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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2573 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Francesco Cipolla, presso il cui studio a Palermo, via Agrigento n. 7, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Annalisa Lo Re, presso il cui studio studio a Palermo, via Agrigento n.
7, è elettivamente domiciliat
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
27/06/1987 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di
Palermo;
• la separazione è stata pronunciata con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo in data 10/09/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 22/05/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Confermare, per il resto, l'accordo di separazione (i coniugi precisavano di essere genitori di figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e di non prevedere alcun assegno reciproco), non disponendo, pertanto, alcuna statuizione di natura economica a carico di nessuno dei coniugi”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 27/06/1987 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 22/05/2025 C.F._2
e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 203, parte II, serie A dell'anno 1987).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2573 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Francesco Cipolla, presso il cui studio a Palermo, via Agrigento n. 7, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Annalisa Lo Re, presso il cui studio studio a Palermo, via Agrigento n.
7, è elettivamente domiciliat
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
27/06/1987 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di
Palermo;
• la separazione è stata pronunciata con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo in data 10/09/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 22/05/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Confermare, per il resto, l'accordo di separazione (i coniugi precisavano di essere genitori di figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e di non prevedere alcun assegno reciproco), non disponendo, pertanto, alcuna statuizione di natura economica a carico di nessuno dei coniugi”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 27/06/1987 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 22/05/2025 C.F._2
e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 203, parte II, serie A dell'anno 1987).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2