM/229/2026), adottato da MA CA, di sospensione degli effetti del provvedimento gravato, sussista l’interesse della ricorrente alla definizione, nel merito, del presente giudizio.
In primo luogo, l’Amministrazione non ha proceduto alla “rimozione” in autotutela del provvedimento gravato, ma si è limitata a porre in essere una mera sospensione degli effetti, cosicchè essa, in qualunque momento, potrebbe ripristinare unilateralmente l’efficacia dell’autorizzazione che in questa sede ci occupa.
In ogni caso, se, a tutto concedere, la sospensione degli effetti del provvedimento gravato potrebbe spiegare effetti in riferimento all’incidente cautelare, cosi non è per ciò che attiene alla pronuncia di merito del giudizio, stante la temporaneità e precarietà del descritto provvedimento di sospensione.
In secondo luogo, la già menzionata determinazione dirigenziale n. rep. CM/229/2026, lungi dall’essere stata riferita al procedimento di riesame dell’autorizzazione gravata, risulta invece ancorata alla “ conclusione positiva dell’ iter istruttorio relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ” che, a sua volta, ha a oggetto il cambio di destinazione d’uso dei locali di proprietà della controinteressata, che beneficerebbero del passo carrabile per cui è causa. Con la conseguenza per la quale ove il procedimento del cambio di destinazione d’uso di tali locali si concludesse in senso positivo, l’autorizzazione relativa al passo carrabile d’interesse riprenderebbe a spiegare i propri effetti, senza che MA CA abbia preso in esame le censure articolate dalla ricorrente.
Le prospettate circostanze, giustificando la permanenza dell’interesse ad agire in capo a Morice Investimenti S.r.l., legittimano quindi il Collegio a entrare nel merito della vicenda che in questa sede ci occupa.
8. Con il primo motivo e il secondo motivo di gravame, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente ha eccepito l’illegittimità del provvedimento gravato per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che la dichiarazione allegata dalla ricorrente all’istanza di regolarizzazione del passo carrabile per cui è causa: i ) sarebbe inveritiera, in quanto essa non darebbe atto dell’esistenza dei lucernai (delle dimensioni di ml 3.00 x 2.50 ciascuno, destinati a fornire luce naturale al seminterrato in questione); ii ) sarebbe corroborata dal parere negativo della Polizia locale di MA CA (sul presupposto per il quale il passo carrabile per cui è causa si troverebbe a una distanza inferiore a quella di 12 metri, prevista dalla legge, dal preesistente e attiguo passo carrabile); iii ) non terrebbe conto della circostanza per la quale IP SU S.r.l. non sarebbe titolare del titolo edilizio volto a consentire l’utilizzo a parcheggio dell’area di pertinenza che in questa sede ci occupa; iv ) sarebbe priva dell’adeguata perizia afferente alle prove di carico, atteso che quella allegata all’istanza sarebbe risultata inidonea e incompleta.
I motivi appena compendiati sono tutti fondati.
8.1. In primo luogo, dalla disamina dei documenti versati in atti (cfr. doc. 7 indice di parte ricorrente) e segnatamente della “ relazione tecnica per la richiesta di autorizzazione apertura del passo carrabile a servizio area di parcheggio sito in MA Via Farfa n. 3 ”, a firma del geom. Massimo Gatto del 9.5.2025, si evince come in essa sia stato dichiarato che “ il progetto relativo alla richiesta di autorizzazione del passo carrabile citato in oggetto non investe locali sottostanti, intercapedini, griglie, lucernari in quanto inesistenti e che la struttura di fondo è idonea al transito delle autovetture, fatto salvo cause estranee non dipendenti dall’apertura del passo succitato ”.
Al riguardo, la rappresentazione fattuale posta in essere dalla controinteressata è inveritiera, in quanto sono pacifiche tra le parti, da un lato, la circostanza per la quale sul solaio oggetto dell’autorizzazione per cui è causa insistono i descritti lucernai e, dall’altro, che tale solaio funge da copertura dei locali sottostanti di proprietà della ricorrente. Del resto, la descritta situazione fattuale risulta poi confermata dalle planimetrie e dalle foto allegate da IP SU S.r.l. alla propria istanza di regolarizzazione del passo carrabile de quo (doc. 7 indice di parte ricorrente).
Di qui l’illegittimità del provvedimento gravato per difetto di istruttoria.
8.2. In secondo luogo, per ciò che attiene al profilo della prova di carico, la documentazione indicata dall’Amministrazione nell’autorizzazione de qua è risultata a tal fine inidonea.
In argomento, deve essere notato come MA CA, in riferimento ad altra, diversa e precedente autorizzazione rispetto al passo carrabile oggetto di causa (determinazione dirigenziale prot. n. 324 del 26.2.1998: cfr. doc. 8 indice di parte ricorrente), ha proceduto a revocarla in autotutela, in forza della determinazione dirigenziale prot. n. CM/22268/2017 del 17.3.2017 (doc. 16 indice di parte ricorrente), sul presupposto per il quale IP SU S.r.l. non aveva, al tempo, prodotto alcuna relazione tecnica contenente le prove di carico strutturali alla staticità e resistenza dell’area.
Tale provvedimento di revoca, impugnato dinanzi all’intestato Tribunale con R.G. 6531/2017, è stato confermato dallo stesso, con sentenza n. 6598/2017. In tale sede, il Collegio non ha ritenuto a tal fine idonee né il “ rapporto di prova n. 31444 ”, nè la relativa relazione tecnica redatta dall’ing. Farinelli in data 25.5.2017, in quanto siffatta documentazione è stata redatta sulla base di un procedimento che non è stato concluso e comunque che non si è svolto nel contraddittorio tra le parti.
Ciò nonostante, IP SU S.r.l., utilizzando il richiamato “rapporto di prova n. 31444” e la relazione tecnica redatta dall’ing. Farinelli in data 25.5.2017, della cui inidoneità si è detto, ha ripresentato l’istanza di autorizzazione al passo carrabile che in questa sede ci occupa e persino ottenuto il rilascio del relativo titolo.
Di qui l’illegittimità, anche sotto questo profilo, del provvedimento gravato per difetto di istruttoria.
8.3. In terzo luogo, l’autorizzazione per cui è causa è stata adottata in assenza di uno dei relativi presupposti, ossia della regolarità urbanistico-edilizia dell’area beneficiaria del passo carrabile stesso.
Infatti, la S.C.I.A. nota prot. CM/49440 del 15/06/2017, a suo tempo presentata da IP SU S.r.l. per il cambio di destinazione d’uso dell’area de qua , è stata dichiarata inefficace dall’Amministrazione, con provvedimento prot. CM/83328 del 10.10.2017 e IP SU S.r.l., al momento, non ha presentato alcun nuovo titolo edilizio di tal fatta.
Sotto tale aspetto, il provvedimento di sospensione più volte menzionato ha infatti dato atto delle circostanze appena rappresentate, nonché del mero intendimento di IP SU S.r.l. di voler attivarsi per ottenere il menzionato cambio di destinazione d’uso.
Di qui l’illegittimità del provvedimento gravato per difetto di istruttoria.
8.4. In quarto luogo, MA CA nulla ha dedotto, nel provvedimento oggetto di censura, in ordine al superamento della nota n. 31263/2025 di Polizia di MA CA, che ha accertato la violazione dell’art. 16.4, V cpv., del vigente Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di MA CA, approvato con delibera dell’A.C. n. 21 del 16.4.2015 (in base al quale “ per le strade locali va rispettata la norma che prevede l’interdistanza dei passi carrabili (tra loro e con le intersezioni) pari a 12 m (cfr. anche FIG. 21.6), salvo il caso di autorimesse di notevole capienza (superiore ai 300 posti auto) per le quali detta interdistanza deve risultare non inferiore ai 30 m. ”).
In altre parole, a fronte del rilievo ostativo al rilascio dell’autorizzazione de qua , non è dato comprendere in che modo MA CA abbia invece ritenuto, se del caso, erronei i rilievi della Polizia di MA CA.
Di qui, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
9. Il terzo motivo di gravame – avente a oggetto l’illegittimità dell’autorizzazione de qua perchè non terrebbe conto dei diritti dei terzi e quindi del diritto della proprietaria dei locali sottostanti a non subire danni da quelli sovrastanti (cosicchè la dizione ivi contenuta “ con salvezza dei diritti dei terzi ” assurgerebbe a formula di stile) - può essere assorbito, atteso che l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio impone a MA CA di procedere al riesame complessivo della vicenda proprio al fine di tutelare il diritto di proprietà della ricorrente.
10. Alla luce di tutto quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento che ne costituisce oggetto, fermo e impregiudicato il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna MA CA e IP SU S.r.l. alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della ricorrente che pone, a carico di ciascuna parte soccombente, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge; fermo il diritto di parte ricorrente di ottenere il rimborso di quanto da essa esborsato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo CA, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo CA |
IL SEGRETARIO